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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/11/2025, n. 6375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6375 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Così composta:
NE ET UN de Courtelary Presidente
Camillo Romandini Consigliere
NA TU Consigliere Relatore
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello iscritta al n. 167 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
( C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
Elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.to Paolo Franzì che lo rappresenta e difendono per mandato in atti
APPELLANTE
E
( C.F. ) CP_1 P.IVA_1
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO : impugnazione sentenza 9166/2020 del Tribunale di Roma sezione specializzata imprese nel procedimento rg 15909/2019 – liquidazione compenso amministratore società di capitali-
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato e iscritto a ruolo ( r.g. 15909/2019 ) Parte_1 conveniva dinanzi al Tribunale di Roma, sezione specializzata imprese, CP_1 chiedendo la condanna di quest'ultima al pagamento del compenso per l'incarico di amministratore unico svolto dal ventotto gennaio 2016 al dodici gennaio 2018.
La convenuta non si costituiva ed era dichiarata contumace.
Il Tribunale con sentenza 9166/2020 respingeva la domanda.
proponeva appello e l'appellata era dichiarata contumace. Parte_1
La Corte all'esito dell'udienza del ventinove settembre 2025, trattata in forma scritta come da decreto del trenta giugno 2025, tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale ha ritenuto che, pur essendo ammissibile la domanda di liquidazione del compenso, anche se non previsto nell'atto costitutivo e nello statuto e pur potendosi utilizzare criteri equitativi comunque, nel caso di specie, non risultavano allegati e provati i parametri su cui fondare la determinazione del quantum.
Ha poi ritenuto di non accogliere l'istanza ex art 210 c.p.c. avente ad oggetto i bilanci societari ritenendone insussistenti i presupposti.
Ha pertanto affermato l'infondatezza della domanda.
L'appellante sostiene di aver perso la documentazione relativa all'attività svolta e di non essere stato in grado di produrre i bilanci per gravi vicissitudini personali per cui reitera l'istanza ex art. 210 c.p.c..
L'appello è infondato.
2 Non è contestata infatti l'affermazione del Giudice di prime cure laddove ha ritenuto l'assenza di documentazione a supporto;
a questo proposito il richiamo a problemi personali risulta del tutto generico e ininfluente.
Non è poi contestata l'ulteriore affermazione laddove è stata respinta l'istanza ex art. 210
c.p.c. in quanto i bilanci avrebbero potuto ben essere ottenuti presso la competente camera di commercio essendo atti pubblicati nel registro delle imprese;
parimenti non è stato contestato il passaggio argomentativo secondo cui, risultando la società inattiva ( in base alle risultanze del registro delle imprese ) non vi erano elementi da cui poter dedurre la quantità e qualità del lavoro svolto dall'amministratore ai fini della liquidazione del compenso.
Testualmente :
“essendo ben noto che i bilanci di esercizio delle società di capitali vengono depositati presso il Registro delle Imprese a disposizione della generalità dei consociati, ond Parte_1 ove pure non già in possesso degli stessi - o, almeno, di quello relativo all'esercizio 2016, che avrebbe dovuto egli stesso predisporre e presentare all'assemblea per l'approvazione - ben avrebbe potuto e dovuto acquisirli chiedendone il rilascio in copia alla competente Camera di Commercio. Né va taciuto che dalla allegata visura camerale - invero, incompleta
- non è ritraibile alcun utile elemento di giudizio ai fini della quantificazione del compenso richiesto, ché, anzi, ivi si dà conto che l'impresa è inattiva.”
La sentenza di prime cure deve pertanto essere confermata.
Nulla per le spese attesa la contumacia dell'appellata.
L'appellante è stato provvisoriamente ammesso al gratuito patrocinio ma ciò non esime la
Corte dalla dichiarazione di debenza del raddoppio del contributo unificato.
Come a tale proposito stabilito da Cass. 8982/2024:
“ Nel caso in cui l'appello venga respinto, perché rigettato integralmente, ovvero dichiarato inammissibile o improcedibile, il giudice attesta l'obbligo dell'appellante, ancorché ammesso in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (cd. TUSG), rilevando a tal fine soltanto l'elemento oggettivo costituito dal tenore della pronuncia che ne determina il presupposto, mentre le condizioni soggettive della parte vanno invece verificate, nella loro specifica esistenza e permanenza, a cura della cancelleria al momento dell'eventuale successiva attività di recupero del contributo”.
3
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando
Respinge l'appello.
Nulla per le spese.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico di parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ( art. 13 comma 1 quater dpr 115 del 2002 introdotto dall'art. 1 comma 17
l. 228/2012 ) salvo l'accertamento dell'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, demandato all'amministrazione giudiziaria
Roma, camera di consiglio del ventinove settembre 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
NA TU NE ET UN de Courtelary
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Così composta:
NE ET UN de Courtelary Presidente
Camillo Romandini Consigliere
NA TU Consigliere Relatore
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello iscritta al n. 167 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
( C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
Elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.to Paolo Franzì che lo rappresenta e difendono per mandato in atti
APPELLANTE
E
( C.F. ) CP_1 P.IVA_1
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO : impugnazione sentenza 9166/2020 del Tribunale di Roma sezione specializzata imprese nel procedimento rg 15909/2019 – liquidazione compenso amministratore società di capitali-
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato e iscritto a ruolo ( r.g. 15909/2019 ) Parte_1 conveniva dinanzi al Tribunale di Roma, sezione specializzata imprese, CP_1 chiedendo la condanna di quest'ultima al pagamento del compenso per l'incarico di amministratore unico svolto dal ventotto gennaio 2016 al dodici gennaio 2018.
La convenuta non si costituiva ed era dichiarata contumace.
Il Tribunale con sentenza 9166/2020 respingeva la domanda.
proponeva appello e l'appellata era dichiarata contumace. Parte_1
La Corte all'esito dell'udienza del ventinove settembre 2025, trattata in forma scritta come da decreto del trenta giugno 2025, tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale ha ritenuto che, pur essendo ammissibile la domanda di liquidazione del compenso, anche se non previsto nell'atto costitutivo e nello statuto e pur potendosi utilizzare criteri equitativi comunque, nel caso di specie, non risultavano allegati e provati i parametri su cui fondare la determinazione del quantum.
Ha poi ritenuto di non accogliere l'istanza ex art 210 c.p.c. avente ad oggetto i bilanci societari ritenendone insussistenti i presupposti.
Ha pertanto affermato l'infondatezza della domanda.
L'appellante sostiene di aver perso la documentazione relativa all'attività svolta e di non essere stato in grado di produrre i bilanci per gravi vicissitudini personali per cui reitera l'istanza ex art. 210 c.p.c..
L'appello è infondato.
2 Non è contestata infatti l'affermazione del Giudice di prime cure laddove ha ritenuto l'assenza di documentazione a supporto;
a questo proposito il richiamo a problemi personali risulta del tutto generico e ininfluente.
Non è poi contestata l'ulteriore affermazione laddove è stata respinta l'istanza ex art. 210
c.p.c. in quanto i bilanci avrebbero potuto ben essere ottenuti presso la competente camera di commercio essendo atti pubblicati nel registro delle imprese;
parimenti non è stato contestato il passaggio argomentativo secondo cui, risultando la società inattiva ( in base alle risultanze del registro delle imprese ) non vi erano elementi da cui poter dedurre la quantità e qualità del lavoro svolto dall'amministratore ai fini della liquidazione del compenso.
Testualmente :
“essendo ben noto che i bilanci di esercizio delle società di capitali vengono depositati presso il Registro delle Imprese a disposizione della generalità dei consociati, ond Parte_1 ove pure non già in possesso degli stessi - o, almeno, di quello relativo all'esercizio 2016, che avrebbe dovuto egli stesso predisporre e presentare all'assemblea per l'approvazione - ben avrebbe potuto e dovuto acquisirli chiedendone il rilascio in copia alla competente Camera di Commercio. Né va taciuto che dalla allegata visura camerale - invero, incompleta
- non è ritraibile alcun utile elemento di giudizio ai fini della quantificazione del compenso richiesto, ché, anzi, ivi si dà conto che l'impresa è inattiva.”
La sentenza di prime cure deve pertanto essere confermata.
Nulla per le spese attesa la contumacia dell'appellata.
L'appellante è stato provvisoriamente ammesso al gratuito patrocinio ma ciò non esime la
Corte dalla dichiarazione di debenza del raddoppio del contributo unificato.
Come a tale proposito stabilito da Cass. 8982/2024:
“ Nel caso in cui l'appello venga respinto, perché rigettato integralmente, ovvero dichiarato inammissibile o improcedibile, il giudice attesta l'obbligo dell'appellante, ancorché ammesso in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (cd. TUSG), rilevando a tal fine soltanto l'elemento oggettivo costituito dal tenore della pronuncia che ne determina il presupposto, mentre le condizioni soggettive della parte vanno invece verificate, nella loro specifica esistenza e permanenza, a cura della cancelleria al momento dell'eventuale successiva attività di recupero del contributo”.
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P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando
Respinge l'appello.
Nulla per le spese.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico di parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ( art. 13 comma 1 quater dpr 115 del 2002 introdotto dall'art. 1 comma 17
l. 228/2012 ) salvo l'accertamento dell'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, demandato all'amministrazione giudiziaria
Roma, camera di consiglio del ventinove settembre 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
NA TU NE ET UN de Courtelary
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