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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/11/2025, n. 908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 908 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 908/2025 Registro generale Appello Lavoro n. 906/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente Dott.ssa Susanna Mantovani Consigliere Dott.ssa Francesca Beoni Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del TRIBUNALE di MONZA n. 270/2025, est. dott.ssa Claudia Lojacono, discussa all'udienza collegiale dell'11/11/2025 e promossa
DA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. TRIPODI ANTONIO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in GALLERIA SAN BABILA 4/A 20122 MILANO
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. SIELO STEFANIA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in VIA MARCANTONIO BRAGADIN, 96 00136 ROMA
APPELLATA
E
– (C.F. Controparte_2
) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_3 difeso dagli Avv.ti IMPARATO ALFONSINO e MAIO ROBERTO ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale Distrettuale dell' in VIA SAVARÈ 120122 CP_2
MILANO APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
[1] Per l'appellante: “a) sospendere, inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria indicata in premessa con il n. 068 76202300000647 000, sussistendone nel caso de quo i presupposti per l'applicazione della misura cautelare richiesta: quanto al fumus boni iuris a causa della fondatezza delle censure avanzate da parte ricorrente, basate sulle gravi violazioni commesse dall'agente per la riscossione;
quanto al periculum in mora a causa del grave ed irreparabile danno che verrebbe a determinarsi in capo alla ricorrente per effetto del congelamento giuridico della propria sfera immobiliare;
b) accertare e dichiarare la nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata per inesistenza della notifica eseguita in violazione dell'art. 26 del DPR 602/73 e della L. 890/82; Nel merito: c) accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria indicata in premessa con il n. 068 76202300000647 000, nonché delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito richiamati ed ogni atto prodromico e successivo per tutte le motivazioni addotte nel presente libello;
d) condannare l
[...]
, in solido con gli altri resistenti, alle spese ed onorari di Controparte_3 entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Per : “Voglia la Corte d'Appello di Milano: - Controparte_4
Rigettare la domanda cautelare di sospensione per carenza dei presupposti;
- Ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., fissare la discussione della causa secondo quanto previsto dall'art. 350 bis c.p.c. ai fini della dichiarazione di inammissibilità dell'appello. - Dichiarare inammissibile l'appello e comunque rigettarlo”.
Per “Piaccia alla Corte d'Appello di Milano ogni contraria istanza disattesa, così CP_2 provvedere: - In via cautelare: respingere l'istanza di sospensione della sentenza per carenza dei requisiti del fumus boni juris e del periculum in mora. - Nel merito, respingere integralmente l'appello avversario, con conferma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Monza n. 270/25. - In ogni caso, con vittoria di spese e di onorari di entrambi i gradi del giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 28.08.2025 ha proposto appello Parte_1 averso la sentenza n. 270/2025 mediante la quale il TRIBUNALE di MONZA ha respinto l'opposizione proposta avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 068 76202300000647 000 e al sotteso avviso di addebito n. 368 2022 0002202807 000 per un importo pari a Euro 89.240,50 dovuto all' CP_2 per omessi versamenti Modello DM - 10.
A sostegno dell'opposizione aveva dedotto l'omessa notifica degli Parte_1 atti presupposti;
l'omessa indicazione dell'autorità giudiziaria avanti alla quale proporre ricorso;
l'omessa allegazione degli atti prodromici;
l'omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi moratori;
la nullità del sotteso avviso di addebito per intervenuta decadenza del diritto alla riscossione stante la tardività della notifica ex art. 25 D.P.R. 602/73; l'intervenuta prescrizione del debito;
la nullità della notifica via PEC della intimazione di pagamento in quanto conteneva
[2] un file pdf non conforme e che l'indirizzo del notificante non proveniva dagli elenchi dei Registri Pubblici.
Su tali presupposti aveva domandato al TRIBUNALE di dichiarare la nullità della comunicazione di preventiva iscrizione ipotecaria, nonché quella di tutti gli avvisi di addebito e delle cartelle esattoriali allo stesso sottese.
A fronte di tali domande si costituivano Controparte_4
e chiedendo entrambe di dichiarare l'inammissibilità del
[...] CP_2 ricorso e nel merito il rigetto della domanda stante l'infondatezza.
Il TRIBUNALE respingeva l'opposizione rilevando che l'atto presupposto, costituito dall'avviso di addebito n. 368 2022 0002202807 000 era stato regolarmente notificato il 13.04.2022, come da documento prodotto da con la memoria CP_2 di costituzione;
che gli eccepiti vizi formali della comunicazione di preventiva iscrizione ipotecaria dovevano essere fatti valere nel termine di 20 giorni dalla notifica;
che quest'ultima era stata notificata il 06.06.2023 e l'opposizione depositata il 21.07.2023, per cui la doglianza era tardiva;
che la società ricorrente non aveva indicato in base a quale norma doveva essere allegato all'atto impugnato anche l'avviso di addebito e che in ogni caso il contenuto dell'avviso era riportato nella comunicazione opposta ed era senz'altro noto alla ricorrente, considerato che gli era stato regolarmente notificato.
Quanto alla doglianza relativa alla eccepita omessa indicazione del criterio di calcolo degli interessi moratori rilevava che il criterio è indicato dalla legge e la sua corretta applicazione poteva essere verificata leggendo l'avviso di addebito nonché la comunicazione di iscrizione ipotecaria che ne riporta il contenuto;
quanto alla decadenza dal diritto alla riscossione osservava che l'avviso di addebito si riferisce a contributi dovuti nel 2021 e che era stato formato entro il 31.12 dell'anno successivo, vale a dire il 2022 con la conseguenza che la doglianza era infondata.
Il primo Giudice, respingeva anche l'eccepita prescrizione non essendo decorso alcun termine quinquennale dalla notifica dell'avviso di addebito del 13.04.2022.
In ordine alla omessa notifica dell'intimazione ex art. 50 comma 2 D.P.R. 602/73 affermava che “non vi era alcuna intimazione da notificare, in quanto la stessa è parte integrante della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, posto che in questa si intima il pagamento della somma di Euro 386.139,51 pena l'iscrizione dell'ipoteca”.
In merito ai vizi della notifica, rilevava che la ricorrente aveva enunciato una serie di norme e concluso che la notifica eseguita da Controparte_4
era nulla senza tuttavia chiarire quale norma fosse stata violata.
[...]
[3] Da ultimo respingeva anche i motivi con cui aveva sostenuto la non conformità del file pdf notificato e quello con il quale aveva rilevato che l'indirizzo del notificante non era iscritto nei Pubblici Registri, quanto al primo, si trattava di vizio formale dell'atto che avrebbe dovuto essere sollevato nel termine di 20 giorni dalla notifica del medesimo e quanto al secondo non poteva dubitarsi che la notifica della comunicazione provenisse da Controparte_4
.
[...]
Sul punto richiamava la sentenza n. 6015/2023 con la quale la CORTE di CASSAZIONE ha affermato che la notifica da un indirizzo di posta elettronica non risultante dai pubblici elenchi non è nulla se il destinatario ha potuto svolgere le sue difese, come è avvenuto nel caso di specie.
In ragione della soccombenza condannava a rifondere a ciascuna Parte_1 parte resistente le spese di lite liquidate in Euro 3.000,00, oltre a spese generali e oneri di legge. propone appello per i seguenti motivi. Parte_1
Con un primo motivo lamenta “l'illegittimità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto infondato il ricorso relativamente all'eccezione di nullità e/o illegittimità della comunicazione per omessa notifica degli atti presupposti”.
A sostegno della doglianza deduce che l'AVA “non è mai stato notificato al contribuente, e ciò va contro la corretta formazione del ruolo esattoriale” con la conseguenza che “la comunicazione di preventiva iscrizione ipotecaria impugnata è illegittima e deve essere dichiarata nulla”.
Con un secondo motivo lamenta “l'illegittimità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto infondato il ricorso in ordine alla violazione dell'art. 7 co 2 L. 212/2000 per mancata indicazione dell'autorità giurisdizionalmente competente a ricevere il ricorso eccezione di carenza di motivazione ex art-18 L. 689/81 in riferimento all'ordinanza ingiunzione”.
Sul punto evidenzia che l'intimazione di pagamento deve contenere l'indicazione dell'Autorità competente, nonché i termini entro cui proporre impugnazione e che, nel caso de quo, tali avvertimenti erano stati omessi.
Con un terzo motivo si duole dell'“illegittimità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto infondato il ricorso in ordine alla nullità della comunicazione per mancata allegazione degli atti prodromici ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 241/90 ed art. 7 L. 212/2000”.
Secondo l'appellante, avrebbe dovuto allegare anche le relative cartelle CP_4 di pagamento per cui, in assenza, l'atto deve essere dichiarato nullo.
[4] Con un quarto motivo lamenta “l'illegittimità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto infondato il ricorso in ordine all'eccezione di nullità della comunicazione per mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi richiesti”.
Con un quinto motivo deduce “l'illegittimità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto infondato il ricorso in ordine all'eccezione di nullità degli avvisi di addebito per decadenza del diritto alla riscossione a causa di tardiva notifica ex art. 25 DPR 602/73 e succ. modifiche”.
A conforto del motivo evidenzia che la notifica deve essere effettuata entro il termine perentorio di cui all'art. 25 D.P.R. 602/73 e che in caso di inosservanza l'Ente di riscossione decade dal diritto di veder soddisfatto il credito intimato.
Con un sesto motivo lamenta “l'illegittimità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto infondato il ricorso in ordine all'eccezione di illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 3 comma 9 della Legge n. 335/1995”.
Con un settimo motivo lamenta “la nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per mancata notifica dell'intimazione di pagamento. Mancato avveramento delle condizioni previste dal combinato disposto degli articoli 50 e 70 del decreto n. 602/1973”.
Con un ottavo censura la sentenza laddove il primo Giudice non ha ritenuto
“inesistente la notifica via pec della comunicazione di preventiva iscrizione ipotecaria e degli atti presupposti”.
Evidenzia che “spetta (al creditore e) all' dimostrare di aver Controparte_5 proceduto alla regolare notifica delle cartelle di pagamento e questo onere non può considerarsi venuto meno per il solo fatto di sostenere di avere effettuato la notifica a mezzo pec”.
Nello specifico sostiene che l' è tenuto a provare Controparte_5
l'intervenuta notifica attraverso la produzione in giudizio delle ricevute telematiche;
il contenuto del messaggio inviato a mezzo pec attraverso la produzione del messaggio inviato contenente gli atti notificati al contribuente;
che gli atti allegati al messaggio pec debbono essere nel formato previsto dalla legge (PDF/A) e devono essere sottoscritti digitalmente;
che l'indirizzo del mittente deve risultare dai pubblici registri (IPA-REGINDE), nonché l'associazione della casella pec a quella dell'effettivo destinatario risultante dai pubblici elenchi (INI-PEC o Reginde), ai sensi degli artt.137 ss c.p.c. e dell'art.60 del D.P.R. 602/73 (cui l'art. 26 del D.P.R. 602/73 rinvia).
Alla luce di ciò, deduce che “la notifica dell'atto impugnato e di tutti gli altri atti notificati, ammesso che siano stati effettuati a mezzo PEC, sono stati trasmessi e
[5] allegati al messaggio di posta elettronica in formato PDF, senza la firma digitale in formato p7m, per cui tale notifica è da considerarsi giuridicamente inesistente”.
Nell'ambito di tale motivo lamenta l'inesistenza della notifica in quanto l'indirizzo del notificante non proviene dagli Elenchi Pubblici.
Su tali presupposti chiede la sospensione dell'efficacia della comunicazione di preventiva iscrizione ipotecaria e nel merito la riforma della sentenza impugnata con condanna di e alla Controparte_4 CP_2 refusione delle spese del doppio grado di giudizio da distrarre a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Con memoria depositata il 01.10.2025 ha resistito chiedendo di CP_2 respingere l'istanza di sospensione della sentenza di I grado per carenza dei presupposti e nel merito di respingere l'appello con conseguente conferma della sentenza impugnata e condanna dell'appellante alla refusione delle spese di lite del doppio grado.
Con memoria depositata il 27.10.2025 ha resistito Controparte_4
chiedendo di respingere l'istanza di sospensione della sentenza
[...] per carenza dei presupposti, di dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 c.p.c. e comunque di rigettare l'impugnazione con condanna dell'appellante alla refusione delle spese di lite con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
All'udienza di discussione dell'11.11.2025, previa rinuncia da parte dell'appellante della domanda con la quale aveva chiesto di sospendere l'efficacia della sentenza di primo grado, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto.
________________
Va innanzitutto disattesa l'eccezione sollevata da Controparte_4
relativa alla inammissibilità dell'appello proposto da
[...] Pt_1 ex art. 348 bis c.p.c. in quanto il Collegio ritiene che non vi siano i
[...] presupposti per dichiarare l'appello, prima facie, privo della ragionevole probabilità di essere accolto.
Pur ammissibile, l'impugnazione proposta da è infondata e non Parte_1 può, pertanto, trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Il primo motivo di gravame con il quale l'appellante sostiene l'omessa notifica dell'avviso di addebito n. 068 76202300000647000 è smentito dalla documentazione agli atti.
Lo stesso, risulta infatti essere stato regolarmente notificato in data 13.04.2022 a mezzo pec come risulta dalla ricevuta di consegna prodotta da CP_2
[6] unitamente all'estratto INIPEC dal quale si evince la correttezza dell'indirizzo utilizzato per la notifica.
Anche il secondo motivo con il quale l'appellante evidenzia l'erroneità della pronuncia per non aver rilevato il primo Giudice la violazione dell'art. 7 della Legge 212/2000 per omessa indicazione nella comunicazione di preventiva iscrizione ipotecaria dell'Autorità competente per un eventuale ricorso, nonché i relativi termini, è infondato.
In realtà, da un'attenta lettura dell'atto opposto a pagina 2 si legge: “La informiamo che contro la presente comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è possibile proporre ricorso, entro 60 giorni dalla notifica della stessa e con le modalità previste dagli articoli 18, 20 e 22, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano per i soli crediti tributari, mentre, con riferimento agli altri crediti, l'impugnazione può essere proposta innanzi alla competente Autorità Giudiziaria Ordinaria”.
Il terzo motivo di appello con il quale lamenta il mancato Parte_1 accoglimento da parte del TRIBUNALE dell'eccezione con la quale aveva chiesto di dichiarare la nullità della comunicazione impugnata per omessa allegazione degli atti prodromici, non è meritevole di accoglimento.
Premesso che l'appellante non indica la norma violata in virtù della quale avrebbe dovuto essere allegato il sotteso avviso, si rileva che dalla comunicazione impugnata sono chiaramente indicati gli estremi del sotteso avviso di addebito, l'anno di riferimento, l'ammontare della somma spettante all'Ente, la causale del debito, le spese dovute per la notifica, nonché la data della notifica il cui contenuto era pertanto a conoscenza della società debitrice sin dal 13.04.2022.
Per completezza, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la comunicazione di preventiva iscrizione ipotecaria, emessa sulla base di cartelle di pagamento relative a crediti per contributi previdenziali è correttamente motivato mediante il richiamo agli atti presupposti, che, in quanto già destinati alla stessa parte, sono da questa conosciuti o conoscibili e non necessitano perciò di allegazione all'atto impugnato (cfr. ex multis ordinanza 8423/2019).
Del pari infondato è il quarto motivo di gravame con il quale l'appellante lamenta la mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi.
Va innanzitutto precisato che nel ricorso introduttivo non ha Parte_1 dedotto alcunché in ordine all'errore che sarebbe stato commesso.
Ad ogni buon conto si osserva che in calce alla comunicazione opposta,
[...]
ha richiamato l'art. 116, commi 8 e 9, della legge Controparte_4
n. 388/2000 in base al quale sono stati calcolati gli interessi.
[7] Va altresì' disattesa la quinta censura relativa alla tardività dell'iscrizione a ruolo ex art. 25 D. Lgs. 46/99 con riguardo al credito portato dall'avviso di addebito n. 368 2022 0002202807 000, notificato in data 13.04.2022.
Trattasi di doglianza inammissibile in quanto tardiva, poiché formulata dopo la scadenza del termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica del titolo, fissato dall'art. 24, comma 5, D. Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46.
In ogni caso, l'eventuale decadenza non esimerebbe il giudicante all'accertamento, nel merito, della sussistenza del credito azionato, il quale non si estingue per il decorso del termine in questione, afferente unicamente alla fase della riscossione.
In tal senso si è pronunciata in modo costante la giurisprudenza di legittimità, affermando che “in tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo (nella specie, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 46 del 1999, per difetto di un provvedimento giudiziale esecutivo sull'impugnazione dell'accertamento) non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo” (Cass. 6.8.2012, n. 14149; conf. Cass. 26.11.2013, n. 26395; Cass. 23.2.2016, n. 3486).
Nel caso di specie, il merito della pretesa contributiva non ha formato oggetto di alcuna contestazione ad opera dell'opponente in primo grado, oltre ad essere ormai intangibile, come si è detto, per decorso del termine perentorio di opposizione dalla notifica del titolo.
Anche il sesto motivo di gravame con il quale lamenta il mancato Parte_1 accoglimento dell'eccezione di prescrizione è infondato.
È sufficiente osservare che l'avviso di addebito è stato notificato il 13.04.2022 e la comunicazione di preventiva iscrizione ipotecaria è stata notificata il 06.06.2023 per escludere che il credito possa essere dichiarato prescritto.
Anche la settima censura con la quale l'appellante eccepisce la nullità dell'atto di preavviso dell'iscrizione ipotecaria per la mancata notifica dell'avviso di cui all'art. 50 comma 2 D.P.R. 602/73 non è condivisibile.
L'articolo richiamato dispone che “Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'art. 26 di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni”.
[8] Tale norma si riferisce chiaramente all'inizio dell'esecuzione che, nella fattispecie per cui è causa, non è iniziata con la conseguenza che non era dovuto alcun avviso.
Va altresì disatteso l'ultimo motivo di appello con il quale si duole Parte_1 dell'erroneità della sentenza per non aver ritenuto inesistente la notifica della comunicazione di preventiva iscrizione ipotecaria effettuata a mezzo pec.
La correttezza del procedimento notificatorio emerge dalla produzione in giudizio da parte dell' della ricevuta di invio e di consegna della pec all'indirizzo CP_4 della quale la società appellante è titolare come Email_1 riportato dall'esame della visura camerale.
Del tutto irrilevante, è la circostanza che l'indirizzo di provenienza non sia iscritto nel Registro degli Elenchi Pubblici in quanto la presunzione di conoscenza dell'atto notificato, opera con la consegna all'indirizzo di posta elettronica, salvo prova contraria, che deve essere fornita dal destinatario dell'atto.
La stessa giurisprudenza di legittimità, intervenuta in materia di notificazione a mezzo PEC ha affermato che la notificazione effettuata da un organismo pubblico
“utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente” (cfr. Cass. S.U. n. 15979/2022, Cass. n. 982/2023).
Quanto alla ritenuta inesistenza per essere stato l'atto notificato in formato “pdf” anziché “.p7m” si richiama nuovamente la giurisprudenza di legittimità con la quale è stato sancito che il diverso formato costituisce una mera irregolarità, sanabile per raggiungimento dello scopo.
Così ha statuito al riguardo la CORTE di CASSAZIONE, con specifico riferimento all'irregolarità lamentata dall'odierna appellante: “la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria, sicché il rinvio operato dall'art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602 del 1973 all'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di notificazione dell'avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di irritualità della
[9] notificazione della cartella di pagamento, in ragione della avvenuta trasmissione di un file con estensione "pdf" anziché ".p7m", l'applicazione dell'istituto della sanatoria del vizio dell'atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c.” (Cass. 05/03/2019, n. 6417), raggiungimento documentato da
[...]
nel caso di specie. Controparte_4
Anche sotto tale aspetto, l'impugnazione va, pertanto, disattesa.
In virtù delle considerazioni tutte che precedono, la gravata sentenza merita integrale conferma.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'appellante.
Considerato il valore della causa, rilevata l'assenza di attività istruttoria nel presente grado di giudizio, le stesse vanno liquidate in base al D.M. 147/22 come da dispositivo in calce nella misura di Euro 5.000,00, oltre a spese generali e oneri di legge a favore di ciascuna parte resistente.
Le spese così quantificate vanno distratte in favore del Difensore di
[...]
, dichiaratosi antistatario. Controparte_4
Va altresì dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
Respinge l'appello proposto avverso la sentenza n. 270/2025 del TRIBUNALE di MILANO.
Condanna l'appellante a rifondere alle parti appellate le spese di lite che liquida a favore di ciascuna in Euro 5.000,00, oltre a spese generali e oneri di legge.
Dispone la distrazione a favore del procuratore di Controparte_4
dichiaratosi antistatario.
[...]
Si dà atto della sussistenza a carico dell'appellante dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 1 comma 17 legge 228/2012.
Milano, 11/11/2025
La Presidente Il Giudice Ausiliario Relatore Silvia Marina Ravazzoni Francesca Beoni
[10]
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente Dott.ssa Susanna Mantovani Consigliere Dott.ssa Francesca Beoni Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del TRIBUNALE di MONZA n. 270/2025, est. dott.ssa Claudia Lojacono, discussa all'udienza collegiale dell'11/11/2025 e promossa
DA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. TRIPODI ANTONIO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in GALLERIA SAN BABILA 4/A 20122 MILANO
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. SIELO STEFANIA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in VIA MARCANTONIO BRAGADIN, 96 00136 ROMA
APPELLATA
E
– (C.F. Controparte_2
) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_3 difeso dagli Avv.ti IMPARATO ALFONSINO e MAIO ROBERTO ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale Distrettuale dell' in VIA SAVARÈ 120122 CP_2
MILANO APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
[1] Per l'appellante: “a) sospendere, inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria indicata in premessa con il n. 068 76202300000647 000, sussistendone nel caso de quo i presupposti per l'applicazione della misura cautelare richiesta: quanto al fumus boni iuris a causa della fondatezza delle censure avanzate da parte ricorrente, basate sulle gravi violazioni commesse dall'agente per la riscossione;
quanto al periculum in mora a causa del grave ed irreparabile danno che verrebbe a determinarsi in capo alla ricorrente per effetto del congelamento giuridico della propria sfera immobiliare;
b) accertare e dichiarare la nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata per inesistenza della notifica eseguita in violazione dell'art. 26 del DPR 602/73 e della L. 890/82; Nel merito: c) accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria indicata in premessa con il n. 068 76202300000647 000, nonché delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito richiamati ed ogni atto prodromico e successivo per tutte le motivazioni addotte nel presente libello;
d) condannare l
[...]
, in solido con gli altri resistenti, alle spese ed onorari di Controparte_3 entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Per : “Voglia la Corte d'Appello di Milano: - Controparte_4
Rigettare la domanda cautelare di sospensione per carenza dei presupposti;
- Ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., fissare la discussione della causa secondo quanto previsto dall'art. 350 bis c.p.c. ai fini della dichiarazione di inammissibilità dell'appello. - Dichiarare inammissibile l'appello e comunque rigettarlo”.
Per “Piaccia alla Corte d'Appello di Milano ogni contraria istanza disattesa, così CP_2 provvedere: - In via cautelare: respingere l'istanza di sospensione della sentenza per carenza dei requisiti del fumus boni juris e del periculum in mora. - Nel merito, respingere integralmente l'appello avversario, con conferma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Monza n. 270/25. - In ogni caso, con vittoria di spese e di onorari di entrambi i gradi del giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 28.08.2025 ha proposto appello Parte_1 averso la sentenza n. 270/2025 mediante la quale il TRIBUNALE di MONZA ha respinto l'opposizione proposta avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 068 76202300000647 000 e al sotteso avviso di addebito n. 368 2022 0002202807 000 per un importo pari a Euro 89.240,50 dovuto all' CP_2 per omessi versamenti Modello DM - 10.
A sostegno dell'opposizione aveva dedotto l'omessa notifica degli Parte_1 atti presupposti;
l'omessa indicazione dell'autorità giudiziaria avanti alla quale proporre ricorso;
l'omessa allegazione degli atti prodromici;
l'omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi moratori;
la nullità del sotteso avviso di addebito per intervenuta decadenza del diritto alla riscossione stante la tardività della notifica ex art. 25 D.P.R. 602/73; l'intervenuta prescrizione del debito;
la nullità della notifica via PEC della intimazione di pagamento in quanto conteneva
[2] un file pdf non conforme e che l'indirizzo del notificante non proveniva dagli elenchi dei Registri Pubblici.
Su tali presupposti aveva domandato al TRIBUNALE di dichiarare la nullità della comunicazione di preventiva iscrizione ipotecaria, nonché quella di tutti gli avvisi di addebito e delle cartelle esattoriali allo stesso sottese.
A fronte di tali domande si costituivano Controparte_4
e chiedendo entrambe di dichiarare l'inammissibilità del
[...] CP_2 ricorso e nel merito il rigetto della domanda stante l'infondatezza.
Il TRIBUNALE respingeva l'opposizione rilevando che l'atto presupposto, costituito dall'avviso di addebito n. 368 2022 0002202807 000 era stato regolarmente notificato il 13.04.2022, come da documento prodotto da con la memoria CP_2 di costituzione;
che gli eccepiti vizi formali della comunicazione di preventiva iscrizione ipotecaria dovevano essere fatti valere nel termine di 20 giorni dalla notifica;
che quest'ultima era stata notificata il 06.06.2023 e l'opposizione depositata il 21.07.2023, per cui la doglianza era tardiva;
che la società ricorrente non aveva indicato in base a quale norma doveva essere allegato all'atto impugnato anche l'avviso di addebito e che in ogni caso il contenuto dell'avviso era riportato nella comunicazione opposta ed era senz'altro noto alla ricorrente, considerato che gli era stato regolarmente notificato.
Quanto alla doglianza relativa alla eccepita omessa indicazione del criterio di calcolo degli interessi moratori rilevava che il criterio è indicato dalla legge e la sua corretta applicazione poteva essere verificata leggendo l'avviso di addebito nonché la comunicazione di iscrizione ipotecaria che ne riporta il contenuto;
quanto alla decadenza dal diritto alla riscossione osservava che l'avviso di addebito si riferisce a contributi dovuti nel 2021 e che era stato formato entro il 31.12 dell'anno successivo, vale a dire il 2022 con la conseguenza che la doglianza era infondata.
Il primo Giudice, respingeva anche l'eccepita prescrizione non essendo decorso alcun termine quinquennale dalla notifica dell'avviso di addebito del 13.04.2022.
In ordine alla omessa notifica dell'intimazione ex art. 50 comma 2 D.P.R. 602/73 affermava che “non vi era alcuna intimazione da notificare, in quanto la stessa è parte integrante della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, posto che in questa si intima il pagamento della somma di Euro 386.139,51 pena l'iscrizione dell'ipoteca”.
In merito ai vizi della notifica, rilevava che la ricorrente aveva enunciato una serie di norme e concluso che la notifica eseguita da Controparte_4
era nulla senza tuttavia chiarire quale norma fosse stata violata.
[...]
[3] Da ultimo respingeva anche i motivi con cui aveva sostenuto la non conformità del file pdf notificato e quello con il quale aveva rilevato che l'indirizzo del notificante non era iscritto nei Pubblici Registri, quanto al primo, si trattava di vizio formale dell'atto che avrebbe dovuto essere sollevato nel termine di 20 giorni dalla notifica del medesimo e quanto al secondo non poteva dubitarsi che la notifica della comunicazione provenisse da Controparte_4
.
[...]
Sul punto richiamava la sentenza n. 6015/2023 con la quale la CORTE di CASSAZIONE ha affermato che la notifica da un indirizzo di posta elettronica non risultante dai pubblici elenchi non è nulla se il destinatario ha potuto svolgere le sue difese, come è avvenuto nel caso di specie.
In ragione della soccombenza condannava a rifondere a ciascuna Parte_1 parte resistente le spese di lite liquidate in Euro 3.000,00, oltre a spese generali e oneri di legge. propone appello per i seguenti motivi. Parte_1
Con un primo motivo lamenta “l'illegittimità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto infondato il ricorso relativamente all'eccezione di nullità e/o illegittimità della comunicazione per omessa notifica degli atti presupposti”.
A sostegno della doglianza deduce che l'AVA “non è mai stato notificato al contribuente, e ciò va contro la corretta formazione del ruolo esattoriale” con la conseguenza che “la comunicazione di preventiva iscrizione ipotecaria impugnata è illegittima e deve essere dichiarata nulla”.
Con un secondo motivo lamenta “l'illegittimità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto infondato il ricorso in ordine alla violazione dell'art. 7 co 2 L. 212/2000 per mancata indicazione dell'autorità giurisdizionalmente competente a ricevere il ricorso eccezione di carenza di motivazione ex art-18 L. 689/81 in riferimento all'ordinanza ingiunzione”.
Sul punto evidenzia che l'intimazione di pagamento deve contenere l'indicazione dell'Autorità competente, nonché i termini entro cui proporre impugnazione e che, nel caso de quo, tali avvertimenti erano stati omessi.
Con un terzo motivo si duole dell'“illegittimità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto infondato il ricorso in ordine alla nullità della comunicazione per mancata allegazione degli atti prodromici ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 241/90 ed art. 7 L. 212/2000”.
Secondo l'appellante, avrebbe dovuto allegare anche le relative cartelle CP_4 di pagamento per cui, in assenza, l'atto deve essere dichiarato nullo.
[4] Con un quarto motivo lamenta “l'illegittimità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto infondato il ricorso in ordine all'eccezione di nullità della comunicazione per mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi richiesti”.
Con un quinto motivo deduce “l'illegittimità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto infondato il ricorso in ordine all'eccezione di nullità degli avvisi di addebito per decadenza del diritto alla riscossione a causa di tardiva notifica ex art. 25 DPR 602/73 e succ. modifiche”.
A conforto del motivo evidenzia che la notifica deve essere effettuata entro il termine perentorio di cui all'art. 25 D.P.R. 602/73 e che in caso di inosservanza l'Ente di riscossione decade dal diritto di veder soddisfatto il credito intimato.
Con un sesto motivo lamenta “l'illegittimità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto infondato il ricorso in ordine all'eccezione di illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 3 comma 9 della Legge n. 335/1995”.
Con un settimo motivo lamenta “la nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per mancata notifica dell'intimazione di pagamento. Mancato avveramento delle condizioni previste dal combinato disposto degli articoli 50 e 70 del decreto n. 602/1973”.
Con un ottavo censura la sentenza laddove il primo Giudice non ha ritenuto
“inesistente la notifica via pec della comunicazione di preventiva iscrizione ipotecaria e degli atti presupposti”.
Evidenzia che “spetta (al creditore e) all' dimostrare di aver Controparte_5 proceduto alla regolare notifica delle cartelle di pagamento e questo onere non può considerarsi venuto meno per il solo fatto di sostenere di avere effettuato la notifica a mezzo pec”.
Nello specifico sostiene che l' è tenuto a provare Controparte_5
l'intervenuta notifica attraverso la produzione in giudizio delle ricevute telematiche;
il contenuto del messaggio inviato a mezzo pec attraverso la produzione del messaggio inviato contenente gli atti notificati al contribuente;
che gli atti allegati al messaggio pec debbono essere nel formato previsto dalla legge (PDF/A) e devono essere sottoscritti digitalmente;
che l'indirizzo del mittente deve risultare dai pubblici registri (IPA-REGINDE), nonché l'associazione della casella pec a quella dell'effettivo destinatario risultante dai pubblici elenchi (INI-PEC o Reginde), ai sensi degli artt.137 ss c.p.c. e dell'art.60 del D.P.R. 602/73 (cui l'art. 26 del D.P.R. 602/73 rinvia).
Alla luce di ciò, deduce che “la notifica dell'atto impugnato e di tutti gli altri atti notificati, ammesso che siano stati effettuati a mezzo PEC, sono stati trasmessi e
[5] allegati al messaggio di posta elettronica in formato PDF, senza la firma digitale in formato p7m, per cui tale notifica è da considerarsi giuridicamente inesistente”.
Nell'ambito di tale motivo lamenta l'inesistenza della notifica in quanto l'indirizzo del notificante non proviene dagli Elenchi Pubblici.
Su tali presupposti chiede la sospensione dell'efficacia della comunicazione di preventiva iscrizione ipotecaria e nel merito la riforma della sentenza impugnata con condanna di e alla Controparte_4 CP_2 refusione delle spese del doppio grado di giudizio da distrarre a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Con memoria depositata il 01.10.2025 ha resistito chiedendo di CP_2 respingere l'istanza di sospensione della sentenza di I grado per carenza dei presupposti e nel merito di respingere l'appello con conseguente conferma della sentenza impugnata e condanna dell'appellante alla refusione delle spese di lite del doppio grado.
Con memoria depositata il 27.10.2025 ha resistito Controparte_4
chiedendo di respingere l'istanza di sospensione della sentenza
[...] per carenza dei presupposti, di dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 c.p.c. e comunque di rigettare l'impugnazione con condanna dell'appellante alla refusione delle spese di lite con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
All'udienza di discussione dell'11.11.2025, previa rinuncia da parte dell'appellante della domanda con la quale aveva chiesto di sospendere l'efficacia della sentenza di primo grado, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto.
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Va innanzitutto disattesa l'eccezione sollevata da Controparte_4
relativa alla inammissibilità dell'appello proposto da
[...] Pt_1 ex art. 348 bis c.p.c. in quanto il Collegio ritiene che non vi siano i
[...] presupposti per dichiarare l'appello, prima facie, privo della ragionevole probabilità di essere accolto.
Pur ammissibile, l'impugnazione proposta da è infondata e non Parte_1 può, pertanto, trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Il primo motivo di gravame con il quale l'appellante sostiene l'omessa notifica dell'avviso di addebito n. 068 76202300000647000 è smentito dalla documentazione agli atti.
Lo stesso, risulta infatti essere stato regolarmente notificato in data 13.04.2022 a mezzo pec come risulta dalla ricevuta di consegna prodotta da CP_2
[6] unitamente all'estratto INIPEC dal quale si evince la correttezza dell'indirizzo utilizzato per la notifica.
Anche il secondo motivo con il quale l'appellante evidenzia l'erroneità della pronuncia per non aver rilevato il primo Giudice la violazione dell'art. 7 della Legge 212/2000 per omessa indicazione nella comunicazione di preventiva iscrizione ipotecaria dell'Autorità competente per un eventuale ricorso, nonché i relativi termini, è infondato.
In realtà, da un'attenta lettura dell'atto opposto a pagina 2 si legge: “La informiamo che contro la presente comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è possibile proporre ricorso, entro 60 giorni dalla notifica della stessa e con le modalità previste dagli articoli 18, 20 e 22, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano per i soli crediti tributari, mentre, con riferimento agli altri crediti, l'impugnazione può essere proposta innanzi alla competente Autorità Giudiziaria Ordinaria”.
Il terzo motivo di appello con il quale lamenta il mancato Parte_1 accoglimento da parte del TRIBUNALE dell'eccezione con la quale aveva chiesto di dichiarare la nullità della comunicazione impugnata per omessa allegazione degli atti prodromici, non è meritevole di accoglimento.
Premesso che l'appellante non indica la norma violata in virtù della quale avrebbe dovuto essere allegato il sotteso avviso, si rileva che dalla comunicazione impugnata sono chiaramente indicati gli estremi del sotteso avviso di addebito, l'anno di riferimento, l'ammontare della somma spettante all'Ente, la causale del debito, le spese dovute per la notifica, nonché la data della notifica il cui contenuto era pertanto a conoscenza della società debitrice sin dal 13.04.2022.
Per completezza, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la comunicazione di preventiva iscrizione ipotecaria, emessa sulla base di cartelle di pagamento relative a crediti per contributi previdenziali è correttamente motivato mediante il richiamo agli atti presupposti, che, in quanto già destinati alla stessa parte, sono da questa conosciuti o conoscibili e non necessitano perciò di allegazione all'atto impugnato (cfr. ex multis ordinanza 8423/2019).
Del pari infondato è il quarto motivo di gravame con il quale l'appellante lamenta la mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi.
Va innanzitutto precisato che nel ricorso introduttivo non ha Parte_1 dedotto alcunché in ordine all'errore che sarebbe stato commesso.
Ad ogni buon conto si osserva che in calce alla comunicazione opposta,
[...]
ha richiamato l'art. 116, commi 8 e 9, della legge Controparte_4
n. 388/2000 in base al quale sono stati calcolati gli interessi.
[7] Va altresì' disattesa la quinta censura relativa alla tardività dell'iscrizione a ruolo ex art. 25 D. Lgs. 46/99 con riguardo al credito portato dall'avviso di addebito n. 368 2022 0002202807 000, notificato in data 13.04.2022.
Trattasi di doglianza inammissibile in quanto tardiva, poiché formulata dopo la scadenza del termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica del titolo, fissato dall'art. 24, comma 5, D. Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46.
In ogni caso, l'eventuale decadenza non esimerebbe il giudicante all'accertamento, nel merito, della sussistenza del credito azionato, il quale non si estingue per il decorso del termine in questione, afferente unicamente alla fase della riscossione.
In tal senso si è pronunciata in modo costante la giurisprudenza di legittimità, affermando che “in tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo (nella specie, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 46 del 1999, per difetto di un provvedimento giudiziale esecutivo sull'impugnazione dell'accertamento) non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo” (Cass. 6.8.2012, n. 14149; conf. Cass. 26.11.2013, n. 26395; Cass. 23.2.2016, n. 3486).
Nel caso di specie, il merito della pretesa contributiva non ha formato oggetto di alcuna contestazione ad opera dell'opponente in primo grado, oltre ad essere ormai intangibile, come si è detto, per decorso del termine perentorio di opposizione dalla notifica del titolo.
Anche il sesto motivo di gravame con il quale lamenta il mancato Parte_1 accoglimento dell'eccezione di prescrizione è infondato.
È sufficiente osservare che l'avviso di addebito è stato notificato il 13.04.2022 e la comunicazione di preventiva iscrizione ipotecaria è stata notificata il 06.06.2023 per escludere che il credito possa essere dichiarato prescritto.
Anche la settima censura con la quale l'appellante eccepisce la nullità dell'atto di preavviso dell'iscrizione ipotecaria per la mancata notifica dell'avviso di cui all'art. 50 comma 2 D.P.R. 602/73 non è condivisibile.
L'articolo richiamato dispone che “Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'art. 26 di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni”.
[8] Tale norma si riferisce chiaramente all'inizio dell'esecuzione che, nella fattispecie per cui è causa, non è iniziata con la conseguenza che non era dovuto alcun avviso.
Va altresì disatteso l'ultimo motivo di appello con il quale si duole Parte_1 dell'erroneità della sentenza per non aver ritenuto inesistente la notifica della comunicazione di preventiva iscrizione ipotecaria effettuata a mezzo pec.
La correttezza del procedimento notificatorio emerge dalla produzione in giudizio da parte dell' della ricevuta di invio e di consegna della pec all'indirizzo CP_4 della quale la società appellante è titolare come Email_1 riportato dall'esame della visura camerale.
Del tutto irrilevante, è la circostanza che l'indirizzo di provenienza non sia iscritto nel Registro degli Elenchi Pubblici in quanto la presunzione di conoscenza dell'atto notificato, opera con la consegna all'indirizzo di posta elettronica, salvo prova contraria, che deve essere fornita dal destinatario dell'atto.
La stessa giurisprudenza di legittimità, intervenuta in materia di notificazione a mezzo PEC ha affermato che la notificazione effettuata da un organismo pubblico
“utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente” (cfr. Cass. S.U. n. 15979/2022, Cass. n. 982/2023).
Quanto alla ritenuta inesistenza per essere stato l'atto notificato in formato “pdf” anziché “.p7m” si richiama nuovamente la giurisprudenza di legittimità con la quale è stato sancito che il diverso formato costituisce una mera irregolarità, sanabile per raggiungimento dello scopo.
Così ha statuito al riguardo la CORTE di CASSAZIONE, con specifico riferimento all'irregolarità lamentata dall'odierna appellante: “la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria, sicché il rinvio operato dall'art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602 del 1973 all'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di notificazione dell'avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di irritualità della
[9] notificazione della cartella di pagamento, in ragione della avvenuta trasmissione di un file con estensione "pdf" anziché ".p7m", l'applicazione dell'istituto della sanatoria del vizio dell'atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c.” (Cass. 05/03/2019, n. 6417), raggiungimento documentato da
[...]
nel caso di specie. Controparte_4
Anche sotto tale aspetto, l'impugnazione va, pertanto, disattesa.
In virtù delle considerazioni tutte che precedono, la gravata sentenza merita integrale conferma.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'appellante.
Considerato il valore della causa, rilevata l'assenza di attività istruttoria nel presente grado di giudizio, le stesse vanno liquidate in base al D.M. 147/22 come da dispositivo in calce nella misura di Euro 5.000,00, oltre a spese generali e oneri di legge a favore di ciascuna parte resistente.
Le spese così quantificate vanno distratte in favore del Difensore di
[...]
, dichiaratosi antistatario. Controparte_4
Va altresì dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
Respinge l'appello proposto avverso la sentenza n. 270/2025 del TRIBUNALE di MILANO.
Condanna l'appellante a rifondere alle parti appellate le spese di lite che liquida a favore di ciascuna in Euro 5.000,00, oltre a spese generali e oneri di legge.
Dispone la distrazione a favore del procuratore di Controparte_4
dichiaratosi antistatario.
[...]
Si dà atto della sussistenza a carico dell'appellante dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 1 comma 17 legge 228/2012.
Milano, 11/11/2025
La Presidente Il Giudice Ausiliario Relatore Silvia Marina Ravazzoni Francesca Beoni
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