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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 20/01/2026, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 551/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SALVUCCI VI, Presidente
NN IGNAZIO, Relatore
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7367/2019 depositato il 27/11/2019
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Siracusa - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1899/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 3 e pubblicata il 23/05/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 621/O I.C.I. 2009 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Contribuente Ricorrente_1 ha gravato la sentenza n. 1899/03/2019 pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa: il primo Giudice ha rigettato il ricorso avverso l'Avviso di accertamento
ICI n. 621/O del 18.09.2013, anno 2009, di € 1.091,00 oltre sanzioni ed interessi (cfr. provvedimento originariamente impugnato e sentenza di I grado in atti).
Ha dedotto l'erroneità della sentenza impugnata – per i motivi che di seguito saranno esaminati – ed ha concluso per la riforma (cfr. appello in atti).
Si è costituito il Comune di Siracusa il quale ha contro dedotto concludendo per il rigetto.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato.
I diversi motivi di appello vengono di seguito succintamente esaminati.
1.- La notifica dell'Avviso di accertamento è stata eseguita a mezzo raccomandata a/r indirizzata al domicilio del contribuente.
Eventuali “vizi” di notifica devono ritenersi “sanati” dall'avvenuta tempestiva notifica dell'atto ex art. 156 e ss. cpc (cfr. provvedimento impugnato).
2.- Con riguardo agli Avvisi ICI/IMU il relativo obbligo motivazionale può ritenersi soddisfatto qualora il contribuente sia stato nelle condizioni di conoscere l'an ed il quantum della pretesa:il provvedimento in contestazione contiene gli elementi previsti dalla legge: ovvero l' indicazione degli immobili, l' annualità di riferimento, l'aliquota, l' imposta,gli interessi e le sanzioni (Cassazione, n. 5509/2024).
3.- Il provvedimento originariamente impugnato è stato sottoscritto dal funzionario comunale competente individuato con provvedimento formale: Determinazione sindacale n. 197 del 15.07.2013 (cfr. documentazione in atti).
4.- Il Contribuente è risultato proprietario degli immobili ai quali si riferisce la pretesa anno 2009 (cfr. documentazione in atti). L'omessa presentazione della dichiarazione ICI ha comportato l'applicazione delle sanzioni ed interessi come per legge.
Il calcolo della relativa imposta è stato eseguito applicando le aliquote approvate dal Comune in ragione delle relative rendite catastali.
-Per le argomentazioni che precedono l'appello non è fondato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Condanna il contribuente alle spese di questo grado, in favore del Comune, che liquida in euro 300,00
(trecento/00) otre accessori se dovuti.
Siracusa, 19 gennaio 2026
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
IO NN AV AL
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SALVUCCI VI, Presidente
NN IGNAZIO, Relatore
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7367/2019 depositato il 27/11/2019
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Siracusa - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1899/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 3 e pubblicata il 23/05/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 621/O I.C.I. 2009 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Contribuente Ricorrente_1 ha gravato la sentenza n. 1899/03/2019 pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa: il primo Giudice ha rigettato il ricorso avverso l'Avviso di accertamento
ICI n. 621/O del 18.09.2013, anno 2009, di € 1.091,00 oltre sanzioni ed interessi (cfr. provvedimento originariamente impugnato e sentenza di I grado in atti).
Ha dedotto l'erroneità della sentenza impugnata – per i motivi che di seguito saranno esaminati – ed ha concluso per la riforma (cfr. appello in atti).
Si è costituito il Comune di Siracusa il quale ha contro dedotto concludendo per il rigetto.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato.
I diversi motivi di appello vengono di seguito succintamente esaminati.
1.- La notifica dell'Avviso di accertamento è stata eseguita a mezzo raccomandata a/r indirizzata al domicilio del contribuente.
Eventuali “vizi” di notifica devono ritenersi “sanati” dall'avvenuta tempestiva notifica dell'atto ex art. 156 e ss. cpc (cfr. provvedimento impugnato).
2.- Con riguardo agli Avvisi ICI/IMU il relativo obbligo motivazionale può ritenersi soddisfatto qualora il contribuente sia stato nelle condizioni di conoscere l'an ed il quantum della pretesa:il provvedimento in contestazione contiene gli elementi previsti dalla legge: ovvero l' indicazione degli immobili, l' annualità di riferimento, l'aliquota, l' imposta,gli interessi e le sanzioni (Cassazione, n. 5509/2024).
3.- Il provvedimento originariamente impugnato è stato sottoscritto dal funzionario comunale competente individuato con provvedimento formale: Determinazione sindacale n. 197 del 15.07.2013 (cfr. documentazione in atti).
4.- Il Contribuente è risultato proprietario degli immobili ai quali si riferisce la pretesa anno 2009 (cfr. documentazione in atti). L'omessa presentazione della dichiarazione ICI ha comportato l'applicazione delle sanzioni ed interessi come per legge.
Il calcolo della relativa imposta è stato eseguito applicando le aliquote approvate dal Comune in ragione delle relative rendite catastali.
-Per le argomentazioni che precedono l'appello non è fondato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Condanna il contribuente alle spese di questo grado, in favore del Comune, che liquida in euro 300,00
(trecento/00) otre accessori se dovuti.
Siracusa, 19 gennaio 2026
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
IO NN AV AL