Cass. civ., sez. II, sentenza 24/02/1975, n. 708
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Sentenza 24 febbraio 1975

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La pronuncia del giudice che condanna all'esecuzione di un Obbligo di fare (pur non essendo una declaratoria astratta, ma una pronuncia concreta, in quanto diretta a dirimere un conflitto tra le parti), deve essere attuata, anche nell'ipotesi in cui essa enunci le modalita dell'Obbligo, mediante ricorso al pretore, cui e demandata la realizzazione effettiva del precetto contenuto nella sentenza. Le due attivita giudiziarie, infatti, non si pongono tra loro in posizione di contrasto o di contrapposizione, ma si integrano e completano vicendevolmente. ( V 2301/72, mass n 359653).*

Sussiste il vizio di ultrapetizione allorche a una parte viene attribuito un bene non richiesto e non, invece, quando la domanda, tendente a ottenere un effetto piu ampio, viene accolta per un effetto minore. In quest'ultima ipotesi, infatti, si ha solo un accoglimento parziale della domanda, tanto che la parte che l'ha proposta potrebbe dolersene mediante impugnazione. ( nella specie, chiesto dall'attore l'abbattimento di un balcone laterale in quanto costituiva veduta a distanza inferiore a quella legale, e stato escluso il vizio avendo i giudici del merito fatto Obbligo al convenuto di apporre degli infissi divisori, da collocarsi alla distanza di settantacinque centimetri dall'estremita laterale del balcone stesso e di tale altezza da non poter essere scavalcati). ( V 2182/74, mass n 370544).*

Quando il parapetto di un balcone sia posto, rispetto al fondo del vicino, a distanza inferiore a quella stabilita dalla legge per le vedute, la riduzione alla distanza prevista dalla legge non deve necessariamente avvenire mediante demolizione, potendo adottarsi accorgimenti idonei ad escludere la parte eccedente da ogni possibilita di accesso. L'accertare quale accorgimento sia in concreto idoneo a eliminare la veduta, senza ricorrere a opere radicali di demolizione, costituisce una valutazione di fatto che rientra nei poteri del giudice del merito e non e sindacabile in Sede di legittimita se sorretta da motivazione logica e corretta. ( V 1532/73, mass n 364313).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 24/02/1975, n. 708
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 708
    Data del deposito : 24 febbraio 1975

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