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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/10/2025, n. 3544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3544 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Rosa B. Cristofano Consigliere rel.
3. dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
A seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio, all'esito della riserva di cui all'udienza del 25.9.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 3194 /2024 R.G. lavoro vertente
TRA
nata a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1 C.F._1 residente in [...], Portici (Na), elettivamente domiciliata in Napoli al Centro Direzionale, isola G 7, presso lo studio dell'Avv. Nicola Cacciapuoti, cod.fisc. , dal quale è rappresentata e CodiceFiscale_2 difesa giusta procura in calce al presente atto, la quale dichiara, ai sensi dell'art. 125 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax 0810323897 ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata
Email_1
=Appellante E
Controparte_1
.F.: ), in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e
[...] P.IVA_1 difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F.
), domiciliataria ex lege in Napoli alla via Diaz n.11 con indirizzo P.IVA_2
PEC Email_2
Appellato OGGETTO : Appello parziale avverso la sentenza n. 3280/2024 nell'ambito del giudizio RGN 1738/2024, resa dal Tribunale di Napoli ,in funzione di Giudice del lavoro, depositata in data 07.05.2024 e non notificata.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2.12.2024 proponeva appello Parte_1 parziale avverso la sentenza del Tribunale di Napoli , in funzione di giudice del lavoro, in epigrafe indicata con la quale era stata integralmente accolta la domanda avanzata dalla stessa , intesa ad ottenere il riconoscimento del diritto alla percezione della Retribuzione Professionale Docenti di cui al citato art. 7 del CCNL di settore del 15.3.2001 per l'anno scolastico 2020/2021, mentre le spese processuali erano state liquidate in complessivi euro 258,00.
Lamentava l'appellante la erroneità della decisione in punto di regolamentazione delle spese di lite, in quanto disposte in violazione dei parametri tabellari ex DM 55/2014 , laddove le stesse erano superiori , tenuto conto del valore della causa ( indeterminabile basso e , comunque ,ricompreso nello scaglione da € 1.101 a € 5.200,00) e dei valori medi relativi alle fasi di studio , introduttiva e di trattazione . Concludeva, pertanto, come in atti per la conseguente riforma parziale della impugnata sentenza, con liquidazione delle spese relative al primo grado di giudizio nella misura ivi indicata, oltre che di quelle successive con attribuzione.
Instaurato nuovamente il contraddittorio Il si costituiva , chiedendo il CP_1 rigetto del gravame siccome inammissibile , improcedibile oltre che infondato nel merito .
Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022. Disposta la trattazione scritta, acquisite le note dei procuratori delle parti, all'odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
La Corte giudica l'appello fondato per le ragioni che si vanno ad esporre .
Va in primo luogo rilevato che il gravame investe la sola liquidazione delle spese di lite, sicchè il “thema decidendum” rimane, in virtù del principio devolutivo dell'appello, circoscritto in questa sede solo nei predetti termini.
L'appellante chiede la rideterminazione delle spese di primo grado in misura rispettosa della tariffa forense , ex DM 55/2014 avuto riguardo ai valori medi di liquidazione delle tre fasi di studio , introduttiva, istruttoria e/o trattazione nonché del valore della controversia, indeterminato e/o indeterminabile o , comunque, ricompreso nello scaglione da € 1.101 a € 5.200,00
L'appello va accolto per quanto di ragione.
Come ha argomentato la giurisprudenza di legittimità più recente (cfr. Cass. 9815/2023, 9818/2023, 25847/2023), nella liquidazione del compenso il giudice è chiamato dall'art. 4 co. 1 d.m. 55/2014 a tenere conto dei valori medi determinati dalle tabelle allegate al decreto. Essi possono essere aumentati fino al 50% ovvero diminuiti in ogni caso non oltre il 50% e sono soggetti ad aggiornamento biennale ex art. 13 co. 6 l. 247/2012. Rileva in particolare la previsione che i parametri medi non possono essere diminuiti oltre il 50%, senza eccezione («in ogni caso»). Tale inderogabilità dei parametri minimi è stata espressamente introdotta con una modifica apportata dal d.m. 37/2018. Va ricordato che la giurisprudenza di legittimità ha avuto ampiamente modo di affermare che la liquidazione delle spese legali secondo i parametri tabellari costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, qualora sia contenuto tra il minimo ed il massimo, non richiede una specifica motivazione ( si veda la recente ordinanza della Cassazione n. 14198/2022).
Ed ancora “….con riferimento alle liquidazioni sottoposte al regime del d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 37/2018. …non è più consentita la liquidazione di importi risultanti da una riduzione superiore al 50% dei parametri medi. Il legislatore ha deciso di circoscrivere il potere del giudice di quantificare il compenso o le spese processuali e di garantire così (cioè, attraverso una limitazione della flessibilità dei parametri) l'uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale. Da ultimo, tale intenzione legislativa ha trovato un'ulteriore espressione nella l. 49/2023 in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, ove l'art. 1 dispone che «per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale», nonché - per gli avvocati - conforme ai compensi previsti dal decreto del Ministero della Giustizia ex art. 13 co. 6 l. 247/2012 (cioè, attualmente, il d.m. 55/2014)” (v. in motivazione C. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17613 del 2024) . Tanto premesso, nel caso in esame gli importi liquidati dal giudice di primo grado sono inferiori ai minimi di legge in relazione al valore della causa.
Nella fattispecie trova applicazione ratione temporis, così come richiesto, la tariffa professionale forense approvata con d.m. 10.3.2014 n.55 e successivo DM 147/2022 sulla base della quale è stato redatto il gravame.
II valore della causa è riconducibile allo scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00, tenuto conto che il periodo per cui la ricorrente ha maturato il diritto alla corresponsione dell'emolumento richiesto, è di circa 8 mesi, e che l'importo spettante alla ricorrente sarebbe dovuto essere di circa 1.500,00 euro, (ossia l'importo di € 184 mensili moltiplicato per i mesi lavorati), circostanza per nulla contrastata dal appellato. CP_1
Ne consegue che applicando i valori minimi per le cause di lavoro e non medi in considerazione della non particolare complessità della questione ,già risolta come da giurisprudenza richiamata dallo stesso Tribunale, il compenso sarebbe dovuto essere così determinato: per la fase di studio € 444,00, per la fase introduttiva € 213,00 e per la fase di trattazione in € 284,00. Operando le dovute sommatorie per le fasi richieste e riconosciute si giunge , pertanto , ad una quantificazione pari ad euro 941,00. Nel caso di specie, la liquidazione operata dal primo Giudice di quanto spettante per l'attività difensiva svolta è stata di euro 258,00, e, dunque, inferiore ai suddetti minimi tariffari. Per le suesposte considerazioni si impone quindi l'accoglimento del relativo motivo di doglianza e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, le spese legali relative al giudizio di I^ grado vanno riliquidate nella misura di cui sopra, oltre rimborso forfettario spese generali , IVA e CPA come per legge con attribuzione . Di conseguenza il , odierno appellato, va condannato al CP_1 pagamento della differenza tra l'importo così determinato e quello liquidato nell'impugnata sentenza, pari ad euro 683,00. In ordine alle spese del grado ( il cui valore è appunto limitato alla sola differenza tra le spese liquidate e quelle spettanti), le stesse cedono a carico del soccombente nella misura in dispositivo liquidata , secondo le tabelle CP_1 ratione temporis vigenti.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
- accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che nel resto conferma, liquida le spese legali relative al giudizio di I^ grado in complessivi € 941,00;
-condanna il al pagamento della somma di euro 683,00 pari alla CP_1 differenza tra l'importo come sopra determinato e quello liquidato nella sentenza impugnata oltre rimborso spese generali ,IVA e CPA nella misura di legge con attribuzione;
- condanna , altresì, il al pagamento delle spese del secondo grado CP_1 che liquida in complessivi euro 250,00 oltre rimborso spese generali ,IVA e CPA nella misura di legge, con attribuzione.
Così deciso in Napoli, lì 25 .9.2025
Il Presidente
Il Cons. est. rel. Dr.Anna Carla Catalano Dr.ssa Rosa B. Cristofano Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Rosa B. Cristofano Consigliere rel.
3. dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
A seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio, all'esito della riserva di cui all'udienza del 25.9.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 3194 /2024 R.G. lavoro vertente
TRA
nata a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1 C.F._1 residente in [...], Portici (Na), elettivamente domiciliata in Napoli al Centro Direzionale, isola G 7, presso lo studio dell'Avv. Nicola Cacciapuoti, cod.fisc. , dal quale è rappresentata e CodiceFiscale_2 difesa giusta procura in calce al presente atto, la quale dichiara, ai sensi dell'art. 125 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax 0810323897 ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata
Email_1
=Appellante E
Controparte_1
.F.: ), in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e
[...] P.IVA_1 difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F.
), domiciliataria ex lege in Napoli alla via Diaz n.11 con indirizzo P.IVA_2
PEC Email_2
Appellato OGGETTO : Appello parziale avverso la sentenza n. 3280/2024 nell'ambito del giudizio RGN 1738/2024, resa dal Tribunale di Napoli ,in funzione di Giudice del lavoro, depositata in data 07.05.2024 e non notificata.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2.12.2024 proponeva appello Parte_1 parziale avverso la sentenza del Tribunale di Napoli , in funzione di giudice del lavoro, in epigrafe indicata con la quale era stata integralmente accolta la domanda avanzata dalla stessa , intesa ad ottenere il riconoscimento del diritto alla percezione della Retribuzione Professionale Docenti di cui al citato art. 7 del CCNL di settore del 15.3.2001 per l'anno scolastico 2020/2021, mentre le spese processuali erano state liquidate in complessivi euro 258,00.
Lamentava l'appellante la erroneità della decisione in punto di regolamentazione delle spese di lite, in quanto disposte in violazione dei parametri tabellari ex DM 55/2014 , laddove le stesse erano superiori , tenuto conto del valore della causa ( indeterminabile basso e , comunque ,ricompreso nello scaglione da € 1.101 a € 5.200,00) e dei valori medi relativi alle fasi di studio , introduttiva e di trattazione . Concludeva, pertanto, come in atti per la conseguente riforma parziale della impugnata sentenza, con liquidazione delle spese relative al primo grado di giudizio nella misura ivi indicata, oltre che di quelle successive con attribuzione.
Instaurato nuovamente il contraddittorio Il si costituiva , chiedendo il CP_1 rigetto del gravame siccome inammissibile , improcedibile oltre che infondato nel merito .
Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022. Disposta la trattazione scritta, acquisite le note dei procuratori delle parti, all'odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
La Corte giudica l'appello fondato per le ragioni che si vanno ad esporre .
Va in primo luogo rilevato che il gravame investe la sola liquidazione delle spese di lite, sicchè il “thema decidendum” rimane, in virtù del principio devolutivo dell'appello, circoscritto in questa sede solo nei predetti termini.
L'appellante chiede la rideterminazione delle spese di primo grado in misura rispettosa della tariffa forense , ex DM 55/2014 avuto riguardo ai valori medi di liquidazione delle tre fasi di studio , introduttiva, istruttoria e/o trattazione nonché del valore della controversia, indeterminato e/o indeterminabile o , comunque, ricompreso nello scaglione da € 1.101 a € 5.200,00
L'appello va accolto per quanto di ragione.
Come ha argomentato la giurisprudenza di legittimità più recente (cfr. Cass. 9815/2023, 9818/2023, 25847/2023), nella liquidazione del compenso il giudice è chiamato dall'art. 4 co. 1 d.m. 55/2014 a tenere conto dei valori medi determinati dalle tabelle allegate al decreto. Essi possono essere aumentati fino al 50% ovvero diminuiti in ogni caso non oltre il 50% e sono soggetti ad aggiornamento biennale ex art. 13 co. 6 l. 247/2012. Rileva in particolare la previsione che i parametri medi non possono essere diminuiti oltre il 50%, senza eccezione («in ogni caso»). Tale inderogabilità dei parametri minimi è stata espressamente introdotta con una modifica apportata dal d.m. 37/2018. Va ricordato che la giurisprudenza di legittimità ha avuto ampiamente modo di affermare che la liquidazione delle spese legali secondo i parametri tabellari costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, qualora sia contenuto tra il minimo ed il massimo, non richiede una specifica motivazione ( si veda la recente ordinanza della Cassazione n. 14198/2022).
Ed ancora “….con riferimento alle liquidazioni sottoposte al regime del d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 37/2018. …non è più consentita la liquidazione di importi risultanti da una riduzione superiore al 50% dei parametri medi. Il legislatore ha deciso di circoscrivere il potere del giudice di quantificare il compenso o le spese processuali e di garantire così (cioè, attraverso una limitazione della flessibilità dei parametri) l'uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale. Da ultimo, tale intenzione legislativa ha trovato un'ulteriore espressione nella l. 49/2023 in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, ove l'art. 1 dispone che «per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale», nonché - per gli avvocati - conforme ai compensi previsti dal decreto del Ministero della Giustizia ex art. 13 co. 6 l. 247/2012 (cioè, attualmente, il d.m. 55/2014)” (v. in motivazione C. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17613 del 2024) . Tanto premesso, nel caso in esame gli importi liquidati dal giudice di primo grado sono inferiori ai minimi di legge in relazione al valore della causa.
Nella fattispecie trova applicazione ratione temporis, così come richiesto, la tariffa professionale forense approvata con d.m. 10.3.2014 n.55 e successivo DM 147/2022 sulla base della quale è stato redatto il gravame.
II valore della causa è riconducibile allo scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00, tenuto conto che il periodo per cui la ricorrente ha maturato il diritto alla corresponsione dell'emolumento richiesto, è di circa 8 mesi, e che l'importo spettante alla ricorrente sarebbe dovuto essere di circa 1.500,00 euro, (ossia l'importo di € 184 mensili moltiplicato per i mesi lavorati), circostanza per nulla contrastata dal appellato. CP_1
Ne consegue che applicando i valori minimi per le cause di lavoro e non medi in considerazione della non particolare complessità della questione ,già risolta come da giurisprudenza richiamata dallo stesso Tribunale, il compenso sarebbe dovuto essere così determinato: per la fase di studio € 444,00, per la fase introduttiva € 213,00 e per la fase di trattazione in € 284,00. Operando le dovute sommatorie per le fasi richieste e riconosciute si giunge , pertanto , ad una quantificazione pari ad euro 941,00. Nel caso di specie, la liquidazione operata dal primo Giudice di quanto spettante per l'attività difensiva svolta è stata di euro 258,00, e, dunque, inferiore ai suddetti minimi tariffari. Per le suesposte considerazioni si impone quindi l'accoglimento del relativo motivo di doglianza e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, le spese legali relative al giudizio di I^ grado vanno riliquidate nella misura di cui sopra, oltre rimborso forfettario spese generali , IVA e CPA come per legge con attribuzione . Di conseguenza il , odierno appellato, va condannato al CP_1 pagamento della differenza tra l'importo così determinato e quello liquidato nell'impugnata sentenza, pari ad euro 683,00. In ordine alle spese del grado ( il cui valore è appunto limitato alla sola differenza tra le spese liquidate e quelle spettanti), le stesse cedono a carico del soccombente nella misura in dispositivo liquidata , secondo le tabelle CP_1 ratione temporis vigenti.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
- accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che nel resto conferma, liquida le spese legali relative al giudizio di I^ grado in complessivi € 941,00;
-condanna il al pagamento della somma di euro 683,00 pari alla CP_1 differenza tra l'importo come sopra determinato e quello liquidato nella sentenza impugnata oltre rimborso spese generali ,IVA e CPA nella misura di legge con attribuzione;
- condanna , altresì, il al pagamento delle spese del secondo grado CP_1 che liquida in complessivi euro 250,00 oltre rimborso spese generali ,IVA e CPA nella misura di legge, con attribuzione.
Così deciso in Napoli, lì 25 .9.2025
Il Presidente
Il Cons. est. rel. Dr.Anna Carla Catalano Dr.ssa Rosa B. Cristofano Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.