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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 27/03/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato
In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione:
dott. Michele Sirgiovanni Presidente
dott. Costanza Comunale Giudice relatore dott. Giulia Simoni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 428 / 2024 promossa congiuntamente da:
, c.f. con l'avv. FALUSI SIMONE, Parte_1 C.F._1 presso il cui Studio ha eletto domicilio e
c.f. con l'avv. RAFFAELLA Parte_2 C.F._2
MARRANCI, presso il cui Studio ha eletto domicilio
RICORRENTI con l'intervento del
Pubblico Ministero.
Oggetto: scioglimento del matrimonio.
Fatto e diritto
1 Con ricorso depositato in data 04.04.2024 e ritualmente notificato, Parte_1
e , sposati con matrimonio celebrato con rito civile in data 05.06.2009 a Parte_2
Prato (PO) - trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Prato (PO), nel Registro atti di matrimonio dell'anno 2009, Parte II, Serie C, atto n. 81 - hanno proposto domanda congiunta volta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio, previa pronuncia della sentenza di separazione personale.
I coniugi hanno dedotto: (1) di aver optato per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
(2) che dal matrimonio sono nate le figlie , in data 10.07.2014 e in data Persona_1 Per_2
01.10.2018, entrambe ancora minorenni;
(3) di aver ottenuto la separazione personale con provvedimento di omologa del Tribunale di Prato con sentenza 58/2024 del 11.06.2024; (4) che, a far data dalla separazione la convivenza tra i coniugi non è più ripresa;
(5) con istanza del
19.02.2025 le parti hanno congiuntamente chiesto la prosecuzione del giudizio volta ad ottenere sentenza definitiva di scioglimento del matrimonio.
Esperito senza esito il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato il ricorso esponendo le condizioni concordate di seguito riportate:
“Pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_2 [...]
, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Parte_1
Comune di Prato;
II. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Prato in Via La
Montagnola, 64, a favore di nell'interesse dei figli minori ivi stabilmente conviventi. Parte_2
III. Entrambe le figlie e restano affidate ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Persona_3 Per_2 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
IV. le figlie e restano collocate prevalentemente presso la dimora materna;
il padre Persona_3 Per_2 potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze, salvo diverso accordo tra i genitori:
a. per almeno 2 fine settimana al mese, dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo
l'orario di cena, quando il padre riporterà le figlie presso la dimora materna e comunque entro le ore 22;
b. durante la settimana il padre potrà vedere stare assieme alle figlie quando vorrà previ accordi con la madre e tenuto conto delle esigenze scolastiche delle figlie;
c. durante le festività di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
2 d. durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di 3 settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il primo maggio di ogni anno.
V. Il padre verserà alla madre, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per le figlie pari nel complesso ad € 300 e così € 150 per ciascuna figlia, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione. Le spese straordinarie nell'interesse delle figlie sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%. In merito all'individuazione di dette spese ed alle modalità di Contr pagamento le parti faranno riferimento alla Linee Guide adottate dal il 29.11.2017.
Voglia altresì il Tribunale prendere atto che:
L'assegno unico ed universale per i figli a carico competerà per intero alla madre quale genitore collocatario della prole.
Essendo i coniugi entrambi economicamente indipendenti, nulla è previsto a titolo di assegno divorzile.”.
Nulla ha opposto il Pubblico Ministero.
Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 3 comma I, n. 2), lett. b) L.898/1970, come modificata dalla legge 55/2015 posto che sono decorsi i termini minimi a far tempo dalla data di comparazione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale, per dar corso al procedimento di separazione e che non è stata eccepita l'interruzione di tale stato;
constatato che appare irreversibile la frattura determinatasi tra i coniugi, quale risulta oltre che dalle ragioni addotte anche dalla decisa e ferma volontà manifestata dai coniugi di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale;
considerato che
la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente gli accordi patrimoniali tra i coniugi anche in relazione alla prole;
valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie minori, non sono in contrasto con gli interessi degli stessi e che il loro ascolto appare manifestamente superfluo (art. 337octies c.c.), alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti nella forma della trattazione scritta e tenuto conto dei contenuti dell'accordo; rilevato che in relazione a questioni non strettamente inerenti il procedimento di divorzio il Tribunale si limita a prenderne atto senza pronuncia giudiziale;
accertata quindi la sussistenza dei presupposti di legge.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1
, sposati con matrimonio celebrato con rito civile in data 05.06.2009 a Prato Parte_2
(PO) - trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Prato (PO), nel Registro atti di
3 matrimonio dell'anno 2009, Parte II, Serie C, atto n. 81- omologando le condizioni sopra riportate e di seguite integralmente trascritte:
II. Conferma l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Prato in Via La
Montagnola, 64, a favore di nell'interesse dei figli minori ivi stabilmente Parte_2 conviventi.
III. Entrambe le figlie e restano affidate ad entrambi i genitori, i quali Persona_3 Per_2 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
IV. le figlie e restano collocate prevalentemente presso la dimora materna;
il Persona_3 Per_2 padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze, salvo diverso accordo tra i genitori:
a. per almeno 2 fine settimana al mese, dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando il padre riporterà le figlie presso la dimora materna e comunque entro le ore 22;
b. durante la settimana il padre potrà vedere stare assieme alle figlie quando vorrà previ accordi con la madre e tenuto conto delle esigenze scolastiche delle figlie;
c. durante le festività di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
d. durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di 3 settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il primo maggio di ogni anno.
V. Il padre verserà alla madre, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per le figlie pari nel complesso ad € 300 e così € 150 per ciascuna figlia, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione. Le spese straordinarie nell'interesse delle figlie sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%. In merito all'individuazione di dette spese ed alle modalità di pagamento le parti faranno riferimento alla Linee Guide adottate Contr dal il 29.11.2017.
Prende atto che:
L'assegno unico ed universale per i figli a carico competerà per intero alla madre quale genitore collocatario della prole.
4 Essendo i coniugi entrambi economicamente indipendenti, nulla è previsto a titolo di assegno divorzile.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Prato (PO) e di procedere all'annotazione della presente sentenza ed agli ulteriori incombenti di legge.
Spese integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Prato nella camera di consiglio del 26.03.2025
Il Presidente dott. Michele Sirgiovanni
Il Giudice est. dr.ssa Costanza Comunale
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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