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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 26/11/2025, n. 957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 957 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Alessandro Petronzi Presidente rel. est.
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
Dott. Alessandro D'Aniello G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 10.4.2025, da
1) Parte_1
Nato a Erba (CO) il 22.4.1978
Cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...], Piazzetta Verdi n. 3 con l'Avv. Francesca Binaghi
e
2) Parte_2
nata a [...] il [...]
cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Livia Zanetti
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Reggio Emilia in data 15.9.2007 (anno
2007 - atto n. 162 - Parte 2 - Serie A)
separati consensualmente con la sentenza pubblicata in data 22.3.2023 dal Tribunale di Como n.
315/2023.
Con i seguenti figli minori non economicamente indipendenti:
1 - nata l'[...] Persona_1
- nata l'[...] Persona_2
FATTO
I coniugi sopra indicati comparivano all'udienza di prima comparizione del 13 novembre 2025 e,
all'esito della conciliazione, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni concordate:
1) Dichiarare e pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i signori e con ordine al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle Parte_1 Parte_2
annotazioni e trascrizioni conseguenti alla emananda sentenza;
Per_ 2) Disporre l'affido condiviso delle figlie minori, ed ormai di 17 anni e ormai prossime Per_1
alla maggiore età, con collocamento presso il padre;
3) Confermare che la casa coniugale sita in Eupilio Piazzetta Verdi n.3, in locazione con contratto di affitto intestato al signor , rimanga assegnata al Sig. con tutto quanto l'arreda; Pt_1 Pt_1
4) I genitori, in merito al calendario frequentazione madre-figlie, tenuto conto della problematica del divieto di avvicinamento disposto dall'A.G. penale a carico del padre del compagno della resistente,
con riferimento alla figlia e sino alla sua risoluzione, concordano che la madre potrà vedere Per_1
le figlie al di fuori della propria abitazione, tenuto conto dei loro impegni scolastici ed extrascolastici un giorno alla settimana, tutte le domeniche dalle ore 9,30/10 in base anche ai desideri delle ragazze,
e sino alle ore 22,00 circa, con prelievo e riconsegna presso la residenza paterna a carico della madre.
5) In merito al mantenimento, i signori e concordano di confermare Parte_1 Parte_2
l'assegno di mantenimento a carico della madre pari ad euro 100,00 a figlia (200,00 euro complessivi), rivalutabili in base all'indice Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie previste e disciplinate dal protocollo del Tribunale di Como, che qui si intende integralmente richiamato;
6)La signora si impegna a mettere a frutto la propria capacità lavorativa reperendo un lavoro Pt_2
anche per fare fronte agli arretrati accumulati per il mantenimento delle figlie, con una dilazione.
7) I signori e concordano di rideterminare l'assegno di mantenimento a carico della Pt_1 Pt_2
madre per le figlie, una volta reperita dalla stessa attività lavorativa, e che la resistente si impegna a comunicare e documentare al padre, prevedendo un aumento incrementale dell'assegno di mantenimento in base all'ammontare dello stipendio, secondo il seguente schema: 150 euro a figlia ove lo stipendio ammonti tra 500 e 800 euro mensili;
200 euro a figlia ove lo stipendio ammonti tra
2 Rimane inteso tra i genitori che ove le entrate della resistente dovessero essere di importo Pt_2
maggiore, le parti si impegnano ad individuare altra soluzione nell'interesse delle figlie.
8) Confermare la percezione in capo al signor del 100% dell'assegno unico per le Parte_1
figlie.
9) Spese di giudizio compensate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di
Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controversie ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo (art. 337-octies cod. civ.), alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti e tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
1) DICHIARA LA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI
del matrimonio contratto dai coniugi e Parte_1 Parte_2
3 in data 15.9.2007 in Reggio Emilia, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
Reggio Emilia (anno 2007 - atto n. 162 - Parte 2 - Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
2) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
3) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza,
passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Eupilio perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Reggio Emilia dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Como, il 26.11.2025
Il Presidente rel. est.
Dott. Alessandro Petronzi
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
801 e 1.200 euro mensili;
250 euro a figlia ove lo stipendio ammonti tra 1.201/1500 euro mensili.