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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 07/07/2025, n. 1347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1347 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA – sez. I Civile –
---------------
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Nella persona del Giudice Unico Onorario GOT Avv. Onofrio Natoli, ha emesso ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, dando lettura del dispositivo in udienza con contestuale concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (cfr. in generale art. 132 n. 4 cpc), la seguente
SENTENZA
NELLA CAUSA CIVILE ISCRITTA AL N. RG 4051/2019
TRA
, C.F. , nato a Spadafora (ME), in [...] Parte_1 C.F._1
11/03/1942 e , C.F. , nata a [...] in Parte_2 C.F._2 data 8/02/1950, entrambi residenti in [...]° n. ll4 ed i elettivamente domiciliati in Spadafora (ME), Via Nazionale n. 207, presso e nello studio degli avvocati Antonio Maria Cardillo e Santino Archimede, giusta procura in atti;
- attori -
CONTRO
C.F. nato a [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_3
07/05/1968, nella qualità di legale rappresentante pro tempore della CP_2
con sede in Villafranca Tirrena (ME), Via Consortile n. 88, C.F.
[...] P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Messina, Corso Cavour n. 74 presso lo studio dell'Avv.
Leonardo Santoro, che lo rappresenta e difende giusta procura di costituzione di nuovo procuratore in atti;
- convenuto -
OGGETTO: Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento – uso diverso.
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI I procuratori presenti discutono la causa illustrando brevemente le conclusioni, così come da verbale di udienza di cui la presente sentenza costituisce parte integrante, richiamandosi a quelle già rassegnate in atti. Quindi
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto notificato in data 25/06/2019 (nell'ambito del procedimento iscritto al R.G. n.
3687/2019) i Sig.ri e intimavano alla società Parte_1 Parte_2 CP_2
in persona del legale rappresentante p.t., lo sfratto per morosità (con contestuale
[...]
richiesta di emissione di decreto ingiuntivo) dai locali siti in RO (ME), Via
Nazionale n. 2, oggetto di locazione ad uso artigianale, giusto contratto stipulato dalle parti per la durata di dodici anni con decorrenza dall'1/10/2016.
A fronte della predetta intimazione la società convenuta si costituiva in giudizio con comparsa del 16/07/2019, opponendosi alle avverse richieste e prospettando diverse irregolarità rispetto agli impegni contrattuali (urbanistico – edilizie – sanitarie), chiedendo in via riconvenzionale di dichiarare i locatori inadempienti e di riconoscere il risarcimento dei danni patiti e patendi.
Con ordinanza del 30/07/2019, questo GOT, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 30/07/2019, disponeva il rilascio dell'immobile da parte della società convenuta entro il 30/10/2019 ed assegnava alle parti termine per l'avvio della procedura di mediazione, rinviando il procedimento per la verifica e l'eventuale prosieguo all'udienza del 22/11/2019.
Stante l'esito negativo della mediazione, con successivo provvedimento fuori udienza del
25/11/2019, veniva disposto il mutamento del rito (RG n. 4051/2019), con rinvio del procedimento (anche in considerazione del carico di ruolo) all'udienza del 27/10/2020, differita dapprima al 23/11/2021 e successivamente al 27/10/2022, con termine per il deposito di memorie integrative e documenti entro il 30.06.2020.
Con memoria del 26/06/2020 i sig.ri e si Parte_1 Parte_2
opponevano a quanto ex adverso sostenuto, rilevando la mancata contestazione della morosità da parte delle società nonché l'infondatezza delle Controparte_2 deduzioni difensive di parte convenuta (specie alla luce del decreto di archiviazione nel procedimento penale iscritto al n. RGNR 3833/2018, promosso da parte conduttrice per presunti abusi/irregolarità edilizie e per inquinamento). Gli istanti evidenziavano, altresì, di aver regolarmente informato la società el contratto del fatto Controparte_2
che l'immobile locato era privo di concessione edilizia e di certificato di agibilità
(entrambi “in corso di rilascio”) e rilevavano, altresì, che parte conduttrice aveva liberamente goduto dell'immobile oggetto di locazione, senza pregiudizi di sorta (di cui non vi era prova alcuna) e senza, peraltro, aver mai esercitato il diritto di recesso contrattualmente previsto. Inoltre, gli istanti rappresentavano che, in ogni caso, i ritardi nell'esecuzione del nuovo collegamento alla rete fognaria comunale e, conseguentemente, nel rilascio della concessione in sanatoria e dell'agibilità erano imputabili esclusivamente alla parte conduttrice che aveva impedito ai locatori di accedere nell'immobile locato al fine di eseguire i lavori necessari.
Chiedevano, pertanto, volersi dichiarare definitivamente risolta e/o cessata la locazione oggetto di causa per grave inadempimento della parte conduttrice, (confermando la già emessa ordinanza di rilascio n. cron. 13955/2019 dell'1.08.2019) e condannare la società convenuta a pagare ai proprietari dell'immobile la somma di € 16.581,00, di cui €
16.400,00 a titolo di canoni di locazione dovuti e non pagati per le mensilità da gennaio
2019 a novembre 2019 (€ 1.500,00 mensili x 11 mensilità, detratti € 100 corrisposti per la mensilità di gennaio 2019) ed € 181,00 a titolo di rimborso per i consumi idrici relativi agli anni 2017 (€ 94,00) e 2018 (€ 87,00), oltre interessi compensativi nella misura di mora. Con condanna ex adverso per lite temeraria ex art. 96 cpc e con vittoria di spese e compensi.
Con memoria del 30/06/2020 la società convenuta eccepiva che i locatori si erano resi inadempienti dell'obbligo su di essi gravante di consegnare un immobile conforme all'uso pattuito (nello specifico svolgimento dell'attività commerciale in materia di soluzioni e tecnologie per comunicazione e sicurezza) atteso che il bene locato presentava delle gravi difformità (urbanistiche – edilizie – sanitarie); tali irregolarità avevano impedito al conduttore di presentare la SCIA, con conseguenti forti limitazioni aziendali
(stante l'utilizzo dei locali solo parziale come meri magazzini e non per l'esercizio dell'attività per la quale erano stati affittati) e con impossibilità di sub locare a terzi una parte dell'immobile (locale mansarda) come contrattualmente pattuito.
Chiedeva, pertanto, volersi dichiarare che l'intimazione di sfratto notificata era infondata e/o inammissibile, e, per l'effetto, rigettarla e/o non convalidarla;
dichiarare che parte convenuta non era debitrice nei confronti dei locatori di alcuna somma a titolo di canoni di locazione e, per l'effetto, rigettare la relativa richiesta di pagamento;
in via riconvenzionale accertare e dichiarare che i locatori erano stati inadempienti, con conseguente condanna degli stessi al risarcimento dei danni subiti, da mancato guadagno, da liquidare nella somma di euro 50.000,00 o nell'altra maggiore o minore somma da liquidare alla ditta convenuta a causa della negligenza del locatore, per l'impossibilità di sublocare i locali, per la difficoltà a trattenere il personale assunto e la clientela a causa della insalubrità dei locali;
accertare e dichiarare che la convenuta era CP_3
nell'impossibilità di continuare la sua attività a causa delle cattive condizioni igienico sanitarie che si erano venute a creare nei locali;
ritenere e dichiarare che la ditta conduttrice non era più tenuta al pagamento dei canoni a causa della insalubrità dei locali e, conseguentemente, condannare gli istanti alla restituzione delle mensilità da Febbraio
a Ottobre 2019; ritenere e dichiarare che la ditta conduttrice ha ricevuto un danno all'immagine anche per aver realizzato campagne pubblicitarie e di informazione (carta stampata, brochure, depliant, volantini, biglietti da visita e quant'altro occorrente all'esercizio ed al Marketing Aziendale), da liquidare, in via equitativa, a discrezione del
Tribunale adito.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27/10/2022, veniva ammessa nei limiti di cui all'ordinanza resa in data 2/11/2022 la prova testimoniale richiesta dalle parti, espletata in data 24/10/2023 e 25/06/2024, con ulteriore rinvio per conclusione prova
(diretta e contraria) all'udienza del 27/02/2025. Alla predetta udienza parte attrice eccepiva la decadenza della dalla Controparte_2
prova, avendo la società convenuta omesso di citare il teste ) per la Testimone_1
precedente udienza.
Stante quanto sopra, questo GOT, considerato che il teste non era presente e che nel precedente verbale era stato indicato che non sarebbero stati concessi ulteriori rinvii, dichiarava chiusa l'istruttoria e rinviava la causa per precisazione delle conclusioni, discussione e decisione ex art. 281 sexies cpc, all'odierna udienza.
In punto di decisione, richiamato e dato atto di quanto sopra, si diversificano le determinazioni come di seguito.
Dall'esame degli atti di causa risulta che, nel presente giudizio, gli attori hanno chiesto la risoluzione/cessazione del contratto di locazione per l'inadempimento della conduttrice resasi morosa nel versamento dei canoni di locazione;
di contro, Controparte_2
parte convenuta ha dedotto l'inadempimento degli attori rilevando la non conformità dello stato dei luoghi a quanto indicato nel contratto di locazione (a causa dell'assenza di concessione edilizia in sanatoria, di agibilità dell'immobile e di allaccio dell'edificio alla rete fognaria comunale), e lamentando l'insalubrità dei locali per l'asserita presenza di liquami e idrocarburi all'interno di un pozzetto posto nel piazzale antistante l'immobile locato.
Per consolidata giurisprudenza, nei contratti a prestazioni corrispettive, “in caso di inadempienze reciproche il giudice deve comparare il comportamento di entrambe le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli inadempimenti, sia responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti tali da influire sul comportamento della controparte, con conseguente alterazione del sinallagma” (in tal senso, Cassazione civile, sez. VI, 26/05/2022 , n. 17020, Cassazione civile, sez. II Civile, ordinanza n. 3273/20, depositata l'11 febbraio, Cassazione civile,
Sentenza n. 6675 del 19/03/2018).
Ciò chiarito, va dato atto che tutte le parti confermano la sussistenza del rapporto locativo, come da relativo contratto in atti, avente ad oggetto l'immobile ivi specificato. Con riferimento all'inadempimento della parte conduttrice va osservato che, di fatto, la società non contesta la propria morosità, deducendo nei propri scritti Controparte_2
difensivi di non aver potuto più far fronte al regolare pagamento dei canoni di locazione a causa delle limitate capacità produttive e delle conseguenti difficoltà economiche insorte a seguito delle gravi irregolarità riscontrate nell'immobile locato.
Va osservato che il mancato pagamento dei canoni naturalmente costituisce una violazione di quanto previsto all'art. 3 del contratto, secondo cui il canone di locazione era convenuto dalle parti in rate mensili anticipate di € 1.500,00 da pagarsi “entro il giorno cinque del mese, termine essenziale, per tutta la durata del rapporto”.
Occorre, tuttavia, tener conto del fatto che, nell'ambito delle locazioni per uso diverso da quello abitativo, il mancato pagamento di alcune mensilità del canone non comporta l'automatica risoluzione del rapporto ma deve essere valutato attentamente dal Giudice anche alla luce della mancata o insufficiente controprestazione da parte del locatore;
nel caso di specie, pertanto, è necessario verificare se sussista l'inadempimento del locatore per la dedotta non conformità dell'immobile locato.
Al riguardo, secondo l'indirizzo espresso dalla Suprema Corte, “nelle locazioni di immobile per uso diverso da quello abitativo, il locatore è inadempiente ove non abbia ottenuto – in presenza di un obbligo specifico contrattualmente assunto – le autorizzazioni o concessioni amministrative che condizionano la regolarità del bene sotto il profilo edilizio (e, in particolare, la sua abitabilità e la sua idoneità all'esercizio di un'attività commerciale), ovvero quando le carenze intrinseche o le caratteristiche proprie del bene locato ostino all'adozione di atti e all'esercizio dell'attività del conduttore in conformità all'uso pattuito” (Cass., sez III, n. 13651 del 2004).
In applicazione dei suesposti principi non può ritenersi che, nella fattispecie in esame, i locatori avessero assunto contrattualmente l'obbligo di far ottenere alla società conduttrice le sopra indicate autorizzazioni o concessioni amministrative e, ciò, si evince da una serie di disposizioni del contratto di locazione, accettate e sottoscritte specificatamente dalle parti ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 -1342 c.c. Anzitutto, come risulta dall'art. 6, parte conduttrice era a conoscenza del fatto che, al momento della stipula del contratto, erano ancora in corso di rilascio sia la concessione edilizia-Pratiche edilizie n. 1113 e 146 – giusto provvedimento del Responsabile dell'area tecnica del Comune di RO Prot. 8713 del 08/06/16” sia il certificato di agibilità per il quale i locatori avevano “avviato” le procedure necessarie per il relativo conseguimento.
Inoltre, al successivo art. 7 il conduttore dichiarava “di esonerare il locatore da ogni responsabilità per difetto, diniego o revoca di concessioni, di autorizzazioni, licenze amministrative, anche se dipendenti dalla cosa locata, fermo restando il suo diritto, in tali ipotesi, allo scioglimento del contratto senza alcun risarcimento danni”. Infine, all'art. 5 era espressamente previsto che motivo di recesso del conduttore poteva essere “il diniego delle autorizzazioni o concessioni richieste dalle vigenti leggi ai fini dello svolgimento della sua attività”.
Va, altresì, evidenziato che – in ogni caso – i locatori si sono attivati per ottenere il rilascio delle indicate concessioni/autorizzazioni come risulta dalla nota prot. n. 8713 dell'8/06/2016 (cfr. doc. n.16 allegato alla memoria integrativa autorizzata di parte attrice del 26/06/2020) da cui si evince che il Comune di RO aveva dato parere favorevole al rilascio della concessione edilizia in sanatoria, nonché come emerge dalla richiesta di certificato di agibilità presentata al Responsabile dell'area tecnica del Comune di RO
(cfr. doc. n. 23) e dal deposito del CIS (Certificato di idoneità statica) presso i competenti uffici del Genio Civile di Messina (Cfr. doc. n.18), conferendo altresì incarichi a professionisti affinché provvedessero a predisporre la documentazione tecnica utile alla positiva definizione delle pratiche.
La società amenta, altresì, il fatto che, al momento della stipula Controparte_2
del contratto, l'immobile locato non sarebbe stato collegato alla rete fognaria comunale;
nello specifico, parte conduttrice rileva, sulla base della perizia giurata redatta dall'Ing.
l'assenza di alcun pozzetto di ispezione per l'allaccio alla rete fognaria Persona_1
pubblica, rappresentando che i WC sarebbero risultati collegati ad un pozzetto a dispersione posto nel cortile al piano seminterrato, pieno di liquami, fanghi, olio e di idrocarburi altamente inquinanti, ivi scaricati presumibilmente durante la precedente locazione ad officina meccanica. Sul punto, in sede di prova testimoniale, l'Ing. Per_1
ha dichiarato di essersi recato sul luogo nel maggio 2018 riferendo: “c'era quel pozzetto che all'atto della prova non scaricava da nessuna parte;
….. le acque nere scaricavano nel pozzetto posto nel cortile e non defluivano da nessuna parte”.
Tale ricostruzione è contestata dagli attori secondo cui, al momento della stipula del contratto (30.09.2016), l'immobile oggetto di locazione era perfettamente collegato alla condotta fognaria comunale, in quanto gli scarichi dell'edificio confluivano in un pozzetto di ispezione (e non a dispersione) collocato nel cortile antistante l'immobile e, da qui, si connettevano alla rete comunale transitando per il confinante terreno di proprietà ”; tale collegamento si sarebbe interrotto solo nel febbraio del 2018 a Per_2
causa di uno smottamento di terreno a confine con l'anzidetto fondo che avrebbe causato la rottura delle tubazioni comunali delle acque nere e la conseguente interruzione dell'esistente collegamento tra gli scarichi dell'immobile oggetto di locazione e la rete fognaria comunale.
Dalla documentazione depositata da parte attrice risulta che, nel maggio 2018, il sig. ha richiesto l'autorizzazione per l'allaccio dell'immobile alla rete fognaria Parte_1
comunale; nella relazione tecnica, redatta dall'Arch. ed allegata alla Persona_3 predetta richiesta di autorizzazione, era specificato testualmente che “Detto fabbricato sino ad oggi si è servito dell'esistente scarico che sversava i propri liquami in un pozzetto di ispezione posto nella zona più a sud del piano cantinato e da qui attraverso una condotta, passante attraverso la predetta stradella privata, riversava i propri scarichi nella fognatura comunale posta lungo la Via Vincenzo Bellini, il tutto come correttamente rappresentato nell'allegata planimetria 1:200” e che “con il trascorrere del tempo, si è avuto modo di accertare il cattivo funzionamento di detta tubazione che non è stata più in grado di garantire una adeguata funzionalità”. Il preesistente allaccio alla rete fognaria comunale, invero, è stato confermato dall'Arch. anche nell'ambito del procedimento penale iscritto al n. RGNR Persona_3
3833/2018 (cfr. richiesta di archiviazione in atti), promosso, a seguito di querela presentata dal sig. – l.r. della società conduttrice – nei Controparte_1
confronti dei sig.ri e a cui è stato contestato il Parte_1 Parte_3
reato di cui all'art. 137 d.lgs.l52/06 e nei confronti dello stesso Arch.
[...]
a cui è stato contestato il reato di falsità ideologica in certificati ex all'art Per_3
481 c.p., conclusosi con l'archiviazione non essendo stati ravvisati profili di rilevanza penale.
Sotto questo profilo, in sede di prova testimoniale è, inoltre, stato escusso il Sig.
il quale ha riferito: “Sono stato incaricato quale tecnico della ditta Testimone_2
GI Andrea proprietaria dell'immobile di curare le autorizzazioni allo scarico necessarie a seguito dell'interruzione dell'esistente scarico fognario”, e, pur non ricordando il preciso periodo di riferimento, ha - tuttavia - confermato il fatto che si verificò uno smottamento di terreno nel fondo confinante con quello oggetto di locazione,
a causa ed in seguito al quale si determinò l'interruzione dell'esistente collegamento dell'edificio locato con la rete fognaria comunale;
inoltre, il teste escusso ha riferito che, in tale occasione, i Sig.ri e si attivarono immediatamente Parte_1 Parte_2
–sia sotto il profilo burocratico che dal punto di vista pratico- per risolvere il problema e provvedere ad un nuovo allaccio dell'edificio alla rete fognaria comunale.
Alla luce delle evidenze istruttorie e del complessivo quadro logico-indiziario non si ravvisano, pertanto, elementi sufficienti nè idonei a ritenere che l'allaccio alla rete fognaria pubblica fosse assente ab origine e, ciò, anche in considerazione del fatto che gli elementi di segno contrario forniti dalla convenuta si riferiscono ad un periodo CP_4
notevolmente successivo alla conclusione del contratto avvenuta nel 2016.
Dagli atti di causa risulta, inoltre, che il comportamento degli attori è stato improntato sulla scorta del canone di buona fede atteso che – in attesa del rilascio (avvenuto nel successivo Settembre 2018) della relativa autorizzazione da parte del Comune, hanno proposto al Sig. di installare in via provvisoria una fossa settica Imhoff per CP_1
far fronte alla temporanea assenza di collegamento dell'edificio con la rete fognaria comunale, installazione impedita da controparte che non ha consentito l'accesso nell'immobile per eseguire i lavori.
Tale circostanza è stata confermata in sede di prova testimoniale sia dal sig. Tes_2
che dal sig. ; in particolare il sig. ha riferito: “è
[...] Parte_4 Tes_2
certamente vero che hanno richiesto la mia consulenza in proposito per l'installazione della fossa HO …… confermo di essere stato presente nelle dette due occasioni e di non aver potuto accedere ai luoghi”.
Inoltre, il sig. ha dichiarato: “Sono a conoscenza dei fatti in quanto Parte_4
esecutore dei lavori per la fognatura su incarico di non so se il Sig. Parte_5
abbia dato il consenso ai fini dell'installazione della fossa HO, io sono CP_1
andato per montare questa fossa acquistata dai proprietari e questi uno due tre volte non ci ha fatto entrare per poter svolgere il lavoro di installazione, e quindi che io sappia questa fossa non è stata installata;
si trattava di una installazione provvisoria……. la relativa autorizzazione è stata dopo rilasciata nei tempi burocratici, ed io dopo l'autorizzazione comunale ho fatto il lavoro, con mio figlio . Per_4
Parimenti infondate risultano le doglianze della società conduttrice in ordine alla presenza di sostanze inquinanti. Sul punto, anzitutto, va osservato che, a seguito delle indagini eseguite non sono stati ravvisati profili di rilevanza penale, atteso che il summenzionato procedimento penale iscritto al n. RGNR 3833/2018 è stato definitivamente archiviato con decreto del G.I.P. De Francesco, depositato in cancelleria il 17/09/2019, su conforme richiesta del P.M.; in particolare dalla richiesta di archiviazione in atti risulta che “la circostanza che, i precedenti locatari, possano avere sversato i 1iquami provenienti dalla loro attività (olio ed idrocarburi) - circostanza questa che non è possibile stabilire con certezza né quando sia avvenuta (a partire dal 2016 i locali risultano affittati all'odierno denunciante e, pertanto, si tratterebbe di fatti accaduti in precedenza), né, eventualmente, ad opera di chi - non può certo essere addebitata agli odierni indagati”. Inoltre, dagli atti di causa si evince che nel 2019 sono state effettuate dalle parti delle analisi aventi ad oggetto il contenuto del pozzetto ed il terreno circostante e nei rapporti di prova allegati, sebbene emerga la presenza di idrocarburi, non si riscontra la presenza di elementi inquinanti superiori alla soglia di legge.
Alla luce delle suesposte considerazioni va, pertanto, accolta la domanda degli istanti di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento della parte convenuta, con rigetto delle avverse eccezioni e domande in via riconvenzionale.
Si rigetta, infine, la richiesta attorea di condanna della società in Controparte_2
persona del suo legale rappresentante p.t., per lite temeraria ex art. 96 cpc, in quanto l'affermazione della responsabilità processuale aggravata della parte soccombente postula oltre al carattere totale e non parziale della soccombenza, che l'avversario deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, nonché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo e della colpa grave, cioè della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio. Ne consegue che il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificare concretamente l'esistenza di tale responsabilità.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte convenuta ex art. 91 cpc, liquidandole come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale, in persona del sottoscritto GOT, sentiti i procuratori delle parti e definitivamente pronunziando nel procedimento RG n. 4051/2019, disattesa od assorbita ogni diversa istanza, difesa e deduzione, così provvede:
1 – accoglie la domanda degli attori e, per l'effetto, dichiara la risoluzione per inadempimento della società in persona del legale Controparte_2
rappresentante del contratto di locazione avente ad oggetto Controparte_1
l'immobile sito in RO (ME), Via Nazionale n. 2, identificato in Catasto al foglio 2, part. 3344, sub 1-2-3, confermando l'ordinanza di rilascio dell'immobile n. cron.
13955/2019 dell'1.08.2019;
2 –condanna la società in persona del legale rappresentante Controparte_2
al pagamento in favore degli attori della somma di € Controparte_1
16.581,00, oltre interessi come in domanda;
3 –condanna la società in persona del legale rappresentante Controparte_2
alla rifusione in favore degli attori delle spese di lite, che Controparte_1
liquida in € 166,08 per spese ed in € 2.500,00 per compensi, oltre iva e cpa come per legge, e spese generali.
Così deciso in Messina al termine della Camera di Consiglio del 7/07/2025, in calce all'udienza.
IL GOT
Dott. Onofrio Natoli
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Giuseppina
Saccà, funzionario giudiziario addetto all'Ufficio per il processo presso la Prima Sezione
Civile del Tribunale di Messina.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Nella persona del Giudice Unico Onorario GOT Avv. Onofrio Natoli, ha emesso ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, dando lettura del dispositivo in udienza con contestuale concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (cfr. in generale art. 132 n. 4 cpc), la seguente
SENTENZA
NELLA CAUSA CIVILE ISCRITTA AL N. RG 4051/2019
TRA
, C.F. , nato a Spadafora (ME), in [...] Parte_1 C.F._1
11/03/1942 e , C.F. , nata a [...] in Parte_2 C.F._2 data 8/02/1950, entrambi residenti in [...]° n. ll4 ed i elettivamente domiciliati in Spadafora (ME), Via Nazionale n. 207, presso e nello studio degli avvocati Antonio Maria Cardillo e Santino Archimede, giusta procura in atti;
- attori -
CONTRO
C.F. nato a [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_3
07/05/1968, nella qualità di legale rappresentante pro tempore della CP_2
con sede in Villafranca Tirrena (ME), Via Consortile n. 88, C.F.
[...] P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Messina, Corso Cavour n. 74 presso lo studio dell'Avv.
Leonardo Santoro, che lo rappresenta e difende giusta procura di costituzione di nuovo procuratore in atti;
- convenuto -
OGGETTO: Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento – uso diverso.
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI I procuratori presenti discutono la causa illustrando brevemente le conclusioni, così come da verbale di udienza di cui la presente sentenza costituisce parte integrante, richiamandosi a quelle già rassegnate in atti. Quindi
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto notificato in data 25/06/2019 (nell'ambito del procedimento iscritto al R.G. n.
3687/2019) i Sig.ri e intimavano alla società Parte_1 Parte_2 CP_2
in persona del legale rappresentante p.t., lo sfratto per morosità (con contestuale
[...]
richiesta di emissione di decreto ingiuntivo) dai locali siti in RO (ME), Via
Nazionale n. 2, oggetto di locazione ad uso artigianale, giusto contratto stipulato dalle parti per la durata di dodici anni con decorrenza dall'1/10/2016.
A fronte della predetta intimazione la società convenuta si costituiva in giudizio con comparsa del 16/07/2019, opponendosi alle avverse richieste e prospettando diverse irregolarità rispetto agli impegni contrattuali (urbanistico – edilizie – sanitarie), chiedendo in via riconvenzionale di dichiarare i locatori inadempienti e di riconoscere il risarcimento dei danni patiti e patendi.
Con ordinanza del 30/07/2019, questo GOT, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 30/07/2019, disponeva il rilascio dell'immobile da parte della società convenuta entro il 30/10/2019 ed assegnava alle parti termine per l'avvio della procedura di mediazione, rinviando il procedimento per la verifica e l'eventuale prosieguo all'udienza del 22/11/2019.
Stante l'esito negativo della mediazione, con successivo provvedimento fuori udienza del
25/11/2019, veniva disposto il mutamento del rito (RG n. 4051/2019), con rinvio del procedimento (anche in considerazione del carico di ruolo) all'udienza del 27/10/2020, differita dapprima al 23/11/2021 e successivamente al 27/10/2022, con termine per il deposito di memorie integrative e documenti entro il 30.06.2020.
Con memoria del 26/06/2020 i sig.ri e si Parte_1 Parte_2
opponevano a quanto ex adverso sostenuto, rilevando la mancata contestazione della morosità da parte delle società nonché l'infondatezza delle Controparte_2 deduzioni difensive di parte convenuta (specie alla luce del decreto di archiviazione nel procedimento penale iscritto al n. RGNR 3833/2018, promosso da parte conduttrice per presunti abusi/irregolarità edilizie e per inquinamento). Gli istanti evidenziavano, altresì, di aver regolarmente informato la società el contratto del fatto Controparte_2
che l'immobile locato era privo di concessione edilizia e di certificato di agibilità
(entrambi “in corso di rilascio”) e rilevavano, altresì, che parte conduttrice aveva liberamente goduto dell'immobile oggetto di locazione, senza pregiudizi di sorta (di cui non vi era prova alcuna) e senza, peraltro, aver mai esercitato il diritto di recesso contrattualmente previsto. Inoltre, gli istanti rappresentavano che, in ogni caso, i ritardi nell'esecuzione del nuovo collegamento alla rete fognaria comunale e, conseguentemente, nel rilascio della concessione in sanatoria e dell'agibilità erano imputabili esclusivamente alla parte conduttrice che aveva impedito ai locatori di accedere nell'immobile locato al fine di eseguire i lavori necessari.
Chiedevano, pertanto, volersi dichiarare definitivamente risolta e/o cessata la locazione oggetto di causa per grave inadempimento della parte conduttrice, (confermando la già emessa ordinanza di rilascio n. cron. 13955/2019 dell'1.08.2019) e condannare la società convenuta a pagare ai proprietari dell'immobile la somma di € 16.581,00, di cui €
16.400,00 a titolo di canoni di locazione dovuti e non pagati per le mensilità da gennaio
2019 a novembre 2019 (€ 1.500,00 mensili x 11 mensilità, detratti € 100 corrisposti per la mensilità di gennaio 2019) ed € 181,00 a titolo di rimborso per i consumi idrici relativi agli anni 2017 (€ 94,00) e 2018 (€ 87,00), oltre interessi compensativi nella misura di mora. Con condanna ex adverso per lite temeraria ex art. 96 cpc e con vittoria di spese e compensi.
Con memoria del 30/06/2020 la società convenuta eccepiva che i locatori si erano resi inadempienti dell'obbligo su di essi gravante di consegnare un immobile conforme all'uso pattuito (nello specifico svolgimento dell'attività commerciale in materia di soluzioni e tecnologie per comunicazione e sicurezza) atteso che il bene locato presentava delle gravi difformità (urbanistiche – edilizie – sanitarie); tali irregolarità avevano impedito al conduttore di presentare la SCIA, con conseguenti forti limitazioni aziendali
(stante l'utilizzo dei locali solo parziale come meri magazzini e non per l'esercizio dell'attività per la quale erano stati affittati) e con impossibilità di sub locare a terzi una parte dell'immobile (locale mansarda) come contrattualmente pattuito.
Chiedeva, pertanto, volersi dichiarare che l'intimazione di sfratto notificata era infondata e/o inammissibile, e, per l'effetto, rigettarla e/o non convalidarla;
dichiarare che parte convenuta non era debitrice nei confronti dei locatori di alcuna somma a titolo di canoni di locazione e, per l'effetto, rigettare la relativa richiesta di pagamento;
in via riconvenzionale accertare e dichiarare che i locatori erano stati inadempienti, con conseguente condanna degli stessi al risarcimento dei danni subiti, da mancato guadagno, da liquidare nella somma di euro 50.000,00 o nell'altra maggiore o minore somma da liquidare alla ditta convenuta a causa della negligenza del locatore, per l'impossibilità di sublocare i locali, per la difficoltà a trattenere il personale assunto e la clientela a causa della insalubrità dei locali;
accertare e dichiarare che la convenuta era CP_3
nell'impossibilità di continuare la sua attività a causa delle cattive condizioni igienico sanitarie che si erano venute a creare nei locali;
ritenere e dichiarare che la ditta conduttrice non era più tenuta al pagamento dei canoni a causa della insalubrità dei locali e, conseguentemente, condannare gli istanti alla restituzione delle mensilità da Febbraio
a Ottobre 2019; ritenere e dichiarare che la ditta conduttrice ha ricevuto un danno all'immagine anche per aver realizzato campagne pubblicitarie e di informazione (carta stampata, brochure, depliant, volantini, biglietti da visita e quant'altro occorrente all'esercizio ed al Marketing Aziendale), da liquidare, in via equitativa, a discrezione del
Tribunale adito.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27/10/2022, veniva ammessa nei limiti di cui all'ordinanza resa in data 2/11/2022 la prova testimoniale richiesta dalle parti, espletata in data 24/10/2023 e 25/06/2024, con ulteriore rinvio per conclusione prova
(diretta e contraria) all'udienza del 27/02/2025. Alla predetta udienza parte attrice eccepiva la decadenza della dalla Controparte_2
prova, avendo la società convenuta omesso di citare il teste ) per la Testimone_1
precedente udienza.
Stante quanto sopra, questo GOT, considerato che il teste non era presente e che nel precedente verbale era stato indicato che non sarebbero stati concessi ulteriori rinvii, dichiarava chiusa l'istruttoria e rinviava la causa per precisazione delle conclusioni, discussione e decisione ex art. 281 sexies cpc, all'odierna udienza.
In punto di decisione, richiamato e dato atto di quanto sopra, si diversificano le determinazioni come di seguito.
Dall'esame degli atti di causa risulta che, nel presente giudizio, gli attori hanno chiesto la risoluzione/cessazione del contratto di locazione per l'inadempimento della conduttrice resasi morosa nel versamento dei canoni di locazione;
di contro, Controparte_2
parte convenuta ha dedotto l'inadempimento degli attori rilevando la non conformità dello stato dei luoghi a quanto indicato nel contratto di locazione (a causa dell'assenza di concessione edilizia in sanatoria, di agibilità dell'immobile e di allaccio dell'edificio alla rete fognaria comunale), e lamentando l'insalubrità dei locali per l'asserita presenza di liquami e idrocarburi all'interno di un pozzetto posto nel piazzale antistante l'immobile locato.
Per consolidata giurisprudenza, nei contratti a prestazioni corrispettive, “in caso di inadempienze reciproche il giudice deve comparare il comportamento di entrambe le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli inadempimenti, sia responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti tali da influire sul comportamento della controparte, con conseguente alterazione del sinallagma” (in tal senso, Cassazione civile, sez. VI, 26/05/2022 , n. 17020, Cassazione civile, sez. II Civile, ordinanza n. 3273/20, depositata l'11 febbraio, Cassazione civile,
Sentenza n. 6675 del 19/03/2018).
Ciò chiarito, va dato atto che tutte le parti confermano la sussistenza del rapporto locativo, come da relativo contratto in atti, avente ad oggetto l'immobile ivi specificato. Con riferimento all'inadempimento della parte conduttrice va osservato che, di fatto, la società non contesta la propria morosità, deducendo nei propri scritti Controparte_2
difensivi di non aver potuto più far fronte al regolare pagamento dei canoni di locazione a causa delle limitate capacità produttive e delle conseguenti difficoltà economiche insorte a seguito delle gravi irregolarità riscontrate nell'immobile locato.
Va osservato che il mancato pagamento dei canoni naturalmente costituisce una violazione di quanto previsto all'art. 3 del contratto, secondo cui il canone di locazione era convenuto dalle parti in rate mensili anticipate di € 1.500,00 da pagarsi “entro il giorno cinque del mese, termine essenziale, per tutta la durata del rapporto”.
Occorre, tuttavia, tener conto del fatto che, nell'ambito delle locazioni per uso diverso da quello abitativo, il mancato pagamento di alcune mensilità del canone non comporta l'automatica risoluzione del rapporto ma deve essere valutato attentamente dal Giudice anche alla luce della mancata o insufficiente controprestazione da parte del locatore;
nel caso di specie, pertanto, è necessario verificare se sussista l'inadempimento del locatore per la dedotta non conformità dell'immobile locato.
Al riguardo, secondo l'indirizzo espresso dalla Suprema Corte, “nelle locazioni di immobile per uso diverso da quello abitativo, il locatore è inadempiente ove non abbia ottenuto – in presenza di un obbligo specifico contrattualmente assunto – le autorizzazioni o concessioni amministrative che condizionano la regolarità del bene sotto il profilo edilizio (e, in particolare, la sua abitabilità e la sua idoneità all'esercizio di un'attività commerciale), ovvero quando le carenze intrinseche o le caratteristiche proprie del bene locato ostino all'adozione di atti e all'esercizio dell'attività del conduttore in conformità all'uso pattuito” (Cass., sez III, n. 13651 del 2004).
In applicazione dei suesposti principi non può ritenersi che, nella fattispecie in esame, i locatori avessero assunto contrattualmente l'obbligo di far ottenere alla società conduttrice le sopra indicate autorizzazioni o concessioni amministrative e, ciò, si evince da una serie di disposizioni del contratto di locazione, accettate e sottoscritte specificatamente dalle parti ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 -1342 c.c. Anzitutto, come risulta dall'art. 6, parte conduttrice era a conoscenza del fatto che, al momento della stipula del contratto, erano ancora in corso di rilascio sia la concessione edilizia-Pratiche edilizie n. 1113 e 146 – giusto provvedimento del Responsabile dell'area tecnica del Comune di RO Prot. 8713 del 08/06/16” sia il certificato di agibilità per il quale i locatori avevano “avviato” le procedure necessarie per il relativo conseguimento.
Inoltre, al successivo art. 7 il conduttore dichiarava “di esonerare il locatore da ogni responsabilità per difetto, diniego o revoca di concessioni, di autorizzazioni, licenze amministrative, anche se dipendenti dalla cosa locata, fermo restando il suo diritto, in tali ipotesi, allo scioglimento del contratto senza alcun risarcimento danni”. Infine, all'art. 5 era espressamente previsto che motivo di recesso del conduttore poteva essere “il diniego delle autorizzazioni o concessioni richieste dalle vigenti leggi ai fini dello svolgimento della sua attività”.
Va, altresì, evidenziato che – in ogni caso – i locatori si sono attivati per ottenere il rilascio delle indicate concessioni/autorizzazioni come risulta dalla nota prot. n. 8713 dell'8/06/2016 (cfr. doc. n.16 allegato alla memoria integrativa autorizzata di parte attrice del 26/06/2020) da cui si evince che il Comune di RO aveva dato parere favorevole al rilascio della concessione edilizia in sanatoria, nonché come emerge dalla richiesta di certificato di agibilità presentata al Responsabile dell'area tecnica del Comune di RO
(cfr. doc. n. 23) e dal deposito del CIS (Certificato di idoneità statica) presso i competenti uffici del Genio Civile di Messina (Cfr. doc. n.18), conferendo altresì incarichi a professionisti affinché provvedessero a predisporre la documentazione tecnica utile alla positiva definizione delle pratiche.
La società amenta, altresì, il fatto che, al momento della stipula Controparte_2
del contratto, l'immobile locato non sarebbe stato collegato alla rete fognaria comunale;
nello specifico, parte conduttrice rileva, sulla base della perizia giurata redatta dall'Ing.
l'assenza di alcun pozzetto di ispezione per l'allaccio alla rete fognaria Persona_1
pubblica, rappresentando che i WC sarebbero risultati collegati ad un pozzetto a dispersione posto nel cortile al piano seminterrato, pieno di liquami, fanghi, olio e di idrocarburi altamente inquinanti, ivi scaricati presumibilmente durante la precedente locazione ad officina meccanica. Sul punto, in sede di prova testimoniale, l'Ing. Per_1
ha dichiarato di essersi recato sul luogo nel maggio 2018 riferendo: “c'era quel pozzetto che all'atto della prova non scaricava da nessuna parte;
….. le acque nere scaricavano nel pozzetto posto nel cortile e non defluivano da nessuna parte”.
Tale ricostruzione è contestata dagli attori secondo cui, al momento della stipula del contratto (30.09.2016), l'immobile oggetto di locazione era perfettamente collegato alla condotta fognaria comunale, in quanto gli scarichi dell'edificio confluivano in un pozzetto di ispezione (e non a dispersione) collocato nel cortile antistante l'immobile e, da qui, si connettevano alla rete comunale transitando per il confinante terreno di proprietà ”; tale collegamento si sarebbe interrotto solo nel febbraio del 2018 a Per_2
causa di uno smottamento di terreno a confine con l'anzidetto fondo che avrebbe causato la rottura delle tubazioni comunali delle acque nere e la conseguente interruzione dell'esistente collegamento tra gli scarichi dell'immobile oggetto di locazione e la rete fognaria comunale.
Dalla documentazione depositata da parte attrice risulta che, nel maggio 2018, il sig. ha richiesto l'autorizzazione per l'allaccio dell'immobile alla rete fognaria Parte_1
comunale; nella relazione tecnica, redatta dall'Arch. ed allegata alla Persona_3 predetta richiesta di autorizzazione, era specificato testualmente che “Detto fabbricato sino ad oggi si è servito dell'esistente scarico che sversava i propri liquami in un pozzetto di ispezione posto nella zona più a sud del piano cantinato e da qui attraverso una condotta, passante attraverso la predetta stradella privata, riversava i propri scarichi nella fognatura comunale posta lungo la Via Vincenzo Bellini, il tutto come correttamente rappresentato nell'allegata planimetria 1:200” e che “con il trascorrere del tempo, si è avuto modo di accertare il cattivo funzionamento di detta tubazione che non è stata più in grado di garantire una adeguata funzionalità”. Il preesistente allaccio alla rete fognaria comunale, invero, è stato confermato dall'Arch. anche nell'ambito del procedimento penale iscritto al n. RGNR Persona_3
3833/2018 (cfr. richiesta di archiviazione in atti), promosso, a seguito di querela presentata dal sig. – l.r. della società conduttrice – nei Controparte_1
confronti dei sig.ri e a cui è stato contestato il Parte_1 Parte_3
reato di cui all'art. 137 d.lgs.l52/06 e nei confronti dello stesso Arch.
[...]
a cui è stato contestato il reato di falsità ideologica in certificati ex all'art Per_3
481 c.p., conclusosi con l'archiviazione non essendo stati ravvisati profili di rilevanza penale.
Sotto questo profilo, in sede di prova testimoniale è, inoltre, stato escusso il Sig.
il quale ha riferito: “Sono stato incaricato quale tecnico della ditta Testimone_2
GI Andrea proprietaria dell'immobile di curare le autorizzazioni allo scarico necessarie a seguito dell'interruzione dell'esistente scarico fognario”, e, pur non ricordando il preciso periodo di riferimento, ha - tuttavia - confermato il fatto che si verificò uno smottamento di terreno nel fondo confinante con quello oggetto di locazione,
a causa ed in seguito al quale si determinò l'interruzione dell'esistente collegamento dell'edificio locato con la rete fognaria comunale;
inoltre, il teste escusso ha riferito che, in tale occasione, i Sig.ri e si attivarono immediatamente Parte_1 Parte_2
–sia sotto il profilo burocratico che dal punto di vista pratico- per risolvere il problema e provvedere ad un nuovo allaccio dell'edificio alla rete fognaria comunale.
Alla luce delle evidenze istruttorie e del complessivo quadro logico-indiziario non si ravvisano, pertanto, elementi sufficienti nè idonei a ritenere che l'allaccio alla rete fognaria pubblica fosse assente ab origine e, ciò, anche in considerazione del fatto che gli elementi di segno contrario forniti dalla convenuta si riferiscono ad un periodo CP_4
notevolmente successivo alla conclusione del contratto avvenuta nel 2016.
Dagli atti di causa risulta, inoltre, che il comportamento degli attori è stato improntato sulla scorta del canone di buona fede atteso che – in attesa del rilascio (avvenuto nel successivo Settembre 2018) della relativa autorizzazione da parte del Comune, hanno proposto al Sig. di installare in via provvisoria una fossa settica Imhoff per CP_1
far fronte alla temporanea assenza di collegamento dell'edificio con la rete fognaria comunale, installazione impedita da controparte che non ha consentito l'accesso nell'immobile per eseguire i lavori.
Tale circostanza è stata confermata in sede di prova testimoniale sia dal sig. Tes_2
che dal sig. ; in particolare il sig. ha riferito: “è
[...] Parte_4 Tes_2
certamente vero che hanno richiesto la mia consulenza in proposito per l'installazione della fossa HO …… confermo di essere stato presente nelle dette due occasioni e di non aver potuto accedere ai luoghi”.
Inoltre, il sig. ha dichiarato: “Sono a conoscenza dei fatti in quanto Parte_4
esecutore dei lavori per la fognatura su incarico di non so se il Sig. Parte_5
abbia dato il consenso ai fini dell'installazione della fossa HO, io sono CP_1
andato per montare questa fossa acquistata dai proprietari e questi uno due tre volte non ci ha fatto entrare per poter svolgere il lavoro di installazione, e quindi che io sappia questa fossa non è stata installata;
si trattava di una installazione provvisoria……. la relativa autorizzazione è stata dopo rilasciata nei tempi burocratici, ed io dopo l'autorizzazione comunale ho fatto il lavoro, con mio figlio . Per_4
Parimenti infondate risultano le doglianze della società conduttrice in ordine alla presenza di sostanze inquinanti. Sul punto, anzitutto, va osservato che, a seguito delle indagini eseguite non sono stati ravvisati profili di rilevanza penale, atteso che il summenzionato procedimento penale iscritto al n. RGNR 3833/2018 è stato definitivamente archiviato con decreto del G.I.P. De Francesco, depositato in cancelleria il 17/09/2019, su conforme richiesta del P.M.; in particolare dalla richiesta di archiviazione in atti risulta che “la circostanza che, i precedenti locatari, possano avere sversato i 1iquami provenienti dalla loro attività (olio ed idrocarburi) - circostanza questa che non è possibile stabilire con certezza né quando sia avvenuta (a partire dal 2016 i locali risultano affittati all'odierno denunciante e, pertanto, si tratterebbe di fatti accaduti in precedenza), né, eventualmente, ad opera di chi - non può certo essere addebitata agli odierni indagati”. Inoltre, dagli atti di causa si evince che nel 2019 sono state effettuate dalle parti delle analisi aventi ad oggetto il contenuto del pozzetto ed il terreno circostante e nei rapporti di prova allegati, sebbene emerga la presenza di idrocarburi, non si riscontra la presenza di elementi inquinanti superiori alla soglia di legge.
Alla luce delle suesposte considerazioni va, pertanto, accolta la domanda degli istanti di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento della parte convenuta, con rigetto delle avverse eccezioni e domande in via riconvenzionale.
Si rigetta, infine, la richiesta attorea di condanna della società in Controparte_2
persona del suo legale rappresentante p.t., per lite temeraria ex art. 96 cpc, in quanto l'affermazione della responsabilità processuale aggravata della parte soccombente postula oltre al carattere totale e non parziale della soccombenza, che l'avversario deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, nonché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo e della colpa grave, cioè della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio. Ne consegue che il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificare concretamente l'esistenza di tale responsabilità.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte convenuta ex art. 91 cpc, liquidandole come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale, in persona del sottoscritto GOT, sentiti i procuratori delle parti e definitivamente pronunziando nel procedimento RG n. 4051/2019, disattesa od assorbita ogni diversa istanza, difesa e deduzione, così provvede:
1 – accoglie la domanda degli attori e, per l'effetto, dichiara la risoluzione per inadempimento della società in persona del legale Controparte_2
rappresentante del contratto di locazione avente ad oggetto Controparte_1
l'immobile sito in RO (ME), Via Nazionale n. 2, identificato in Catasto al foglio 2, part. 3344, sub 1-2-3, confermando l'ordinanza di rilascio dell'immobile n. cron.
13955/2019 dell'1.08.2019;
2 –condanna la società in persona del legale rappresentante Controparte_2
al pagamento in favore degli attori della somma di € Controparte_1
16.581,00, oltre interessi come in domanda;
3 –condanna la società in persona del legale rappresentante Controparte_2
alla rifusione in favore degli attori delle spese di lite, che Controparte_1
liquida in € 166,08 per spese ed in € 2.500,00 per compensi, oltre iva e cpa come per legge, e spese generali.
Così deciso in Messina al termine della Camera di Consiglio del 7/07/2025, in calce all'udienza.
IL GOT
Dott. Onofrio Natoli
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Giuseppina
Saccà, funzionario giudiziario addetto all'Ufficio per il processo presso la Prima Sezione
Civile del Tribunale di Messina.