Ordinanza 8 novembre 2012
Massime • 1
Ai fini della dimostrazione dell'avvenuta notifica del ricorso per cassazione, se avvenuta a mezzo del servizio postale, il ricorrente ha l'onere, a pena di inammissibilità del ricorso, di produrre, non oltre l'udienza di discussione, l'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso, ovvero l'avviso di ricevimento della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'art. 140 cod. proc. civ.; il deposito del suddetto avviso non può essere surrogato dal deposito dalla stampa di una pagina del servizio "on line" dell'amministrazione postale, la quale attesti l'avvenuta consegna della raccomandata, poiché solo il timbro postale fa fede ai fini della regolarità della notificazione.
Commentari • 10
- 1. Archivi ProvvedimentiAvv. Maria Luigia Ienco · https://www.expartecreditoris.it/ · 18 settembre 2024
- 2. Ex Parte CreditorisAvv. Maria Luigia Ienco · https://www.expartecreditoris.it/ · 18 settembre 2024
Il termine per la proposizione dell'appello di cui all'art. 702 quater cpc, decorre dalla data dell'udienza in cui viene emessa l'ordinanza ex art. 702 bis e ter che si intende impugnare. Il... Leggi tutto... Si ringrazia per la segnalazione l'Avv. Giorgio Caggiano del Foro di Napoli In tema di composizione della crisi da sovraindebitamento, prima della novella di cui all'art. 4 ter d.l. 137/2020... Leggi tutto... Si ringrazia per la segnalazione l'Avv. Giorgio Caggiano del Foro di Napoli Per ottenere l'omologazione del c.d. “piano del consumatore” va dimostrata l'effettiva sussistenza di una situazio... Leggi tutto... Si ringrazia per la segnalazione l'Avv. Giorgio Caggiano del Foro di …
Leggi di più… - 3. Cassazione Civile ArchiviAvv. Antonio De Simone · https://www.expartecreditoris.it/ · 18 settembre 2024
- 4. Redazione, Autore a Ex Parte CreditorisRedazione · https://www.expartecreditoris.it/ · 18 settembre 2024
LA MASSIMA Il notaio che presenta la dichiarazione di successione oltre il termine stabilito dalla legge (di 12 mesi dalla certificazione del decesso) incorre in responsabilità ex art.2236 c... Leggi tutto... La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con sentenza n. 21420 del 30/11/2012, pronunciandosi in materia di accertamenti tributari, ha ritenuto legittimo l'accertamento effettuato sul con... Leggi tutto... La Corte di Cassazione, con sentenza numero 20376 del 20 novembre 2012, ha affermato il diritto del fideiussore ad essere ammesso al passivo del fallimento in via privilegiata anche per gli... Leggi tutto... La presente rassegna giurisprudenziale offre l'occasione per definire …
Leggi di più… - 5. Sezione Sesta ArchiviAvv. Raffaella Ascione · https://www.expartecreditoris.it/ · 18 settembre 2024
La disciplina di cui all'art. 2495 c.c. (nel testo introdotto dal D.Lgs. n. 6 del 2003, art. 4), secondo la quale l'iscrizione della cancellazione delle società di capitali e delle cooperati... Leggi tutto... Commento redatto a cura del Dott. Marco Formica del Foro di Milano Il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348-ter, comma 1, c.p.c., pronunciata... Leggi tutto... Nell'ambito del processo tributario è applicabile la disciplina di cui all'art. 96 cpc nei confronti dell'agente della riscossione che abbia riproposto una domanda avente ad oggetto un credi... Leggi tutto... Commento redatto dall'Avv. Nicola Pignatelli L'atto di costituzione …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. VI, ordinanza 08/11/2012, n. 19387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19387 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2012 |
Testo completo
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario - Presidente -
Dott. VIVALDI Roberta - Consigliere -
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere -
Dott. FRASCA Raffaele - Consigliere -
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2888-2012 proposto da:
EL CO NT [...], elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato FANÌ DANTE giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
SOGET SPA;
- intimata -
avverso il provvedimento n. 4384/2011 del TRIBUNALE di PESCARA, depositato il 21/12/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/10/2012 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;
è presente il P.G. in persona del Dott. AURELIO GOLIA;
udito l'Avvocato;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio.
PREMESSO IN FATTO
NT DE GR propone istanza di regolamento di competenza avverso l'ordinanza in data 21 dicembre 2011, con la quale il Tribunale di Pescara (nella causa proposta dalla stessa DE GR nei confronti della So.g.e.t. SpA al fine di sentire dichiarare la nullità dell'iscrizione ipotecaria effettuata in suo danno in data 26 maggio 2011, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, con la consequenziale statuizione di cancellazione dell'iscrizione ipotecaria e condanna della convenuta al risarcimento dei danni) ha accolto l'eccezione di incompetenza sollevata dalla So.g.e.t. SpA ed ha rimesso le parti dinanzi al Giudice di Pace di Pescara. La società So.g.e.t. S.p.A. non si è difesa.
Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, con le quali, qualificata l'azione della ricorrente come opposizione agli atti esecutivi, ha chiesto a questa Corte di dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.- Il ricorso è inammissibile.
Trova applicazione al caso di specie il principio, espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui "La produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 cod. proc. civ., o della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario da notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'art. 140 cod. proc. civ., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell'avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l'avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all'udienza di discussione di cui all'art.379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 della citata disposizione, ovvero fino all'adunanza della corte in camera di consiglio di cui all'art. 380-bis cod. proc. civ., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell'art. 372 c.p.c., comma 2. In caso, però, di mancata produzione dell'avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell'intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all'adunanza della corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell'art. 184-bis cod. proc. civ., per il deposito dell'avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all'amministrazione postale un duplicato dell'avviso stesso, secondo quanto previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1" (Cass. S.U. n. 627/08). 2.- Il ricorso per regolamento di competenza risulta essere stato notificato dal procuratore della ricorrente, ai sensi della L. n. 53 del 1994 e dell'autorizzazione n. 153 del 14 dicembre 2011 del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pescara, mediante invio di copia conforme a mezzo del servizio postale con raccomandata spedita dall'Ufficio Postale di Pescara Centro.
L'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione non è stato allegato al ricorso, ne' risulta depositato successivamente.
La destinataria SO.G.E.T. SpA non ha svolto attività difensiva. La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 ter cod. proc. civ., ma nulla ha detto riguardo alla notificazione del ricorso. L'avviso di ricevimento non è stato depositato unitamente a tale memoria ne' con altro atto fino all'adunanza tenutasi il 19 ottobre 2012. Giova aggiungere che non può tenere luogo del detto avviso di ricevimento, al fine di comprovare l'avvenuto compimento del procedimento notificatorio con la ricezione dell'atto da parte del destinatario, il foglio stampato dal servizio on line di Poste Italiane in data 27 gennaio 2012 ed allegato al ricorso:
l'indicazione della data di consegna della raccomandata ivi contenuta non fa fede della consegna reale, che è soltanto quella del timbro postale recato dall'avviso di ricevimento - come da avvertenza espressamente risultante dallo stesso foglio.
Poiché non è consentita la concessione di un termine per il deposito ne' ricorrono i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., il ricorso va dichiarato inammissibile.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese, dal momento che, come detto, l'intimata non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
nulla sulle spese. Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2012.
Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2012