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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 25/06/2025, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 615/2025 promossa da:
Avv. DEL BIANCO Fabiomassimo (cod. fisc. ), che si C.F._1 rappresenta e difende in proprio ex art. 86 c.p.c con studio a Rimini in Via della Fiera n. 7 ove è elettivamente domiciliato il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni in corso di causa all'indirizzo di posta elettronica
- casella p.e.c. Email_1
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RICORRENTE contro
( C.F. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1 ministro in carica domiciliato per la carica a Roma in via Arenula n.70 – pec :
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CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente :
Accertata l'infondatezza del provvedimento impugnato, in accoglimento dei motivi esposti, revocare il suddetto provvedimento e, conseguentemente, liquidare, quali compensi per l'attività professionale svolta a favore dell'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato Persona_1 nel procedimento penale n. 3381/08 RGNR – 1908/12 RGT a carico dello stesso, la somma così come già quantificata nella nota competenze allegata all'istanza di
1 liquidazione del 23.04.2020 e precisamente € 1.020,00 (già decurtata di 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/02), oltre rimborso spese forfettario e accessori di legge.
Con vittoria di spese e di compensi in relazione al presente giudizio come per legge .
MOTIVAZIONE
Con ricorso ex art. 281 decies cpc ritualmente notificato l'avv. DEL BIANCO Fabiomassimo conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Rimini il perché venisse giudizialmente accertata Controparte_1 l'infondatezza del decreto emesso dal Tribunale di Rimini Sezione Penale in data 10.02.2025 (notificato in data 18.02.2025) che aveva rigettato la sua istanza di liquidazione dei compensi professionali a lui spettanti in qualità di difensore nel procedimento penale rubricato al n. 3381/08 RGNR-1908/12 RGT a carico di ammesso al patrocinio spese dello Stato con la Persona_1 seguente motivazione testuale : “dato atto che il difensore ha presentato detta richiesta in data 02.10.2024 (prot. IW4640377) per la fase relativa al dibattimento di 1° grado conclusosi con pronuncia della sentenza in data 28 maggio 2014;…. Rilevato che la decorrenza della prescrizione ha inizio dal momento in cui il diritto poteva essere fatto valere …. Ritenuto che nel caso in esame il diritto poteva essere fatto valere dalla data dell'udienza in cui è stata pronunciata, mediante lettura del dispositivo, la sentenza di primo grado, e che pertanto il termine decennale è ampiamente maturato, né risultano atti sospensivi ovvero interruttivi;
ritenuto pertanto che la protratta inerzia dell'avente diritto ha dimostrato disinteresse a far valere il credito che non ha in alcun modo dimostrato l'impossibilità oggettiva a esercitare il suo diritto al compenso nel termine ragionevole della prescrizione” .
A sostegno delle sue ragioni il ricorrente rilevava come la richiesta di liquidazione onorari depositata in data 02\10\2024 costituisse null'altro che la riproposizione di analoga istanza ritualmente presentata via PEC in data 23\04\2020 comprensiva di tutti gli allegati − circostanza questa documentalmente comprovata dalle attestazioni di ricezione e avvenuta consegna depositate in allegato al ricorso − ciò che dimostrava come il termine di prescrizione decennale ai sensi dell'art. 2946 c.c. non fosse in alcun modo maturato .
Si perveniva così all'udienza del 25\06\2025 nella quale il Giudice , rilevata la ritualità della notifica del ricorso ex art. 281 decies cpc al convenuto CP_1 (effettuata il giorno 12/03/2025 alle ore 09:42:30 con PEC indirizzata all'indirizzo di posta elettronica della Email_3 Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna ) dichiarava la contumacia del
2 e all'esito la parte ricorrente discuteva Controparte_1 oralmente la causa rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe .
Così sintetizzata la presente vicenda processuale la domanda proposta dall'avv. DEL BIANCO Fabiomassimo è fondata e, dunque, va accolta.
Risulta infatti circostanza documentalmente provata dalla parte ricorrente e non contestata dal convenuto rimasto contumace che la richiesta di CP_1 liquidazione onorari depositata in data 02\10\2024 costituisca null'altro che la riproposizione di analoga istanza ritualmente depositata in data 23\04\2020 via PEC comprensiva di tutti gli allegati : ciò che dimostra come il termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. del diritto di credito di parte ricorrente non sia in alcun modo maturato come invece erroneamente sostenuto nel decreto opposto .
L'opposizione va dunque accolta e , previa revoca del decreto emesso dal Tribunale di Rimini Sezione Penale in data 10.02.2025 (notificato in data 18.02.2025) , va liquidato in favore dall'avv. DEL BIANCO Fabiomassimo per l'attività professionale svolta a favore dell'imputato Persona_1
ammesso al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale
[...] n. 3381/08 RGNR- 1908/12 RGT la somma già quantificata nella nota competenze allegata all'istanza di liquidazione del 23.04.2020 pari ad € 1.020,00 (già decurtata di 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/02) oltre oneri di legge .
Conseguono le statuizioni di cui al dispositivo .
Le spese di lite – comprensive del rimborso delle spese pari a € 43,00 per CU − seguono la soccombenza e vengono liquidate nel minimo come indicato in dispositivo .
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI in composizione monocratica pronunziando in via definitiva sulla domanda proposta dall'avv. DEL BIANCO Fabiomassimo con ricorso depositato in data 07\03\2025, disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così provvede in contumacia del
[...]
: Controparte_1
1) ACCOGLIE l'opposizione e , per l'effetto , REVOCA il decreto emesso dal Tribunale di Rimini Sezione Penale in data 10.02.2025 (notificato in data 18.02.2025) e in favore dall'avv. DEL BIANCO Fabiomassimo a Pt_1 titolo di compenso per l'attività professionale svolta a favore dell'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato nel Persona_1 procedimento penale n. 3381/08 RGNR- 1908/12 RGT la somma complessiva di
3 € 1.020,00 oltre a spese forfettarie del 15% e ad IVA e CPA nella misura di legge .
2) CONDANNA il in persona del Ministro Controparte_1 in carica al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite che si liquidano ai sensi del regolamento n. 147 del 2022 in € 742,00 per compensi oltre ad esborsi pari a € 43,00, spese generali pari al quindici per cento e IVA e CPA sulla parte imponibile come per legge .
Così deciso a Rimini il giorno 25 giugno 2025.
Il Giudice
Dott. Lucio ARDIGO'
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