Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 11/04/2025, n. 931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 931 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
n. 678/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Silvia Rigon ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g.Lav. 678/2022 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Marco CANCIELLO, come da procura allegata al ricorso contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Controparte_1 C.F._1
avv.ti Osvaldo CANTONE, Renato ZANELLATO, Alessandra TESTI, come da procura allegata alla memoria di costituzione
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente Parte_1
In via principale nel merito:
A) accertata e dichiarata la validità del patto di non concorrenza, così come concluso fra le parti, in data 03.10.2016, nonché la violazione delle norme di diritto generale ed, in particolare, di quelle contenute nel patto medesimo da parte del sig.re
[...]
, per l'effetto, condannare il sig.re , a pagare, in favore CP_1 Controparte_1
della le penali, così come stabilite e determinate all'art. 3) del Parte_1
patto di non concorrenza: in particolare a restituire, in favore della medesima, l'intera somma dallo stesso percepita a titolo di corrispettivo del patto medesimo, pari ad euro pagina 1 di 14
In via subordinata nel merito.
B) Nella denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento della domanda, così come formulata in via principale, sul presupposto della nullità, eventualmente eccepita ex adverso, del patto di non concorrenza, condannare, ex art. 2033 c.c., ovvero ex art. 2041
c.c.., il sig.re , alla restituzione, in favore dell'odierna ricorrente, di Controparte_1
quanto indebitamente dallo stesso percepito e, quindi, dell'importo pari ad euro 19.279,47, ovvero della diversa somma, maggiore o minore, che sarà quantificata dal Magistrato sulla base delle risultanze istruttorie, ovvero secondo equità, oltre ai frutti ed agli interessi, ex art. 2033 c.c., ed al risarcimento del danno derivante da svalutazione monetaria.
In relazione alla domanda riconvenzionale: rigettare tutte le domande, compresa quella formulata in via riconvenzionale, così come ex adverso spiegate, in quanto infondate sia in fatto che in diritto.
Con vittoria di spese e competenze di causa con attribuzione all'avvocato antistatario.
Per parte convenuta : Controparte_1
Nel merito: rigettarsi, per i motivi suesposti, tutte le domande formulate dalla
[...]
nei confronti del sig. in quanto infondate sia in fatto che Parte_1 CP_1
in diritto.
Nel merito in via riconvenzionale: accertarsi e dichiararsi il diritto del sig. CP_1
al riconoscimento della categoria di Quadro del c.c.n.l. Terziario e Commercio a
[...]
decorrere dal 3.1.2017 a fronte dello svolgimento delle mansioni superiori sin dalla assunzione (avvenuta in data 3.10.2016) e conseguentemente condannarsi la società ricorrente al versamento delle differenze retributive maturate in ragione delle mansioni superiori svolte dal 3.10.2016 e sino alla cessazione del rapporto di lavoro intervenuta in data 20.10.2020, differenze retributive quantificate nella somma di euro 25.501,97 ovvero nella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, anche mediante l'espletamento di idonea CTU contabile, oltre alla regolarizzazione contributiva.
pagina 2 di 14 Accertarsi e dichiararsi il diritto del sig. a vedersi riconosciuta la somma di euro CP_1
11.400,00 euro a titolo di differenze retributive spettanti in re-lazione alle ore di lavoro straordinario svolto dal 3.10.2016 al 20.10.2020 e conseguentemente condannarsi la società a versare al sig. la somma di 11.400,00 Parte_1 CP_1
euro lordi, oltre alla ulteriore somma di 844,00 euro a titolo di integrazione del trattamento di fine rapporto, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, ovvero la diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
In via subordinata:
Accertarsi e dichiararsi, comunque, per le ragioni tutte svolte in memoria la nullità del patto di non concorrenza stipulato tra il sig. e la società CP_1 Parte_1
con conseguente reiezione delle domande avversarie. Nella denegata ipotesi di
[...]
accoglimento anche parziale della domanda avversa-ria, dichiararsi compensati, in tutto in parte, eventuali crediti vantati dalla società con il credito Parte_1
del sig. per le ragioni di cui sopra. Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto.
1. La società operante nel settore della Parte_1
produzione, distribuzione, rappresentanza, commercializzazione di articoli relativi al settore sportivo, cosmetico, igienico- sanitario, dietetico, esponeva che il GN , CP_1
impiegato presso la società dal 3 ottobre 2016 al 20 ottobre 2020 con qualifica di impiegato commerciale di primo livello, dopo circa un mese dalle dimissioni aveva violato il patto di non concorrenza stipulato contestualmente all'assunzione ed in relazione al quale aveva percepito la somma di € 19.279,47, svolgendo attività lavorativa alle dipendenze della dedita alla produzione e commercializzazione di prodotti Controparte_2
sportivi, di abbigliamento ed accessori per ogni tipo di sport, simili a quelli della , Pt_1 con particolare riferimento alla produzione di particolari guanti che l'esponente, sino a poco tempo prima delle dimissioni di , forniva alla stessa CP_1 CP_2
La società ricorrente lamentava pertanto la violazione, da parte del GN , CP_1 dell'obbligo dell'art. 1 del patto di non concorrenza, otre che lo svolgimento di attività concorrenziale;
chiedeva, di conseguenza, la condanna di la restituzione, a titolo CP_1
di penale, della somma di € 19.279,47 corrisposta al lavoratore per il patto di non pagina 3 di 14 concorrenza ed il pagamento della ulteriore somma di € 25.362,22 determinata ex art. 2121 c.c.; in ogni caso chiedeva, in ipotesi di eccepita e ritenuta nullità del patto di non concorrenza, la restituzione della somma di € 19.279,47, con le conclusioni specificamente indicate in epigrafe.
2. Si costituiva il GN contestando la violazione del patto di non concorrenza, CP_1 non operando la società ricorrente e la – presso la quale aveva iniziato a lavorare CP_2 dopo le dimissioni dalla – nel medesimo settore, essendo differenti i Parte_1
prodotti commercializzati dalle due società, cosi come i clienti, laddove soltanto nel periodo pandemico la aveva prodotto dei guanti protettivi acquistati dalla CP_2
società ricorrente.
Il GN sosteneva inoltre che, benché inquadrato quale impiegato commerciale, CP_1
era stato assunto per ricoprire il ruolo di responsabile commerciale dovendosi inoltre occupare del controllo della rete degli agenti e della loro selezione, gestendo in piena autonomia la rete vendita della società.
Il GN , negando pertanto di aver violato il patto di non concorrenza chiedeva il CP_1
rigetto delle domande della società ricorrente e, in via subordinata, eccepiva la nullità del patto per violazione art. 2125 c.c. in ragione dell'eccessiva estensione dei limiti di oggetto e di luogo, rispetto al corrispettivo percepito a tale titolo;
chiedeva inoltre, in via riconvenzionale, l'accertamento del diritto al riconoscimento della categoria di quadro oltre che lo svolgimento di lavoro straordinario, con la condanna della società al pagamento delle relative differenze retributive.
3. Con successiva memoria difensiva la contestava la Parte_1
fondatezza della domanda riconvenzionale del GN , di cui chiedeva il rigetto, CP_1
per non avere il lavoratore mai svolto le superiori mansioni di quadro né lavoro straordinario, della cui prova era gravato il lavoratore.
4. Tentata, senza esito positivo, la conciliazione delle parti, la causa veniva istruita con l'assunzione della prova testimoniale.
5. Il GN ha lavorato per la società ricorrente Controparte_1 [...]
dal 3.10.2016 al 20.10.2020, quando si è dimesso, con la Parte_1
qualifica di impiegato commerciale di primo livello CCNL Commercio per lo svolgimento delle mansioni di responsabile del settore commerciale rete agenti e clienti direzionali pagina 4 di 14 , in forza del contratto di lavoro a tempo pieno ed interminato del 30.9.2016 (doc. 1 Pt_1
parte ricorrente.
Contestualmente all'inizio del rapporto di lavoro le parti stipulavano un patto di on concorrenza, ex art. 2125 c.c. per il periodo successivo alla risoluzione del rapporto, per la durata di due anni dalla cessazione del rapporto, in tutto il territorio italiano ed estero e, in base al quale “ il GN si asterrà dallo svolgere qualsiasi attività Controparte_1
lavorativa in concorrenza con quella attualmente svolta o che risulterà svolta da e Pt_1
Biosport al cessare del rapporto di lavoro subordinato. Pertanto il GN si CP_1
asterrà dal prestare opera - a titolo meramente esemplificativo in qualità di responsabile commerciale volto anche all'attività di controllo sulla rete di agenti ovvero intraprendendo un'attività d'impresa o instaurando in via stabile od occasionale con o senza retribuzione o profitto, rapporti di qualunque tipo (consulenza, collaborazione, lavoro subordinato) presso o in favore di terzi che svolgono attività identiche o similari a quelle di e Biosport. L'obbligo di non concorrenza comporta che nessuna attività in Pt_1
favore dei soggetti di cui sopra e di quelli successivamente individuati possa essere svolta sia direttamente che per interposta persona o ente, sia in proprio che in forma autonoma
o subordinata anche occasionale o gratuita ovvero in qualità di associato in partecipazione, socio, amministratore o institore ovvero in qualsiasi altra qualità o modalità, indipendentemente dalle mansioni oggetto della futura prestazione lavorativa”.
A titolo di corrispettivo la società si impegnava a versare al lavoratore la somma lorda mensile di € 370,00 per 14 mensilità e per tutta la durata del rapporto.
Inoltre, in base al punto 3 del patto (responsabilità per inadempienza), le parti stabilivano che “la violazione anche parziale delle obbligazioni assunte con la presente convenzione dal GN costituisce grave inadempimento contrattuale atto a Controparte_1
legittimare la risoluzione del presente contratto ai sensi del 1455 cod. civ. , il dipendente sarà tenuto a restituire a titolo di penale alle società l'intera somma percepita a titolo di corrispettivo del presente patto di non concorrenza e sarà altresì tenuto al pagamento in favore delle società, sempre a titolo di penale, di una somma pari al 100% dell'ultima
RAL determinata ai sensi dell'art. 2121 cod. civ. , salvo ogni ulteriore risarcimento del maggior danno” (doc. 1 bis ricorrente).
pagina 5 di 14 In data 19.10.2020 il GN comunicava le dimissioni, cui seguiva la CP_1
comunicazione della società di rinuncia al periodo di preavviso, con conseguente riconoscimento dell'indennità sostitutiva del periodo di preavviso non prestato.
Non è contestato che, un mese dopo le dimissioni, dal novembre del 2020 e sino al
23.4.2021, il GN abbia svolto attività lavorativa presso la CP_1 Controparte_2
senza avere effettuato alcuna comunicazione alla ex datrice di lavoro, pur a fronte della previsione degli obblighi di informazione e comunicazione previsto dall'art. 4 del patto di non concorrenza.
5. 1. Dalla documentazione prodotta e all'esito della prova testimoniale assunta di ritiene provata la violazione, da parte del GN , del patto di non concorrenza stipulato CP_1
con la società ricorrente.
La si occupa della produzione, distribuzione, Parte_1
rappresentanza a commercializzazione (sia all'ingrosso che al dettaglio) di articoli relativi al settore sportivo, cosmetico, igienico sanitario-dietetico.
Come risulta dalla visura (doc. 15 ricorrente) la ha quale oggetto sociale Controparte_2
“la produzione ed il commercio di articoli o di attrezzi sportivi, di abbigliamento ed accessori per ogni tipo di sport, nonché di tessuti scarpe occhiali e caschi la società.
Potrà altresì svolgere attività di consulenza styling design progettazione prototipi di capi di abbigliamento ed accessori” .
La teste addetto all'ufficio commerciale della società ricorrente, ESmone_1
ha confermato che , in data 19.10.2020., il giorno prima delle dimissioni aveva CP_1
richiesto ed ottenuto la consegna dei dati statistici relativi al periodo 2019/2020 e la lista dei clienti a cui la vendeva i guanti elasticizzati in jersey Parte_1 Parte_1
anatomici, denominati Protective Gloves Plus, di cui al catalogo e prodotti a Pt_1
marchio e da quest'ultima forniti alla . (doc. n. 15 ricorrente), CP_2 Pt_1
dichiarando :“E' vero, me li chiedeva e glieli consegnavo, io ho accesso dal programma che abbiamo in azienda e facevo io la statistica”, riconoscendo . i documenti prodotti
(doc. 12-15 ricorso e doc. 26-27 allegati alla memoria ex art. 416).
Il teste confermava che il suddetto prodotto fornito alla dalla ed inserito Pt_1 CP_2
nel catalogo ufficiale ed era scaricabile via Internet;
confermava che il GN da CP_1
novembre del 2020 aveva pubblicizzato il prodotto tramite un video precisando “ è vero;
pagina 6 di 14 ho visto perchè siccome noi vendiamo, noi andiamo a vedere sui social, io come commerciale vado a vedere il profilo del nostro fornitore e dei nostri clienti...ADR:
“Dopo aver visto, ho parlato con la sig.ra e Le ho comunicato che avevo visto Pt_2
questo video”.
In altri termini, la teste confermava che che dal novembre 2020, , tramite youtube CP_1
e tramite il profilo Instagram e le pagine di Facebook della pubblicizzava e CP_2
vendeva i medesimi guanti elasticizzati in jersey così come inseriti a pagina 26 del catalogo ufficiale della . Pt_1
La circostanza che i suddetti guanti fossero da sempre presenti nel catalogo della (e Pt_1
non solo per il periodo covid-19), è stato confermato, altresì, dal teste di parte resistente, sig.re agente di commercio plurimandatario da oltre 20 anni che ESmone_2
commercializza i prodotti della . Pt_1
Il teste ha in particolare riferito: ”Ho mandato di rappresentanza della società ricorrente che è ancora in corso. Ho rapporto con loro da 20 anni.. vendo i prodotti della società in
Umbria, Marche, Abruzzo e Molise...la in passato aveva guanti da Parte_1
ciclismo, posso dire che in periodo covid ha indetto una promozione dal 15 maggio inerente a tutti i dispositivi sanitari di utilizzo....Io mi sono attenuto alle circolari dell'azienda e ci atteniamo al listino dell'azienda; … questi guanti sono ancora presenti in azienda, questo è quello che so in base anche a quanto comunicato dalla società....In ogni caso dai listini che mi da l'azienda sono ancora presenti in listino.”
Parimenti, anche altro teste introdotto da agente CP_1 ESmone_3 plurimandatario per la nella zona del Veneto, sul punto ha dichiarato. ”Ho Pt_1
commercializzato dei guanti, che abbiamo cominciato a commercializzare nel periodo covid e sono guanti ancora presenti nel listino”.
Inoltre, il teste ing. ha confermato, per averla redatta, la perizia depositata dalla Tes_4
società ricorrente (doc. n. 13) dalla quale si ricava che pochi giorni prima di CP_1
dimettersi, aveva copiato e/o riprodotto dal PC tramite l'invio al proprio indirizzo di posta elettronica personale, i documenti che contenevano e/o si riferivano ad informazioni riservate e/o a dati sensibili della società, datrice di lavoro, nonché ai nominativi dei clienti della ed alle statistiche dei prodotti venduti. Pt_1
pagina 7 di 14 Sul punto il teste ha in particolare riferito ”Confermo di aver redatto la perizia Tes_4
che mi viene mostrata, (doc. n. 13). Io ho ricevuto un incarico di fare la copia forense di dispositivi, mi è stato detto di fare una copia forense in modo da non alterare la
ES sorgente... ” Io ho rilevato che nello specifico riferimenti ad invii di mail dal support phytoperformance@info ecc. ad in cui ci sono i Email_1
documenti, liste di nominativi, liste commerciali, con tutto il dettaglio nella relazione ES tecnica.... ”C'è la conferma dell'invio della mail ad ...”. Controparte_1
Risulta inoltre provato documentalmente (doc. n. 14 ricorrente) che ha CP_1
mantenuto, anche dopo le dimissioni, rapporti di collaborazione e/o di consulenza con fornitori e/o clienti della : con comunicazione pervenuta, in data 24.09.2021, circa Pt_1
un anno dopo le comunicate dimissioni (20.10.2020), all'indirizzo mail in uso allo stesso quando lavorava ancora presso la , (support@phytoperformance.com), da un Pt_1
fornitore e clienti dell'odierna ricorrente, denominato FisioSviluppi di di Per_1
, con la quale il titolare (evidentemente per errore, come nota la ricorrente) Per_2
chiedeva a di come procedere alla nuova campagna di diffusione commerciale CP_1
Marketing della linea completa dei prodotti, “Sportherapy completo”.
Si tratta di prodotti che risultano presenti nel catalogo ufficiale , (doc. n. 15 Pt_1
ricorrente).
Appare dunque incontestabile che il GN abbia svolto, dopo la cessazione del CP_1
rapporto di lavoro con la , attività in concorrenza con la stessa, condotta che, in Pt_1
ipotesi, potrebbe essere ritenuta in violazione del patto di non concorrenza sottoscritto tra le parti.
5. Si ritiene, tuttavia, che il patto di non concorrenza sottoscritto tra le parti sia nullo, per violazione dell'art. 2125 c.c.
Si può dubitare, innanzitutto, della validità del patto sotto il profilo della indeterminatezza del corrispettivo (€ 370,00 lordi al mese per 14 mensilità) in quanto il lavoratore, al momento della stipulazione del patto, non è in grado di conoscere il valore effettivo del corrispettivo – a fronte del sacrificio cui si obbliga – che dipende dalla non conosciuta durata del rapporto.
In ogni caso, la nullità del patto di non concorrenza va ritenuta in ragione della indeterminatezza dell'oggetto del patto stesso, laddove si è previsto che il GN CP_1
pagina 8 di 14 si obbliga a non svolgere, per due anni successivi alla cessazione del rapporto, attività identiche o similari a quelle svolte dalla : il lavoratore non è in grado di conoscere a Pt_1
priori quali siano esattamente le attività vietata dal PNC, mancando anche una esemplificazione delle attività similari vietate.
L'oggetto del PNC risulta dunque non solo indeterminato, ma anche indeterminabile, con conseguente nullità del patto stesso.
Non può invero dubitarsi che la valutazione sulla determinatezza e determinabilità del patto, al fine della verifica della validità del patto, debba essere fatta ex ante e non ex post, vale a dire una volta verificata, in concreto, la violazione.
Pertanto, quanto sopra rilevato sulla violazione, in concreto, del patto di non concorrenza, viene assorbito dalla accertata nullità del patto stesso: non vi può essere violazione di un patto di cui sia ritenuta la nullità.
La domanda principale della società ricorrente va perciò rigettata.
5.1 Accertata la nullità del patto di non concorrenza, però, va accolta la domanda svolta in via subordinata dalla società ricorrente, di condanna del GN a restituire CP_1
alla la somma dallo stesso percepita a tale titolo. Parte_1
Va innanzitutto escluso che la somma di euro 370,00 mensili, corrisposta per 14 mensilità dal dipendente per tutto il periodo del rapporto di lavoro (circostanza questa non contestata) abbia dissimulato un superminimo o un aumento di stipendio, in alcun modo provato.
Ciò è chiaramente contraddetto dalla circostanza- emergente dal contratto di lavoro e dai cedolini paga – che tra i vari elementi della retribuzione concordata, vi era già un superminimo assorbibile, pari ad euro 150,00 mensili, essendo perciò incontestabile che la distinta somma di € 370,00 al mese è stata prevista e voluta dalle parti quale corrispettivo del patto di non concorrenza.
Ebbene, ritenuta la nullità del patto di non concorrenza, il corrispettivo percepito dal lavoratore rimane privo di causa e, dunque, costituisce un indebito, ex art. 2033 c.c., che il GN deve pertanto restituire. CP_1
Il GN va perciò condannato a restituire alla CP_1 Parte_1
la somma netta dallo stesso percepita a tale titolo, oltre agli interessi legali
[...]
dal pagamento al saldo.
pagina 9 di 14 6. Risultano invece infondate le domande riconvenzionali svolte dal GN , CP_1
aventi ad oggetto lo svolgimento delle superiori mansioni di quadro e lo svolgimento di lavoro straordinario.
6. 1. In relazione alla domanda di accertamento del diritto al superiore inquadramento, come noto, incombe sul lavoratore ricorrente, ex art. 2697, comma 1, c.c., l'onere di allegare e provare lo svolgimento di mansioni superiori, presupposto della domanda di pagamento delle relative differenze retributive, dovendo in particolare allegare e provare le attività in concreto espletate, le caratteristiche che qualificano l'inquadramento contrattuale attribuitogli e quello rivendicato.
E, come costantemente ribadito dalla giurisprudenza della Cassazione, nel procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato, ex art. 2103 c.c., non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè dall'accertamento delle mansioni in concreto svolte dal lavoratore, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto dei risultati di tali indagini (cfr., fra le tante, Cass. 28.4.2015, n. 8589; Cass. 27.9.2010, n.
20272; Cass. 20.2.2004, n. 3446, Cass. 26.3.2003, n. 4508; Cass. 21.10.1999, n. 11856).
6.2. Nel caso di specie, non solo il GN non ha dimostrato, come era suo onere, CP_1
lo svolgimento delle superiori mansioni di quadro, ma le prove assunte hanno confermato la correttezza dell'inquadramento nel primo livello CCNL attribuito.
Il GN , come era suo onere, ex art. 2697 c.c., non ha provato in alcun modo di CP_1
aver svolto mansioni riconducili al superiore livello di quadro, ribadito che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, il lavoratore che rivendichi il diritto ad un inquadramento superiore ex art. 2103 c.c. deve allegare e provare, in maniera rigorosa, di avere svolto, in maniera prevalente e non episodica le asserite mansioni superiori svolte e rivendicate.
È stato in particolare confermato che tutte le decisioni, sia di carattere amministrativo, sia di tipo commerciale sono sempre state assunte dalla famiglia proprietaria Pt_2
dell'azienda.
La teste di parte ricorrente, ha confermato che durante gli eventi ESmone_1
fieristici, svoltisi in Dusseldorf negli anni 2016-2019, era sempre presente anche l'A.U.
pagina 10 di 14 della società, la quale intratteneva i rapporti con i nuovi clienti al fine di Parte_3
collocare sul mercato estero ed italiano i propri prodotti.
Sul capitolo 1) della memoria di risposta alla domanda riconvenzionale dichiarato: ”E' vero lo confermo perché ero presente anch'io alle fiere di Dusseldorf, ho sempre partecipato a queste fiere insieme alla sig.ra ...Preciso..., in relazione agli anni Pt_2
del capitolo, dal 2016 al 2019, io nel 2016 e nel 2017 non sono andata perchè in maternità, ma sono andata nel 2018 e nel 2019...Posso comunque rispondere perchè ho gestito io la trasferta, prenotavo gli alberghi e voli....Quando parlo di maternità non voglio dire che non ero in ufficio, ma che avevo un arario ridotto per i bambini, gestivo, comunque, l'organizzazione della fiera dall'ufficio...”
La teste ha confermato che gli agenti plurimandatari che svolgevano attività per conto e nell'interesse della , venivano individuati e scelti dall'A.U., prima nella persona di Pt_1
e, poi, della figlia e, poi, assunti con regolare contratto Persona_3 Parte_3
dalla stessa formulato e sottoscritto: ”Lo confermo è stato per tutti questo percorso, anche prima veniva scelto dal titolare dell'azienda...non ero presente ai colloqui, ma siccome
l'ambiente è piccolo, sapevo che la selezione veniva fata dall'Amministratore. Quando viene qualcuno in azienda sappiamo per quale motivo e con chi deve parlare”.
Ha confermato la circostanza secondo la quale alle riunioni svolte con i vari agenti plurimandatari che lavoravano per la e, precisamente, quelle svoltesi negli anni Pt_1
2017, 2018, 2019 e 2020, era sempre presente la quale indicava loro i prezzi, Parte_3
i prodotti ed gli eventuali sconti da applicare sui prodotti venduti dalla consegnando Pt_1
ai medesimi un Book con tutte le circolari contenenti le condizioni, le modalità di vendita,
i target, i prezzi e i pagamenti da riferire ai vari clienti finali. Ha in particolare dichiarato:
“”Io ero presente a Verona e nell'ultimo anno, non ero presente solo a quella del 2017; alle ultime tre ero presente. Confermo che la sig.ra faceva così”. Pt_2
In relazione ai documenti prodotti dalla società (docc. 32 e 33 della memoria ex art. 416 cpc) la teste ha dichiarato: ”Sono circolari che preparo io, secondo le indicazioni della sig.ra . Pt_2
Peraltro, anche i testi introdotti dal GN hanno confermato che i rapporti di CP_1
lavoro ed i contratti di agenzia venivano concordati e sottoscritti con l'Amministratore dell'azienda.
pagina 11 di 14 Il teste ha dichiarato: ”Avevo rapporti con ...in ragione del ruolo ESmone_2 CP_1
di in azienda....in termini commerciali, relativi alla comunicazione di nuovi CP_1
prodotti e ad alcune riunioni in cui erano presenti tutti... A livello commerciale tenevo determinati rapporti in termini di comunicazione con Lui, a livello amministrativo c'erano altri titpi di rapporti. Commercialmente era Lui il referente, ma, poi, il rapporto con la società era un rapporto a seconda dei vari reparti. Prima di c'era il sigre CP_1 [...]
primariamente, poi, , la sorella di;
trattandosi di una famiglia, la Pt_2 Per_4 Pt_3
gestione era in capo a tutta la famiglia...Io avevo già un rapporto commerciale con
l'azienda....da quanto so io, nei colloqui di selezione, gli agenti erano sempre gli stessi quando è entrato on ho partecipato alle riunioni, quindi, non so dire, le CP_1 scelte aziendali non mi competono...”....Non so dire per .Sono 4 anni che Persona_5
non facciamo riunioni, quindi, non so dire chi sia arrivato...”.
Il teste ha quindi dichiarato: ”E' vero che ha fatto affiancamento e ESmone_2 CP_1
lo confermo perchè due volte e venuto con me....non posso però disconoscere che fosse presente anche la proprietà, oltre al commerciale. Alle riunioni la proprietà, quindi, la
ES titolare era sempre presente.... nel 2017-2018-2019 il Lo è sceso in Pt_2 CP_1
zona due volte, come in passato c'era la presenza del sig.re … ”il budget lo Parte_2
abbiamo sempre ricevuto tutti gli anni, nel contesto di gestione commerciale c'è stato sempre confronto. …Io avevo rapporto con , ma anche rapporti con l'azienda, in CP_1
un contesto di circolo virtuoso di un'azienda che fa che gestisce un'attività commerciale......Arrivavano le circolari in cui venivano condivise le offerte...poi avevamo il beneplacito dell'Amministrazione per i pagamenti...ADR Non so dire delle fiere, mi pare che abbia partecipato ad una fiera in Germania nel 2016-2017, so che ci CP_1 andava anche e anche la sorella .” Parte_3 Per_4
Il teste in relazione al doc. 34 della società ha quindi dichiarato: ”Confermo che Tes_2
ho ricevuto questi documenti direttamente dalla società, come ho detto prima...C'è pure la mia firma....sui documenti 32 e 33 così riferiva: ”queste sono le normali lettere di cui ho parlato prima che provenivano dalla società. Queste sono state fornite, mi sembra, durante la riunione”.
Al contempo, anche il teste ha riferito ”Come di solito succede siamo stati ESmone_3
contattati da e abbiamo fatto il colloquio con lui ed il resto della direzione, CP_1
pagina 12 di 14 cioè con e che erano le titolari...ADR ….Io ho avuto rapporti con tutta Pt_3 Per_4
l'azienda....c'era comunque un rapporto con l'azienda. Ho avuto rapporti con in CP_1
ragione della sua gestione commerciale, ma comunque c'era un rapporto con l'azienda...
Io sono di Padova e, quindi, andavo anche in azienda…ADR io non ho mai partecipato alle fiere di Dusseldorf non so chi organizzasse le fiere…. ”Ricordo che abbiamo fatto delle riunioni, ho sempre partecipato, era presente quasi tutta l'azienda...Le riunioni erano tenute da , c'erano sia la sorella che CP_1 Per_4 Parte_3
È stato dunque contraddetto che lo avesse autonomia gestionale sulle scelte CP_1
aziendali, sempre rimaste in capo alla proprietà, confermando invece i testi che egli ha svolto, all'interno della , soltanto il ruolo di responsabile nel settore commerciale con Pt_1
rapporti con la rete agenti per il quale era stato assunto, coerentemente al primo livello del
CCNL attribuito.
È invero emerso che egli non godeva di alcuna autonomia decisionale, all'interno della
, né di alcuna ampia discrezionalità nello svolgimento del suo operato: il GN Pt_1 [...]
rivestiva soltanto compiti di tipo commerciale, mentre i rapporti ammnistrativi, le CP_1
riunioni, i prezzi, i target, gli sconti, i minimi di vendita mensili, le circolari ed i Book con le condizioni di vendita venivano decisi dall'Amministrazione e dai titolari dell'azienda, cioè dalla famiglia proprietaria e, poi, comunicati e consegnati ai vari agenti plurimandatari, come confermato dai testi e dai documenti prodotti (doc. 30 memoria ex art. 416 cpc società).
Non ha dimostrato il che egli gestisse in autonomia tutta la rete vendita della CP_1
società: al contrario è risultato che tutte le decisioni venivano dalla proprietà, dalla GNa
e dalla famiglia Parte_3 Pt_2
Non è stato pertanto dimostrato lo svolgimento delle superiori di quadro, prevedendo l'art. 107 del CCNL Terziario e Commercio che la categoria di quadro è attribuita al lavoratore che svolge, con carattere continuativo, funzioni direttive e che gode di ampia autonomia gestionale e discrezionale delle decisioni strategiche da assumere nell'interesse della società.
6. 3. Parimenti, il GN non ha dimostrato, in maniera rigorosa, come era suo CP_1
onere, lo svolgimento delle asserite ore si lavoro straordinari nel periodo dal 2016 al 2020.
pagina 13 di 14 Il teste ha riferito: ”Non ero presente in società per sapere quante ore ESmone_3 lavorasse , noi siamo collaboratori esterni”. CP_1
Non solo è mancata la prova dello svolgimento di ore straordinarie, ma dal regolamento aziendale del 03.10.2016 (doc. 19 società) sottoscritto per accettazione risulta che il lavoratore doveva “scrupolosamente rispettare l'orario di lavoro..... e le eventuali ore operate oltre tali orari sarebbero state considerate aggiuntive straordinarie solo se autorizzate formalmente dall'Amministrazione tramite un'apposita modulistica in forma scritta, debitamente firmata e datata.
Non è stato inoltre provata la durata delle trasferte effettuate né della partecipazione ad eventi al di fuori dell'orario di lavoro.
Le domande riconvenzionali del GN vanno perciò tutte rigettate. CP_1
7. L'esito del giudizio giustifica la compensazione di 1/3 delle spese di lite, mentre i residui 2/3 – liquidati in dispositivo – seguono la regola della soccombenza e sono dunque poste a carico del GN . CP_1
P.Q.M.
ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa,
1) rigetta la domanda principale della società ricorrente;
2) in accoglimento della domanda subordinata svolta dalla società ricorrente, accertata la nullità del patto di non concorrenza, condanna il GN a restituire alla CP_1
la somma netta dallo stesso percepita a tale Parte_1
titolo, oltre agli interessi legali dal pagamento al saldo;
3) rigetta le domande riconvenzionali svolte dal GN;
CP_1
4) condanna il GN a rifondere alla società ricorrente i 2/3 delle spese del CP_1 giudizio, liquidate in detta misura in € 7.551,33 per compenso, oltre contributo unificato,
IVA e CPA, con distrazione a favore del procuratore antistatario, compensato il residuo
1/3.
Fissa il termine di 30 giorni per il deposito della motivazione.
Padova, 12.12.2024
Il giudice del lavoro
Silvia Rigon
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