Sentenza 16 maggio 2022
Inammissibile
Sentenza 10 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 10/02/2025, n. 1056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1056 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01056/2025REG.PROV.COLL.
N. 07059/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7059 del 2022, proposto dai Comuni di Bibbiena, Capolona, Castel Focognano, Isola del Giglio, Montevarchi e Subbiano, in persona dei rispettivi Sindaci pro tempore , nonché dai sig.ri BE BE, RE IN, RE ST, NA CL ZI, OL ST, UC IN, AR FR, AN SI, LU LL, IC LI, EP NI, IO AS, rappresentati e difesi dall'avvocato Claudio Fiori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - ATO Toscana Sud, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Annalisa Molinari e Carlo Masi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
SEI Toscana s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Daniela Anselmi, Giulio Bertone, Giancarlo Cantelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) n. 00665/2022, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - ATO Toscana Sud e di SEI Toscana s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 ottobre 2024 il Cons. Rosario Carrano e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con un unico ricorso collettivo, i Comuni elencati in epigrafe, unitamente ai cittadini ivi indicati, hanno impugnato le delibere dell’Autorità d’Ambito aventi ad oggetto la determinazione del Piano economico finanziario (PEF) relativo all’intero Ambito predisposto dal gestore affidatario del servizio di gestione dei rifiuti, nella parte in cui non hanno imposto al gestore la presentazione di singoli PEF relativi a ciascun Comune compreso nell’Ambito, in asserita violazione delle delibere ARERA, oltre a contestare le modalità con cui l’Autorità d’Ambito ha provveduto a ripartire per ciascun Comune il corrispettivo tariffario (applicazione dei c.d. driver).
2. – Con la sentenza impugnata, il T.a.r. ha dichiarato il ricorso collettivo inammissibile, accogliendo la relativa eccezione, sulla base della consolidata giurisprudenza in materia.
2.1. – In particolare, ha ritenuto non sussistenti i presupposti di ammissibilità del ricorso collettivo rappresentati dalla identità delle posizioni fatte valere e dall’assenza di conflitto di interesse (nella specie, tra Comuni, enti impositori della TA.RI., e cittadini, destinatari del tributo).
2.2. – In secondo luogo, ha ritenuto sussistente una diversità di posizioni anche tra gli stessi Comuni, in quanto “ non è dimostrato che l’adozione di un diverso sistema di elaborazione del piano porti vantaggio a tutti gli enti ricorrenti; è anzi possibile, secondo un ragionamento di comune esperienza, che la metodologia ascendente comporti vantaggi solo ad alcuni dei Comuni ricorrenti e svantaggio ad altri ” (pag. 9 della sentenza).
In altri termini, le amministrazioni comunali non hanno dimostrato “ l’esistenza di un interesse comune all’adozione di una metodologia di redazione del piano economico finanziario per la gestione del servizio rifiuti a carattere ascendente, di talché l’accoglimento del ricorso comporterebbe vantaggio ad ognuna di esse ” (pag. 9 della sentenza).
Tale considerazione, secondo il primo giudice, vale a rendere il ricorso inammissibile anche sotto il profilo dell’interesse ad agire dei Comuni.
2.3. – Infine, ulteriore motivo di inammissibilità, relativamente al secondo motivo di ricorso, sarebbe dato dall’assenza di una soggettività propria dei Comuni all’interno dell’Autorità d’Ambito, essendo componenti della relativa assemblea, ritenendo quindi che il relativo motivo di impugnazione sia stato “ dedotto in termini generici senza che sia fornita dimostrazione di un possibile esito diverso della votazione derivante dalla tempestiva conoscenza della relazione del soggetto incaricato di effettuare la validazione dei piani ” (pag. 10 della sentenza).
3. – Con atto di appello, gli appellanti indicati in epigrafe hanno impugnato la suddetta sentenza, reiterando le censura già proposte in primo grado.
4. – Con apposita memoria, si è costituita l’amministrazione resistente, nonché la controinteressata SEI Toscana s.r.l., chiedendo il rigetto del ricorso, oltre ad eccepirne l’inammissibilità sotto diversi profili, tra cui il difetto di legittimazione degli appellanti, l’assenza dei presupposti per il ricorso collettivo e il difetto di interesse ad agire.
5. – All’udienza pubblica del 17 ottobre 2024, la causa è stata trattenuta per la decisione.
6. – Ritiene il Collegio che l’appello sia innanzitutto inammissibile per due ordini di motivi: a) i motivi proposti (da pag. 7 a pag. 19 dell’appello) non contengono alcuna specifica censura nei confronti della sentenza impugnata, essendosi limitati a riproporre le censure di primo grado; b) le censure contenute nella parte in “fatto” (pag. 6 dell’appello), oltre ad essere inammissibili trattandosi di c.d. motivi intrusi, sono altresì inammissibili per difetto di specificità (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 10 settembre 2024, n. 7509).
7. – In particolare, con riferimento alla posizione dei Comuni, l’appello si limita a dedurre che “ L’interesse e la legittimazione a ricorrere dei Comuni radica nel fatto che ciascuno di essi agisce in rappresentanza dell’Ambito tariffario corrispondente al proprio territorio ” e che “ I Comuni dell’ambito, oltre ad essere mem[b]ri dell’assemblea dell’ATO, sono i titolari della funzione inerente il servizio rifiuti e come appena detto, rappresentano l’ambito di riferimento per l’applicazione del MTR.
È perciò evidente che ciascun comune è titolare di un interesse proprio, esclusivo e giuridicamente rilevante a che MTR sia applicato correttamente ” (pag. 6 dell’appello).
7.1. – Tale censura è inammissibile in quanto non prende alcuna posizione in merito alla statuizione di primo grado relativa alla qualifica dell’atto in termini di ricorso collettivo e alla relativa applicazione dei requisiti di ammissibilità fissati dal consolidato orientamento giurisprudenziale sul punto: in particolare, nulla si dice in ordine alla identità delle posizioni giuridiche fatte valere dai diversi Comuni.
7.2. – Tale censura, oltre che inammissibile, è anche infondata, in quanto i Comuni, essendo soggetti partecipanti all’Autorità d’Ambito, possono impugnare le relative deliberazioni solo in quanto lesive delle proprie prerogative.
8. – Invece, con riferimento ai singoli cittadini, l’appello deduce che “ L’interesse e la legittimazione a ricorrere dei singoli cittadini trova invece evidente supporto nel fatto che gli stessi, in quanto titolari di beni immobili e perciò soggetti al pagamento della TARI, sono coloro su cui ricadono gli effetti economici delle delibere impugnate ” (pag. 6-7 dell’appello).
Anche tale censura, oltre che inammissibile, è anche infondata, in quanto i singoli cittadini non hanno legittimazione ad impugnare non essendo i destinatari diretti dell’atto impugnato, né hanno interesse non trattandosi di atti direttamente lesivi delle loro posizioni giuridiche.
9. – In conclusione, quindi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e comunque anche infondato.
10. – Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile e comunque anche infondato.
Condanna la parte appellante al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 8.000,00, nei confronti delle parti costituite, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, di IVA e di CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Carbone, Presidente
LU Lamberti, Consigliere
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
Rosario Carrano, Consigliere, Estensore
Eugenio Tagliasacchi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosario Carrano | Luigi Carbone |
IL SEGRETARIO