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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 06/12/2025, n. 619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 619 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1453/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il giudice designato in funzione di Giudice Unico, PI EN, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1450/2022 R.G., avente ad oggetto “appello avverso sentenza del
Giudice di Pace”
PROMOSSA DA
(C.F.: ), nato a [...] il 14 luglio Parte_1 C.F._1
1969, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Incarbone Flavio presso il cui studio sito in Niscemi alla via Vincenzo Crescimone n. 75 è elettivamente domiciliato;
Appellante
CONTRO
(C.F.: ), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in , Corso Vittorio Emanuele n. 61, CP_1 rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Paola Luisa Moscato, presso il cui studio sito in
Gela alla via Parioli n. 2/A è elettivamente domiciliato;
Appellata
Oggetto: Appello avverso sentenza del giudice di pace
Conclusioni delle parti: le parti precisano le proprie conclusioni come da verbale dell'udienza del 3 giugno 2025 a cui si fa integrale rinvio
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esposizione dei fatti
– con atto di citazione regolarmente notificato– ha proposto appello avverso Parte_1 la sentenza n. 503/2019 del 19 settembre 2019 (pubblicata in data 20 settembre 2019) emessa dal
Giudice di Pace di Gela, con la quale è stata rigettata la domanda di accertamenti negativo dei crediti vantati dalla società appellata per i consumi esposti nelle bollette idriche del primo, secondo e terzo trimestre 2019 per un ammontare complessivo di euro 1.437,38.
1 Rappresentava, in particolare, che i consumi idrici registrati dal misuratore nell'anno 2019 avrebbero subito un'anomala impennata con conseguente abnorme fatturazione.
Deduceva che tale maggiorazione dei consumi registrati era dipesa dal malfunzionamento del contatore in uso presso la propria abitazione e ciò in quanto il misuratore avrebbe erroneamente contabilizzato come consumo idrico non solo il passaggio dell'acqua ma anche quello dell'aria.
Attribuiva, infine, tale suddetto malfunzionamento al carattere discontinuo della fornitura d'acqua – soggetta a turnazioni – circostanza che favorirebbe la formazione di un accumulo di aria nelle condutture idonea a falsare la registrazione dei consumi da parte del contatore installato presso l'utenza di cui è titolare.
Deduceva, in primo luogo, che la sentenza impugnata è frutto di una parziale valutazione compiuta dal giudice di prime cure il quale, da un lato ha trascurato di valutare le prove a sua disposizione – revocando la consulenza tecnica d'ufficio in un primo tempo disposta e omettendo di analizzare il contenuto del CD-ROM depositato da parte attrice – e, dall'altro, ha rigettato la domanda per la mancata prova dei fatti posti a fondamento della domanda.
In particolare, esponeva che il Giudice di Pace ha omesso – in occasione delle udienze celebrate nelle date del 6 ottobre 2021 e del 9 marzo 2022 – di porre le domande di cui ai capitoli di prova nn. 6 e 7 dell'atto di citazione ai testimoni escussi e ciò sul presupposto della mancanza dei mezzi informatici necessari per visionare i filmati contenuti nel cd allegato.
Lamentava, altresì, l'inesattezza della disposta revoca della consulenza tecnica d'ufficio, posto che l'ausiliario avrebbe potuto esprimere una valutazione circa la genuinità e l'integrità dei filmati registrati sul supporto analogico prodotto in atti e, in tale modo, fornire una valutazione tecnica circa l'idoneità del documento a documentare il passaggio dell'aria.
Affermava, dunque, che il giudice di prime cure avrebbe dovuto considerare provati – alla luce dei documenti offerti e dell'istruttoria orale espletata – i fatti posti a fondamento della domanda e ciò in quanto l'odierno appellante ha adeguatamente provato, nel corso del primo grado del presente giudizio, il malfunzionamento del misuratore e, conseguentemente, la circostanza che il contatore avesse rilevato anche il semplice passaggio dell'aria quale consumo effettivo riconducibile all'utenza intestata all' . Parte_1
Concludeva, infine, chiedendo al Tribunale di: “accogliere l'appello per i motivi sopra dedotti e per
l'effetto in riforma della impugnata sentenza n. 503/2022 emessa dal giudice di pace di gela il 19 settembre 2022 e depositata il 29 settembre 2022 che ha definito la causa n. 1242/2019 R.G.C. dell'ufficio del Giudice di Pace di Gela, accogliere le conclusioni avanzate in prime cure, che di seguito di riportano: in via principale, di accertare e dichiarare che il misuratore fornito da
, in uso all'attore, registra come consumo idrico anche il passaggio di aria e, CP_2
2 conseguentemente, dichiarare non dovute le somme di cui alle fatture del 1°, 2° e 3° trimestre 2019 per complessivi € 1.437,38; - in subordine, in via equitativa, se non provato il malfunzionamento del misuratore, dichiarare abnormi i consumi portati dalle fatture contestate e, conseguentemente, ordinare alla convenuta di sostituire dette fatture con altre dell'importo equivalente alla media annua dei consumi dell'ultimo quadriennio;
- in ulteriore subordine, dichiarare non provate e/o non dovute le somme di cui alle fatture contestate e determinare in via equitativa la somma dovuta dall'attore alla convenuta secondo la media annua dei consumi dell'ultimo quadriennio;
- ordinare alla convenuta di restituire all'attore quanto eventualmente pagato in eccesso e/o imputare tali differenze ad acconti o in compensazione sulla somma complessiva che sarà determinata;
- ordinare, infine, a
di sostituire, a sua cura e spese, il contatore installato presso l'abitazione dell'attore con CP_2 altro misuratore funzionante;
- vinte le spese”.
Con comparsa di risposta depositata in data 14 aprile 2023 si costituiva
[...] contestando la fondatezza dell'appello ex adverso proposto e deducendo Controparte_1 che il mancato svolgimento della consulenza tecnica d'ufficio in primo grado è dipeso dalla considerazione effettuata dal giudice secondo cui il tecnico non avrebbe potuto valutare la genuinità
e l'integrità dei filmati e che tale documento non sarebbe stato, in ogni caso, idoneo a dimostrare il malfunzionamento del contatore.
Affermava che il giudice di primo grado ha correttamente rigettato la domanda correttamente – assumendo l'inattitudine del filmato contenuto nel CD-ROM a rivestire decisiva efficacia dimostrativa – evidenziando, in particolare, che tale documento non è idoneo a suffragare la prospettazione dei fatti resi dall'attore poiché rappresentativo di un esperimento “fai da te” (ossia, svolto senza l'adozione nei necessari accorgimenti tecnici), sicché dal suo esame non si sarebbero potute tratte considerazioni di carattere scientifico volte a corroborare l'allegato l'errore di misurazione.
Rassegnava le seguenti conclusioni: “previo rigetto delle richieste istruttorie di controparte, rigettare
l'appello e condannare parte appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado”.
All'udienza del 16 aprile 2024 celebratasi mediante il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., il giudice – rilevato che in seno al giudizio di primo grado all'udienza di precisazione delle conclusioni parte attrice si è limitata a chiedere che la causa venisse decisa, senza fare riferimento alle richieste di prova precedentemente disattese dal giudice – dichiarava inammissibili le richieste istruttorie formulate nell'atto di appello e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Infine, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 3 giugno 2025 le parti costituite precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
3 ***
2. Merito. Infondatezza dell'appello
Ciò premesso in fatto, l'appello proposto è infondato.
Occorre, innanzitutto, confermare l'inammissibilità delle richieste istruttorie avanzate dall' in sede di gravame. Parte_1
Sul punto è sufficiente rilevare che all'udienza di precisazione delle conclusioni del 13 settembre
2022, la difesa di ha formulato le seguenti conclusioni: “l'avv. Incarbone Parte_1 insiste in domanda e chiede che la causa venga decisa con vittoria di spese” (Cfr. verbale di udienza del 13 settembre 2022), rinunciando implicitamente ai mezzi di prova richiesti e disattesi dal giudice di prime cure.
Difatti, dalla semplice lettura del verbale di udienza appare evidente che l'odierno appellante non ha riproposto in modo specifico alcuna istanza istruttoria né, d'altro canto, ha fatto espresso rinvio a precedenti deduzioni difensive articolate in relazione ai provvedimenti istruttori adottati dal giudice, non essendo sufficiente il mero richiamo alla domanda proposta in sede di citazione.
Tale conclusione è, peraltro, conforme al consolidato principio espresso dalla giurisprudenza della
Suprema Corte, secondo il quale “le istanze istruttorie rigettate dal giudice del merito devono essere riproposte con la precisazione delle conclusioni in modo specifico e non soltanto con il generico richiamo agli atti difensivi precedenti, dovendosi, in difetto, ritenere abbandonate e non riproponibili con l'impugnazione” (cfr. Cassazione, Ordinanza n. 12791 del 13/5/2025; Ordinanza n. 10767 del
4/4/2022; Sentenza n. 33103 del 10/11/2021): in altri termini in tema di impugnazione civile e prove, le istanze istruttorie che non siano state ammesse in primo grado devono essere reiterate in modo specifico – dalla parte che ne ha fatto richiesta di ammissione – in sede di precisazione delle conclusioni non essendo sufficiente il generico richiamo dei precedenti atti difensivi ai fini della loro riproposizione nel giudizio di appello.
La presunzione di abbandono delle istanze istruttorie avanzate in sede di primo grado non può essere superata – nel caso che ci occupa – alla luce della condotta processuale tenuta dalla parte appellante, la quale, nel chiedere al giudice di prime cure di trattenere la causa in decisione ha esplicitamente rinunciato alla prosecuzione dell'istruttoria manifestando un interesse ad una pronuncia adottata “allo stato degli atti”.
Nel merito, al fine di valutare la fondatezza dell'appello proposto dall , è necessario Parte_1 prendere le mosse da alcuni punti fermi che la Suprema Corte di cassazione ha fissato per regolare il riparto dell'onere probatorio in caso di addebito di consumi portati da una fattura derivanti da contratto di somministrazione, che possono essere qui di seguito sintetizzati:
4 a) il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è un fattore incidente sull'esecuzione del contratto accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, sicché, di fronte alla pretesa creditoria avanzata dal somministrante, è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c.;
b) l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti a carico dell'utente sulla base delle indicazioni del contatore, tuttavia Ordinanza n. 12791 del 13/05/2025, “non si può risolvere in un privilegio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, sicché l'utente conserva il relativo diritto di contestazione e il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta”, con la conseguenza, dunque, che “la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità” (così, in motivazione, Cassazione, Sentenza n. 23699 del 22/11/2016.; in senso conforme Ordinanza n. 17401 del 24/6/2024; Ordinanza n. 28984 del 18/10/2023;
Ordinanza n. 19154 del 19/7/2018; Ordinanza n. 30290 del 15/12/2017);
c) applicando il principio di vicinanza della prova, la disciplina del riparto dell'onus probandi va così regolata: l'utente deve contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica, dimostrando quali consumi ha effettuato nel periodo in contestazione (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi derivanti dalle specifiche attività svolte); il gestore è tenuto, invece, a dimostrare che il contatore è regolarmente funzionante;
l'utente – se il contatore risulta regolarmente funzionante – deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo (Cfr. Cassazione, Ordinanza n. 28984 del 18/10/2023; Ordinanza n. 297 del 09/1/2020).
Ebbene, il Giudice di Pace ha fatto buon governo delle suindicate direttive ermeneutiche, escludendo che l'odierno appellante avesse dato prova di una registrazione dei consumi eccessiva, da parte del misuratore, dovuta al passaggio di aria nelle tubature, e ritenendo non efficacemente contrastata la presunzione semplice di veridicità dei consumi rilevati, nel periodo in contestazione, dal misuratore.
Ed infatti, nel caso di specie, risulta documentalmente provato la società appellata
[...]
a seguito delle contestazioni dell'attore circa il malfunzionamento del Controparte_3 contatore – si era prontamente attivata per verificare il corretto funzionamento del misuratore mediante la collocazione per 24 ore di un apposito contatore munito di valvola di sfiato, esiti dell'accertamento che l'appellata ha ritualmente versato in atti nel corso del giudizio (Cfr. doc. n. 4 del fascicolo di primo grado della società appellata).
Inoltre, a corroborare il buon funzionamento del contatore, contribuisce il confronto tra il consumo reale misurato nell'anno precedente rispetto a quello oggetto di contestazione – ossia il 2018 – e
5 quello rilevato nel corso del 2019, dovendosi osservare che esso appare avere un andamento pressocché regolare, attestandosi sui medesimi livelli in termini assoluti, elemento che contribuisce a rendere più solida la prova del corretto funzionamento dell'apparecchiatura di misura nel periodo oggetto di contestazione.
Invero, da una attenta analisi delle bollette relative agli anni 2018 e 2019 (anni in cui si registrano consumi reali e non presunti) si evince che il consumo per il secondo trimestre (aprile-giugno) di entrambi gli anni si attesta sui 101 mc di acqua;
per il terzo trimestre (luglio-settembre) il consumo d'acqua si attesta sui 101 mc per il 2018 e sui 106 mc per il 2019.
Unico dato anomalo potrebbe essere quello relativo al consumo del primo trimestre 2019 (gennaio- marzo) in cui risultano consumi pari a 147 mc di acqua a fronte dei 70 mc del medesimo trimestre dell'anno precedente. Tuttavia, non avendo essendo emersi elementi da cui desumere un malfunzionamento del contatore – e, al contrario, avendo la società appellata fornito la prova circa il corretto funzionamento dello stesso – non può concludersi che tale dato di registrazione sia frutto di un errore di misurazione, potendo tale maggiorazione spiegarsi agevolmente con un contingente (e, peraltro, temporaneo) aumento dei consumi dell'utenza intestata alla parte.
Quanto ai consumi degli anni precedenti al 2018 – relativamente ai quali ha Parte_1 depositato le rispettive bollette – non possono assurgere a valido elemento di raffronto in quanto fondate su consumi stimati (e quindi presunti) e non reali in quanto oggetto di periodica rilevazione.
L'appello, per le superiori ragioni, è infondato e deve essere rigettato.
3. Spese di giudizio
Le spese di lite devono seguire, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la soccombenza e si liquidano in complessivi euro 1.278,00 per compensi professionali dovuti all'appellata – oltre il rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge – determinati facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e dei valori medi previsti dalla tabella n. 2 D.M. 147/2022 relativi allo scaglione
€ 1.101,01- 5.200,00 riducendo del 50% – per tutte le fasi del giudizio – i valori tabellari relativi a tutte le fasi del giudizio, in considerazione della semplicità delle questioni trattate, della natura documentale della causa, dell'assenza di un'istruttoria e il carattere sostanzialmente riepilogativo della difese conclusive.
Infine, si dà atto, in considerazione del rigetto integrale del presente appello, che sussistono i presupposti per l'applicazione del dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice dott. PI EN, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
6 1) RIGETTA l'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Gela n. 503/2019 del 19 settembre 2019 (pubblicata in data 20 settembre 2019);
2) CONDANNA al pagamento nei confronti dell'appellata Parte_1 [...] delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in Controparte_1 complessivi euro 1.278,00 per compensi professionali – oltre il rimborso forfettario del 15%,
IVA e CPA come per legge;
3) DÀ ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per il versamento da parte dell'appellante della somma pari al valore del
Contributo Unificato versato per l'appello, se dovuto.
Gela, 6 dicembre 2025
Il Giudice
PI EN
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il giudice designato in funzione di Giudice Unico, PI EN, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1450/2022 R.G., avente ad oggetto “appello avverso sentenza del
Giudice di Pace”
PROMOSSA DA
(C.F.: ), nato a [...] il 14 luglio Parte_1 C.F._1
1969, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Incarbone Flavio presso il cui studio sito in Niscemi alla via Vincenzo Crescimone n. 75 è elettivamente domiciliato;
Appellante
CONTRO
(C.F.: ), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in , Corso Vittorio Emanuele n. 61, CP_1 rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Paola Luisa Moscato, presso il cui studio sito in
Gela alla via Parioli n. 2/A è elettivamente domiciliato;
Appellata
Oggetto: Appello avverso sentenza del giudice di pace
Conclusioni delle parti: le parti precisano le proprie conclusioni come da verbale dell'udienza del 3 giugno 2025 a cui si fa integrale rinvio
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esposizione dei fatti
– con atto di citazione regolarmente notificato– ha proposto appello avverso Parte_1 la sentenza n. 503/2019 del 19 settembre 2019 (pubblicata in data 20 settembre 2019) emessa dal
Giudice di Pace di Gela, con la quale è stata rigettata la domanda di accertamenti negativo dei crediti vantati dalla società appellata per i consumi esposti nelle bollette idriche del primo, secondo e terzo trimestre 2019 per un ammontare complessivo di euro 1.437,38.
1 Rappresentava, in particolare, che i consumi idrici registrati dal misuratore nell'anno 2019 avrebbero subito un'anomala impennata con conseguente abnorme fatturazione.
Deduceva che tale maggiorazione dei consumi registrati era dipesa dal malfunzionamento del contatore in uso presso la propria abitazione e ciò in quanto il misuratore avrebbe erroneamente contabilizzato come consumo idrico non solo il passaggio dell'acqua ma anche quello dell'aria.
Attribuiva, infine, tale suddetto malfunzionamento al carattere discontinuo della fornitura d'acqua – soggetta a turnazioni – circostanza che favorirebbe la formazione di un accumulo di aria nelle condutture idonea a falsare la registrazione dei consumi da parte del contatore installato presso l'utenza di cui è titolare.
Deduceva, in primo luogo, che la sentenza impugnata è frutto di una parziale valutazione compiuta dal giudice di prime cure il quale, da un lato ha trascurato di valutare le prove a sua disposizione – revocando la consulenza tecnica d'ufficio in un primo tempo disposta e omettendo di analizzare il contenuto del CD-ROM depositato da parte attrice – e, dall'altro, ha rigettato la domanda per la mancata prova dei fatti posti a fondamento della domanda.
In particolare, esponeva che il Giudice di Pace ha omesso – in occasione delle udienze celebrate nelle date del 6 ottobre 2021 e del 9 marzo 2022 – di porre le domande di cui ai capitoli di prova nn. 6 e 7 dell'atto di citazione ai testimoni escussi e ciò sul presupposto della mancanza dei mezzi informatici necessari per visionare i filmati contenuti nel cd allegato.
Lamentava, altresì, l'inesattezza della disposta revoca della consulenza tecnica d'ufficio, posto che l'ausiliario avrebbe potuto esprimere una valutazione circa la genuinità e l'integrità dei filmati registrati sul supporto analogico prodotto in atti e, in tale modo, fornire una valutazione tecnica circa l'idoneità del documento a documentare il passaggio dell'aria.
Affermava, dunque, che il giudice di prime cure avrebbe dovuto considerare provati – alla luce dei documenti offerti e dell'istruttoria orale espletata – i fatti posti a fondamento della domanda e ciò in quanto l'odierno appellante ha adeguatamente provato, nel corso del primo grado del presente giudizio, il malfunzionamento del misuratore e, conseguentemente, la circostanza che il contatore avesse rilevato anche il semplice passaggio dell'aria quale consumo effettivo riconducibile all'utenza intestata all' . Parte_1
Concludeva, infine, chiedendo al Tribunale di: “accogliere l'appello per i motivi sopra dedotti e per
l'effetto in riforma della impugnata sentenza n. 503/2022 emessa dal giudice di pace di gela il 19 settembre 2022 e depositata il 29 settembre 2022 che ha definito la causa n. 1242/2019 R.G.C. dell'ufficio del Giudice di Pace di Gela, accogliere le conclusioni avanzate in prime cure, che di seguito di riportano: in via principale, di accertare e dichiarare che il misuratore fornito da
, in uso all'attore, registra come consumo idrico anche il passaggio di aria e, CP_2
2 conseguentemente, dichiarare non dovute le somme di cui alle fatture del 1°, 2° e 3° trimestre 2019 per complessivi € 1.437,38; - in subordine, in via equitativa, se non provato il malfunzionamento del misuratore, dichiarare abnormi i consumi portati dalle fatture contestate e, conseguentemente, ordinare alla convenuta di sostituire dette fatture con altre dell'importo equivalente alla media annua dei consumi dell'ultimo quadriennio;
- in ulteriore subordine, dichiarare non provate e/o non dovute le somme di cui alle fatture contestate e determinare in via equitativa la somma dovuta dall'attore alla convenuta secondo la media annua dei consumi dell'ultimo quadriennio;
- ordinare alla convenuta di restituire all'attore quanto eventualmente pagato in eccesso e/o imputare tali differenze ad acconti o in compensazione sulla somma complessiva che sarà determinata;
- ordinare, infine, a
di sostituire, a sua cura e spese, il contatore installato presso l'abitazione dell'attore con CP_2 altro misuratore funzionante;
- vinte le spese”.
Con comparsa di risposta depositata in data 14 aprile 2023 si costituiva
[...] contestando la fondatezza dell'appello ex adverso proposto e deducendo Controparte_1 che il mancato svolgimento della consulenza tecnica d'ufficio in primo grado è dipeso dalla considerazione effettuata dal giudice secondo cui il tecnico non avrebbe potuto valutare la genuinità
e l'integrità dei filmati e che tale documento non sarebbe stato, in ogni caso, idoneo a dimostrare il malfunzionamento del contatore.
Affermava che il giudice di primo grado ha correttamente rigettato la domanda correttamente – assumendo l'inattitudine del filmato contenuto nel CD-ROM a rivestire decisiva efficacia dimostrativa – evidenziando, in particolare, che tale documento non è idoneo a suffragare la prospettazione dei fatti resi dall'attore poiché rappresentativo di un esperimento “fai da te” (ossia, svolto senza l'adozione nei necessari accorgimenti tecnici), sicché dal suo esame non si sarebbero potute tratte considerazioni di carattere scientifico volte a corroborare l'allegato l'errore di misurazione.
Rassegnava le seguenti conclusioni: “previo rigetto delle richieste istruttorie di controparte, rigettare
l'appello e condannare parte appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado”.
All'udienza del 16 aprile 2024 celebratasi mediante il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., il giudice – rilevato che in seno al giudizio di primo grado all'udienza di precisazione delle conclusioni parte attrice si è limitata a chiedere che la causa venisse decisa, senza fare riferimento alle richieste di prova precedentemente disattese dal giudice – dichiarava inammissibili le richieste istruttorie formulate nell'atto di appello e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Infine, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 3 giugno 2025 le parti costituite precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
3 ***
2. Merito. Infondatezza dell'appello
Ciò premesso in fatto, l'appello proposto è infondato.
Occorre, innanzitutto, confermare l'inammissibilità delle richieste istruttorie avanzate dall' in sede di gravame. Parte_1
Sul punto è sufficiente rilevare che all'udienza di precisazione delle conclusioni del 13 settembre
2022, la difesa di ha formulato le seguenti conclusioni: “l'avv. Incarbone Parte_1 insiste in domanda e chiede che la causa venga decisa con vittoria di spese” (Cfr. verbale di udienza del 13 settembre 2022), rinunciando implicitamente ai mezzi di prova richiesti e disattesi dal giudice di prime cure.
Difatti, dalla semplice lettura del verbale di udienza appare evidente che l'odierno appellante non ha riproposto in modo specifico alcuna istanza istruttoria né, d'altro canto, ha fatto espresso rinvio a precedenti deduzioni difensive articolate in relazione ai provvedimenti istruttori adottati dal giudice, non essendo sufficiente il mero richiamo alla domanda proposta in sede di citazione.
Tale conclusione è, peraltro, conforme al consolidato principio espresso dalla giurisprudenza della
Suprema Corte, secondo il quale “le istanze istruttorie rigettate dal giudice del merito devono essere riproposte con la precisazione delle conclusioni in modo specifico e non soltanto con il generico richiamo agli atti difensivi precedenti, dovendosi, in difetto, ritenere abbandonate e non riproponibili con l'impugnazione” (cfr. Cassazione, Ordinanza n. 12791 del 13/5/2025; Ordinanza n. 10767 del
4/4/2022; Sentenza n. 33103 del 10/11/2021): in altri termini in tema di impugnazione civile e prove, le istanze istruttorie che non siano state ammesse in primo grado devono essere reiterate in modo specifico – dalla parte che ne ha fatto richiesta di ammissione – in sede di precisazione delle conclusioni non essendo sufficiente il generico richiamo dei precedenti atti difensivi ai fini della loro riproposizione nel giudizio di appello.
La presunzione di abbandono delle istanze istruttorie avanzate in sede di primo grado non può essere superata – nel caso che ci occupa – alla luce della condotta processuale tenuta dalla parte appellante, la quale, nel chiedere al giudice di prime cure di trattenere la causa in decisione ha esplicitamente rinunciato alla prosecuzione dell'istruttoria manifestando un interesse ad una pronuncia adottata “allo stato degli atti”.
Nel merito, al fine di valutare la fondatezza dell'appello proposto dall , è necessario Parte_1 prendere le mosse da alcuni punti fermi che la Suprema Corte di cassazione ha fissato per regolare il riparto dell'onere probatorio in caso di addebito di consumi portati da una fattura derivanti da contratto di somministrazione, che possono essere qui di seguito sintetizzati:
4 a) il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è un fattore incidente sull'esecuzione del contratto accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, sicché, di fronte alla pretesa creditoria avanzata dal somministrante, è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c.;
b) l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti a carico dell'utente sulla base delle indicazioni del contatore, tuttavia Ordinanza n. 12791 del 13/05/2025, “non si può risolvere in un privilegio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, sicché l'utente conserva il relativo diritto di contestazione e il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta”, con la conseguenza, dunque, che “la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità” (così, in motivazione, Cassazione, Sentenza n. 23699 del 22/11/2016.; in senso conforme Ordinanza n. 17401 del 24/6/2024; Ordinanza n. 28984 del 18/10/2023;
Ordinanza n. 19154 del 19/7/2018; Ordinanza n. 30290 del 15/12/2017);
c) applicando il principio di vicinanza della prova, la disciplina del riparto dell'onus probandi va così regolata: l'utente deve contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica, dimostrando quali consumi ha effettuato nel periodo in contestazione (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi derivanti dalle specifiche attività svolte); il gestore è tenuto, invece, a dimostrare che il contatore è regolarmente funzionante;
l'utente – se il contatore risulta regolarmente funzionante – deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo (Cfr. Cassazione, Ordinanza n. 28984 del 18/10/2023; Ordinanza n. 297 del 09/1/2020).
Ebbene, il Giudice di Pace ha fatto buon governo delle suindicate direttive ermeneutiche, escludendo che l'odierno appellante avesse dato prova di una registrazione dei consumi eccessiva, da parte del misuratore, dovuta al passaggio di aria nelle tubature, e ritenendo non efficacemente contrastata la presunzione semplice di veridicità dei consumi rilevati, nel periodo in contestazione, dal misuratore.
Ed infatti, nel caso di specie, risulta documentalmente provato la società appellata
[...]
a seguito delle contestazioni dell'attore circa il malfunzionamento del Controparte_3 contatore – si era prontamente attivata per verificare il corretto funzionamento del misuratore mediante la collocazione per 24 ore di un apposito contatore munito di valvola di sfiato, esiti dell'accertamento che l'appellata ha ritualmente versato in atti nel corso del giudizio (Cfr. doc. n. 4 del fascicolo di primo grado della società appellata).
Inoltre, a corroborare il buon funzionamento del contatore, contribuisce il confronto tra il consumo reale misurato nell'anno precedente rispetto a quello oggetto di contestazione – ossia il 2018 – e
5 quello rilevato nel corso del 2019, dovendosi osservare che esso appare avere un andamento pressocché regolare, attestandosi sui medesimi livelli in termini assoluti, elemento che contribuisce a rendere più solida la prova del corretto funzionamento dell'apparecchiatura di misura nel periodo oggetto di contestazione.
Invero, da una attenta analisi delle bollette relative agli anni 2018 e 2019 (anni in cui si registrano consumi reali e non presunti) si evince che il consumo per il secondo trimestre (aprile-giugno) di entrambi gli anni si attesta sui 101 mc di acqua;
per il terzo trimestre (luglio-settembre) il consumo d'acqua si attesta sui 101 mc per il 2018 e sui 106 mc per il 2019.
Unico dato anomalo potrebbe essere quello relativo al consumo del primo trimestre 2019 (gennaio- marzo) in cui risultano consumi pari a 147 mc di acqua a fronte dei 70 mc del medesimo trimestre dell'anno precedente. Tuttavia, non avendo essendo emersi elementi da cui desumere un malfunzionamento del contatore – e, al contrario, avendo la società appellata fornito la prova circa il corretto funzionamento dello stesso – non può concludersi che tale dato di registrazione sia frutto di un errore di misurazione, potendo tale maggiorazione spiegarsi agevolmente con un contingente (e, peraltro, temporaneo) aumento dei consumi dell'utenza intestata alla parte.
Quanto ai consumi degli anni precedenti al 2018 – relativamente ai quali ha Parte_1 depositato le rispettive bollette – non possono assurgere a valido elemento di raffronto in quanto fondate su consumi stimati (e quindi presunti) e non reali in quanto oggetto di periodica rilevazione.
L'appello, per le superiori ragioni, è infondato e deve essere rigettato.
3. Spese di giudizio
Le spese di lite devono seguire, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la soccombenza e si liquidano in complessivi euro 1.278,00 per compensi professionali dovuti all'appellata – oltre il rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge – determinati facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e dei valori medi previsti dalla tabella n. 2 D.M. 147/2022 relativi allo scaglione
€ 1.101,01- 5.200,00 riducendo del 50% – per tutte le fasi del giudizio – i valori tabellari relativi a tutte le fasi del giudizio, in considerazione della semplicità delle questioni trattate, della natura documentale della causa, dell'assenza di un'istruttoria e il carattere sostanzialmente riepilogativo della difese conclusive.
Infine, si dà atto, in considerazione del rigetto integrale del presente appello, che sussistono i presupposti per l'applicazione del dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice dott. PI EN, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
6 1) RIGETTA l'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Gela n. 503/2019 del 19 settembre 2019 (pubblicata in data 20 settembre 2019);
2) CONDANNA al pagamento nei confronti dell'appellata Parte_1 [...] delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in Controparte_1 complessivi euro 1.278,00 per compensi professionali – oltre il rimborso forfettario del 15%,
IVA e CPA come per legge;
3) DÀ ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per il versamento da parte dell'appellante della somma pari al valore del
Contributo Unificato versato per l'appello, se dovuto.
Gela, 6 dicembre 2025
Il Giudice
PI EN
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