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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 04/11/2025, n. 2300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2300 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Giudice del lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella, all'esito dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 03.11.2025 e del deposito delle note sostitutive, ha pronunciato la seguente SENTENZA
, nella causa civile iscritta al N. 6048/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “altre controversie in materia di previdenza obbligatoria” e vertente TRA
rapp.to e difeso dagli avvocati Alessandra Iadevaia e Mariarosaria Tirino ed Parte_1 ato come in atti
RICORRENTE E in persona del legale rappresentante pro tempore rapp.to e difeso dagli avvocati Itala de CP_1 ctis e Luca Cuzzupoli ed elettivamente domiciliati in Caserta, via Arena Località San Benedetto NONCHE'
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2 rapp.ta e difesa dall'avv. Raffaele Mastroberti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Napoli al Corso Novara, 53 RESISTENTI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato, in data 21.08.2024, il ricorrente, in epigrafe indicato, conveniva in giudizio l' e l' , impugnando l'Intimazione di pagamento n. 028 2023 CP_1 Controparte_2
9008497707 notificata il 07.08.2024, con riferimento agli avvisi di addebito 328 2017 0001571031, 328
2018 0001006744, 328 2018 0004891922, 328 2019 00051433080, 328 2021 0001305202 aventi ad oggetto crediti contributi dovuti alla Gestione autonoma commercianti, deducendo l'omessa notifica dei titoli esattoriali impugnati, l'insussistenza dei presupposti fondanti tale obbligo contributo, nonché
l'intervenuta prescrizione del credito azionato. Concludeva chiedendo di annullare gli atti impugnati,
Vinte le spese di lite con distrazione. CP_ Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l che chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere avendo provveduto ad effettuare lo sgravio degli avvisi di addebito impugnati.
Si costituiva altresì l' che concludeva come in atti per l'inammissibilità Controparte_2 ovvero il rigetto del ricorso.
All'esito del deposito delle note sostitutive ex art. 127 ter c.p.c. la causa veniva decisa con il deposito della sentenza completa di motivazione.
1 ******
Va dichiarata cessata la materia del contendere.
Essendo sopraggiunta una situazione concreta che ha eliminato ogni posizione di contrasto tra le parti, facendo del resto venir meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio nonché la necessità di una qualsiasi pronuncia sull'oggetto della controversia e sulle conseguenze ad essa connesse, non resta a questo giudicante che porre fine al processo con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nella forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav.,
13.3.1999, n. 2268).
I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice
(cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478).
Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007, n. 4034; 27.4.2000, n.5390).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass.,
22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez.un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi
2 fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni. CP_ Ebbene, nel caso di specie è documentato che l' ha provveduto ad effettuare lo sgravio degli avvisi CP_ di addebito impugnati (cfr. allegati produzione .
Tale circostanza risulta altresì confermata dalla dichiarazione resa in sede giudiziale dal procuratore della parte ricorrente ( e dalla documentazione allegata) nelle note sostitutive, il quale in tale sede ha aderito alla richiesta di cessata la materia del contendere con condanna, tuttavia, della parte convenuta al pagamento delle spese di lite in virtù del principio della soccombenza virtuale.
Nel presente procedimento, quindi, l'ottemperamento della prestazione chiesta in domanda comporta la declaratoria della cassata materia del contendere con conseguente estinzione del giudizio.
Quanto alla domanda sulle spese va rilevato quanto segue.
Nella specie gli avvisi di addebito in questione sono stati tutti correttamente notificati per compiuta CP_ giacenza al ricorrente (cfr. allegati prod. .
Riguardo al regime del mancato ritiro da parte del destinatario dell'atto in giacenza e della compiuta giacenza delle raccomandate per atti giudiziari e di quelle ordinarie, l'articolo 8 della legge 890/1982 stabilisce che, in caso di mancato recapito, per inidoneità o assenza o rifiuto delle persone abilitate a riceverlo in luogo del destinatario, ovvero per temporanea assenza di quest'ultimo, "il piego è depositato lo stesso giorno presso l'ufficio postale preposto alla consegna o presso una sua dipendenza.
Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito… è data notizia al destinatario a cura dell'agente postale preposto alla consegna, mediante avviso – di "comunicazione di avvenuto deposito" (Cad) ndr - in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento…”
In questi casi, nei confronti del destinatario, prosegue la norma, la notificazione "si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma (vale a dire, dalla spedizione della
Cad) ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore".
Si tratta della "compiuta giacenza", ovvero la situazione per cui, decorso il termine di legge (dieci giorni dalla spedizione della raccomandata che avvisa il destinatario del deposito dell'atto presso l'ufficio postale), la notificazione si intende perfezionata nei confronti dell'interessato, a prescindere dall'effettivo ritiro dell'atto, con conseguente inizio della decorrenza dei termini per l'eventuale impugnazione.
Per quanto riguarda le raccomandate "ordinarie", a differenza di quanto concerne quelle "per atti giudiziari", la normativa di settore non prevede l'invio all'interessato dell'avviso di avvenuto deposito a mezzo raccomandata, ma si limita a stabilire che il destinatario riceve un "avviso di giacenza" (modello
26), che normalmente viene imbucato nella cassetta postale e che indica l'ufficio postale ove può essere effettuato il ritiro.
3 In proposito, la Cassazione ha osservato che, in caso di mancato recapito all'indirizzo del destinatario di un piego soggetto alla disciplina delle raccomandate "ordinarie" – in applicazione "non diretta ma analogica" della disciplina prevista per le "raccomandate AG" dall'articolo 8 della legge 890/1982 - la notificazione "si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio (vale a dire, dalla data dell'immissione, attestata dall'agente postale, nella cassetta della corrispondenza del destinatario, ndr) dell'avviso di giacenza… ovvero dalla data del ritiro del piego se anteriore" (Cass. n. 2047/2016).
Nella specie, tale attestazione risulta essere effettuata dall'agente postale che come è noto agisce in qualità di pubblico ufficiale.
Ne consegue che il ricorrente non ha impugnato detti avvisi nei termini di legge.
Va, poi, rilevato che la contribuzione iscritta negli avvisi di addebito impugnati è quella IVS dovuta alla
Gestione Speciale Commercianti, dove il ricorrente figura iscritto col codice azienda n. EC P.IVA_1 dal 31/03/2010, per essere titolare di Ditta Individuale iscritta al Registro Imprese col codice REA CE-
257304.
Ebbene, come può evincersi dagli atti di causa, il ricorrente ha provveduto a inoltrare la Comunicazione
Unica di cessazione dell'attività (protocollo camerale n. CE/RI/PRA/2024/000066046/0200), con decorrenza retroattiva 31/12/2015, chiedendo anche la contestuale cancellazione dalla Gestione CP_ Speciale Commercianti. L'istanza, veniva accolta dall' in data 01/10/2024 ed ha comportato lo sgravio di tutta la contribuzione iscritta in AVA per i periodi dall'anno 2016 in poi. (allegati dal n. 1 al n. CP_ 6 produzione . Tale sgravio risulta, pertanto, intervenuto in data antecedente alla notifica del ricorso avvenuta il 10.02.2025.
In conclusione, pur essendo stato documentato che il ricorrente non era in possesso dei presupposti per l'iscrizione nella gestione commercianti;
va tuttavia evidenziato che egli ha richiesto la cancellazione dalla suddetta gestione tardivamente (pur in presenza della notifica degli ava perfezionata per compiuta CP_ giacenza) con effetto retroattivo. L' a fronte della detta richiesta ha provveduto allo sgravio degli ava in data antecedente all'instaurazione del giudizio.
Per tali ragioni sussistono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere
2) compensa le spese di lite
Si comunichi
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data di deposito del provvedimento
4 Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella
5
, nella causa civile iscritta al N. 6048/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “altre controversie in materia di previdenza obbligatoria” e vertente TRA
rapp.to e difeso dagli avvocati Alessandra Iadevaia e Mariarosaria Tirino ed Parte_1 ato come in atti
RICORRENTE E in persona del legale rappresentante pro tempore rapp.to e difeso dagli avvocati Itala de CP_1 ctis e Luca Cuzzupoli ed elettivamente domiciliati in Caserta, via Arena Località San Benedetto NONCHE'
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2 rapp.ta e difesa dall'avv. Raffaele Mastroberti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Napoli al Corso Novara, 53 RESISTENTI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato, in data 21.08.2024, il ricorrente, in epigrafe indicato, conveniva in giudizio l' e l' , impugnando l'Intimazione di pagamento n. 028 2023 CP_1 Controparte_2
9008497707 notificata il 07.08.2024, con riferimento agli avvisi di addebito 328 2017 0001571031, 328
2018 0001006744, 328 2018 0004891922, 328 2019 00051433080, 328 2021 0001305202 aventi ad oggetto crediti contributi dovuti alla Gestione autonoma commercianti, deducendo l'omessa notifica dei titoli esattoriali impugnati, l'insussistenza dei presupposti fondanti tale obbligo contributo, nonché
l'intervenuta prescrizione del credito azionato. Concludeva chiedendo di annullare gli atti impugnati,
Vinte le spese di lite con distrazione. CP_ Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l che chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere avendo provveduto ad effettuare lo sgravio degli avvisi di addebito impugnati.
Si costituiva altresì l' che concludeva come in atti per l'inammissibilità Controparte_2 ovvero il rigetto del ricorso.
All'esito del deposito delle note sostitutive ex art. 127 ter c.p.c. la causa veniva decisa con il deposito della sentenza completa di motivazione.
1 ******
Va dichiarata cessata la materia del contendere.
Essendo sopraggiunta una situazione concreta che ha eliminato ogni posizione di contrasto tra le parti, facendo del resto venir meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio nonché la necessità di una qualsiasi pronuncia sull'oggetto della controversia e sulle conseguenze ad essa connesse, non resta a questo giudicante che porre fine al processo con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nella forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav.,
13.3.1999, n. 2268).
I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice
(cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478).
Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007, n. 4034; 27.4.2000, n.5390).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass.,
22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez.un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi
2 fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni. CP_ Ebbene, nel caso di specie è documentato che l' ha provveduto ad effettuare lo sgravio degli avvisi CP_ di addebito impugnati (cfr. allegati produzione .
Tale circostanza risulta altresì confermata dalla dichiarazione resa in sede giudiziale dal procuratore della parte ricorrente ( e dalla documentazione allegata) nelle note sostitutive, il quale in tale sede ha aderito alla richiesta di cessata la materia del contendere con condanna, tuttavia, della parte convenuta al pagamento delle spese di lite in virtù del principio della soccombenza virtuale.
Nel presente procedimento, quindi, l'ottemperamento della prestazione chiesta in domanda comporta la declaratoria della cassata materia del contendere con conseguente estinzione del giudizio.
Quanto alla domanda sulle spese va rilevato quanto segue.
Nella specie gli avvisi di addebito in questione sono stati tutti correttamente notificati per compiuta CP_ giacenza al ricorrente (cfr. allegati prod. .
Riguardo al regime del mancato ritiro da parte del destinatario dell'atto in giacenza e della compiuta giacenza delle raccomandate per atti giudiziari e di quelle ordinarie, l'articolo 8 della legge 890/1982 stabilisce che, in caso di mancato recapito, per inidoneità o assenza o rifiuto delle persone abilitate a riceverlo in luogo del destinatario, ovvero per temporanea assenza di quest'ultimo, "il piego è depositato lo stesso giorno presso l'ufficio postale preposto alla consegna o presso una sua dipendenza.
Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito… è data notizia al destinatario a cura dell'agente postale preposto alla consegna, mediante avviso – di "comunicazione di avvenuto deposito" (Cad) ndr - in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento…”
In questi casi, nei confronti del destinatario, prosegue la norma, la notificazione "si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma (vale a dire, dalla spedizione della
Cad) ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore".
Si tratta della "compiuta giacenza", ovvero la situazione per cui, decorso il termine di legge (dieci giorni dalla spedizione della raccomandata che avvisa il destinatario del deposito dell'atto presso l'ufficio postale), la notificazione si intende perfezionata nei confronti dell'interessato, a prescindere dall'effettivo ritiro dell'atto, con conseguente inizio della decorrenza dei termini per l'eventuale impugnazione.
Per quanto riguarda le raccomandate "ordinarie", a differenza di quanto concerne quelle "per atti giudiziari", la normativa di settore non prevede l'invio all'interessato dell'avviso di avvenuto deposito a mezzo raccomandata, ma si limita a stabilire che il destinatario riceve un "avviso di giacenza" (modello
26), che normalmente viene imbucato nella cassetta postale e che indica l'ufficio postale ove può essere effettuato il ritiro.
3 In proposito, la Cassazione ha osservato che, in caso di mancato recapito all'indirizzo del destinatario di un piego soggetto alla disciplina delle raccomandate "ordinarie" – in applicazione "non diretta ma analogica" della disciplina prevista per le "raccomandate AG" dall'articolo 8 della legge 890/1982 - la notificazione "si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio (vale a dire, dalla data dell'immissione, attestata dall'agente postale, nella cassetta della corrispondenza del destinatario, ndr) dell'avviso di giacenza… ovvero dalla data del ritiro del piego se anteriore" (Cass. n. 2047/2016).
Nella specie, tale attestazione risulta essere effettuata dall'agente postale che come è noto agisce in qualità di pubblico ufficiale.
Ne consegue che il ricorrente non ha impugnato detti avvisi nei termini di legge.
Va, poi, rilevato che la contribuzione iscritta negli avvisi di addebito impugnati è quella IVS dovuta alla
Gestione Speciale Commercianti, dove il ricorrente figura iscritto col codice azienda n. EC P.IVA_1 dal 31/03/2010, per essere titolare di Ditta Individuale iscritta al Registro Imprese col codice REA CE-
257304.
Ebbene, come può evincersi dagli atti di causa, il ricorrente ha provveduto a inoltrare la Comunicazione
Unica di cessazione dell'attività (protocollo camerale n. CE/RI/PRA/2024/000066046/0200), con decorrenza retroattiva 31/12/2015, chiedendo anche la contestuale cancellazione dalla Gestione CP_ Speciale Commercianti. L'istanza, veniva accolta dall' in data 01/10/2024 ed ha comportato lo sgravio di tutta la contribuzione iscritta in AVA per i periodi dall'anno 2016 in poi. (allegati dal n. 1 al n. CP_ 6 produzione . Tale sgravio risulta, pertanto, intervenuto in data antecedente alla notifica del ricorso avvenuta il 10.02.2025.
In conclusione, pur essendo stato documentato che il ricorrente non era in possesso dei presupposti per l'iscrizione nella gestione commercianti;
va tuttavia evidenziato che egli ha richiesto la cancellazione dalla suddetta gestione tardivamente (pur in presenza della notifica degli ava perfezionata per compiuta CP_ giacenza) con effetto retroattivo. L' a fronte della detta richiesta ha provveduto allo sgravio degli ava in data antecedente all'instaurazione del giudizio.
Per tali ragioni sussistono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere
2) compensa le spese di lite
Si comunichi
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data di deposito del provvedimento
4 Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella
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