CA
Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 08/05/2025, n. 561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 561 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Silvia Rita Fabrizio Presidente
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere relatore
Federico Ria Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 527/2024 RG, assunta in decisione con ordinanza del
23.4.2025 e vertente tra
, assistito e difeso dall'Avv. Nicola Grippa giusta mandato in calce a ricorso Parte_1 introduttivo del primo grado, elettivamente domiciliato sul domicilio digitale pec del difensore;
appellante e
rappresentato e difeso, come da procura in atti dall'avv. Antonella Tarquini CP_1 ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Avezzano, via Garibaldi n. 117;
appellato avverso ordinanza ex art. 702 bis cpc del Tribunale di Avezzano n. 180/2022 RG, emessa in data
19.04.2024, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 13.05.2024, avente ad oggetto
. Parte_2
CONCLUSIONI:
per parte appellante:
“Voglia l'On.le Corte d'Appello, contrariis reiectis ed in riforma dell'impugnata ordinanza ex art. 702 bis cpc del Tribunale di Avezzano – Giudice Monocratico Onorario avv. Carla Di Stefano emessa in data 19.04.2024 e pubblicata e comunicata il 13.05.2024, così pronunciare:
Ritenuta l'insussistenza e l'abusività della servitù di passaggio sull'area comune cortilizia riportata al foglio 25 particella 766 sub 1, in favore del fondo di proprietà del convenuto riportato al foglio 25 particella 766 sub 13 del Comune di Avezzano, condannare l'appellato a chiudere il varco di circa metri quattro aperto sul muro che divide le due CP_1 proprietà, ad eliminare la rampa realizzata in prossimità del varco, ordinandogli altresì il ripristino dello stato dei luoghi e la cessazione del passaggio;
Condannare l'appellato al pagamento delle spese e compensi del doppio grado di giudizio, ivi compresi quelli del procedimento di mediazione, oltre accessori di legge.”
per parte appellata:
“Piaccia alla Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza
-dichiarare la nullità dell'atto di appello per violazione delle norme della vocatio in ius;
-nel merito, respingere l'appello proposto dal sig. perché totalmente Parte_1 infondato in fatto e diritto con conferma del provvedimento emesso dal Tribunale di Avezzano in data 13.05.2024 nell'ambito del procedimento RG 180/2022.
Con condanna alle spese e competenze del presente procedimento”.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con l'ordinanza oggi impugnata il Tribunale di Avezzano così ebbe a decidere:
PQM
:
- rigetta la domanda proposta dal ricorrente;
- compensa integralmente le spese di lite.
Questi i fatti e lo svolgimento del processo in primo grado come sintetizzati dal Primo Giudice.
“Nell'ambito del giudizio di primo grado il OR , con ricorso ex art. 702 bis Parte_1
c.p.c., conveniva in giudizio il Sig. , per sentir accertare l'inesistenza della servitù CP_1 di passaggio pedonale e carrabile da quest'ultimo esercitata sull'area cortilizia sita in Avezzano,
Via Cesidio Visci n. 5, identificata al NCEU di detto Comune al foglio 25, particella 766, sub 1, al fine di accedere alla propria proprietà esclusiva identificata al foglio 25, particella 766, sub 13.
Chiedeva, pertanto, la condanna del Sig. alla chiusura del varco ed alla eliminazione CP_1 della rampa, con conseguente ripristino dello stato dei luoghi e la cessazione della servitù di passaggio pedonale e carrabile.
Allegava in particolare il ricorrente che l'area cortilizia (subalterno 1), costituisce corte comune a beneficio anche dell'appartamento di sua proprietà (foglio 25, particella 766, sub 10) di cui alla maggiore palazzina sita in Avezzano, Via Cesidio Visci n. 5, giusto atto di compravendita immobiliare per Notaio in data 31/10/2017, rep. 42134 (cfr. all. 1). Persona_1
Altresì allegava che detta area confina, tra le varie, con l'area urbana di proprietà esclusiva del
Sig. (subalterno 13), giusto atto di compravendita immobiliare per Notaio CP_1 Per_2
di Avezzano in data 11/05/2020, rep. 34854 (cfr. all. 2) e che dette aree (subalterni 1 e
[...]
pag. 2/10 13) erano delimitate da un muretto perimetrale, di proprietà esclusiva del Sig. (e CP_1 quindi non condominiale).
Lamentava che prima dell'acquisto del subalterno 13 ad opera del Sig. i precedenti CP_1 proprietari si erano fatti leciti, senza autorizzazione alcuna, di aprire sul muro perimetrale ivi realizzato un varco carrabile di mt 4 circa, con ciò instaurando di fatto una servitù di passaggio in favore dell'area di loro proprietà (subalterno 13).
Lamentava inoltre che successivamente a detto acquisto, il Sig. parimenti senza CP_1 autorizzazione alcuna, aveva eseguito, in corrispondenza del varco, ulteriori opere, nel caso di specie una “rampa carrabile in cemento” (cfr. all. 9).
Allegava, quindi, che le opere in commento venivano attenzionate anche dalla Polizia Locale del (cfr. all.ti 3 e 4) e successivamente sanzionate, giuste “ordinanze di Controparte_2 demolizioni e di ripristino dello stato dei luoghi con comminatoria applicazione delle sanzioni amministrative ex artt. 27, 31 e 37 del D.P.R. 06/06/2001, n. 380 e ss.mm.ii.” n. 169/2020 del
16.07.2020 (cfr. all. 5) e n. 185/2020 del 27.07.2020 (cfr. all. 6).
In ultimo, di aver incardinato apposito procedimento di mediazione, conclusosi con esito negativo stante la mancata adesione da parte del resistente (cfr. all. 7).
Fissata l'udienza di comparizione per il giorno 18/11/2022, il ricorso, unitamente al pedissequo decreto, veniva notificato alla controparte.
All'udienza del 18/11/2022, il G.I. dell'epoca, anche in ragione della mancata comparizione in giudizio del resistente, rilevava un vizio del procedimento notificatorio;
disponeva quindi la rinnovazione della notifica, fissando la nuova udienza per il giorno 14/04/2023.
A detta udienza, nonostante la regolarità della notifica, nessuno si costituiva per il resistente e pertanto ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa veniva sommariamente istruita mediante l'acquisizione delle prove documentali offerte dal resistente, unica parte costituita, per poi, essere trattenuta a decisione all'udienza del 12/04/2024 e decisa con pronuncia di rigetto.”
L'ordinanza emessa è stata impugnata dall' che ne ha chiesto l'integrale riforma, Pt_1 affidando il gravame ad un unico motivo di censura che si va ad esaminare.
costituitosi, ha chiesto il rigetto dell'appello, chiedendo, in via preliminare, la CP_1 declaratoria di nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c. per violazione dell'art. 163 c.pc. e per violazione dei termini a comparire ex art. 163 bis c.p.c
Con ordinanza del 23 aprile 2025 questa Corte ha riservato la causa a decisione, avendo precedentemente assegnato i termini, ex art. 352 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Sull'eccezione preliminare di nullità formulate dall'appellato.
pag. 3/10 In via preliminare, parte appellata ha eccepito la nullità dell'atto introduttivo per violazione dell'art. 163 c.p.c., assumendo l'incompletezza dei requisiti prescritti, nonché per violazione dei termini a comparire ex art. 163 bis c.p.c., in quanto l'atto sarebbe stato notificato senza il rispetto del termine minimo previsto.
L'eccezione è infondata.
Quanto alla dedotta violazione dell'art. 163 c.p.c. dall'esame dell'atto di citazione risulta che lo stesso contiene l'indicazione del giudice adito, delle parti, dell'oggetto della domanda, dei fatti e motivi in diritto, dell'esposizione dei mezzi di prova e delle conclusioni, così da ritenersi rispettati i requisiti minimi richiesti ai fini di validità formale. Eventuali carenze o imprecisioni nella formulazione non determinano nullità, ove non pregiudichino il diritto di difesa della parte convenuta, secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità (Cass.
Civ. n. 6829/2021).
Quanto alla violazione dell'art. 163-bis c.p.c., deve ritenersi che, pur in presenza di una notificazione effettuata a ridosso del termine minimo, il convenuto si è costituito tempestivamente e ha svolto compiutamente le proprie difese, sanando in ogni caso l'eventuale vizio del termine mediante la costituzione volontaria, ai sensi dell'art. 164, comma
2, c.p.c.
L'eccezione deve pertanto essere respinta.
2.Passando al merito della vicenda, con l'unico motivo di appello l'appellante deduce: la violazione e falsa applicazione degli artt. 949, 1102 e 1117 c.c. Errata valutazione degli atti notarili di compravendita del 31.10.2017 e del 11.05.2020. Motivazione contraddittoria.
Questa la motivazione impugnata.
“Le risultanze istruttorie attestano:
- che i Sigg.ri e , danti causa dell'odierno resistente, al fine Parte_3 Controparte_3 di consentirgli l'accesso carrabile all'area di loro proprietà esclusiva (subalterno 13), hanno realizzato un'apertura di circa 4 mt sul muro di confine, senza le prescritte e necessarie autorizzazioni urbanistico-amministrative; tantomeno previa autorizzazione degli altri comproprietari dell'area cortilizia (subalterno 1);
- che il Sig. parimenti senza le prescritte e necessarie autorizzazioni urbanistico CP_1 amministrative e senza il previo consenso degli altri comproprietari dell'area cortilizia
(subalterno 1), ha realizzato, in corrispondenza dell'apertura in commento, una rampa carrabile in cemento;
- che dette opere sono state oggetto di ordine di demolizione ad opera del Comune di
Avezzano, perché abusive;
- che la lamentata servitù di passaggio carrabile gravante sulla proprietà comune (subalterno
1) in favore dell'area di esclusiva proprietà del resistente (subalterno 13) era già costituita, come attestato nell'atto di compravendita immobiliare per Notaio di Avezzano Persona_2
pag. 4/10 in data 11/05/2020, rep. 34854 (cfr. all. 2) ed altresì nell'atto atto di compravendita immobiliare per Notaio in data 31/10/2017, rep. 42134 (cfr. all. 1). Persona_1
Ed invero, dalla lettura dell'articolo 2 (“Precisazioni”) dell'atto pubblico per Notaio Per_2
, si evince chiaramente l'esistenza del diritto di servitù di passaggio in favore del Sig.
[...]
“La vendita è avvenuta nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova il CP_1 cespite in oggetto, come ben noto alla parte acquirente, in una a tutte le relative accessioni, dipendenze, pertinenze, servitù attive e passive, ivi compreso il muretto di recinzione di proprietà esclusiva, a confine con i subalterni 6, 1, 12 dello stesso foglio, realizzato sull'area urbana oggetto della presente vendita ed i proporzionali diritti sugli enti, gli spazi e i servizi comuni del di cui fa parte ed in particolare con il diritto di comproprietà e quindi CP_4 passaggio di utenze nonché pedonale e carraio, diurno e notturno. Mediante ogni sorta di veicolo sull'area di cortile comune riportata nel catasto fabbricati del Comune di Avezzano al foglio 25, p.lla 776, sub. 1, quale bene comune non censibile a tutti i subb”.
Diritto accertato anche nell'atto pubblico per Notaio : “Si precisa che il bene Persona_1 comune non censibile riportato nel C.F. del Comune di Avezzano al Foglio 25, particella 766, sub. 1 (cortile e vano scala) è comune a tutti i subalterni della particella 766” (cfr. all. 1, articolo
7 “garanzie e possesso”).
Segnatamente deve dirsi quindi inesistente la dedotta situazione antigiuridica in ragione della fattispecie costitutiva della compravendita.
Ed infatti, gli atti pubblici sopra riferiti, attestano come i danti causa prima ed il Sig. CP_1 poi, abbiano da sempre avuto il diritto di passaggio carrabile e pedonale sull'area cortilizia oggetto di causa (subalterno 1). Ne discende quindi il rigetto della domanda proposta dal Sig.
” Pt_1
3.L'appellante evidenzia come lo stesso Tribunale riconosce che sia l'apertura del varco di circa quattro metri sul muro di confine che separa l'area cortilizia comune condominiale (al foglio 25 particella 766 sub.1) dall'area di proprietà esclusiva dell'odierno appellato , sia CP_1 la rampa carrabile in cemento, sono stati realizzati per consentire l'accesso carrabile alla stessa area di proprietà esclusiva dello senza il consenso degli altri comproprietari CP_1 dell'area cortilizia, tra i quali l'odierno appellante.
Ciò avrebbe dovuto condurre all'accoglimento della domanda di “negatoria servitutis”, stante l'assoluta irrilevanza ed inopponibilità all'appellante di quanto convenuto tra le parti nell'atto notarile del 11.05.2020, circa la sussistenza della pretesa servitù di passaggio pedonale e carrabile sul cortile comune ed a favore della proprietà esclusiva acquistata dallo CP_5
Infatti, i danti causa dello ossia i sig.ri e , CP_1 CP_1 CP_6 Controparte_3 non erano titolari di alcuna servitù di passaggio sul cortile comune per accedere alla loro area confinante di proprietà esclusiva ed avevano abusivamente aperto il varco di quattro metri sul muro di confine poco prima di vendere l'area allo CP_1
Ed inoltre, l'atto di compravendita del 31.10.2017, con cui l'attore aveva acquistato il proprio appartamento, non riporta alcuna servitù di passaggio sul cortile interno del condominio, tantomeno carrabile, in favore dell'area confinante, già di proprietà esclusiva dei sig.ri Pt_3
pag. 5/10 e successivamente divenuta di proprietà dello con l'atto di compravendita CP_3 CP_1 del 11.05.2020. L'atto di compravendita del 31.10.2017 contiene solo la precisazione che l'area cortilizia riportata al foglio 25 part.lla 766 sub 1 è comune a tutti i subalterni della particella
766.
Orbene, sull'area cortilizia di proprietà comune né i danti causa , né Parte_4
l'avente causa potevano costituire servitù di passaggio in favore dell'area CP_1 limitrofa di proprietà esclusiva, realizzando il varco di quattro metri sul muro di confine e la rampa in cemento per l'accesso carrabile.
In definitiva, secondo parte appellante, il Tribunale ha contraddittoriamente affermato la sussistenza della servitù di passaggio solo perché nell'atto di compravendita del 11.05.2020, fanno menzione del passaggio de quo i venditori (autori dell'abusiva Parte_4 apertura del varco) e (autore della successiva abusiva realizzazione della rampa CP_1 in cemento).
4.L'appellato, già contumace in primo grado, ha dedotto di essere proprietario di un terreno, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Avezzano al foglio 25, particella 766, sub 13, acquistato con atto per notaio dott. dell'11 maggio 2020, rep 34854, racc n. Persona_2
21222, intercorso tra lo stesso ed i sigg.ri . Parte_5
Trattavasi di un terreno intercluso da altri terreni e da fabbricati e l'unico accesso alla via pubblica è attraverso il passaggio sulla corte comune (fg. 25, part. 766, sub 1), che immette su una strada privata, di proprietà del sig. nonno del sig. Persona_3 CP_1
Tale terreno era delimitato (già al momento dell'acquisto da parte di da un muretto, CP_1 costruito sulla particella sub 13 a delimitazione dei sub 1 e 6. Lungo detto muro vi era (già al momento dell'acquisto) un varco per accedere al sub 1 e, quindi, alla via pubblica. Detto varco fu realizzato dai danti causa dell'appellato (sigg.ri ). Parte_5
Quanto ai titoli, l'appellato deduce che L'intera area (l'attuale fg. 25, particella 766 sub
1,12,13,6,10) inizialmente (a partire dagli anni '70 del secolo scorso) apparteneva integralmente al sig. (nonno del sig. , il quale successivamente ne Persona_3 CP_1 passò la proprietà al sig. che costruì l'immobile posto al centro del terreno in Persona_4 questione. Ciò avvenne con atto per notaio del 31.08.1981, rep. 88458, Persona_5 racc. 13554, dove all'art. 2 si dice espressamente:” l'immobile viene venduto con ogni diritto azione e ragione, accessori, dipendenze e pertinenze, servitù attive e passive inerenti…”
Il sig. a sua volta, nel cedere le tre unità immobiliari realizzate, lasciò il sub 1 a Per_4 servizio di tutti gli altri sub (e quindi anche del sub 13), come corte comune, e ciò si evince sempre dall'atto di vendita tra il ed i sigg.ri (atto per notaio Per_4 Parte_5
del 17.09.2015, rep 14375, racc. 9552), dove all'art. 3 si legge.” la presente Persona_6 compravendita viene fatta ed accettata con tutti gli annessi e connessi, usi, diritti, azioni, e ragioni, servitù attive e passive, adiacenze e pertinenze”.
Si precisa che tale atto aveva ad oggetto sia un appartamento che l'attuale sub 13 (di poi venduto al sig. . CP_1
pag. 6/10 Anche nell'atto di acquisto dell'odierno appellante (dallo stesso depositato in atti) per notaio vi è espressa menzione di dette servitù di passaggio. Persona_7
In ultimo, nel contratto di acquisto, intercorso tra esso e ed CP_1 Parte_3 [...]
vi è espressa menzione della servitù di passaggio. CP_3
Infatti ivi si legge, all'art. 2: “la vendita è avvenuta nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova il cespite in oggetto, come ben noto alla parte acquirente, in una a tutte le relative accessioni, dipendenza pertinenze, servitù attive e passive , ivi compreso il muretto di recinzione di proprietà esclusiva, a confine con i subalterni 6,1 e 12 dello stesso foglio, realizzato sull'area urbana in oggetto della presente vendita ed i proporzionali diritti sugli enti, gli spazi e i servizi comuni del di cui fa parte ed in particolare con il diritto di CP_4 comproprietà e quindi passaggio di utenze nonché pedonale e carraio, diurno e notturno, mediante ogni sorta di veicolo sull'area di cortile comune riportata nel catasto fabbricati del comune di Avezzano al foglio 25 p.lla 766 sub,1 quale bene comune non censibile a tutti i sub.”
L'appellato, quindi, assume come in virtù di detti contratti è sempre esistita e sussiste una servitù di passaggio sulla particella sub 1 (c.d. corte comune) su cui transitano le autovetture di tutti i proprietari dei sub in questione.
Il sub 13 è attualmente un fondo intercluso e l'unico via di accesso per arrivare alla via pubblica è passando sul sub 1, su cui da sempre è costituita una servitù di passaggio, dal primo proprietario fino ad arrivare all'ultimo atto di vendita, stipulato da esso appellato.
5.L'appello è palesemente fondato.
Va premesso (cfr. Cassazione Civile Sent. Sez. 2 n. 32683/2024), al riguardo, il principio secondo cui “… è illegittima l'apertura di un varco nel muro divisorio … volta a collegare locali di proprietà esclusiva del medesimo soggetto, tra loro attigui ma ubicati ciascuno in uno dei due diversi condominii, in quanto una simile utilizzazione comporta la cessione del godimento di un bene comune, quale è, ai sensi dell'art. 1117 c.c., il muro perimetrale di delimitazione del
(anche in difetto di funzione portante), in favore di una proprietà estranea ad CP_4 esso, con conseguente imposizione di una servitù per la cui costituzione è necessario il consenso scritto di tutti i condomini” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 25775 del 14/12/2016, Rv.
642155; conf. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 20543 del 29/09/2020, Rv. 659204; Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 4501 del 05/03/2015, Rv. 634770). L'apertura del varco di cui è causa, dunque, non rientra nell'ambito degli atti leciti consentiti al partecipante alla comunione, ai sensi dell'art. 1102 c.c., ma integra una condotta idonea a costituire, a carico del bene comune, una servitù illegittima, in precedenza inesistente. “
E' infatti pacifico, perché non contestato dall'appellato, che nel caso di specie l'apertura praticata dai suoi danti causa abbia reso possibile il passaggio, pedonale e carrabile, dalla corte comune di cui al sub 1 al fondo di proprietà esclusiva di quest'ultimo ubicato al sub 13, costituendo in tal modo, a carico dell'area comune di cui anzidetto, una servitù di transito in precedenza inesistente in quanto resa impossibile proprio dall'esistenza del muro divisorio, come rilevato dallo stesso Tribunale, laddove, senza trarne le dovute conseguenze, ha accertato che “ e , danti causa dell'odierno resistente, al Parte_3 Controparte_3
pag. 7/10 fine di consentirgli l'accesso carrabile all'area di loro proprietà esclusiva (subalterno 13), hanno realizzato un'apertura di circa 4 mt sul muro di confine, senza le prescritte e necessarie autorizzazioni urbanistico-amministrative; tantomeno previa autorizzazione degli altri comproprietari dell'area cortilizia (subalterno 1)”.
Va, di poi, anzitutto escluso che l'appellato sia titolare di un valido diritto reale di servitù di passaggio sul sub 1, bene comune del complesso condominiale in quanto: dagli atti di causa non risulta alcun titolo negoziale idoneo alla costituzione di una servitù prediale in favore del sub 13, posto che i danti causa dell'appellato, pur avendo venduto con l'indicazione della presenza del passaggio, non avevano potere dispositivo sulle parti comuni condominiali in mancanza del consenso unanime degli altri comproprietari, come richiesto dagli artt. 1108 e
1117 ss. c.c.; la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che non è possibile costituire una servitù di passaggio su bene condominiale a favore di un bene esterno alla comunione senza il consenso unanime dei condomini (Cass. Civ. n. 8507/2017; Cass. n.
5132/2019), tra cui, incontestatamente, l' ; non ricorrono i presupposti per l'acquisto Pt_6 per usucapione, non essendo state allegate né provate modalità di esercizio del preteso passaggio con carattere di esclusività, pubblicità e ininterrotta durata ventennale;
neppure sussistono gli estremi per la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, ai sensi dell'art. 1062 c.c., non essendo stato dimostrato che al momento della divisione in proprietà distinte, il passaggio in contestazione, fosse manifestatamente e permanentemente destinato all'uso del fondo oggi di proprietà dell'appellato.
Ed invero solo con atto di vendita immobiliare per Notaio di Avezzano in data Persona_2
11/05/2020, rep. 34854, gli ivi stipulanti pensarono bene di precisare, all'art. 2, che “La vendita è avvenuta nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova il cespite in oggetto, come ben noto alla parte acquirente, in una a tutte le relative accessioni, dipendenze, pertinenze, servitù attive e passive, ivi compreso il muretto di recinzione di proprietà esclusiva,
a confine con i subalterni 6, 1, 12 dello stesso foglio, realizzato sull'area urbana oggetto della presente vendita ed i proporzionali diritti sugli enti, gli spazi e i servizi comuni del CP_4 di cui fa parte ed in particolare con il diritto di comproprietà e quindi passaggio di utenze nonché pedonale e carraio, diurno e notturno. Mediante ogni sorta di veicolo sull'area di cortile comune riportata nel catasto fabbricati del Comune di Avezzano al foglio 25, p.lla 776, sub. 1, quale bene comune non censibile a tutti i subb”.
Trattasi, però, di servitù costituita solo tra i coniugi e lo inidonea ad asservire Pt_3 CP_1 lo spazio comune, che mai in precedenza aveva consentito l' accesso alla proprietà esclusiva di quest'ultimo prima che i venditori aprissero un varco di 4 metri nel muro delimitante il sub 13, per cui il titolo è stato strumentalmente stipulato per adeguare lo stato di fatto costituendo, senza il consenso di tutti i condomini, tra essi l'appellante, una servitù di passaggio illegittima perché mai esistita.
Né il rilievo può essere superato in base ai precedenti titoli invocati dall'appellato, ossia la vendita di (nonno del sig. a con atto per notaio Persona_3 CP_1 Persona_4 del 31.08.1981, rep. 88458, racc. 13554, dove all'art. 2 si dice Persona_5 espressamente:” l'immobile viene venduto con ogni diritto azione e ragione, accessori,
pag. 8/10 dipendenze e pertinenze, servitù attive e passive inerenti…” , come pure quella tra e i Per_4
(atto per notaio del 17.09.2015, rep 14375, racc. 9552), dove all'art. Pt_3 Persona_6
3 si legge:” la presente compravendita viene fatta ed accettata con tutti gli annessi e connessi, usi, diritti, azioni, e ragioni, servitù attive e passive, adiacenze e pertinenze”.
Ciò perché tali atti, nonostante la generica espressione “servitù attive e passive” non riportano alcuna costituzione di servitù di passaggio sull'area cortilizia condominiale comune (part.720 sub.1), mai esercitata da alcuno per la presenza del muro divisorio, incompatibile con l'esistenza del vincolo reale.
In assenza, quindi, di un valido titolo costitutivo, il comportamento dell'appellato deve qualificarsi come illegittima utilizzazione della cosa comune a fini esclusivi, in contrasto con l'art. 1102 c.c. e lesivo del pari uso spettante agli altri condomini.
Resta salva la facoltà per il convenuto di proporre, ove ne ricorrano i presupposti di legge, specifica domanda giudiziale volta alla costituzione coattiva di servitù di passaggio ai sensi dell'art. 1051 c.c., qualora possa dimostrare lo stato di interclusione legale o di grave disagio del fondo di sua proprietà.
Tuttavia, tale pretesa, estranea all'oggetto del presente giudizio, non può essere surrogata da un uso di fatto della cosa comune in assenza di valido titolo.
Pertanto, la domanda proposta in primo grado dall'appellante deve essere accolta, con l'accertamento negativo della servitù di passaggio a favore del sub 13 sul sub 1, conseguendone l'obbligo dell'appellato di ripristinare lo stato precedente
Spese del doppio grado secondo soccombenza, tenuto conto del valore della controversia indicato dall'appellante nella sua nota spese.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, accoglie l'appello e in riforma dell'ordinanza impugnata, così provvede:
in accoglimento della domanda ex art. 949 c.c. proposta in primo grado da , Parte_1 dichiara l'inesistenza del diritto di servitù di passaggio carrabile e pedonale in favore del subalterno 13 sull'area cortilizia condominiale identificata al foglio 25, particella 766, sub 1 del
Catasto fabbricati del Comune di Avezzano;
ordina all'appellato di rimuovere le opere abusive realizzate, ossia il varco nel CP_1 muro e la rampa in cemento, entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione della presente sentenza;
condanna l'appellato al pagamento delle spese di lite del doppio grado di CP_1 giudizio, che si liquidano in euro 2552,00 per compensi ed euro 76,00 per spese per il primo grado ed in euro 2915,00 per compensi ed euro 174,00 per spese per il presente grado di appello, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge, in favore dell'appellante.
pag. 9/10 Così deciso nella camera di consiglio, in data 6.5.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Alberto Iachini Bellisarii Silvia Rita Fabrizio
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Silvia Rita Fabrizio Presidente
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere relatore
Federico Ria Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 527/2024 RG, assunta in decisione con ordinanza del
23.4.2025 e vertente tra
, assistito e difeso dall'Avv. Nicola Grippa giusta mandato in calce a ricorso Parte_1 introduttivo del primo grado, elettivamente domiciliato sul domicilio digitale pec del difensore;
appellante e
rappresentato e difeso, come da procura in atti dall'avv. Antonella Tarquini CP_1 ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Avezzano, via Garibaldi n. 117;
appellato avverso ordinanza ex art. 702 bis cpc del Tribunale di Avezzano n. 180/2022 RG, emessa in data
19.04.2024, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 13.05.2024, avente ad oggetto
. Parte_2
CONCLUSIONI:
per parte appellante:
“Voglia l'On.le Corte d'Appello, contrariis reiectis ed in riforma dell'impugnata ordinanza ex art. 702 bis cpc del Tribunale di Avezzano – Giudice Monocratico Onorario avv. Carla Di Stefano emessa in data 19.04.2024 e pubblicata e comunicata il 13.05.2024, così pronunciare:
Ritenuta l'insussistenza e l'abusività della servitù di passaggio sull'area comune cortilizia riportata al foglio 25 particella 766 sub 1, in favore del fondo di proprietà del convenuto riportato al foglio 25 particella 766 sub 13 del Comune di Avezzano, condannare l'appellato a chiudere il varco di circa metri quattro aperto sul muro che divide le due CP_1 proprietà, ad eliminare la rampa realizzata in prossimità del varco, ordinandogli altresì il ripristino dello stato dei luoghi e la cessazione del passaggio;
Condannare l'appellato al pagamento delle spese e compensi del doppio grado di giudizio, ivi compresi quelli del procedimento di mediazione, oltre accessori di legge.”
per parte appellata:
“Piaccia alla Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza
-dichiarare la nullità dell'atto di appello per violazione delle norme della vocatio in ius;
-nel merito, respingere l'appello proposto dal sig. perché totalmente Parte_1 infondato in fatto e diritto con conferma del provvedimento emesso dal Tribunale di Avezzano in data 13.05.2024 nell'ambito del procedimento RG 180/2022.
Con condanna alle spese e competenze del presente procedimento”.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con l'ordinanza oggi impugnata il Tribunale di Avezzano così ebbe a decidere:
PQM
:
- rigetta la domanda proposta dal ricorrente;
- compensa integralmente le spese di lite.
Questi i fatti e lo svolgimento del processo in primo grado come sintetizzati dal Primo Giudice.
“Nell'ambito del giudizio di primo grado il OR , con ricorso ex art. 702 bis Parte_1
c.p.c., conveniva in giudizio il Sig. , per sentir accertare l'inesistenza della servitù CP_1 di passaggio pedonale e carrabile da quest'ultimo esercitata sull'area cortilizia sita in Avezzano,
Via Cesidio Visci n. 5, identificata al NCEU di detto Comune al foglio 25, particella 766, sub 1, al fine di accedere alla propria proprietà esclusiva identificata al foglio 25, particella 766, sub 13.
Chiedeva, pertanto, la condanna del Sig. alla chiusura del varco ed alla eliminazione CP_1 della rampa, con conseguente ripristino dello stato dei luoghi e la cessazione della servitù di passaggio pedonale e carrabile.
Allegava in particolare il ricorrente che l'area cortilizia (subalterno 1), costituisce corte comune a beneficio anche dell'appartamento di sua proprietà (foglio 25, particella 766, sub 10) di cui alla maggiore palazzina sita in Avezzano, Via Cesidio Visci n. 5, giusto atto di compravendita immobiliare per Notaio in data 31/10/2017, rep. 42134 (cfr. all. 1). Persona_1
Altresì allegava che detta area confina, tra le varie, con l'area urbana di proprietà esclusiva del
Sig. (subalterno 13), giusto atto di compravendita immobiliare per Notaio CP_1 Per_2
di Avezzano in data 11/05/2020, rep. 34854 (cfr. all. 2) e che dette aree (subalterni 1 e
[...]
pag. 2/10 13) erano delimitate da un muretto perimetrale, di proprietà esclusiva del Sig. (e CP_1 quindi non condominiale).
Lamentava che prima dell'acquisto del subalterno 13 ad opera del Sig. i precedenti CP_1 proprietari si erano fatti leciti, senza autorizzazione alcuna, di aprire sul muro perimetrale ivi realizzato un varco carrabile di mt 4 circa, con ciò instaurando di fatto una servitù di passaggio in favore dell'area di loro proprietà (subalterno 13).
Lamentava inoltre che successivamente a detto acquisto, il Sig. parimenti senza CP_1 autorizzazione alcuna, aveva eseguito, in corrispondenza del varco, ulteriori opere, nel caso di specie una “rampa carrabile in cemento” (cfr. all. 9).
Allegava, quindi, che le opere in commento venivano attenzionate anche dalla Polizia Locale del (cfr. all.ti 3 e 4) e successivamente sanzionate, giuste “ordinanze di Controparte_2 demolizioni e di ripristino dello stato dei luoghi con comminatoria applicazione delle sanzioni amministrative ex artt. 27, 31 e 37 del D.P.R. 06/06/2001, n. 380 e ss.mm.ii.” n. 169/2020 del
16.07.2020 (cfr. all. 5) e n. 185/2020 del 27.07.2020 (cfr. all. 6).
In ultimo, di aver incardinato apposito procedimento di mediazione, conclusosi con esito negativo stante la mancata adesione da parte del resistente (cfr. all. 7).
Fissata l'udienza di comparizione per il giorno 18/11/2022, il ricorso, unitamente al pedissequo decreto, veniva notificato alla controparte.
All'udienza del 18/11/2022, il G.I. dell'epoca, anche in ragione della mancata comparizione in giudizio del resistente, rilevava un vizio del procedimento notificatorio;
disponeva quindi la rinnovazione della notifica, fissando la nuova udienza per il giorno 14/04/2023.
A detta udienza, nonostante la regolarità della notifica, nessuno si costituiva per il resistente e pertanto ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa veniva sommariamente istruita mediante l'acquisizione delle prove documentali offerte dal resistente, unica parte costituita, per poi, essere trattenuta a decisione all'udienza del 12/04/2024 e decisa con pronuncia di rigetto.”
L'ordinanza emessa è stata impugnata dall' che ne ha chiesto l'integrale riforma, Pt_1 affidando il gravame ad un unico motivo di censura che si va ad esaminare.
costituitosi, ha chiesto il rigetto dell'appello, chiedendo, in via preliminare, la CP_1 declaratoria di nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c. per violazione dell'art. 163 c.pc. e per violazione dei termini a comparire ex art. 163 bis c.p.c
Con ordinanza del 23 aprile 2025 questa Corte ha riservato la causa a decisione, avendo precedentemente assegnato i termini, ex art. 352 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Sull'eccezione preliminare di nullità formulate dall'appellato.
pag. 3/10 In via preliminare, parte appellata ha eccepito la nullità dell'atto introduttivo per violazione dell'art. 163 c.p.c., assumendo l'incompletezza dei requisiti prescritti, nonché per violazione dei termini a comparire ex art. 163 bis c.p.c., in quanto l'atto sarebbe stato notificato senza il rispetto del termine minimo previsto.
L'eccezione è infondata.
Quanto alla dedotta violazione dell'art. 163 c.p.c. dall'esame dell'atto di citazione risulta che lo stesso contiene l'indicazione del giudice adito, delle parti, dell'oggetto della domanda, dei fatti e motivi in diritto, dell'esposizione dei mezzi di prova e delle conclusioni, così da ritenersi rispettati i requisiti minimi richiesti ai fini di validità formale. Eventuali carenze o imprecisioni nella formulazione non determinano nullità, ove non pregiudichino il diritto di difesa della parte convenuta, secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità (Cass.
Civ. n. 6829/2021).
Quanto alla violazione dell'art. 163-bis c.p.c., deve ritenersi che, pur in presenza di una notificazione effettuata a ridosso del termine minimo, il convenuto si è costituito tempestivamente e ha svolto compiutamente le proprie difese, sanando in ogni caso l'eventuale vizio del termine mediante la costituzione volontaria, ai sensi dell'art. 164, comma
2, c.p.c.
L'eccezione deve pertanto essere respinta.
2.Passando al merito della vicenda, con l'unico motivo di appello l'appellante deduce: la violazione e falsa applicazione degli artt. 949, 1102 e 1117 c.c. Errata valutazione degli atti notarili di compravendita del 31.10.2017 e del 11.05.2020. Motivazione contraddittoria.
Questa la motivazione impugnata.
“Le risultanze istruttorie attestano:
- che i Sigg.ri e , danti causa dell'odierno resistente, al fine Parte_3 Controparte_3 di consentirgli l'accesso carrabile all'area di loro proprietà esclusiva (subalterno 13), hanno realizzato un'apertura di circa 4 mt sul muro di confine, senza le prescritte e necessarie autorizzazioni urbanistico-amministrative; tantomeno previa autorizzazione degli altri comproprietari dell'area cortilizia (subalterno 1);
- che il Sig. parimenti senza le prescritte e necessarie autorizzazioni urbanistico CP_1 amministrative e senza il previo consenso degli altri comproprietari dell'area cortilizia
(subalterno 1), ha realizzato, in corrispondenza dell'apertura in commento, una rampa carrabile in cemento;
- che dette opere sono state oggetto di ordine di demolizione ad opera del Comune di
Avezzano, perché abusive;
- che la lamentata servitù di passaggio carrabile gravante sulla proprietà comune (subalterno
1) in favore dell'area di esclusiva proprietà del resistente (subalterno 13) era già costituita, come attestato nell'atto di compravendita immobiliare per Notaio di Avezzano Persona_2
pag. 4/10 in data 11/05/2020, rep. 34854 (cfr. all. 2) ed altresì nell'atto atto di compravendita immobiliare per Notaio in data 31/10/2017, rep. 42134 (cfr. all. 1). Persona_1
Ed invero, dalla lettura dell'articolo 2 (“Precisazioni”) dell'atto pubblico per Notaio Per_2
, si evince chiaramente l'esistenza del diritto di servitù di passaggio in favore del Sig.
[...]
“La vendita è avvenuta nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova il CP_1 cespite in oggetto, come ben noto alla parte acquirente, in una a tutte le relative accessioni, dipendenze, pertinenze, servitù attive e passive, ivi compreso il muretto di recinzione di proprietà esclusiva, a confine con i subalterni 6, 1, 12 dello stesso foglio, realizzato sull'area urbana oggetto della presente vendita ed i proporzionali diritti sugli enti, gli spazi e i servizi comuni del di cui fa parte ed in particolare con il diritto di comproprietà e quindi CP_4 passaggio di utenze nonché pedonale e carraio, diurno e notturno. Mediante ogni sorta di veicolo sull'area di cortile comune riportata nel catasto fabbricati del Comune di Avezzano al foglio 25, p.lla 776, sub. 1, quale bene comune non censibile a tutti i subb”.
Diritto accertato anche nell'atto pubblico per Notaio : “Si precisa che il bene Persona_1 comune non censibile riportato nel C.F. del Comune di Avezzano al Foglio 25, particella 766, sub. 1 (cortile e vano scala) è comune a tutti i subalterni della particella 766” (cfr. all. 1, articolo
7 “garanzie e possesso”).
Segnatamente deve dirsi quindi inesistente la dedotta situazione antigiuridica in ragione della fattispecie costitutiva della compravendita.
Ed infatti, gli atti pubblici sopra riferiti, attestano come i danti causa prima ed il Sig. CP_1 poi, abbiano da sempre avuto il diritto di passaggio carrabile e pedonale sull'area cortilizia oggetto di causa (subalterno 1). Ne discende quindi il rigetto della domanda proposta dal Sig.
” Pt_1
3.L'appellante evidenzia come lo stesso Tribunale riconosce che sia l'apertura del varco di circa quattro metri sul muro di confine che separa l'area cortilizia comune condominiale (al foglio 25 particella 766 sub.1) dall'area di proprietà esclusiva dell'odierno appellato , sia CP_1 la rampa carrabile in cemento, sono stati realizzati per consentire l'accesso carrabile alla stessa area di proprietà esclusiva dello senza il consenso degli altri comproprietari CP_1 dell'area cortilizia, tra i quali l'odierno appellante.
Ciò avrebbe dovuto condurre all'accoglimento della domanda di “negatoria servitutis”, stante l'assoluta irrilevanza ed inopponibilità all'appellante di quanto convenuto tra le parti nell'atto notarile del 11.05.2020, circa la sussistenza della pretesa servitù di passaggio pedonale e carrabile sul cortile comune ed a favore della proprietà esclusiva acquistata dallo CP_5
Infatti, i danti causa dello ossia i sig.ri e , CP_1 CP_1 CP_6 Controparte_3 non erano titolari di alcuna servitù di passaggio sul cortile comune per accedere alla loro area confinante di proprietà esclusiva ed avevano abusivamente aperto il varco di quattro metri sul muro di confine poco prima di vendere l'area allo CP_1
Ed inoltre, l'atto di compravendita del 31.10.2017, con cui l'attore aveva acquistato il proprio appartamento, non riporta alcuna servitù di passaggio sul cortile interno del condominio, tantomeno carrabile, in favore dell'area confinante, già di proprietà esclusiva dei sig.ri Pt_3
pag. 5/10 e successivamente divenuta di proprietà dello con l'atto di compravendita CP_3 CP_1 del 11.05.2020. L'atto di compravendita del 31.10.2017 contiene solo la precisazione che l'area cortilizia riportata al foglio 25 part.lla 766 sub 1 è comune a tutti i subalterni della particella
766.
Orbene, sull'area cortilizia di proprietà comune né i danti causa , né Parte_4
l'avente causa potevano costituire servitù di passaggio in favore dell'area CP_1 limitrofa di proprietà esclusiva, realizzando il varco di quattro metri sul muro di confine e la rampa in cemento per l'accesso carrabile.
In definitiva, secondo parte appellante, il Tribunale ha contraddittoriamente affermato la sussistenza della servitù di passaggio solo perché nell'atto di compravendita del 11.05.2020, fanno menzione del passaggio de quo i venditori (autori dell'abusiva Parte_4 apertura del varco) e (autore della successiva abusiva realizzazione della rampa CP_1 in cemento).
4.L'appellato, già contumace in primo grado, ha dedotto di essere proprietario di un terreno, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Avezzano al foglio 25, particella 766, sub 13, acquistato con atto per notaio dott. dell'11 maggio 2020, rep 34854, racc n. Persona_2
21222, intercorso tra lo stesso ed i sigg.ri . Parte_5
Trattavasi di un terreno intercluso da altri terreni e da fabbricati e l'unico accesso alla via pubblica è attraverso il passaggio sulla corte comune (fg. 25, part. 766, sub 1), che immette su una strada privata, di proprietà del sig. nonno del sig. Persona_3 CP_1
Tale terreno era delimitato (già al momento dell'acquisto da parte di da un muretto, CP_1 costruito sulla particella sub 13 a delimitazione dei sub 1 e 6. Lungo detto muro vi era (già al momento dell'acquisto) un varco per accedere al sub 1 e, quindi, alla via pubblica. Detto varco fu realizzato dai danti causa dell'appellato (sigg.ri ). Parte_5
Quanto ai titoli, l'appellato deduce che L'intera area (l'attuale fg. 25, particella 766 sub
1,12,13,6,10) inizialmente (a partire dagli anni '70 del secolo scorso) apparteneva integralmente al sig. (nonno del sig. , il quale successivamente ne Persona_3 CP_1 passò la proprietà al sig. che costruì l'immobile posto al centro del terreno in Persona_4 questione. Ciò avvenne con atto per notaio del 31.08.1981, rep. 88458, Persona_5 racc. 13554, dove all'art. 2 si dice espressamente:” l'immobile viene venduto con ogni diritto azione e ragione, accessori, dipendenze e pertinenze, servitù attive e passive inerenti…”
Il sig. a sua volta, nel cedere le tre unità immobiliari realizzate, lasciò il sub 1 a Per_4 servizio di tutti gli altri sub (e quindi anche del sub 13), come corte comune, e ciò si evince sempre dall'atto di vendita tra il ed i sigg.ri (atto per notaio Per_4 Parte_5
del 17.09.2015, rep 14375, racc. 9552), dove all'art. 3 si legge.” la presente Persona_6 compravendita viene fatta ed accettata con tutti gli annessi e connessi, usi, diritti, azioni, e ragioni, servitù attive e passive, adiacenze e pertinenze”.
Si precisa che tale atto aveva ad oggetto sia un appartamento che l'attuale sub 13 (di poi venduto al sig. . CP_1
pag. 6/10 Anche nell'atto di acquisto dell'odierno appellante (dallo stesso depositato in atti) per notaio vi è espressa menzione di dette servitù di passaggio. Persona_7
In ultimo, nel contratto di acquisto, intercorso tra esso e ed CP_1 Parte_3 [...]
vi è espressa menzione della servitù di passaggio. CP_3
Infatti ivi si legge, all'art. 2: “la vendita è avvenuta nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova il cespite in oggetto, come ben noto alla parte acquirente, in una a tutte le relative accessioni, dipendenza pertinenze, servitù attive e passive , ivi compreso il muretto di recinzione di proprietà esclusiva, a confine con i subalterni 6,1 e 12 dello stesso foglio, realizzato sull'area urbana in oggetto della presente vendita ed i proporzionali diritti sugli enti, gli spazi e i servizi comuni del di cui fa parte ed in particolare con il diritto di CP_4 comproprietà e quindi passaggio di utenze nonché pedonale e carraio, diurno e notturno, mediante ogni sorta di veicolo sull'area di cortile comune riportata nel catasto fabbricati del comune di Avezzano al foglio 25 p.lla 766 sub,1 quale bene comune non censibile a tutti i sub.”
L'appellato, quindi, assume come in virtù di detti contratti è sempre esistita e sussiste una servitù di passaggio sulla particella sub 1 (c.d. corte comune) su cui transitano le autovetture di tutti i proprietari dei sub in questione.
Il sub 13 è attualmente un fondo intercluso e l'unico via di accesso per arrivare alla via pubblica è passando sul sub 1, su cui da sempre è costituita una servitù di passaggio, dal primo proprietario fino ad arrivare all'ultimo atto di vendita, stipulato da esso appellato.
5.L'appello è palesemente fondato.
Va premesso (cfr. Cassazione Civile Sent. Sez. 2 n. 32683/2024), al riguardo, il principio secondo cui “… è illegittima l'apertura di un varco nel muro divisorio … volta a collegare locali di proprietà esclusiva del medesimo soggetto, tra loro attigui ma ubicati ciascuno in uno dei due diversi condominii, in quanto una simile utilizzazione comporta la cessione del godimento di un bene comune, quale è, ai sensi dell'art. 1117 c.c., il muro perimetrale di delimitazione del
(anche in difetto di funzione portante), in favore di una proprietà estranea ad CP_4 esso, con conseguente imposizione di una servitù per la cui costituzione è necessario il consenso scritto di tutti i condomini” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 25775 del 14/12/2016, Rv.
642155; conf. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 20543 del 29/09/2020, Rv. 659204; Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 4501 del 05/03/2015, Rv. 634770). L'apertura del varco di cui è causa, dunque, non rientra nell'ambito degli atti leciti consentiti al partecipante alla comunione, ai sensi dell'art. 1102 c.c., ma integra una condotta idonea a costituire, a carico del bene comune, una servitù illegittima, in precedenza inesistente. “
E' infatti pacifico, perché non contestato dall'appellato, che nel caso di specie l'apertura praticata dai suoi danti causa abbia reso possibile il passaggio, pedonale e carrabile, dalla corte comune di cui al sub 1 al fondo di proprietà esclusiva di quest'ultimo ubicato al sub 13, costituendo in tal modo, a carico dell'area comune di cui anzidetto, una servitù di transito in precedenza inesistente in quanto resa impossibile proprio dall'esistenza del muro divisorio, come rilevato dallo stesso Tribunale, laddove, senza trarne le dovute conseguenze, ha accertato che “ e , danti causa dell'odierno resistente, al Parte_3 Controparte_3
pag. 7/10 fine di consentirgli l'accesso carrabile all'area di loro proprietà esclusiva (subalterno 13), hanno realizzato un'apertura di circa 4 mt sul muro di confine, senza le prescritte e necessarie autorizzazioni urbanistico-amministrative; tantomeno previa autorizzazione degli altri comproprietari dell'area cortilizia (subalterno 1)”.
Va, di poi, anzitutto escluso che l'appellato sia titolare di un valido diritto reale di servitù di passaggio sul sub 1, bene comune del complesso condominiale in quanto: dagli atti di causa non risulta alcun titolo negoziale idoneo alla costituzione di una servitù prediale in favore del sub 13, posto che i danti causa dell'appellato, pur avendo venduto con l'indicazione della presenza del passaggio, non avevano potere dispositivo sulle parti comuni condominiali in mancanza del consenso unanime degli altri comproprietari, come richiesto dagli artt. 1108 e
1117 ss. c.c.; la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che non è possibile costituire una servitù di passaggio su bene condominiale a favore di un bene esterno alla comunione senza il consenso unanime dei condomini (Cass. Civ. n. 8507/2017; Cass. n.
5132/2019), tra cui, incontestatamente, l' ; non ricorrono i presupposti per l'acquisto Pt_6 per usucapione, non essendo state allegate né provate modalità di esercizio del preteso passaggio con carattere di esclusività, pubblicità e ininterrotta durata ventennale;
neppure sussistono gli estremi per la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, ai sensi dell'art. 1062 c.c., non essendo stato dimostrato che al momento della divisione in proprietà distinte, il passaggio in contestazione, fosse manifestatamente e permanentemente destinato all'uso del fondo oggi di proprietà dell'appellato.
Ed invero solo con atto di vendita immobiliare per Notaio di Avezzano in data Persona_2
11/05/2020, rep. 34854, gli ivi stipulanti pensarono bene di precisare, all'art. 2, che “La vendita è avvenuta nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova il cespite in oggetto, come ben noto alla parte acquirente, in una a tutte le relative accessioni, dipendenze, pertinenze, servitù attive e passive, ivi compreso il muretto di recinzione di proprietà esclusiva,
a confine con i subalterni 6, 1, 12 dello stesso foglio, realizzato sull'area urbana oggetto della presente vendita ed i proporzionali diritti sugli enti, gli spazi e i servizi comuni del CP_4 di cui fa parte ed in particolare con il diritto di comproprietà e quindi passaggio di utenze nonché pedonale e carraio, diurno e notturno. Mediante ogni sorta di veicolo sull'area di cortile comune riportata nel catasto fabbricati del Comune di Avezzano al foglio 25, p.lla 776, sub. 1, quale bene comune non censibile a tutti i subb”.
Trattasi, però, di servitù costituita solo tra i coniugi e lo inidonea ad asservire Pt_3 CP_1 lo spazio comune, che mai in precedenza aveva consentito l' accesso alla proprietà esclusiva di quest'ultimo prima che i venditori aprissero un varco di 4 metri nel muro delimitante il sub 13, per cui il titolo è stato strumentalmente stipulato per adeguare lo stato di fatto costituendo, senza il consenso di tutti i condomini, tra essi l'appellante, una servitù di passaggio illegittima perché mai esistita.
Né il rilievo può essere superato in base ai precedenti titoli invocati dall'appellato, ossia la vendita di (nonno del sig. a con atto per notaio Persona_3 CP_1 Persona_4 del 31.08.1981, rep. 88458, racc. 13554, dove all'art. 2 si dice Persona_5 espressamente:” l'immobile viene venduto con ogni diritto azione e ragione, accessori,
pag. 8/10 dipendenze e pertinenze, servitù attive e passive inerenti…” , come pure quella tra e i Per_4
(atto per notaio del 17.09.2015, rep 14375, racc. 9552), dove all'art. Pt_3 Persona_6
3 si legge:” la presente compravendita viene fatta ed accettata con tutti gli annessi e connessi, usi, diritti, azioni, e ragioni, servitù attive e passive, adiacenze e pertinenze”.
Ciò perché tali atti, nonostante la generica espressione “servitù attive e passive” non riportano alcuna costituzione di servitù di passaggio sull'area cortilizia condominiale comune (part.720 sub.1), mai esercitata da alcuno per la presenza del muro divisorio, incompatibile con l'esistenza del vincolo reale.
In assenza, quindi, di un valido titolo costitutivo, il comportamento dell'appellato deve qualificarsi come illegittima utilizzazione della cosa comune a fini esclusivi, in contrasto con l'art. 1102 c.c. e lesivo del pari uso spettante agli altri condomini.
Resta salva la facoltà per il convenuto di proporre, ove ne ricorrano i presupposti di legge, specifica domanda giudiziale volta alla costituzione coattiva di servitù di passaggio ai sensi dell'art. 1051 c.c., qualora possa dimostrare lo stato di interclusione legale o di grave disagio del fondo di sua proprietà.
Tuttavia, tale pretesa, estranea all'oggetto del presente giudizio, non può essere surrogata da un uso di fatto della cosa comune in assenza di valido titolo.
Pertanto, la domanda proposta in primo grado dall'appellante deve essere accolta, con l'accertamento negativo della servitù di passaggio a favore del sub 13 sul sub 1, conseguendone l'obbligo dell'appellato di ripristinare lo stato precedente
Spese del doppio grado secondo soccombenza, tenuto conto del valore della controversia indicato dall'appellante nella sua nota spese.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, accoglie l'appello e in riforma dell'ordinanza impugnata, così provvede:
in accoglimento della domanda ex art. 949 c.c. proposta in primo grado da , Parte_1 dichiara l'inesistenza del diritto di servitù di passaggio carrabile e pedonale in favore del subalterno 13 sull'area cortilizia condominiale identificata al foglio 25, particella 766, sub 1 del
Catasto fabbricati del Comune di Avezzano;
ordina all'appellato di rimuovere le opere abusive realizzate, ossia il varco nel CP_1 muro e la rampa in cemento, entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione della presente sentenza;
condanna l'appellato al pagamento delle spese di lite del doppio grado di CP_1 giudizio, che si liquidano in euro 2552,00 per compensi ed euro 76,00 per spese per il primo grado ed in euro 2915,00 per compensi ed euro 174,00 per spese per il presente grado di appello, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge, in favore dell'appellante.
pag. 9/10 Così deciso nella camera di consiglio, in data 6.5.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Alberto Iachini Bellisarii Silvia Rita Fabrizio
pag. 10/10