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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/04/2025, n. 1438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1438 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE V CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.sa
Emanuela Piazza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 20243 dell'anno 2016 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente tra
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
nella loro qualità di fideiussori della Parte_4 [...]
rappresentati e difesi dall'Avv. Controparte_1
Alessio Ardizzone, con elezione di domicilio a Palermo, via Tommaso
Gargallo n.12. attori
Contro
rappresentata e difesa dall'avv. Gioacchino Controparte_2
Adrignola, con elezione di domicilio a Palermo, via Terrasanta n.92. convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note depositate telematicamente all'udienza del 18.12.2024 della quale è stata disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art.171 ter cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
La unitamente ai suoi fideiussori – premesso di essere Controparte_1 titolare del rapporto in conto corrente n.1000758 (ex Controparte_3
), meglio indicato in citazione, agisce nei confronti del
[...]
chiedendo, previo ricalcolo delle poste del conto, Controparte_2 la rideterminazione dei saldi e la condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente percepite, maggiorate di interessi e rivalutazione, e al pagamento delle spese processuali.
In particolare, gli attori lamentano l'illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, di tassi ultralegali, di valute, della commissione di massimo scoperto e di spese non previste contrattualmente e comunque indeterminate, nonché la violazione della normativa antiusura dettata dalla l. 108/1996.
L'Istituto di Credito tempestivamente costituitosi, eccepisce in via preliminare la prescrizione dell'azione di ripetizione e l'inammissibilità della domanda di condanna per essere il rapporto di conto corrente ancora in essere, nel merito chiede il rigetto della domanda con vittoria delle spese di lite, deducendo l'infondatezza delle pretese di parte avversa per le ragioni meglio spiegate in comparsa.
In corso di causa è intervenuto nella qualità di Controparte_4 titolare della ditta individuale ” ed ha dedotto che la CP_4 società attrice aveva mutato denominazione in , Controparte_5 giusto atto di recesso soci del 15.05.2017, in OT . Con tale Per_1 atto di recesso il era rimasto socio unico e legale CP_4 rappresentante della stessa società e tuttavia, non essendo riuscito a ricostituire la pluralità dei soci entro il termine di sei mesi dal recesso dei soci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2272 n. 4, c.c., la
[...]
si era sciolta, trasformandosi in ditta individuale, giusto CP_5 atto notarile del 13.11.2017, in OT col quale il Per_1 CP_4
ha dichiarato altresì “di proseguire l'attività sotto forma di ditta
[...] individuale, per cui tutte le attività e passività, tutte le posizioni, iscrizioni, licenze, permessi, autorizzazioni, contratti ecc. già in testa alla società, da oggi dovranno essere intestati alla ditta individuale”. Conseguentemente, la società CP_4 è stata cancellata dal Registro delle Imprese, mentre è CP_5 stata iscritta, nel medesimo registro, la ditta individuale CP_4
”.
[...]
Dopo avere assunto la causa in decisione, gli attori prima della scadenza per il deposito delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c., hanno comunicato che era intervenuta la morte di , Controparte_4 sicchè la causa è stata rimessa sul ruolo e il processo è stato dichiarato interrotto.
Il giudizio è stato riassunto dai soli fideiussori , Parte_1 [...]
e , i Parte_2 Parte_4 Parte_3 quali preliminarmente hanno dichiarato di avere rinunciato all'eredità di
, e hanno insistito nelle domande proposte nella Controparte_4 loro qualità di fideiussori della Controparte_6
[...] la causa è stata nuovamente assunta in decisione ai sensi dell'art.
[...]
190 cpc.
Così brevemente riassunti i fatti di causa, il Tribunale osserva innanzitutto che il giudizio è stato caratterizzato dal susseguirsi di numerosi richiami del ctu, in parte per sopperire ad accertamenti non proprio chiaramente esposti dallo stesso ctu ed in parte all'intervento di considerevoli modifiche nella giurisprudenza della Suprema Corte che hanno determinato la necessità di procedere ad ulteriori accertamenti tecnici.
Da ultimo si è reso necessario demandare al ctu di effettuare la verifica delle rimesse solutorie, non in base al “saldo banca” ma in base al saldo come rettificato dallo stesso ctu, alla luce della pronunzia n 3858 /2021 resa dai giudici di legittimità in armonia con la sentenza n.9141 /2020
(v. ordinanza adottata dal precedente magistrato assegnatario del 31.12.2021).
Ciò posto e passando all'analisi del rapporto di conto corrente n.1000758, si osserva che nel contratto di conto corrente, l'omessa impugnazione o l'approvazione (anche tacita) dell'estratto conto – se precludono, ex art. 1832 co 1^ c.c., qualsiasi contestazione in ordine alla conformità delle singole annotazioni ai rapporti obbligatori dai quali derivano gli accrediti e gli addebiti iscritti nell'estratto conto (salva l'impugnazione per errori, omissioni e duplicazioni di carattere formale, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione) – non impediscono di sollevare contestazioni in ordine alla validità e all'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti e accrediti, e cioè quelle fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente (così Cass. civ. nn.
2871/2007 e 11749/2006). In nessun caso, dunque, l'eccezione di nullità della clausola avente ad oggetto la pattuizione degli interessi può restare preclusa dall'approvazione tacita del conto (Cass. civ. n.
10376/2006). Né – come la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare (cfr. Cass. civ. n. 2262/1984) – il pagamento di interessi ultralegali (illegittimi), in favore della banca che abbia proceduto al relativo addebito sul conto corrente del cliente, costituisce adempimento di una obbligazione naturale ed art. 2034 c.c.
In punto di onere probatorio, la S.C. ha di recente ribadito che “qualora l'attore proponga domanda di accertamento negativo ha l'onere di produrre gli estratti conto relativi al rapporto in contestazione e qualora poi il cliente limiti l'adempimento del proprio onere probatorio soltanto ad alcuni aspetti temporali dell'intero andamento del rapporto, versando la documentazione del rapporto in modo lacunoso e incompleto, il giudice può integrare la prova carente anche con altri mezzi di cognizione disposti d'ufficio, in particolare con la consulenza contabile, utilizzando, per la ricostruzione dei rapporti di dare e avere, il saldo risultante dal primo estratto conto, in ordine di tempo, disponibile e acquisito agli atti” (Cassazione n.2435 del 04.02.2020). Resta a carico dell'Istituto di Credito convenuto l'onere di allegare i relativi contratti.
Orbene, nel caso di specie gli attori, a supporto della domanda di accertamento – come peraltro evidenziato dal ctu nella sua relazione – hanno prodotto gran parte degli estratti conto, relativi al rapporto in contestazione, attestanti per l'intero periodo di riferimento l'addebito di commissioni e costi vari, oltre che l'illegittimità della relativa capitalizzazione.
A fronte della suddetta produzione documentale, la banca – che ne aveva l'onere in ragione della portata delle norme dettate dal TUB sulla forma dei contratti bancari e dell'art. 1284 c.c. (in proposito cfr. ex multis cass. sez. I civ. n. 9791/94) – ha a sua volta prodotto parte della documentazione contrattuale relativa ai rapporti contestati.
La ricostruzione del rapporto di conto corrente ordinario n.1000758 è stata effettuata a partire dal primo estratto conto disponibile (gennaio
1992) fino al 30 giugno 2015, utilizzando saldi di raccordo in sei periodi rispetto ai 94 trimestri analizzati e sono state applicate le condizioni contrattuali e le disposizioni di legge, eliminando tutte le spese, competenze e commissioni non previste o previste in maniera difforme a quanto realmente applicato, mantenendo comunque le condizioni più favorevoli al correntista.
Nello specifico, è risultata fondata la contestazione in ordine alla nullità della clausola relativa alla cms, infatti nel contratto, pur essendo indicato il tasso extra fido (pari a 0,325 %), non risulta chiarito il metodo di calcolo relativo a tale commissione. Tuttavia, l'esame degli estratti conto allegati ha reso evidente come tale clausola sia stata intesa come una percentuale sulla massima esposizione avuta sul conto corrente durante il trimestre di riferimento in aggiunta agli interessi convenzionalmente pattuiti. Tale interpretazione è in contrasto con quanto stabilito dalla
Cassazione (cfr. Cass. Civ. 2006 n. 870) che ha inteso tale clausola come la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma. Consegue che deve espungersi tale commissione.
Fondata è inoltre la dedotta violazione del divieto di anatocismo in relazione alla capitalizzazione periodica di interessi e competenze varie che, considerato il periodo di tempo in cui si è svolto il rapporto in questione, si pone in contrasto con il divieto di anatocismo posto dall'art. 1283 c.c., così come chiarito dalla S.C. a sezioni unite con la sentenza n. 21095/04.
Invero l'art. 120 TUB, come modificato dall'art. 25 d. l.gvo 342/99, ha attribuito al CICR il potere di stabilire le modalità ed i criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria. Con l'emanazione della relativa deliberazione (in data 9.2.00, pubblicata nella G.U. 22 febbraio
2000), è divenuta legittima la capitalizzazione degli interessi pattuita mediante apposite clausole contenute nei contratti bancari che tuttavia rispettino i requisiti previsti dalla delibera stessa, dunque con riferimento ai contratti di conto corrente, quello della pari periodicità reciproca.
La disciplina introdotta dal CICR vale però per i contratti bancari stipulati dopo la data di entrata in vigore della relativa delibera e per quelli stipulati prima, a decorrere dal 1° luglio 2000. L'art. 7 della delibera CICR stabilisce, infatti, che le condizioni pattuite devono essere adeguate alle disposizioni contenute nella delibera entro il
30.06.00.
Resta il problema della sorte dei contratti stipulati prima della delibera
CICR – problema che rileva per il caso di specie, ove oggetto del contendere è un contratto anteriore al 1992 – che va risolto alla luce dei principi affermati dalle sezioni unite della S.C. secondo la quale:
-deve escludersi l'esistenza di un uso normativo idoneo a derogare al precetto dettato dall'art. 1283 c.c.;
-è dunque nulla la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi con conseguente diritto per il cliente di ripetere i pagamenti già effettuati (ove vi siano stati), ovvero di rifiutare legittimamente la prestazione degli interessi che, in virtù della previsione contrattuale contraria all'art. 1283 c.c., sarebbero ancora dovuti e risultino computati dalla banca;
-accertata e dichiarata la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
questi ultimi devono essere calcolati senza alcuna capitalizzazione (cfr. cass. sez. un. n. 24418/10) fino al momento dell'adeguamento della Banca alla disciplina sopra richiamata.
Se è vero, infatti, che la Corte Costituzionale (con la sentenza n.
425/00), ha espunto dall'ordinamento la norma contenuta nell'art. 25 co. 3^ D.L. n. 342/99 (che sostanzialmente conteneva una sanatoria per il passato delle clausole nulle), non ha inciso sulla validità della nuova disciplina che ha consentito la capitalizzazione a condizione di reciprocità.
La possibilità, tuttavia, di adeguare i contratti di finanziamento in essere alla data di entrata in vigore della Delibera CICR 9.2.2000 è esclusa a seguito della declaratoria di incostituzionalità del terzo comma dell'art. 25, D.Lgs. n. 342/1999, e comunque sul presupposto che l'introduzione della clausola anatocistica comporta un peggioramento delle condizioni contrattuali a danno del cliente, con la conseguenza che tale previsione deve essere espressamente approvata dalla clientela, non ritenendosi sufficiente la sola comunicazione in calce all'estratto conto periodico
(Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, sez. I civ., con l'ordinanza n. 26769 del 21.10.2019).
Non è sufficiente, infatti, ai fini della dimostrazione della pari periodicità delle condizioni contrattuali la prova da parte della Banca, della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ma è necessaria la dimostrazione della specifica approvazione della suddetta clausola da parte del singolo cliente.
Nel caso in cui, come nella specie, difetti tale approvazione (come verificato dal ctu, v. rel integrativa del 6.07.2020), l'operata variazione contrattuale “è inefficace nei suoi confronti (del cliente) e non impedisce alla nullità di dispiegare ogni suo più ampio effetto con riguardo all'intera durata del rapporto” (Cassazione n.26769/19). Consegue che il conto andrà ricalcolato con la capitalizzazione semplice.
Anche la contestazione relativa alle valute è risultata fondata, non essendovi una pattuizione specifica. Tutti i movimenti, quindi, sono stati imputati per data contabile e data valuta e si è proceduto a rettificare le date valuta dei singoli movimenti e a ricostruire il saldo liquido disponibile per ogni operazione.
Con riferimento, invece, alle censure relative al superamento dei tassi soglia previsti dalla l. 108/96, si osserva che il ctu ha accertato che, pur prendendo in considerazione tutti costi (interessi, commissioni e spese)
a carico del correntista, collegati all'erogazione del credito, con esclusione delle imposte e tasse, non si è avuto alcun superamento del tasso soglia né in sede di pattuizione, né nel corso del rapporto (v. rel. ctu del 10.07.2018).
Tanto chiarito, va rilevato che la banca ha sollevato l'eccezione di prescrizione, sicchè all'esito della ricostruzione del saldo così come operata dal ctu, va verificata la presenza di eventuali importi prescritti.
Nel rinviare – con riferimento alle ragioni sottese all'individuazione del termine decennale e alle relative modalità di computo – alla sentenza n.
24418/10 delle sezioni unite della S.C. e rilevato che nella specie il momento della messa in mora va individuato in quello della notifica dell'atto di citazione, ritiene il Tribunale che la banca ha tempestivamente sollevato l'eccezione di prescrizione. Rileva in particolare il decidente che l'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l'inerzia del titolare, senza che rilevi l'erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte (Cass. Civ, Sez. VI., 22 febbraio 2018, n. 4372 Cass., n. 15631/16;
n. 1064/14; n. 9768/05).
Ciò detto, si osserva che ai fini della verifica della prescrizione deve tenersi conto del nuovo orientamento della Suprema Corte, secondo cui
“per verificare se un versamento effettuato dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia avuto natura solutoria o solo ripristinatoria, occorre, all'esito della declaratoria di nullità da parte dei giudici di merito delle clausole anatocistiche, previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente determinare il reale passivo del correntista e ciò anche al fine di verificare se quest'ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento». (Corte di Cssazione ord. n.
3858 del 15.02.2021).
Ed infatti, ritiene il decidente che per l'individuazione delle rimesse aventi una funzione di pagamento non ci si può affidare alla contabilità della banca e alle sue periodiche risultanze finali, in quanto queste sono spesso solo apparenti e virtuali, controvertendosi innanzi tutto sulla validità di clausole contrattuali e di prassi contabili applicate anche se contrarie a norme imperative e inderogabili (come nella specie con riferimento alla C.M.S., alla decorrenza delle valute e all'anatocismo).
Occorre, quindi, prima disporre una ricostruzione contabile del conto corrente bancario, depurandolo dalle conseguenze contabili di clausole e prassi nulle e inefficaci, con le quali la banca ha appesantito indebitamente il passivo e/o lo scoperto di conto corrente del cliente
(esame effettuato dal ctu) e solo dopo si può stabilire, in relazione al limite dell'affidamento accordato dalla banca, se i singoli versamenti eseguiti abbiano avuto una reale ed effettiva natura solutoria (in presenza di uno scoperto ultrafido) ovvero ripristinatoria (in presenza di un passivo intrafido).
Ebbene, nella specie, il rapporto oggetto di analisi è un conto affidato e nel contratto sono previsti i relativi tassi di interessi intra ed extra fido.
Il CTU ha, quindi, correttamente provveduto alla individuazione delle rimesse solutorie, considerando solutori “i versamenti effettuati, durante lo svolgimento del rapporto, quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento”. Così operando il ctu ha quantificato, con riferimento al rapporto di conto corrente per cui è causa,
l'ammontare dei pagamenti prescritti, individuando i versamenti solutori effettuati sino al decennio anteriore la domanda, calcolando la quota imputabile a competenze e costi vari e riaccreditando la differenza tra il relativo ammontare e quello dovuto sulla base dei criteri di ricalcolo, alla fine, in favore della banca.
Nello specifico, il ctu ha individuato con riferimento al rapporto di c/c ordinario n. 1000758 numerose rimesse solutorie nel periodo in esame, di cui euro 44.897,00 per competenze divenute irripetibili che dunque vanno detratte (algebricamente), dal saldo così come ricostruito (v. relazione integrativa del 14.02.2022).
Il saldo cui si perviene, in applicazione dei principi suddetti e tenuto conto di quanto accertato in ordine alla prescrizione, è pari al
30.06.2015 ad € 39.305,07 a favore del cliente, rispetto al saldo banca al
30 giugno 2015 di € -23.241,31, con una differenza quindi positiva a favore degli attori di euro 16.063,76 (v. pag.4 della relazione finale del
14.02.2022).
Nei limiti appena indicati vanno dunque accolte le domande di nullità e di accertamento proposte dagli attori e la banca va onerata di apportare le dovute annotazioni in conto, mentre va rigettata la conseguente domanda di condanna, non essendo provata l'intervenuta chiusura del rapporto in esame alla data dell'ultimo estratto conto in atti ed in ogni caso non avendo alcun titolo i fideiussori a ripetere dalla banca quanto versato illegittimamente dal titolare del rapporto.
Infine, quanto alle spese, tenuto conto del lungo iter del processo
(come sopra descritto), e dell'accoglimento solo parziale delle domande proposte, ritiene il decidente che ricorrono i presupposti per compensarle nella misura del 50% dell'intero che si liquida avuto riguardo al decisum e non al disputatum in complessivi euro 4.518,00, di cui euro 518,00 per spese vive, oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
Le spese della ctu (già liquidate con separato decreto del 17.07.2018), vanno definitivamente poste a carico di tutte le parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando: accerta e dichiara che il saldo relativo al rapporto di conto corrente n.1000758 alla data del 30.06.2015 è pari ad euro 16.063,76 a favore del cliente.
Rigetta le altre domande.
Compensa tra le parti le spese di lite nella misura del 50% dell'intero che liquida in complessivi euro 4.518,00, di cui euro 518,00 per spese vive, oltre iva, cpa e spese generali come per legge. Pone la restante parte a carico della maggiormente soccombente. CP_3
Pone definitivamente a carico di tutte le parti in solido le spese della ctu
(già liquidate con decreto del 17.07.2018).
Così deciso a Palermo, il 01/04/2025.
Il Giudice
Emanuela Piazza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE V CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.sa
Emanuela Piazza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 20243 dell'anno 2016 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente tra
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
nella loro qualità di fideiussori della Parte_4 [...]
rappresentati e difesi dall'Avv. Controparte_1
Alessio Ardizzone, con elezione di domicilio a Palermo, via Tommaso
Gargallo n.12. attori
Contro
rappresentata e difesa dall'avv. Gioacchino Controparte_2
Adrignola, con elezione di domicilio a Palermo, via Terrasanta n.92. convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note depositate telematicamente all'udienza del 18.12.2024 della quale è stata disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art.171 ter cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
La unitamente ai suoi fideiussori – premesso di essere Controparte_1 titolare del rapporto in conto corrente n.1000758 (ex Controparte_3
), meglio indicato in citazione, agisce nei confronti del
[...]
chiedendo, previo ricalcolo delle poste del conto, Controparte_2 la rideterminazione dei saldi e la condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente percepite, maggiorate di interessi e rivalutazione, e al pagamento delle spese processuali.
In particolare, gli attori lamentano l'illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, di tassi ultralegali, di valute, della commissione di massimo scoperto e di spese non previste contrattualmente e comunque indeterminate, nonché la violazione della normativa antiusura dettata dalla l. 108/1996.
L'Istituto di Credito tempestivamente costituitosi, eccepisce in via preliminare la prescrizione dell'azione di ripetizione e l'inammissibilità della domanda di condanna per essere il rapporto di conto corrente ancora in essere, nel merito chiede il rigetto della domanda con vittoria delle spese di lite, deducendo l'infondatezza delle pretese di parte avversa per le ragioni meglio spiegate in comparsa.
In corso di causa è intervenuto nella qualità di Controparte_4 titolare della ditta individuale ” ed ha dedotto che la CP_4 società attrice aveva mutato denominazione in , Controparte_5 giusto atto di recesso soci del 15.05.2017, in OT . Con tale Per_1 atto di recesso il era rimasto socio unico e legale CP_4 rappresentante della stessa società e tuttavia, non essendo riuscito a ricostituire la pluralità dei soci entro il termine di sei mesi dal recesso dei soci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2272 n. 4, c.c., la
[...]
si era sciolta, trasformandosi in ditta individuale, giusto CP_5 atto notarile del 13.11.2017, in OT col quale il Per_1 CP_4
ha dichiarato altresì “di proseguire l'attività sotto forma di ditta
[...] individuale, per cui tutte le attività e passività, tutte le posizioni, iscrizioni, licenze, permessi, autorizzazioni, contratti ecc. già in testa alla società, da oggi dovranno essere intestati alla ditta individuale”. Conseguentemente, la società CP_4 è stata cancellata dal Registro delle Imprese, mentre è CP_5 stata iscritta, nel medesimo registro, la ditta individuale CP_4
”.
[...]
Dopo avere assunto la causa in decisione, gli attori prima della scadenza per il deposito delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c., hanno comunicato che era intervenuta la morte di , Controparte_4 sicchè la causa è stata rimessa sul ruolo e il processo è stato dichiarato interrotto.
Il giudizio è stato riassunto dai soli fideiussori , Parte_1 [...]
e , i Parte_2 Parte_4 Parte_3 quali preliminarmente hanno dichiarato di avere rinunciato all'eredità di
, e hanno insistito nelle domande proposte nella Controparte_4 loro qualità di fideiussori della Controparte_6
[...] la causa è stata nuovamente assunta in decisione ai sensi dell'art.
[...]
190 cpc.
Così brevemente riassunti i fatti di causa, il Tribunale osserva innanzitutto che il giudizio è stato caratterizzato dal susseguirsi di numerosi richiami del ctu, in parte per sopperire ad accertamenti non proprio chiaramente esposti dallo stesso ctu ed in parte all'intervento di considerevoli modifiche nella giurisprudenza della Suprema Corte che hanno determinato la necessità di procedere ad ulteriori accertamenti tecnici.
Da ultimo si è reso necessario demandare al ctu di effettuare la verifica delle rimesse solutorie, non in base al “saldo banca” ma in base al saldo come rettificato dallo stesso ctu, alla luce della pronunzia n 3858 /2021 resa dai giudici di legittimità in armonia con la sentenza n.9141 /2020
(v. ordinanza adottata dal precedente magistrato assegnatario del 31.12.2021).
Ciò posto e passando all'analisi del rapporto di conto corrente n.1000758, si osserva che nel contratto di conto corrente, l'omessa impugnazione o l'approvazione (anche tacita) dell'estratto conto – se precludono, ex art. 1832 co 1^ c.c., qualsiasi contestazione in ordine alla conformità delle singole annotazioni ai rapporti obbligatori dai quali derivano gli accrediti e gli addebiti iscritti nell'estratto conto (salva l'impugnazione per errori, omissioni e duplicazioni di carattere formale, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione) – non impediscono di sollevare contestazioni in ordine alla validità e all'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti e accrediti, e cioè quelle fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente (così Cass. civ. nn.
2871/2007 e 11749/2006). In nessun caso, dunque, l'eccezione di nullità della clausola avente ad oggetto la pattuizione degli interessi può restare preclusa dall'approvazione tacita del conto (Cass. civ. n.
10376/2006). Né – come la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare (cfr. Cass. civ. n. 2262/1984) – il pagamento di interessi ultralegali (illegittimi), in favore della banca che abbia proceduto al relativo addebito sul conto corrente del cliente, costituisce adempimento di una obbligazione naturale ed art. 2034 c.c.
In punto di onere probatorio, la S.C. ha di recente ribadito che “qualora l'attore proponga domanda di accertamento negativo ha l'onere di produrre gli estratti conto relativi al rapporto in contestazione e qualora poi il cliente limiti l'adempimento del proprio onere probatorio soltanto ad alcuni aspetti temporali dell'intero andamento del rapporto, versando la documentazione del rapporto in modo lacunoso e incompleto, il giudice può integrare la prova carente anche con altri mezzi di cognizione disposti d'ufficio, in particolare con la consulenza contabile, utilizzando, per la ricostruzione dei rapporti di dare e avere, il saldo risultante dal primo estratto conto, in ordine di tempo, disponibile e acquisito agli atti” (Cassazione n.2435 del 04.02.2020). Resta a carico dell'Istituto di Credito convenuto l'onere di allegare i relativi contratti.
Orbene, nel caso di specie gli attori, a supporto della domanda di accertamento – come peraltro evidenziato dal ctu nella sua relazione – hanno prodotto gran parte degli estratti conto, relativi al rapporto in contestazione, attestanti per l'intero periodo di riferimento l'addebito di commissioni e costi vari, oltre che l'illegittimità della relativa capitalizzazione.
A fronte della suddetta produzione documentale, la banca – che ne aveva l'onere in ragione della portata delle norme dettate dal TUB sulla forma dei contratti bancari e dell'art. 1284 c.c. (in proposito cfr. ex multis cass. sez. I civ. n. 9791/94) – ha a sua volta prodotto parte della documentazione contrattuale relativa ai rapporti contestati.
La ricostruzione del rapporto di conto corrente ordinario n.1000758 è stata effettuata a partire dal primo estratto conto disponibile (gennaio
1992) fino al 30 giugno 2015, utilizzando saldi di raccordo in sei periodi rispetto ai 94 trimestri analizzati e sono state applicate le condizioni contrattuali e le disposizioni di legge, eliminando tutte le spese, competenze e commissioni non previste o previste in maniera difforme a quanto realmente applicato, mantenendo comunque le condizioni più favorevoli al correntista.
Nello specifico, è risultata fondata la contestazione in ordine alla nullità della clausola relativa alla cms, infatti nel contratto, pur essendo indicato il tasso extra fido (pari a 0,325 %), non risulta chiarito il metodo di calcolo relativo a tale commissione. Tuttavia, l'esame degli estratti conto allegati ha reso evidente come tale clausola sia stata intesa come una percentuale sulla massima esposizione avuta sul conto corrente durante il trimestre di riferimento in aggiunta agli interessi convenzionalmente pattuiti. Tale interpretazione è in contrasto con quanto stabilito dalla
Cassazione (cfr. Cass. Civ. 2006 n. 870) che ha inteso tale clausola come la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma. Consegue che deve espungersi tale commissione.
Fondata è inoltre la dedotta violazione del divieto di anatocismo in relazione alla capitalizzazione periodica di interessi e competenze varie che, considerato il periodo di tempo in cui si è svolto il rapporto in questione, si pone in contrasto con il divieto di anatocismo posto dall'art. 1283 c.c., così come chiarito dalla S.C. a sezioni unite con la sentenza n. 21095/04.
Invero l'art. 120 TUB, come modificato dall'art. 25 d. l.gvo 342/99, ha attribuito al CICR il potere di stabilire le modalità ed i criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria. Con l'emanazione della relativa deliberazione (in data 9.2.00, pubblicata nella G.U. 22 febbraio
2000), è divenuta legittima la capitalizzazione degli interessi pattuita mediante apposite clausole contenute nei contratti bancari che tuttavia rispettino i requisiti previsti dalla delibera stessa, dunque con riferimento ai contratti di conto corrente, quello della pari periodicità reciproca.
La disciplina introdotta dal CICR vale però per i contratti bancari stipulati dopo la data di entrata in vigore della relativa delibera e per quelli stipulati prima, a decorrere dal 1° luglio 2000. L'art. 7 della delibera CICR stabilisce, infatti, che le condizioni pattuite devono essere adeguate alle disposizioni contenute nella delibera entro il
30.06.00.
Resta il problema della sorte dei contratti stipulati prima della delibera
CICR – problema che rileva per il caso di specie, ove oggetto del contendere è un contratto anteriore al 1992 – che va risolto alla luce dei principi affermati dalle sezioni unite della S.C. secondo la quale:
-deve escludersi l'esistenza di un uso normativo idoneo a derogare al precetto dettato dall'art. 1283 c.c.;
-è dunque nulla la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi con conseguente diritto per il cliente di ripetere i pagamenti già effettuati (ove vi siano stati), ovvero di rifiutare legittimamente la prestazione degli interessi che, in virtù della previsione contrattuale contraria all'art. 1283 c.c., sarebbero ancora dovuti e risultino computati dalla banca;
-accertata e dichiarata la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
questi ultimi devono essere calcolati senza alcuna capitalizzazione (cfr. cass. sez. un. n. 24418/10) fino al momento dell'adeguamento della Banca alla disciplina sopra richiamata.
Se è vero, infatti, che la Corte Costituzionale (con la sentenza n.
425/00), ha espunto dall'ordinamento la norma contenuta nell'art. 25 co. 3^ D.L. n. 342/99 (che sostanzialmente conteneva una sanatoria per il passato delle clausole nulle), non ha inciso sulla validità della nuova disciplina che ha consentito la capitalizzazione a condizione di reciprocità.
La possibilità, tuttavia, di adeguare i contratti di finanziamento in essere alla data di entrata in vigore della Delibera CICR 9.2.2000 è esclusa a seguito della declaratoria di incostituzionalità del terzo comma dell'art. 25, D.Lgs. n. 342/1999, e comunque sul presupposto che l'introduzione della clausola anatocistica comporta un peggioramento delle condizioni contrattuali a danno del cliente, con la conseguenza che tale previsione deve essere espressamente approvata dalla clientela, non ritenendosi sufficiente la sola comunicazione in calce all'estratto conto periodico
(Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, sez. I civ., con l'ordinanza n. 26769 del 21.10.2019).
Non è sufficiente, infatti, ai fini della dimostrazione della pari periodicità delle condizioni contrattuali la prova da parte della Banca, della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ma è necessaria la dimostrazione della specifica approvazione della suddetta clausola da parte del singolo cliente.
Nel caso in cui, come nella specie, difetti tale approvazione (come verificato dal ctu, v. rel integrativa del 6.07.2020), l'operata variazione contrattuale “è inefficace nei suoi confronti (del cliente) e non impedisce alla nullità di dispiegare ogni suo più ampio effetto con riguardo all'intera durata del rapporto” (Cassazione n.26769/19). Consegue che il conto andrà ricalcolato con la capitalizzazione semplice.
Anche la contestazione relativa alle valute è risultata fondata, non essendovi una pattuizione specifica. Tutti i movimenti, quindi, sono stati imputati per data contabile e data valuta e si è proceduto a rettificare le date valuta dei singoli movimenti e a ricostruire il saldo liquido disponibile per ogni operazione.
Con riferimento, invece, alle censure relative al superamento dei tassi soglia previsti dalla l. 108/96, si osserva che il ctu ha accertato che, pur prendendo in considerazione tutti costi (interessi, commissioni e spese)
a carico del correntista, collegati all'erogazione del credito, con esclusione delle imposte e tasse, non si è avuto alcun superamento del tasso soglia né in sede di pattuizione, né nel corso del rapporto (v. rel. ctu del 10.07.2018).
Tanto chiarito, va rilevato che la banca ha sollevato l'eccezione di prescrizione, sicchè all'esito della ricostruzione del saldo così come operata dal ctu, va verificata la presenza di eventuali importi prescritti.
Nel rinviare – con riferimento alle ragioni sottese all'individuazione del termine decennale e alle relative modalità di computo – alla sentenza n.
24418/10 delle sezioni unite della S.C. e rilevato che nella specie il momento della messa in mora va individuato in quello della notifica dell'atto di citazione, ritiene il Tribunale che la banca ha tempestivamente sollevato l'eccezione di prescrizione. Rileva in particolare il decidente che l'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l'inerzia del titolare, senza che rilevi l'erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte (Cass. Civ, Sez. VI., 22 febbraio 2018, n. 4372 Cass., n. 15631/16;
n. 1064/14; n. 9768/05).
Ciò detto, si osserva che ai fini della verifica della prescrizione deve tenersi conto del nuovo orientamento della Suprema Corte, secondo cui
“per verificare se un versamento effettuato dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia avuto natura solutoria o solo ripristinatoria, occorre, all'esito della declaratoria di nullità da parte dei giudici di merito delle clausole anatocistiche, previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente determinare il reale passivo del correntista e ciò anche al fine di verificare se quest'ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento». (Corte di Cssazione ord. n.
3858 del 15.02.2021).
Ed infatti, ritiene il decidente che per l'individuazione delle rimesse aventi una funzione di pagamento non ci si può affidare alla contabilità della banca e alle sue periodiche risultanze finali, in quanto queste sono spesso solo apparenti e virtuali, controvertendosi innanzi tutto sulla validità di clausole contrattuali e di prassi contabili applicate anche se contrarie a norme imperative e inderogabili (come nella specie con riferimento alla C.M.S., alla decorrenza delle valute e all'anatocismo).
Occorre, quindi, prima disporre una ricostruzione contabile del conto corrente bancario, depurandolo dalle conseguenze contabili di clausole e prassi nulle e inefficaci, con le quali la banca ha appesantito indebitamente il passivo e/o lo scoperto di conto corrente del cliente
(esame effettuato dal ctu) e solo dopo si può stabilire, in relazione al limite dell'affidamento accordato dalla banca, se i singoli versamenti eseguiti abbiano avuto una reale ed effettiva natura solutoria (in presenza di uno scoperto ultrafido) ovvero ripristinatoria (in presenza di un passivo intrafido).
Ebbene, nella specie, il rapporto oggetto di analisi è un conto affidato e nel contratto sono previsti i relativi tassi di interessi intra ed extra fido.
Il CTU ha, quindi, correttamente provveduto alla individuazione delle rimesse solutorie, considerando solutori “i versamenti effettuati, durante lo svolgimento del rapporto, quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento”. Così operando il ctu ha quantificato, con riferimento al rapporto di conto corrente per cui è causa,
l'ammontare dei pagamenti prescritti, individuando i versamenti solutori effettuati sino al decennio anteriore la domanda, calcolando la quota imputabile a competenze e costi vari e riaccreditando la differenza tra il relativo ammontare e quello dovuto sulla base dei criteri di ricalcolo, alla fine, in favore della banca.
Nello specifico, il ctu ha individuato con riferimento al rapporto di c/c ordinario n. 1000758 numerose rimesse solutorie nel periodo in esame, di cui euro 44.897,00 per competenze divenute irripetibili che dunque vanno detratte (algebricamente), dal saldo così come ricostruito (v. relazione integrativa del 14.02.2022).
Il saldo cui si perviene, in applicazione dei principi suddetti e tenuto conto di quanto accertato in ordine alla prescrizione, è pari al
30.06.2015 ad € 39.305,07 a favore del cliente, rispetto al saldo banca al
30 giugno 2015 di € -23.241,31, con una differenza quindi positiva a favore degli attori di euro 16.063,76 (v. pag.4 della relazione finale del
14.02.2022).
Nei limiti appena indicati vanno dunque accolte le domande di nullità e di accertamento proposte dagli attori e la banca va onerata di apportare le dovute annotazioni in conto, mentre va rigettata la conseguente domanda di condanna, non essendo provata l'intervenuta chiusura del rapporto in esame alla data dell'ultimo estratto conto in atti ed in ogni caso non avendo alcun titolo i fideiussori a ripetere dalla banca quanto versato illegittimamente dal titolare del rapporto.
Infine, quanto alle spese, tenuto conto del lungo iter del processo
(come sopra descritto), e dell'accoglimento solo parziale delle domande proposte, ritiene il decidente che ricorrono i presupposti per compensarle nella misura del 50% dell'intero che si liquida avuto riguardo al decisum e non al disputatum in complessivi euro 4.518,00, di cui euro 518,00 per spese vive, oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
Le spese della ctu (già liquidate con separato decreto del 17.07.2018), vanno definitivamente poste a carico di tutte le parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando: accerta e dichiara che il saldo relativo al rapporto di conto corrente n.1000758 alla data del 30.06.2015 è pari ad euro 16.063,76 a favore del cliente.
Rigetta le altre domande.
Compensa tra le parti le spese di lite nella misura del 50% dell'intero che liquida in complessivi euro 4.518,00, di cui euro 518,00 per spese vive, oltre iva, cpa e spese generali come per legge. Pone la restante parte a carico della maggiormente soccombente. CP_3
Pone definitivamente a carico di tutte le parti in solido le spese della ctu
(già liquidate con decreto del 17.07.2018).
Così deciso a Palermo, il 01/04/2025.
Il Giudice
Emanuela Piazza