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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 03/03/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI SEZIONE PRIMA CIVILE– AREA PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale di Velletri, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott Antonino La Malfa Presidente dssa Raffaella Calvanese Giudice rel. dssa Francesca Aratari Giudice nel proc RG 62-1/ 62 /2024 promosso da nei confronti di Parte_1
cod fisc Controparte_1 con sede legale in Marino viale XXIV Maggio 16 P.IVA_1 sentito in camera di consiglio il giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di Controparte_2
Esaminata la documentazione allegata;
letta la memoria difensiva depositata dalla debitrice
Ritenuta la legittimazione della parte ricorrente in qualità di creditore;
ritenuta la competenza del Tribunale di Velletri, nel cui circondario ( Marino) la debitrice ha la sede legale considerato che la debitrice è soggetta alla disciplina dei procedimenti concorsuali ex art 1 CCII e che non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti dell'impresa minore di cui all'art. 2 co 1 lett d) CCII, smentito invero dall'ammontare del debito contributivo e tributario iscritto a ruolo (pari ad euro
602.346,16) che di per sé supera la soglia massima di indebitamento prevista dalla norma citata;
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ritenuto che
la debitrice versi effettivamente in stato di insolvenza, desumibile dai seguenti elementi sintomatici: mancato pagamento del credito azionato, giudizialmente accertato, esecuzioni infruttuose, omesso deposito dei bilanci d'esercizio, entità del debito contributivo e tributario
Rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, cci
Ritenuto, pertanto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della Liquidazione giudiziale;
Tenuto conto nella nomina del curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e
358 cci;
Visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 cci,
Dichiara
Aperta la liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
in persona del l.r. pro tempore , con sede in Marino
[...] viale XXIV Maggio 16 cod fisc P.IVA_1
Nomina giudice delegato la dssa Raffaella Calvanese
Nomina curatore il dott n. 821 Persona_1 C.F._1 [...]
Controparte_3
Autorizza il curatore sopra nominato, con le modalità di cui agli artt. 155 quater,
155 quinquies e 155 sexies disp. Att. C.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del d.l.
31 Maggio 2010, n. 78, convertito dalla l.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri
Intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, irap e iva dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale.
Fissa l'udienza del 10/6/2025 h 12 per l'esame dello stato passivo davanti al
Giudice delegato;
Assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
Avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore,
o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. Art.10, co. 3, cci.
Segnala al curatore che deve tempestivamente comunicare al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
Dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'ufficio del registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, cci.
Così deciso in Velletri il 11/02/2025
Il giudice estensore Il Presidente dssa Raffaella Calvanese dott. Antonino La Malfa
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