TRIB
Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 28/05/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2246 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Rel.
Dott. GIOVANNI SPAGNOLI Giudice
Dott.ssa MAURA MANZI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2246 /2023 promossa da:
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...] Villa Sant'Angelo (AQ) ed elettivamente domiciliato in in
Via Paganica n. 13, L'Aquila presso lo studio dei difensori Avv.ti Maria Teresa Di Rocco e Di
Massimo Marta
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1
residente in [...] L'Aquila (AQ) ed elettivamente domiciliata, in Via Agnifili,
n. 20, presso lo studio del difensore Avv. Lettere Carla
RESISTENTE
E
(C.F.:), nato a [...] il [...], Controparte_2
residente in [...]S. Maria, Villa S. Angelo (AQ), in persona del Curatore speciale, Avv. Giuliana
Martinelli
LITISCONSORTE NECESSARIO
PM
1
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di L'Aquila, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, annullare il riconoscimento di Controparte_2
effettuato dal Sig. come da allegato estratto e ordinare la trasmissione della Parte_1
emananda sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Villa Sant'Angelo per le annotazioni di Legge, con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese del giudizio
e, nella non creduta ipotesi di contestazione della domanda da parte della Sig.ra Pt_2
condannare la medesima al pagamento di una somma equitativamente determinata
[...] per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c..”
Per la resistente: “Voglia l'Illustrissimo Signor Giudice, accertare la verità in merito alla paternità del signor nell'esclusivo interesse del minore.” Pt_1
Per il litisconsorte necessario: “Chiede che il Tribunale decida la controversia, operando il giudizio comparativo invocato dal Giudice delle Leggi, richiamato in narrativa, nella preminente considerazione del miglior interesse del minore”.
OGGETTO: impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità.i
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso iscritto a ruolo il 18.11.2023, , chiedeva dichiararsi Parte_1
che non era suo figlio e conseguentemente di Controparte_2
annullare il riconoscimento del piccolo.
Precisava che: i) nel 2013 tra il ricorrente e la Sig.ra aveva avuto inizio Parte_2
una relazione sentimentale, durata circa dieci anni, coronata con la nascita del piccolo dal medesimo ricorrente riconosciuto, come da Controparte_2 estratto di nascita del Comune di Villa Sant'Angelo, anno 2022 N. 1, P. 1, S. A;
ii) in seguito alla nascita del piccolo la Sig.ra aveva iniziato a manifestare una CP_2
profonda insofferenza per la vita di coppia per poi allontanarsi dalla casa familiare il
16.6.2022 e ritornare nuovamente il 19.7.2022; iii) con ricorso del 28.2.2023 rubricato al n. 285/23 di R.G.V.G. la resistente aveva adito il Tribunale di L'Aquila per la regolamentazione della responsabilità genitoriale;
iv) in seguito alla proposizione del ricorso da parte della Sig.ra il ricorrente apprendeva, da un amico comune, che CP_2 quest'ultima aveva intrattenuto relazioni anche con altri uomini nel corso della convivenza, facendo sorgere dubbi circa la paternità del piccolo;
v) CP_2 all'udienza del 17.7.2023 il procedimento pendente dinanzi al Tribunale di L'Aquila
2 rubricato al n. 285/23 di R.G.V.G veniva dunque rinviato al 15.11.2023 per verificare l'effettiva paternità del Sig. vi) parti concordemente decidevano, nel Parte_1
procedimento parallelo, di effettuare l'accertamento presso il Laboratorio di Genetica
Forense dell'UOC di Medicina Legale della Fondazione Policlinico Universitario
Gemelli, all'esito del quale, in data 18.9.2023, veniva escluso il rapporto di paternità tra e Parte_1 Controparte_2
2. All'udienza del 21.02.2024, fissata per la comparizione personale delle parti, comparivano i procuratori della sola parte ricorrente, insisteva nelle rispettive richieste,
l'avvocato Di Massimo mostrava il test genetico effettuato e chiedeva dichiararsi la contumacia della resistente. Il Presidente riservava ordinanza.
3. In data 20.5.2024, a scioglimento della riserva assunta alla precedente udienza, il
Presidente rilevava che il procedimento di volontaria giurisdizione relativo alla regolamentazione della responsabilità genitoriale n. 285/2023 R.G. V.G. risultava ancora pendente, nominava curatore speciale del minore l'Avv. Giuliana Martinelli e rinviava all'udienza del 2.10.2024.
4. In data 1.10.2024 si costituiva la Sig.ra la quale chiedeva rigettarsi le domande CP_2
del ricorrente e a sostegno della propria pretesa precisava che: i) la coppia aveva sempre vissuto la propria relazione in modo libero e non strettamente legato alla monogamia, pertanto, al momento della nascita del piccolo la Controparte_2
sig.ra era certa che il padre fosse il Sig. ii) il Sig. benchè CP_2 Pt_1 Pt_1
consapevole della incerta paternità biologica del minore aveva provveduto a riconoscere il piccolo.
5. In data 1.10.2024 si costituiva il curatore speciale di Controparte_2
l'avv. Giuliana Martinelli, chiedendo dichiararsi la paternità reale del minore.
6. All'udienza del 2.10.2024 le parti e il curatore si riportavano alle rispettive conclusioni e il Presidente riservava ordinanza.
7. In data 22.1.2025, il Presidente, a scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza, ritenuta la causa matura per la decisione fissava per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 473 bis 22 c.p.c. l'udienza del 26.2.2025 che sostituiva con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
8. Con nota di trattazione scritta del 24.03.2025, gli Avv.ti Di Rocco e Di Massimo interesse del ricorrente, si riportava alle note già depositate nel procedimento n.
285/2023 di R.G.V.G. pendente e trattato parallelamente con il presente procedimento e si riportava alle conclusioni formulate nel ricorso introduttivo;
3 9. Seguiva la nota della resistente, data 25.03.2024, con la quale, nel ribadire le ragioni poste a sostegno della propria posizione si riportava alle conclusioni già formulate.
10. Preso atto, il Presidente riservava di riferire al Collegio.
11. Va anzitutto chiarito che è corretta la qualificazione attribuita alla domanda nel ricorso introduttivo e dunque coma azione di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità (art. 263 c.c.). Il padre, legittimato ad agire, ha dimostrato di aver proposto l'azione nel termine di un anno dal momento in cui ha avuto effettiva conoscenza della circostanza di fatto (cfr. analisi per l'accertamento della paternità eseguita presso il
Laboratorio di Genetica Forense dell'UOC di Medicina Legale della Fondazione
Policlinico Universitario Gemelli il 18.9.2023).
12. Nel merito, va premesso che nella valutazione degli interessi coinvolti, il bilanciamento tra il diritto all'identità personale del riconosciuto e il favore per la verità del rapporto di filiazione deve essere effettuato non sulla base di un principio astratto, quanto su una valutazione concreta che tenga conto di tutte le variabili del caso. Ciò posto, anche qualora si tratti di decidere in ordine all'eventuale annullamento del riconoscimento di persona maggiorenne, non può prescindersi dal bilanciamento tra gli interessi di colui che vorrebbe veder venir meno gli effetti del riconoscimento sulla base della pur accertata assenza di legame genetico e l'interesse al mantenimento dello status di chi abbia costruito sulla qualità di figlio non solo la propria identità personale e sociale, ma anche una rete di relazioni familiari e consuetudini di vita ((Cassazione civile, Sez.
I, ordinanza n. 32417 del 22 novembre 2023).
13. Dall'esame genetico espletato (vds. all. 6, prodotto anche nell'altro procedimento in corso tra le parti, n. 285/2023 R.G.V.G., è risultato con un'approssimazione prossima alla certezza e dunque, processualmente, senza ombra di dubbio, che
[...]
non sia figlio di Controparte_2 Parte_1
14. Tutte le parti hanno, del resto, concordato su questa valutazione;
di particolare rilievo assume la posizione assunta dal curatore speciale del minore, che ha chiesto pronunciarsi sentenza in linea con la realtà biologica, con accoglimento della domanda proposta.
15. L'età del minore e le vicissitudini di una separazione che sostanzialmente è datata in un periodo a ridosso della nascita e la tenerissima età del bambino, consigliano di aderire alle richieste in tal senso formulate e dichiarare che Controparte_2
non è figlio di Parte_1
16. Pertanto, la domanda viene accolta, nell'interesse del minore.
4 17. La sentenza che dichiara il disconoscimento di paternità fa venir meno lo status di figlio. Di conseguenza, il figlio perde il cognome paterno e diviene a tutti gli effetti di legge un figlio riconosciuto dalla sola madre. La bimba dovrà assumere il cognome dell'unico genitore che finora l'ha riconosciuta (e che risulta essere tale), e cioè della madre (Cass. 06/11/2019, n.28518).
18. Il piccolo assumerà dunque il cognome della madre CP_2 CP_2
19. Le spese di giudizio vanno compensate tra le parti, visto l'esito della procedura.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
▪ accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che Controparte_2 nato il [...] a [...], non è figlio biologico di nato a [...] Parte_1
il 23.08.1991;
▪ dispone che assuma il cognome in luogo di quello di CP_2 CP_2 CP_2
[...]
▪ manda l'Ufficiale di Stato civile competente per le relative annotazioni;
▪ dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso il 26 maggio 2025.
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Rel.
Dott. GIOVANNI SPAGNOLI Giudice
Dott.ssa MAURA MANZI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2246 /2023 promossa da:
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...] Villa Sant'Angelo (AQ) ed elettivamente domiciliato in in
Via Paganica n. 13, L'Aquila presso lo studio dei difensori Avv.ti Maria Teresa Di Rocco e Di
Massimo Marta
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1
residente in [...] L'Aquila (AQ) ed elettivamente domiciliata, in Via Agnifili,
n. 20, presso lo studio del difensore Avv. Lettere Carla
RESISTENTE
E
(C.F.:), nato a [...] il [...], Controparte_2
residente in [...]S. Maria, Villa S. Angelo (AQ), in persona del Curatore speciale, Avv. Giuliana
Martinelli
LITISCONSORTE NECESSARIO
PM
1
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di L'Aquila, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, annullare il riconoscimento di Controparte_2
effettuato dal Sig. come da allegato estratto e ordinare la trasmissione della Parte_1
emananda sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Villa Sant'Angelo per le annotazioni di Legge, con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese del giudizio
e, nella non creduta ipotesi di contestazione della domanda da parte della Sig.ra Pt_2
condannare la medesima al pagamento di una somma equitativamente determinata
[...] per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c..”
Per la resistente: “Voglia l'Illustrissimo Signor Giudice, accertare la verità in merito alla paternità del signor nell'esclusivo interesse del minore.” Pt_1
Per il litisconsorte necessario: “Chiede che il Tribunale decida la controversia, operando il giudizio comparativo invocato dal Giudice delle Leggi, richiamato in narrativa, nella preminente considerazione del miglior interesse del minore”.
OGGETTO: impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità.i
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso iscritto a ruolo il 18.11.2023, , chiedeva dichiararsi Parte_1
che non era suo figlio e conseguentemente di Controparte_2
annullare il riconoscimento del piccolo.
Precisava che: i) nel 2013 tra il ricorrente e la Sig.ra aveva avuto inizio Parte_2
una relazione sentimentale, durata circa dieci anni, coronata con la nascita del piccolo dal medesimo ricorrente riconosciuto, come da Controparte_2 estratto di nascita del Comune di Villa Sant'Angelo, anno 2022 N. 1, P. 1, S. A;
ii) in seguito alla nascita del piccolo la Sig.ra aveva iniziato a manifestare una CP_2
profonda insofferenza per la vita di coppia per poi allontanarsi dalla casa familiare il
16.6.2022 e ritornare nuovamente il 19.7.2022; iii) con ricorso del 28.2.2023 rubricato al n. 285/23 di R.G.V.G. la resistente aveva adito il Tribunale di L'Aquila per la regolamentazione della responsabilità genitoriale;
iv) in seguito alla proposizione del ricorso da parte della Sig.ra il ricorrente apprendeva, da un amico comune, che CP_2 quest'ultima aveva intrattenuto relazioni anche con altri uomini nel corso della convivenza, facendo sorgere dubbi circa la paternità del piccolo;
v) CP_2 all'udienza del 17.7.2023 il procedimento pendente dinanzi al Tribunale di L'Aquila
2 rubricato al n. 285/23 di R.G.V.G veniva dunque rinviato al 15.11.2023 per verificare l'effettiva paternità del Sig. vi) parti concordemente decidevano, nel Parte_1
procedimento parallelo, di effettuare l'accertamento presso il Laboratorio di Genetica
Forense dell'UOC di Medicina Legale della Fondazione Policlinico Universitario
Gemelli, all'esito del quale, in data 18.9.2023, veniva escluso il rapporto di paternità tra e Parte_1 Controparte_2
2. All'udienza del 21.02.2024, fissata per la comparizione personale delle parti, comparivano i procuratori della sola parte ricorrente, insisteva nelle rispettive richieste,
l'avvocato Di Massimo mostrava il test genetico effettuato e chiedeva dichiararsi la contumacia della resistente. Il Presidente riservava ordinanza.
3. In data 20.5.2024, a scioglimento della riserva assunta alla precedente udienza, il
Presidente rilevava che il procedimento di volontaria giurisdizione relativo alla regolamentazione della responsabilità genitoriale n. 285/2023 R.G. V.G. risultava ancora pendente, nominava curatore speciale del minore l'Avv. Giuliana Martinelli e rinviava all'udienza del 2.10.2024.
4. In data 1.10.2024 si costituiva la Sig.ra la quale chiedeva rigettarsi le domande CP_2
del ricorrente e a sostegno della propria pretesa precisava che: i) la coppia aveva sempre vissuto la propria relazione in modo libero e non strettamente legato alla monogamia, pertanto, al momento della nascita del piccolo la Controparte_2
sig.ra era certa che il padre fosse il Sig. ii) il Sig. benchè CP_2 Pt_1 Pt_1
consapevole della incerta paternità biologica del minore aveva provveduto a riconoscere il piccolo.
5. In data 1.10.2024 si costituiva il curatore speciale di Controparte_2
l'avv. Giuliana Martinelli, chiedendo dichiararsi la paternità reale del minore.
6. All'udienza del 2.10.2024 le parti e il curatore si riportavano alle rispettive conclusioni e il Presidente riservava ordinanza.
7. In data 22.1.2025, il Presidente, a scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza, ritenuta la causa matura per la decisione fissava per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 473 bis 22 c.p.c. l'udienza del 26.2.2025 che sostituiva con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
8. Con nota di trattazione scritta del 24.03.2025, gli Avv.ti Di Rocco e Di Massimo interesse del ricorrente, si riportava alle note già depositate nel procedimento n.
285/2023 di R.G.V.G. pendente e trattato parallelamente con il presente procedimento e si riportava alle conclusioni formulate nel ricorso introduttivo;
3 9. Seguiva la nota della resistente, data 25.03.2024, con la quale, nel ribadire le ragioni poste a sostegno della propria posizione si riportava alle conclusioni già formulate.
10. Preso atto, il Presidente riservava di riferire al Collegio.
11. Va anzitutto chiarito che è corretta la qualificazione attribuita alla domanda nel ricorso introduttivo e dunque coma azione di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità (art. 263 c.c.). Il padre, legittimato ad agire, ha dimostrato di aver proposto l'azione nel termine di un anno dal momento in cui ha avuto effettiva conoscenza della circostanza di fatto (cfr. analisi per l'accertamento della paternità eseguita presso il
Laboratorio di Genetica Forense dell'UOC di Medicina Legale della Fondazione
Policlinico Universitario Gemelli il 18.9.2023).
12. Nel merito, va premesso che nella valutazione degli interessi coinvolti, il bilanciamento tra il diritto all'identità personale del riconosciuto e il favore per la verità del rapporto di filiazione deve essere effettuato non sulla base di un principio astratto, quanto su una valutazione concreta che tenga conto di tutte le variabili del caso. Ciò posto, anche qualora si tratti di decidere in ordine all'eventuale annullamento del riconoscimento di persona maggiorenne, non può prescindersi dal bilanciamento tra gli interessi di colui che vorrebbe veder venir meno gli effetti del riconoscimento sulla base della pur accertata assenza di legame genetico e l'interesse al mantenimento dello status di chi abbia costruito sulla qualità di figlio non solo la propria identità personale e sociale, ma anche una rete di relazioni familiari e consuetudini di vita ((Cassazione civile, Sez.
I, ordinanza n. 32417 del 22 novembre 2023).
13. Dall'esame genetico espletato (vds. all. 6, prodotto anche nell'altro procedimento in corso tra le parti, n. 285/2023 R.G.V.G., è risultato con un'approssimazione prossima alla certezza e dunque, processualmente, senza ombra di dubbio, che
[...]
non sia figlio di Controparte_2 Parte_1
14. Tutte le parti hanno, del resto, concordato su questa valutazione;
di particolare rilievo assume la posizione assunta dal curatore speciale del minore, che ha chiesto pronunciarsi sentenza in linea con la realtà biologica, con accoglimento della domanda proposta.
15. L'età del minore e le vicissitudini di una separazione che sostanzialmente è datata in un periodo a ridosso della nascita e la tenerissima età del bambino, consigliano di aderire alle richieste in tal senso formulate e dichiarare che Controparte_2
non è figlio di Parte_1
16. Pertanto, la domanda viene accolta, nell'interesse del minore.
4 17. La sentenza che dichiara il disconoscimento di paternità fa venir meno lo status di figlio. Di conseguenza, il figlio perde il cognome paterno e diviene a tutti gli effetti di legge un figlio riconosciuto dalla sola madre. La bimba dovrà assumere il cognome dell'unico genitore che finora l'ha riconosciuta (e che risulta essere tale), e cioè della madre (Cass. 06/11/2019, n.28518).
18. Il piccolo assumerà dunque il cognome della madre CP_2 CP_2
19. Le spese di giudizio vanno compensate tra le parti, visto l'esito della procedura.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
▪ accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che Controparte_2 nato il [...] a [...], non è figlio biologico di nato a [...] Parte_1
il 23.08.1991;
▪ dispone che assuma il cognome in luogo di quello di CP_2 CP_2 CP_2
[...]
▪ manda l'Ufficiale di Stato civile competente per le relative annotazioni;
▪ dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso il 26 maggio 2025.
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli
5