Sentenza 1 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 01/02/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4753/2024 SEPARAZIONE PERSONALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 4753/2024, promossa con ricorso depositato il 14/11/2024 da:
1) Parte_1
Nato a Luino il 30.01.1969
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Nadia Frontello
e
2) Parte_2
Nata in Regno Unito (EE) il 18.09.1972
cittadina: Britannica Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]
con l'Avv. Veronica Caon
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Luino (VA), in data 12 ottobre 1991 (anno 1991 atto n. 51 parte II serie A)
con i seguenti figli:
, nata a [...] il [...], e nato a [...] il Persona_1 Persona_2
30.09.1997, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE pagina1 di 5
1) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) la sig.ra continuerà a vivere presso la casa coniugale sita in Parte_2
Leggiuno (VA) Via del Moscarolo n.
4. La stessa avrà anche diritto all'uso esclusivo di tutte le unità immobiliari site al medesimo indirizzo e del terreno adiacente, immobili così censiti:
In Comune censuario di Leggiuno (VA)
Parte_3
1) Sezione Urb. CE Foglio 1 part. 1489 sub. 501 rendita € 19,52 cat. C/2 classe 6 cons. 18 mq (particella corrispondente al Catasto Terreni – Comune di Leggiuno
Foglio 9 particella 1489);
2) Sezione Urb. CE Foglio 1 part. 1489 sub. 2 rendita € 112,07 cat. A/7 classe 1 cons. 3,5 vani (particella corrispondente al Catasto Terreni – Comune di Leggiuno
Foglio 9 particella 1489);
3) Sezione Urb. CE Foglio 1 part. 1489 sub. 3 rendita € 244,28 cat. A/7classe 3 cons 5,5 vani (particella corrispondente al Catasto Terreni – Comune di Leggiuno
Foglio 9 particella 1489);
4) Sezione Urb. CE Foglio 1 part. 2028 rendita € 16,27 cat. C/2 classe 6 cons. 15 mq (particella corrispondente al Catasto Terreni – Comune di Leggiuno Foglio 9 particella 2028);
Parte_4
5) Foglio 9 part. 1486 partita 1305 r.d. € 0,90, r.a. € 0,50 semin. Arb. di classe 2 sup. 175 mq.
Il godimento dei predetti immobili avverrà a titolo gratuito sino alla vendita e/o alla cessione della quota da parte del marito.
La sig.ra potrà – in questo periodo – mettere a reddito i predetti immobili Pt_2
con diritto di trattenerne i frutti in via esclusiva, ivi inclusa la facoltà di concedere in locazione a terzi – in tutto o in parte – gli immobili in questione.
3) Il sig. dà atto di aver già provveduto a rilasciare la casa coniugale Pt_1
asportando da essa i propri beni ed effetti personali.
4) Con riferimento al mutuo contratto con Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. per l'acquisto della casa le parti danno atto che sino al mese di settembre 2024 le rate del mutuo sono state corrisposte in via esclusiva dal sig. con rinuncia dello Pt_1
pagina2 di 5 stesso a richiedere il rimborso della quota parte del 50% delle predette rate alla sig.ra Dal mese di ottobre 2024 sino al mese di dicembre 2024 i coniugi Pt_2
provvederanno a pagare le rate del mutuo nella misura del 50% ciascuno. Dal mese di gennaio 2025 e sino alla vendita degli immobili o all'acquisto della quota da parte della sig.ra le rate del mutuo verranno corrisposte integralmente Pt_2
dalla sig.ra con rinuncia della stessa a richiedere il rimborso della quota Pt_2
parte del 50% delle predette rate al sig. Pt_1
5) Entro il mese di ottobre 2025 le parti si impegnano e si obbligano a porre in vendita gli immobili di cui in premessa, conferendo incarico ad agenzia immobiliare scelta di comune accordo tra i due, al prezzo di vendita di € 360.000 per il semestre ottobre 2025/ marzo 2026 ed al minore prezzo di € 320.000 per il successivo semestre. In caso di vendita a terzi degli immobili, previa estinzione del mutuo residuo, le parti convengono di ripartire il residuo ricavato dalla vendita nella seguente misura: 65% alla sig.ra e 35% al sig. in ragion del Pt_2 Pt_1 diverso apporto dato dagli stessi al momento dell'acquisto del bene.
6) Le parti, ai fini di una migliore soluzione della crisi coniugale, convengono sin d'ora che sempre entro i termini di cui al superiore capitolo, la sig.ra Parte_2
o i figli e/o potranno decidere di
[...] Persona_1 Persona_2
acquistare la quota del 50% dei predetti immobili dal sig. al prezzo già Pt_1 determinato di € 90.000,00 con accollo della quota di mutuo ancora eventualmente gravante sul sig. e liberazione dello stesso da ogni relativo Pt_1
e conseguente obbligo.
7) I coniugi chiedono sin d'ora di usufruire, in occasione dell'eventuale trasferimento della quota dell'immobile sopra descritto, dell'esenzione da ogni imposta ai sensi dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e della sentenza della
Corte Costituzionale 10 maggio 1999 n. 154 e quindi dell'esenzione da imposte di bollo, registro, ipotecaria, catastale, nonchè da tasse ipotecarie e da ogni altra tassa.
8) Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento la Pt_1 Pt_2 somma di € 100,00 mensili entro il giorno 5 di ogni mese, importo che sarà soggetto a rivalutazione Istat a far tempo dal mese di settembre 2025; detto impegno permarrà e verrà confermato anche in sede di divorzio, avendo i coniugi già convenuto la permanenza dell'obbligo di assegno divorzile nella misura sopra indicata.
9) Con riferimento ai veicoli pagina3 di 5 Opel Corsa targata GE844DF
Scooter Yadea targato EZ52279 gli stessi rimarranno in uso al sig. il quale si impegna e si obbliga al Pt_1 pagamento in via esclusiva del finanziamento contratto per l'acquisto e si farà carico di ogni onere connesso (quali, per es., assicurazione e tassa automobilistica), con esonero da responsabilità per la sig.ra e con impegno alla liberazione dalle Pt_2
obbligazioni da esso derivante. Di contro, la signora si impegna al consenso Pt_2
richiesto in caso di eventuale vendita di tali mezzi da parte del signor e nulla Pt_1
potrà pretendere del ricavato della vendita.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Giacché, con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis .49 c.p.c. le parti hanno chiesto anche pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire, sempre tramite il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma delle condizioni già articolate con riferimento alla domanda di divorzio.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, NON definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 12.10.1991, in Luino (VA), con atto iscritto/trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Luino (anno 1991, atto n. 51, parte II, Serie A), nonché trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Sangiano (VA) (anno 1991,
pagina4 di 5 n. 4, Parte II, Serie B) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
PROVVEDE come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del
Giudice Relatore.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 23.1.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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