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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 14/10/2025, n. 2308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2308 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa SA NG, ha pronunciato, in esito all' udienza del 13 ottobre
2025, a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 5861/2023
TRA
, c.f. , rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Gaetano Gennaro e dall'Avv. Daniele Bombara, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Sotgia
RESISTENTE
OGGETTO: Indennità di accompagnamento;
art. 3, comma 3, l. 104/1992
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 15 novembre 2023, esponeva: Parte_1
- di aver inoltrato, in data 23 gennaio 2022, domanda alla competente Commissione sanitaria dell' , al fine di sostenere la visita di accertamento per il riconoscimento del diritto all'indennità CP_1 di accompagnamento;
- con provvedimento del 10 maggio 2022 era stata riconosciuta invalida medio-grave nella misura del
67%-99% ed erano state ritenute sussistenti le condizioni di cui all'art. 3, comma 1, L. 104/1992;
- pertanto, aveva depositato istanza di ATP, dinanzi codesto Tribunale ed iscritto al n. 6569/2022
R.G., per il riconoscimento del requisito sanitario utile al conseguimento dell'indennità di accompagnamento e delle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, l. 104/1992 e, disposta la ctu medico legale, il consulente l'aveva riconosciuta invalida in misura del 100% ed aveva ritenuto la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92, con decorrenza da gennaio 2023, escludendo, tuttavia, la sussistenza del requisito sanitario utile al conseguimento dell'indennità di accompagnamento;
- aveva depositato dichiarazione di dissenso.
Contestava le conclusioni del ctu, deducendo l'erroneità dei criteri di valutazione e l'omesso esame di referti e patologie.
Rilevava la contraddittorietà della relazione con riferimento all'analisi delle patologie da cui era affetta.
Contestava, inoltre, la decorrenza dell'accertamento effettuato dal ctu, osservando che molte delle patologie da cui era affetta erano risalenti nel tempo e la loro gravità era altrettanto riscontrabile e manifesta già da prima del gennaio 2023.
Chiedeva, pertanto, di ritenere e dichiarare che le conclusioni di cui all'accertamento tecnico preventivo iscritto al n. 6569/2022 R.G erano erronee, parziali e contraddittorie e che, pertanto venisse accertato e dichiarato il proprio diritto a fruire dell'indennità di accompagnamento dalla data di presentazione della domanda amministrativa o dalla data che sarebbe risultata in corso di causa e che, per l'effetto, l' venisse condannato a provvedere alla liquidazione ed alla corresponsione CP_1 dell'indennità riconosciuta, previa la rivalutazione, per perequazione automatica prevista dalla legge, di ogni somma dovuta a tale titolo, oltre al pagamento degli accessori di legge;
instava per le spese di lite da distrarre in favore dei procuratori antistatari.
2.- L' , costituendosi in giudizio, contestava la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, CP_1 con vittoria di spese e compensi.
3.- Venivano disposti dapprima il richiamo del ctu che aveva espletato l'incarico nel procedimento per atp, tenuto conto dei rilievi e della documentazione prodotta da parte ricorrente e, successivamente, il rinnovo della ctu.
4.- L'udienza del 13 ottobre 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
5.- Il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma VI cpc.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'odierna ricorrente al fine di verificare la sussistenza del requisito per ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e delle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, l. 104/1992 (iscritto al RG n.
6569/2022, acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati escludeva la sussistenza delle condizioni sanitarie utili al conseguimento dell'indennità di accompagnamento e riteneva la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 3, comma
3, L. 104/1992 da gennaio 2023 e parte ricorrente esprimeva il proprio dissenso. Va evidenziato che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma indicata, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate dalla parte attrice non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Nel caso di specie, sono stati disposti dapprima il richiamo del ctu che ha espletato l'incarico nel procedimento per atp, tenuto conto dei rilievi di parte ricorrente e della documentazione prodotta e, successivamente, il rinnovo della ctu.
Il ctu successivamente nominato nel presente giudizio ha osservato che la ricorrente è affetta da
“cardiopatia ipertensiva, artrosi polidistrettuale diabete mellito di tipo ii in trattamento farmacologico, deficit visivo, obesita' , disturbo cognitivo maggiore , vasculopatia , neoformazione pancreatica”.
Il ctu, in particolare, ha osservato che la ricorrente “ presenta una patologia a carico dell'apparato osteoarticolare ad elettiva localizzazione a carico della colonna vertebrale e delle ginocchia Sul piano della efficienza funzionale all'esame obiettivo è stata evidenziata una riduzione dei movimenti in toto della colonna vertebrale e segnatamente di quelli di flesso estensione per circa ¼ , la digitopressione esercitata sulle apofisi spinose dei corpi vertebrali suscitava riflessi dolorosi La paziente presenta altresì una patologia artrosica a carico di entrambe le ginocchia . I movimenti di flesso estensione evidenziavano scrosci articolari, la digito pressione sulle rime articolari suscitava dolore La paziente tuttavia deambula autonomamente ed effettua i cambiamenti posturali anch'essi in maniera autonoma Il quadro clinico precedentemente descritto trova ampia conferma anche per i profili fisio-patologici, nelle risultanze degli accertamenti clinicostrumentali precedentemente riportati La condizione concomitante di obesità, incide negativamente sulla patologia artrosica e sulla malattia diabetica ..La perizianda è affetta anche da una cardiopatia che nella attuale espressività clinica, per come confermato dalle risultanze della visita specialistica acclusa ai fascicoli di causa e di cui si è precedentemente detto. Si tratta di una affezione in cui l'incremento dei valori pressori arteriosi può determinare un danno strutturale sul miocardio che può essere causa di un deficit funzionale della pompa cardiaca. Sulla stessa incide negativamente anche la condizione di obesità Nella attuale espressività clinica non sono stati obiettivati segni periferici di insufficienza circolatoria, La paziente è affetta altresì da un disturbo cognitivo maggiore.. al momento della visita medica la paziente ha collaborato alla raccolta dell'anamnesi , era orientata nel tempo e nello spazio
e solo a tratti ha presentato turbe della memoria La neoformazione pancreatica , nella attuale espressività clinica, non incide sulla autonomia personale”
Il ctu ha, poi, concluso affermando che “il quadro clinico precedentemente descritto e valutato nel suo complesso non è di entità tale da impedire alla paziente di attendere autonomamente agli atti quotidiani della vita” escludendo, pertanto, la sussistenza delle condizioni sanitarie utili al conseguimento dell'indennità di accompagnamento.
Il ctu, successivamente richiamato, ha ritenuto la sussistenza delle condizioni di cui all' art. 3, comma
3, della legge 104 del 1992 dal gennaio 2022.
Il consulente tecnico ha adeguatamente valutato le patologie risultanti dalla documentazione medica prodotta e le conclusioni cui giunge il CTU sono coerenti, dunque, con l'esame obiettivo da esso condotto e con la documentazione medica esaminata.
6.- In ragione di tutto quanto sopra esposto si dichiara che si trova nelle Parte_1 condizioni sanitarie di cui all'art. 3, comma 3, l. 104/1992 dalla data di presentazione della domanda amministrativa (01/03/2022).
7.- Tenuto conto dell'esito complessivo della lite e della decorrenza delle condizioni sanitarie di cui all'art. 3, comma 3, l. 104/1992, le spese giudiziali relative al procedimento per atp ed al presente giudizio vanno compensate per metà e la restante quota viene liquidata in dispositivo ex DM 10 marzo
2014, n. 55, applicando i minimi previsti tenuto conto della semplicità della controversia;
vengono poste in via definitiva a carico dell' le spese di ctu separatamente liquidate, atteso l'esito CP_1 complessivo della lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così provvede:
a) dichiara che si trova nelle condizioni sanitarie di cui all'art. 3, comma 3, Parte_1
l. 104/1992 dalla data di presentazione della domanda amministrativa (01/03/2022);
b) condanna l' al pagamento di metà delle spese giudiziali del procedimento per atp che si CP_1 liquidano nella somma già ridotta di € 584,25, oltre iva, cpa e rimborso spese generali da distrarre in favore dei procuratori antistatari e dichiara compensata tra le parti la restante quota;
c) condanna l' al pagamento di metà delle spese giudiziali del presente procedimento che si CP_1 liquidano nella somma già ridotta di € 1347,75, oltre iva, cpa e rimborso spese generali da distrarre in favore dei procuratori antistatari e dichiara compensata tra le parti la restante quota;
d) pone a definitivo carico dell' le spese della ctu, separatamente liquidate. CP_1
Messina, 14 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
SA NG
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa SA NG, ha pronunciato, in esito all' udienza del 13 ottobre
2025, a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 5861/2023
TRA
, c.f. , rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Gaetano Gennaro e dall'Avv. Daniele Bombara, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Sotgia
RESISTENTE
OGGETTO: Indennità di accompagnamento;
art. 3, comma 3, l. 104/1992
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 15 novembre 2023, esponeva: Parte_1
- di aver inoltrato, in data 23 gennaio 2022, domanda alla competente Commissione sanitaria dell' , al fine di sostenere la visita di accertamento per il riconoscimento del diritto all'indennità CP_1 di accompagnamento;
- con provvedimento del 10 maggio 2022 era stata riconosciuta invalida medio-grave nella misura del
67%-99% ed erano state ritenute sussistenti le condizioni di cui all'art. 3, comma 1, L. 104/1992;
- pertanto, aveva depositato istanza di ATP, dinanzi codesto Tribunale ed iscritto al n. 6569/2022
R.G., per il riconoscimento del requisito sanitario utile al conseguimento dell'indennità di accompagnamento e delle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, l. 104/1992 e, disposta la ctu medico legale, il consulente l'aveva riconosciuta invalida in misura del 100% ed aveva ritenuto la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92, con decorrenza da gennaio 2023, escludendo, tuttavia, la sussistenza del requisito sanitario utile al conseguimento dell'indennità di accompagnamento;
- aveva depositato dichiarazione di dissenso.
Contestava le conclusioni del ctu, deducendo l'erroneità dei criteri di valutazione e l'omesso esame di referti e patologie.
Rilevava la contraddittorietà della relazione con riferimento all'analisi delle patologie da cui era affetta.
Contestava, inoltre, la decorrenza dell'accertamento effettuato dal ctu, osservando che molte delle patologie da cui era affetta erano risalenti nel tempo e la loro gravità era altrettanto riscontrabile e manifesta già da prima del gennaio 2023.
Chiedeva, pertanto, di ritenere e dichiarare che le conclusioni di cui all'accertamento tecnico preventivo iscritto al n. 6569/2022 R.G erano erronee, parziali e contraddittorie e che, pertanto venisse accertato e dichiarato il proprio diritto a fruire dell'indennità di accompagnamento dalla data di presentazione della domanda amministrativa o dalla data che sarebbe risultata in corso di causa e che, per l'effetto, l' venisse condannato a provvedere alla liquidazione ed alla corresponsione CP_1 dell'indennità riconosciuta, previa la rivalutazione, per perequazione automatica prevista dalla legge, di ogni somma dovuta a tale titolo, oltre al pagamento degli accessori di legge;
instava per le spese di lite da distrarre in favore dei procuratori antistatari.
2.- L' , costituendosi in giudizio, contestava la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, CP_1 con vittoria di spese e compensi.
3.- Venivano disposti dapprima il richiamo del ctu che aveva espletato l'incarico nel procedimento per atp, tenuto conto dei rilievi e della documentazione prodotta da parte ricorrente e, successivamente, il rinnovo della ctu.
4.- L'udienza del 13 ottobre 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
5.- Il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma VI cpc.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'odierna ricorrente al fine di verificare la sussistenza del requisito per ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e delle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, l. 104/1992 (iscritto al RG n.
6569/2022, acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati escludeva la sussistenza delle condizioni sanitarie utili al conseguimento dell'indennità di accompagnamento e riteneva la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 3, comma
3, L. 104/1992 da gennaio 2023 e parte ricorrente esprimeva il proprio dissenso. Va evidenziato che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma indicata, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate dalla parte attrice non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Nel caso di specie, sono stati disposti dapprima il richiamo del ctu che ha espletato l'incarico nel procedimento per atp, tenuto conto dei rilievi di parte ricorrente e della documentazione prodotta e, successivamente, il rinnovo della ctu.
Il ctu successivamente nominato nel presente giudizio ha osservato che la ricorrente è affetta da
“cardiopatia ipertensiva, artrosi polidistrettuale diabete mellito di tipo ii in trattamento farmacologico, deficit visivo, obesita' , disturbo cognitivo maggiore , vasculopatia , neoformazione pancreatica”.
Il ctu, in particolare, ha osservato che la ricorrente “ presenta una patologia a carico dell'apparato osteoarticolare ad elettiva localizzazione a carico della colonna vertebrale e delle ginocchia Sul piano della efficienza funzionale all'esame obiettivo è stata evidenziata una riduzione dei movimenti in toto della colonna vertebrale e segnatamente di quelli di flesso estensione per circa ¼ , la digitopressione esercitata sulle apofisi spinose dei corpi vertebrali suscitava riflessi dolorosi La paziente presenta altresì una patologia artrosica a carico di entrambe le ginocchia . I movimenti di flesso estensione evidenziavano scrosci articolari, la digito pressione sulle rime articolari suscitava dolore La paziente tuttavia deambula autonomamente ed effettua i cambiamenti posturali anch'essi in maniera autonoma Il quadro clinico precedentemente descritto trova ampia conferma anche per i profili fisio-patologici, nelle risultanze degli accertamenti clinicostrumentali precedentemente riportati La condizione concomitante di obesità, incide negativamente sulla patologia artrosica e sulla malattia diabetica ..La perizianda è affetta anche da una cardiopatia che nella attuale espressività clinica, per come confermato dalle risultanze della visita specialistica acclusa ai fascicoli di causa e di cui si è precedentemente detto. Si tratta di una affezione in cui l'incremento dei valori pressori arteriosi può determinare un danno strutturale sul miocardio che può essere causa di un deficit funzionale della pompa cardiaca. Sulla stessa incide negativamente anche la condizione di obesità Nella attuale espressività clinica non sono stati obiettivati segni periferici di insufficienza circolatoria, La paziente è affetta altresì da un disturbo cognitivo maggiore.. al momento della visita medica la paziente ha collaborato alla raccolta dell'anamnesi , era orientata nel tempo e nello spazio
e solo a tratti ha presentato turbe della memoria La neoformazione pancreatica , nella attuale espressività clinica, non incide sulla autonomia personale”
Il ctu ha, poi, concluso affermando che “il quadro clinico precedentemente descritto e valutato nel suo complesso non è di entità tale da impedire alla paziente di attendere autonomamente agli atti quotidiani della vita” escludendo, pertanto, la sussistenza delle condizioni sanitarie utili al conseguimento dell'indennità di accompagnamento.
Il ctu, successivamente richiamato, ha ritenuto la sussistenza delle condizioni di cui all' art. 3, comma
3, della legge 104 del 1992 dal gennaio 2022.
Il consulente tecnico ha adeguatamente valutato le patologie risultanti dalla documentazione medica prodotta e le conclusioni cui giunge il CTU sono coerenti, dunque, con l'esame obiettivo da esso condotto e con la documentazione medica esaminata.
6.- In ragione di tutto quanto sopra esposto si dichiara che si trova nelle Parte_1 condizioni sanitarie di cui all'art. 3, comma 3, l. 104/1992 dalla data di presentazione della domanda amministrativa (01/03/2022).
7.- Tenuto conto dell'esito complessivo della lite e della decorrenza delle condizioni sanitarie di cui all'art. 3, comma 3, l. 104/1992, le spese giudiziali relative al procedimento per atp ed al presente giudizio vanno compensate per metà e la restante quota viene liquidata in dispositivo ex DM 10 marzo
2014, n. 55, applicando i minimi previsti tenuto conto della semplicità della controversia;
vengono poste in via definitiva a carico dell' le spese di ctu separatamente liquidate, atteso l'esito CP_1 complessivo della lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così provvede:
a) dichiara che si trova nelle condizioni sanitarie di cui all'art. 3, comma 3, Parte_1
l. 104/1992 dalla data di presentazione della domanda amministrativa (01/03/2022);
b) condanna l' al pagamento di metà delle spese giudiziali del procedimento per atp che si CP_1 liquidano nella somma già ridotta di € 584,25, oltre iva, cpa e rimborso spese generali da distrarre in favore dei procuratori antistatari e dichiara compensata tra le parti la restante quota;
c) condanna l' al pagamento di metà delle spese giudiziali del presente procedimento che si CP_1 liquidano nella somma già ridotta di € 1347,75, oltre iva, cpa e rimborso spese generali da distrarre in favore dei procuratori antistatari e dichiara compensata tra le parti la restante quota;
d) pone a definitivo carico dell' le spese della ctu, separatamente liquidate. CP_1
Messina, 14 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
SA NG