Sentenza 24 ottobre 2024
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. II Centrale di Appello, sentenza 02/02/2026, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT. 23/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO composta dai magistrati:
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Cosmo SCIANCALEPORE Presidente
Consigliere Consigliere
Consigliere Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello, in materia di pensioni, iscritto al n.61945 del registro segreteria, avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale per la regione Campania n.522/2024, depositata il 24 ottobre 2024, proposto da:
- OMISSIS, nato a [...] il OMISSIS, Codice fiscale OMISSIS;
- OMISSIS, nato a [...] il OMISSIS, Codice fiscale OMISSIS;
- OMISSIS, nato a [...] il OMISSIS, Codice fiscale OMISSIS;
- OMISSIS, nato ad [...] il OMISSIS, Codice fiscale OMISSIS;
- OMISSIS, nato a [...] il OMISSIS, Codice fiscale OMISSIS;
- OMISSIS, nato a [...] il OMISSIS, Codice fiscale OMISSIS;
tutti rappresentati e difesi dall’Avv. Giuseppe Sparano, Codice fiscale
[...], indirizzo di posta elettronica certificata avvgiuseppesparano@pec.it. presso il quale sono elettivamente
SENT. 23/2026 domiciliati;
contro
- I.N.P.S., con sede in Roma, via Ciro il Grande n.24, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati (tra parentesi i rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata):
NT RI (avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it),
Sergio Preden (avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it),
PP NN (avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it),
Lidia Carcavallo (avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it),
elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria n.29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto.
Visti l’atto di appello e tutti i documenti di causa;
uditi, nella pubblica udienza del 16 dicembre 2025, svolta con l’assistenza del Dott. Luca Fruscione, il relatore Cons. Cosmo Sciancalepore, l’Avv. Giuseppe Sparano per gli appellanti e l’Avv. Lidia Carcavallo per l’I.N.P.S.
FATTO
1. La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Campania, con la impugnata sentenza n.522/2024, a seguito di eccezione sollevata dall’I.N.P.S., ha dichiarato la prescrizione del diritto degli odierni appellanti al beneficio della rivalutazione contributiva previsto dalla legge n.257/1992 (recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto) e dal d.l. n.269/2003. La prescrizione del diritto è stata dichiarata perché, secondo il primo Giudice: il termine
SENT. 23/2026 di prescrizione decennale ordinario decorre dal momento della consapevolezza del lavoratore del rischio di esposizione all’amianto e, quindi, nella fattispecie in esame, al più tardi, dalla data di inoltro all’INAIL delle domande di riconoscimento dell’esposizione avvenuto, per tutti, in date diverse, entro il 30 giugno 2005; la domanda formulata all’INAIL non ha valenza interruttiva atteso che detto Istituto non è l’Ente erogatore della prestazione previdenziale richiesta;
l’istanza all’I.N.P.S. risale al 15 settembre 2017, quindi oltre 10 anni dopo la consapevolezza da parte dei ricorrenti del rischio di esposizione all’amianto.
La sentenza impugnata è stata preceduta dalla sentenza n.OMISSIS
(RGL n.OMISSIS) del Tribunale di Nocera Inferiore che ha dichiarato il difetto di giurisdizione in favore della Corte dei conti dinanzi alla quale l’odierno giudizio è stato poi riassunto.
2. Gli appellanti hanno chiesto la riforma della sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione o Giudice della Corte dei conti per la regione Campania, in quanto il Giudice di primo grado non avrebbe tenuto conto del precedente ricorso da loro promosso contro l’I.N.P.S.,
depositato il 10 giugno 2013 presso il Tribunale di Nocera Inferiore, avente, a loro dire, valenza interruttiva. Questo ricorso, riportato in fatto nella sentenza impugnata insieme al relativo esito giudiziario, ha dato luogo alla sentenza di accoglimento n. OMISSIS del OMISSIS, riformata dalla sentenza della Corte d’Appello di Salerno n. OMISSIS del OMISSIS (R.G. n.OMISSIS), allegata al ricorso di primo grado, che ha dichiarato improponibile il medesimo ricorso per omessa previa SENT. 23/2026 presentazione della corrispondente domanda amministrativa all’I.N.P.S. Gli appellanti hanno rilevato la totale mancanza di motivazione in ordine alla mancata considerazione, ai fini interruttivi, del predetto ricorso e hanno, infine, osservato che l’effetto interruttivo va comunque riconosciuto alla domanda giudiziale anche nell’ipotesi in cui il giudizio si concluda con una sentenza dichiarativa dell’improponibilità della domanda stessa.
3. L’Istituto previdenziale ritiene l’appello inammissibile e infondato, in sintesi, in considerazione del fatto che non sarebbe configurabile un difetto motivazionale e la valutazione dei fatti interruttivi della prescrizione è rimessa all’apprezzamento del Giudice di prime cure.
4. Gli appellanti, con memoria integrativa, hanno ribadito che la sentenza impugnata presenterebbe una carenza di motivazione e un errore nel momento in cui sostanzialmente individua il primo atto interruttivo, considerato tardivo, nell’istanza amministrativa indirizzata all’I.N.P.S. il 15 settembre 2017 (quindi senza considerare il precedente contenzioso con l’I.N.P.S. che ha dato luogo alla menzionata sentenza della Corte d’Appello di Salerno n. OMISSIS).
5. Nell’odierna udienza, le parti presenti si sono riportate alle conclusioni già rassegnate insistendo per il relativo accoglimento.
La causa è successivamente passata in decisione.
DIRITTO
1. L’art.170 c.g.c. dispone che “nei giudizi in materia di pensioni, l'appello è consentito per i soli motivi di diritto”. Per costante giurisprudenza contabile, l’appello in materia pensionistica è ammesso SENT. 23/2026 nel caso in cui sia dedotto un vizio di motivazione apparente o omessa motivazione (ex plurimis, Sez. II Appello, 13 marzo 2025, n.54; Sez. I Appello, 3 settembre 2025, n.131). Rientrano nei motivi di diritto i vizi che comportano la nullità della sentenza o del processo (ex plurimis, Sez. III Appello, 25 luglio 2025, n.118).
2. La domanda degli appellanti va accolta perché la sentenza appellata presenta un rilevante vizio di motivazione.
Il Giudice di prime cure, pur riportandolo in fatto, non ha in alcun modo preso in considerazione, al fine di valutarne l’eventuale valenza interruttiva, il ricorso depositato dagli appellanti il 10 giugno 2013 presso il Tribunale di Nocera Inferiore, che ha dato luogo alla sentenza di accoglimento n. OMISSIS del OMISSIS dello stesso Tribunale, riformata dalla sentenza della Corte d’Appello di Salerno n. OMISSIS
(allegata dagli appellanti al ricorso di primo grado). Tale omissione assume una particolare rilevanza considerando che il Giudice di primo grado ha rigettato il ricorso degli odierni appellanti, non per ragioni di merito, ma dichiarando la prescrizione del diritto al beneficio della rivalutazione contributiva richiesta per esposizione all’amianto. In altri termini, dalla motivazione della sentenza appellata, dichiarativa della prescrizione, non emerge, neppure implicitamente, se il primo Giudice abbia preso in considerazione e valutato sotto il profilo della eventuale valenza interruttiva il precedente contenzioso indicato e/o le ragioni per le quali ha ritenuto tale contenzioso irrilevante ai fini dell’interruzione del termine decennale per fare valere il diritto alla rivalutazione contributiva richiesta.
SENT. 23/2026 3. In conclusione, il Giudice di prime cure, omettendo del tutto di valutare, nella sentenza avversata, l’eventuale valenza interruttiva del precedente contenzioso, instaurato dagli appellanti nei confronti dell’I.N.P.S., che ha dato luogo alle sentenze n. OMISSIS del Tribunale di Nocera Inferiore e n. OMISSIS della Corte d’Appello di Salerno, è incorso nell’omessa valutazione di una prova in ordine ad un punto dirimente della questione, costituente questione di fatto ex art.170, comma 4, c.g.c. (Sez. Appello Sicilia, 17 giugno 2024, n.73).
La sentenza appellata va, dunque, annullata con rimessione degli atti al primo Giudice in diversa composizione, per la pronuncia sul merito e la pronuncia sulle spese anche del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione Seconda Centrale d’Appello, così definitivamente pronunciando, accoglie l’appello e, per l’effetto, annulla la sentenza impugnata e rimette gli atti al primo Giudice, in diversa composizione, per la pronuncia sul merito e la pronuncia sulle spese anche del presente grado di giudizio.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025.
L’Estensore Il Presidente
(Cons. Cosmo Sciancalepore) (Pres. IE Acanfora)
f.to digitalmente f.to digitalmente Depositata in Segreteria il 2 FEBBRAIO 2026 P. Il Dirigente Dott. Massimo Biagi f.to digitalmente Il Funzionario Preposto
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DECRETO
Il Collegio, ravvisati i presupposti per l’applicazione dell’art.52 del d.lgs. n.196/2003, dispone che, a cura della Segreteria, venga apposta, a tutela dei diritti delle parti private, l’annotazione di cui al terzo comma del richiamato art.52.
Il Presidente
(dott.ssa IE Acanfora)
F.to digitalmente Depositata in Segreteria il 2 FEBBRAIO 2026 P. Il Dirigente Dott. Massimo Biagi f.to digitalmente Il Funzionario Preposto
CI NC
In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell’art.52 del d.lgs.
n.196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.
Roma, 2 FEBBRAIO 2026 P. Il Dirigente (dott. Massimo Biagi)
(Firmato digitalmente)
Il Funzionario Preposto
CI NC