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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 20/01/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
R. G. n. 20011/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Giudice
Nel procedimento iscritto al n. RG 20011/2018, viste le note di trattazione depositate telematicamente dall'avv. Antonino
Genovese nell'interesse di;
avv. Parte_1
Antonella Longo per Controparte_1 CP_2
sulla scorta del decreto di
[...] Controparte_3
regolamentazione dell'udienza adottato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 28/03/2024 (fissata per discussione, come da provvedimento in pari data), pronuncia la seguente
SENTENZA
Tra
(c. f.: ); Controparte_1 CodiceFiscale_1
(c. f.: ); Controparte_3 CodiceFiscale_2
(c. f.: Controparte_2 C.F._3
, tutti elettivamente domiciliati in Lipari iva prof. E.
[...]
Carnevale pe presso lo studio dell'avv. Antonella Longo che li rappresenta e difende per procura in atti,
Attori contro
(c. f.: ) Parte_1 CodiceFiscale_4
elettivamente domiciliato a Barcellona P. G. via Dante
Pag. 1 a 7 R. G. n. 20011/2018
n. 49 presso lo studio dell'avv. Antonino Genovese Parte_2
che lo rappresenta e difende per procura in atti;
convenuto nato a Lipari in [...] Controparte_4
08/06/1963 ivi residente in c.da Monte Gallina (c. f.:
[...]
) C.F._5
convenuto contumace
Oggetto: Divisione di beni caduti in successione.-
In fatto ed in diritto
Premesso che tutte le parti costituite sono ammesse al
Patrocinio a spese dello stato, con atto di citazione datato
22/02/20214 gli attori domandavano di disporre la divisione dei beni relitti dalla signora “…con Controparte_5
attribuzione a ciascuno dei coeredi come sopra individuati dalla quota spettante in virtù di successione ex lege, con l'attribuzione degli eventuali conguagli in denaro e con esclusione dei beni attribuiti per testamento in via esclusiva al sig. CP_6
”, formulando anche domanda di condanna nei
[...]
riguardi di “…al pagamento Parte_1
dell'indennità per l'occupazione dell'immobile dalla morte di fino alla data di effettivo rilascio…” e istanza Controparte_5
cautelare di “…sequestro giudiziario dell'immobile per tutti i motivi esposti in premessa e provvedere ad ordinare la liberazione
Pag. 2 a 7 R. G. n. 20011/2018
dell'immobile ed a nominare un custode…”.
Con comparsa datata 21/05/2018, si costituiva Parte_1
che, nel merito, non si opponeva alla divisione
[...]
dell'immobile oggetto di giudizio con il rigetto delle domande di condanna al pagamento dell'indennità per l'occupazione dell'immobile e di sequestro giudiziario.
Accolta la domanda cautelare in corso di causa con ordinanza del 21.12.2020, seguivano dei rinvii con fissazione della udienza di precisazione delle conclusioni e, poi, con rinvio alla udienza del 12.12.2024 per la discussione ex art. 281 sexies cpc svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (con scambio di note in sostituzione della presenza fisica dei procuratori delle parti) e così incamerata in decisione.
∞ ∞ ∞ ∞
Va premesso che con le note scritte depositate dalle parti in adempimento degli incombenti disposti per la udienza del
12.12.2024, entrambe le parti hanno chiesto la cessazione della materia del contendere.
Precisamente, l'avv. Genovese, “…Alla luce dell'ordinanza di acquisizione depositata dalle controparti, si chiede che il Giudice dichiari la sopravvenuta cessazione della materia del contendere…-
e -… In subordine si insiste nelle domande formulate negli atti di causa”.
L'avv. Longo, da parte sua ha dedotto che “… che con
Pag. 3 a 7 R. G. n. 20011/2018
ordinanza n. 35 del 3 maggio 2023, già prodotta in atti, il Comune di Lipari ha disposto l'acquisizione al patrimonio indisponibile dell'Ente, dell'unico immobile ricadente nell'eredità relitta della signora ed oggetto del presene giudizio di Controparte_5
divisione ereditaria;
che la suddetta ordinanza di acquisizione è diventata definitiva e che in virtù della stessa ordinanza è stato dichiaro estinto il procedimento esecutivo n. 62/18 avente ad oggetto l'immobile in questione, sito in Lipari c.da OL (ved. provvedimento allegato)…”, precisando così le conclusioni e chiedendo “… che venga dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite”.
Sulla “cessazione della materia del contendere”.
Come riferito poc'anzi, l'avv. Longo ha da ultimo evidenziato che con ordinanza n. 35 del 3 maggio 2023, già prodotta in atti, il Comune di Lipari ha disposto l'acquisizione al patrimonio indisponibile dell'Ente, dell'immobile ricadente nell'eredità relitta della signora
, oggetto del presene giudizio di divisione Controparte_5
ereditaria, che già aveva determinato la estinzione della procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 62/18 avente ad oggetto il medesimo immobile.
Tale circostanza è stata confermata dalla parte convenuta costituita la quale ha condiviso la richiesta che fosse dichiarata cessata la materia del contendere.
Pag. 4 a 7 R. G. n. 20011/2018
Ciò chiarito, deve accogliersi la richeista e dichiararsi la
“cessazione della materia del contendere”.
Invero, secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, condiviso da questo Tribunale, la pronuncia di
“cessazione della materia del contendere” costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso.
In particolare, la ordinanza comunale intervenuta nel corso del giudizio di merito che ha sottratto il bene alla disponibilità delle parti determina la cessazione della materia del contendere per integrale eliminazione della materia della lite.
Inoltre per la declaratoria di cessazione della materia del contendere è necessario che il fatto nuovo sia successivo alla proposizione della domanda come nel caso di specie, non costituendo ciò oggetto di eccezione in senso proprio ed è, pertanto, rilevabile di ufficio dal giudice e non è soggetta
Pag. 5 a 7 R. G. n. 20011/2018
alle preclusioni previste per detto tipo di eccezioni (cfr.
Tribunale di Trani, sentenza n. 1157 del 22.05.2017); ed ancora “…la dichiarazione di cessazione della materia del contendere suppone una "sopravvenuta caducazione del reciproco interesse della parti alla sua naturale conclusione" (cass.
30/04/2012, n. 6617) ed è quindi "ravvisabile solo a fronte di fatti che esauriscano oggettivamente e definitivamente il tema del dibattito, elidendo l'interesse alla prosecuzione della controversia"
(cfr. già Cass. 22.09.1999, n. 10269), come peraltro ribadito recentemente in Cass. Ord., 06/08/2021, n. 22446.
Nel caso di specie, quindi, dev'essere senz'altro dichiarata cessata la materia del contendere, considerato che le parti hanno espressamente dato atto dell'intervenuta sottrazione del bene conteso, tramite la ordinanza comunale che ha disposto l'acquisizione dello stesso al patrimonio indisponibile dell'Ente medesimo.
Sulle spese processuali.
Anche nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere le spese giudiziarie dovrebbero essere liquidate dal giudice secondo il criterio della “soccombenza virtuale” (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. III, 25 febbraio
2009, n.4483; Cass. civile, sez. III, 8 giugno 2005, n.11962 in
Giust. civ. Mass. 2005, f. 6; Cass. civile, sez. III, 2 agosto 2004,
n.14775 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 7-8; Cass. civile sez. III,
Pag. 6 a 7 R. G. n. 20011/2018
10 aprile 1998, n.3734 in Giust. civ. Mass. 1998, 789;
Tribunale Torino, Sent. 09 marzo 2006).
Nel caso di specie, peraltro, le spese processuali devono essere integralmente compensate tra le parti, stante l'espressa richiesta proposta in tal senso ad opera degli attori e la mancanza di specifica richiesta contraria da parte del convenuto costituito.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., definitivamente decidendo sulla causa iscritta al n. R. G. 20011/2018, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, così provvede:
-DICHIARA la contumacia di;
Controparte_7
-DICHIARA cessata la materia del contendere.
-DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese processuali, ai sensi dell'art.92, 2° comma, cpc.
Così deciso in Barcellona P. G. 20/01/2025.
Il G. I. in funzione di Giudice Unico On.
Francesco Montera
Pag. 7 a 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Giudice
Nel procedimento iscritto al n. RG 20011/2018, viste le note di trattazione depositate telematicamente dall'avv. Antonino
Genovese nell'interesse di;
avv. Parte_1
Antonella Longo per Controparte_1 CP_2
sulla scorta del decreto di
[...] Controparte_3
regolamentazione dell'udienza adottato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 28/03/2024 (fissata per discussione, come da provvedimento in pari data), pronuncia la seguente
SENTENZA
Tra
(c. f.: ); Controparte_1 CodiceFiscale_1
(c. f.: ); Controparte_3 CodiceFiscale_2
(c. f.: Controparte_2 C.F._3
, tutti elettivamente domiciliati in Lipari iva prof. E.
[...]
Carnevale pe presso lo studio dell'avv. Antonella Longo che li rappresenta e difende per procura in atti,
Attori contro
(c. f.: ) Parte_1 CodiceFiscale_4
elettivamente domiciliato a Barcellona P. G. via Dante
Pag. 1 a 7 R. G. n. 20011/2018
n. 49 presso lo studio dell'avv. Antonino Genovese Parte_2
che lo rappresenta e difende per procura in atti;
convenuto nato a Lipari in [...] Controparte_4
08/06/1963 ivi residente in c.da Monte Gallina (c. f.:
[...]
) C.F._5
convenuto contumace
Oggetto: Divisione di beni caduti in successione.-
In fatto ed in diritto
Premesso che tutte le parti costituite sono ammesse al
Patrocinio a spese dello stato, con atto di citazione datato
22/02/20214 gli attori domandavano di disporre la divisione dei beni relitti dalla signora “…con Controparte_5
attribuzione a ciascuno dei coeredi come sopra individuati dalla quota spettante in virtù di successione ex lege, con l'attribuzione degli eventuali conguagli in denaro e con esclusione dei beni attribuiti per testamento in via esclusiva al sig. CP_6
”, formulando anche domanda di condanna nei
[...]
riguardi di “…al pagamento Parte_1
dell'indennità per l'occupazione dell'immobile dalla morte di fino alla data di effettivo rilascio…” e istanza Controparte_5
cautelare di “…sequestro giudiziario dell'immobile per tutti i motivi esposti in premessa e provvedere ad ordinare la liberazione
Pag. 2 a 7 R. G. n. 20011/2018
dell'immobile ed a nominare un custode…”.
Con comparsa datata 21/05/2018, si costituiva Parte_1
che, nel merito, non si opponeva alla divisione
[...]
dell'immobile oggetto di giudizio con il rigetto delle domande di condanna al pagamento dell'indennità per l'occupazione dell'immobile e di sequestro giudiziario.
Accolta la domanda cautelare in corso di causa con ordinanza del 21.12.2020, seguivano dei rinvii con fissazione della udienza di precisazione delle conclusioni e, poi, con rinvio alla udienza del 12.12.2024 per la discussione ex art. 281 sexies cpc svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (con scambio di note in sostituzione della presenza fisica dei procuratori delle parti) e così incamerata in decisione.
∞ ∞ ∞ ∞
Va premesso che con le note scritte depositate dalle parti in adempimento degli incombenti disposti per la udienza del
12.12.2024, entrambe le parti hanno chiesto la cessazione della materia del contendere.
Precisamente, l'avv. Genovese, “…Alla luce dell'ordinanza di acquisizione depositata dalle controparti, si chiede che il Giudice dichiari la sopravvenuta cessazione della materia del contendere…-
e -… In subordine si insiste nelle domande formulate negli atti di causa”.
L'avv. Longo, da parte sua ha dedotto che “… che con
Pag. 3 a 7 R. G. n. 20011/2018
ordinanza n. 35 del 3 maggio 2023, già prodotta in atti, il Comune di Lipari ha disposto l'acquisizione al patrimonio indisponibile dell'Ente, dell'unico immobile ricadente nell'eredità relitta della signora ed oggetto del presene giudizio di Controparte_5
divisione ereditaria;
che la suddetta ordinanza di acquisizione è diventata definitiva e che in virtù della stessa ordinanza è stato dichiaro estinto il procedimento esecutivo n. 62/18 avente ad oggetto l'immobile in questione, sito in Lipari c.da OL (ved. provvedimento allegato)…”, precisando così le conclusioni e chiedendo “… che venga dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite”.
Sulla “cessazione della materia del contendere”.
Come riferito poc'anzi, l'avv. Longo ha da ultimo evidenziato che con ordinanza n. 35 del 3 maggio 2023, già prodotta in atti, il Comune di Lipari ha disposto l'acquisizione al patrimonio indisponibile dell'Ente, dell'immobile ricadente nell'eredità relitta della signora
, oggetto del presene giudizio di divisione Controparte_5
ereditaria, che già aveva determinato la estinzione della procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 62/18 avente ad oggetto il medesimo immobile.
Tale circostanza è stata confermata dalla parte convenuta costituita la quale ha condiviso la richiesta che fosse dichiarata cessata la materia del contendere.
Pag. 4 a 7 R. G. n. 20011/2018
Ciò chiarito, deve accogliersi la richeista e dichiararsi la
“cessazione della materia del contendere”.
Invero, secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, condiviso da questo Tribunale, la pronuncia di
“cessazione della materia del contendere” costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso.
In particolare, la ordinanza comunale intervenuta nel corso del giudizio di merito che ha sottratto il bene alla disponibilità delle parti determina la cessazione della materia del contendere per integrale eliminazione della materia della lite.
Inoltre per la declaratoria di cessazione della materia del contendere è necessario che il fatto nuovo sia successivo alla proposizione della domanda come nel caso di specie, non costituendo ciò oggetto di eccezione in senso proprio ed è, pertanto, rilevabile di ufficio dal giudice e non è soggetta
Pag. 5 a 7 R. G. n. 20011/2018
alle preclusioni previste per detto tipo di eccezioni (cfr.
Tribunale di Trani, sentenza n. 1157 del 22.05.2017); ed ancora “…la dichiarazione di cessazione della materia del contendere suppone una "sopravvenuta caducazione del reciproco interesse della parti alla sua naturale conclusione" (cass.
30/04/2012, n. 6617) ed è quindi "ravvisabile solo a fronte di fatti che esauriscano oggettivamente e definitivamente il tema del dibattito, elidendo l'interesse alla prosecuzione della controversia"
(cfr. già Cass. 22.09.1999, n. 10269), come peraltro ribadito recentemente in Cass. Ord., 06/08/2021, n. 22446.
Nel caso di specie, quindi, dev'essere senz'altro dichiarata cessata la materia del contendere, considerato che le parti hanno espressamente dato atto dell'intervenuta sottrazione del bene conteso, tramite la ordinanza comunale che ha disposto l'acquisizione dello stesso al patrimonio indisponibile dell'Ente medesimo.
Sulle spese processuali.
Anche nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere le spese giudiziarie dovrebbero essere liquidate dal giudice secondo il criterio della “soccombenza virtuale” (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. III, 25 febbraio
2009, n.4483; Cass. civile, sez. III, 8 giugno 2005, n.11962 in
Giust. civ. Mass. 2005, f. 6; Cass. civile, sez. III, 2 agosto 2004,
n.14775 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 7-8; Cass. civile sez. III,
Pag. 6 a 7 R. G. n. 20011/2018
10 aprile 1998, n.3734 in Giust. civ. Mass. 1998, 789;
Tribunale Torino, Sent. 09 marzo 2006).
Nel caso di specie, peraltro, le spese processuali devono essere integralmente compensate tra le parti, stante l'espressa richiesta proposta in tal senso ad opera degli attori e la mancanza di specifica richiesta contraria da parte del convenuto costituito.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., definitivamente decidendo sulla causa iscritta al n. R. G. 20011/2018, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, così provvede:
-DICHIARA la contumacia di;
Controparte_7
-DICHIARA cessata la materia del contendere.
-DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese processuali, ai sensi dell'art.92, 2° comma, cpc.
Così deciso in Barcellona P. G. 20/01/2025.
Il G. I. in funzione di Giudice Unico On.
Francesco Montera
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