Sentenza 25 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 25/05/2025, n. 912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 912 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3045/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita Sitongia- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , , ,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 [...]
, , Parte_8 Parte_9 Parte_10 Pt_11
, , con l'assistenza e difesa dell'avv. Marco Mari;
[...] Parte_12
e
, con l'assistenza e difesa con Controparte_1
l'assistenza e difesa delle dott.sse Serena Cianflone e Serenella Rosaria Zanfini;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 15/06/2022, i ricorrenti, dopo aver premesso di aver lavorato alle dipendenze del , quali docenti, hanno dedotto di aver Controparte_1
lavorato negli anni scolastici con contratti di supplenza fino alla fine delle attività didattiche.
In particolare:
1) , attualmente in servizio con contratto a tempo determinato presso Parte_1
l'Istituto Tecnico Commerciale “Filangieri” di Trebisacce, con decorrenza 13.10.2021 e cessazione 30.06.2022 (All.1), ha svolto servizio, sempre con contratto a tempo determinato, nell'a.s. 2017/18 presso l'IIS IPSIA di Cariati dal 23.10. 2017 al 30.06.2018 (All.2), nell'a.s.
2018/19 presso l'IIS “ITI-IPA-ITA” di Rossano dal 29.01.2019 al 30.06.2019 (All.3); nell'a.s.2019/20 presso l'IIS “Green-Falcone-Borsellino” di Corigliano-Rossano dall'8.10.2019 al 30.06.2020 (All.4) e nell'a.s. 2020/21 presso l'IIS “Erodoto Thurii” di
Cassano all'Ionio dal 14.12 2020 al 12.06.2021 (All.5). Pertanto, la suddetta docente ha prestato servizio, come supplente, in modo continuativo, per n.5 anni scolastici;
1
“LS-IPA” di Spezzano Albanese con decorrenza 20.09.2021 e cessazione 31.08.2022 (All.6), nell'a.s. 2020/21 ha svolto servizio presso diversi istituti scolastici continuativamente e per l'intera cattedra dal 9.12.2020 al 31.08.2021 (All.7). Pertanto, il suddetto docente ha prestato servizio, come supplente, in modo continuativo, per n.2 anni scolastici;
3) , attualmente in servizio con contratto a tempo determinato presso Parte_3
l'IIS “Green-Falcone-Borselli” di Corigliano Rossano con decorrenza 13.09.2021 e cessazione
30.06.2022 (All.8), ha svolto servizio, sempre con contratti a tempo determinato, nell'a.s.2018/19 presso l'Istituto Scolastico “Antonio De Viti De Marco” di Triggiano (Ba), dal
26.10.2018 al 30.6.2019 (All.9), nell'a.s. 2019/20 presso l'Ist.Tecn “Padre di CP_2
Corato (Ba) dall'8.10.2019 al 30.06.2020 (All.10); nell'a.s. 2020/21 presso l'IIS “Green-
Falcone-Borsellino” di Corigliano-Rossano dal 26.11.2020 al 30.06.2021 (All.11). Pertanto, la suddetta docente ha prestato servizio, come supplente, in modo continuativo, per n.4 anni scolastici;
4) , attualmente in servizio con contratto a tempo indeterminato Parte_4 dell'1.09.2021 presso l'IC “G.Pascoli” di Villapiana (All.12); ha svolto servizio, con contratti a tempo determinato, nell'a.s. 2017/18 presso l'I.C. di Spezzano della Sila continuativamente dal 18.9.2017 all'11.06.2018 (All.13); nell'a.s. 2018/19 presso l'I.C. “Alighieri” di San
Giovanni in Fiore dal 17.10.2018 al 30.06.2019 (All.14); nell'a.s. 2019/20 presso l'I.C.
Bianchi-Scigliano dal 14.10.2019 al 30.06.2020 (All.15); nell'a.s.2020/21 presso l'
[...]
dal 10.11.2020 al 30.06.2021 (All.16). Pertanto, la suddetta docente ha Controparte_3
prestato servizio, come supplente, in modo continuativo, per n.4 anni scolastici;
5) , attualmente in servizio con contratto a tempo determinato presso l'IC di Parte_5
Sibari-Cassano all'Ionio con decorrenza 13.09.2021 e cessazione 30.06.2022 (All.17); ha svolto servizio, con contratti a tempo determinato, sempre presso l'I.C. di Sibari-Cassano all'Ionio, nell'a.s. 2019/20 dall'11.10.2019 al 30.06.2020 (All.18) e nell'a.s. 2020/21 dal 09.1.2020 al
30.06.2021 (All.19). Pertanto, la suddetta docente ha prestato servizio, come supplente, in modo continuativo, per n.3 anni scolastici;
6) , attualmente in servizio con contratto a tempo determinato presso l'I.C. Parte_6
di Montegiordano-Rocca Imperiale con decorrenza 13.09.2021 e cessazione 30.06.2022
(All.20), nell'a.s. 2020/21 ha svolto servizio presso l' dal 17.11.2020 al 30.06.2021 CP_4
(All.21). Pertanto, il suddetto docente ha prestato servizio, come supplente, in modo continuativo, per n.2 anni scolastici;
2 7) , attualmente in servizio con contratto a tempo determinato presso l'IIS Parte_7
“Green-Falcone-Borsellino” di Corigliano-Rossano con decorrenza 17.09.2021 e cessazione
30.06.2022 (All.22); ha svolto servizio, con contratti a tempo determinato, presso l'IIS “LS-
IPSIA-ITI” di Cariati, nell'a.s. 2019/20 dal 13.11.2019 al 30.06.2020 (All.23) e nell'a.s.
2020/21 dal 05.12.2020 al 30.06.2021 (All.24). Pertanto, il suddetto docente ha prestato servizio, come supplente, in modo continuativo, per n.3 anni scolastici;
8) attualmente in servizio con contratto a tempo determinato presso Parte_8
l'IC “Tieri” di Corigliano-Rossano con decorrenza 13.09.2021 e cessazione 30.06.2022
(All.25); nell'a.s. 2019/20 ha svolto servizio, con contratto a tempo determinato, presso l'IIS
“Green-Falcone-Borsellino” di Corigliano-Rossano dal 13.09.2019 al 30.06.2020 (All.26).
Pertanto, la suddetta docente ha prestato servizio, come supplente, in modo continuativo, per n.2 anni scolastici;
9) , attualmente in servizio con contratto a tempo determinato presso Parte_9
l'I.C. Polo Arbereshe di Lungro con decorrenza del 13.09.2021 e cessazione 30.06.2022
(All.27); ha svolto servizio, con vari contratti a tempo determinato, nell'a.s.2019/20 presso l'I.C. “Don Milani” di Ferrara (All.28) e nell'a.s. 2020/21 presso l'I.C. Casali del Manco dal
29.10.2020 al 30.06.2021 (All.29). Pertanto, il suddetto docente ha prestato servizio, come supplente, in modo continuativo, per n.3 anni scolastici;
10) , attualmente in servizio con contratto a tempo determinato presso l'I.C. Parte_10
“Don Bosco” di Corigliano-Rossano con decorrenza 13.09.2021 e cessazione 30.06.2022
(All.30); ha svolto servizio nell'a.s. 2017/18, con vari contratti a tempo determinato, senza soluzione di continuità sempre presso l' dal 16.10.2017 Controparte_5 all'11.06.2018 (All.31); nell'a.s. 2018/19 presso l'IC Montegiordano Rocca Imperiale dall'11.10.2018 al 30.06.2019 (All.32); nell'a.s. 2019/20 presso l' di Corigliano- CP_6
Rossano dal 20.09.2019 al 30.06.2020 (All.33) e nell'a.s. 2020/21 presso l'I.C. “Don Bosco” di Corigliano Rossano dal 07.11.2020 al 30.06.2021 (All.34). Pertanto, la suddetta docente ha prestato servizio, come supplente, in modo continuativo, per n.5 anni scolastici;
11) , attualmente in servizio con contratti a tempo determinato presso Parte_11
l'IIS Ipsia-ITI di Trebisacce con decorrenza 8.10.21 e l'ITC “Palma” di Corigliano-Rossano con decorrenza 24.09.2021 e cessazione in entrambi i casi 30.06.2022 (All.35); ha svolto servizio nell'a.s.2016/17, con vari contratti a tempo determinato e con continuità dal 14.09.2016 al 30.06.2017 (All.36); nell'a.s. 2018/19 presso l'IIS “Green-Falcone-Borsellino” di
Corigliano-Rossano dal 10.12.2018 al 30.06.2019 (All.37); nell'a.s.2019/20 presso l'I.T.C.
“Palma” di Corigliano-Rossano dal 30.10.2019 al 30.6.2020 (All.38) e nell'a.s.2020/21 presso
3 alcuni Istituti Scolastici di Corigliano-Rossano 9.10.2020 al 30.6.2021 (All.39).Pertanto, il suddetto docente ha prestato servizio, come supplente, in modo continuativo, per n.5 anni scolastici;
12) , attualmente in servizio con contratto a tempo determinato presso l'IIS Parte_12
“ITI-IPA-ITA” di Corigliano con decorrenza 13.09.2021 e cessazione 31.08.2022 (All.40); ha svolto servizio, con contratti a tempo determinato, nell'a.s.2016/17 presso l'IIS “Green-
Falcone-Borsellino” di Corigliano Rossano dal 16.12.2016 al 30.06.2017 (All.41); nell'a.s.
2017/18 con vari contratti e continuità dal 7.11.2017 al 12.07.2018 (All.42); nell'a.s.2018/19 presso l'IIS “LC-ISA” di Castrovillari dal 22.12.2018 al 30.06.2019 (All.43); nell'a.s.2019/20 presso l'IIS Ipsia di Trebisacce dal 12.09.2019 al 31.08.2020 (All.44), nell'a.s. 2020/21 presso l'IIS “ITI-IPA-ITA” di Rossano dal 30.11.2020 al 31.08.2021 (All.45). Pertanto, la docente ha prestato servizio, come supplente, in modo continuativo, per n.6 anni scolastici.
Premesso ulteriormente che per i suddetti periodi non è stata riconosciuta la cd. “Carta del docente”, di importo pari ad € 500 annui, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali e riservata, in base alla disciplina vigente (legge n.
107 del 13.07.2015 cd. “Buona Scuola” – D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015), ai soli docenti di ruolo, a tempo pieno o part-time, con esclusione, quindi, dei docenti cd. precari come la ricorrente medesima;
che tale disciplina è discriminatoria per contrasto anche con l'art. 3 e 35 della Costituzione e per violazione articoli 63 e 64 del CCNL di categoria che prevedono la centralità della formazione del docente.
In conseguenza di ciò hanno chiesto che il Tribunale accerti lo svolgimento del lavoro alle dipendenze del come insegnanti con contratti a tempo determinato, Controparte_1 riconosca il diritto a ottenere il beneficio della Carta Docenti, con valore di € 500,00 annui e condanni il al relativo pagamento. CP_1
Costituitosi in giudizio, il ha rappresentato che i docenti e CP_1 Parte_1 [...]
, come da stato matricolare allegato, non lavorano più alle dipendenze del;
che Per_1 CP_1
l'art. 6 comma 7 del DPCM 28.11.2016 sancisce che le somme non spese entro l'anno scolastico potranno essere spese entro l'anno scolastico successivo, ossia entro il 31 agosto dell'anno scolastico successivo a quello per il quale il beneficio è stato riconosciuto;
ne consegue che con riferimento agli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e il 2020/2021 e tenendo conto che la richiesta è stata avanzata per la prima volta con il ricorso, il beneficio non può più essere fruito dai ricorrenti.
Nelle note conclusive il procuratore dei ricorrenti, a seguito della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che ha sancito, tra l'altro, la prescrizione quinquennale del diritto in
4 questione, ha limitato la domanda al riconoscimento dei cinque anni scolastici precedenti al deposito del ricorso avvenuto nel giugno 2022 e, quindi, con il riconoscimento del diritto a favore dei ricorrenti a percepire il bonus relativo alla carta docente a partire dall'a.s. 2017/18 e fino all'a.s.2021/22.
2. La domanda è fondata e deve essere accolta per le seguenti ragioni.
Con sentenza n. 29961/2023 del 4-27 ottobre 2023, la Corte di Cassazione, pronunciandosi sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione,
a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art.
22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio;
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui
è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il
5 sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta
Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
3. Applicando tali principi al caso di specie, deve osservarsi che, per quanto riguarda la durata delle supplenze, i ricorrenti hanno ottenuto degli incarichi con durata con durata fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, per i quali, secondo la
Corte di Cassazione, va riconosciuto il diritto alla Carta Docenti.
4. Per quanto riguarda la condizione di ciascuna parte ricorrente di “interna” o “esterna” al sistema delle docenze scolastiche - che assume rilievo, secondo la citata decisione della Corte di Cassazione, ai fini dell'individuazione del tipo di tutela che deve attribuirsi in concreto al docente cui spetti il diritto alla Carta Docenti (adempimento in forma specifica nel primo caso e risarcimento in forma equivalente nel secondo caso) - deve ritenersi, sulla base delle allegazioni attoree, che i ricorrenti siano interni al sistema delle docenze scolastiche, da intendersi, come chiarito dal Giudice di Legittimità, come riferito ai docenti “iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo”.
5. Alla luce di ciò la domanda va accolta e va dichiarato il diritto della parte ricorrente a ottenere il beneficio economico della cd. “Carta del docente” relativamente agli anni scolastici per cui è domanda, nei limiti del quinquennio anteriore alla proposizione del ricorso introduttivo, e va riconosciuta la tutela di cui al punto 2) del citato dispositivo della decisione della Suprema
Corte, ossia l'adempimento in forma specifica, con condanna del all'attribuzione in CP_1
favore della ricorrente della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- dichiara il diritto di ciascuna parte ricorrente a ottenere il beneficio economico della cd. “Carta del docente” e, quindi, del relativo bonus di € 500,00 per gli anni scolastici per cui è domanda, nei limiti del quinquennio anteriore al deposito del ricorso introduttivo;
6 - condanna, per l'effetto, il , in persona del pro Controparte_1 CP_7 tempore, all'attribuzione in favore di ciascuna parte ricorrente della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- condanna il resistente al pagamento delle spese processuali, che liquida in € CP_1
3.500,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA e rimborso delle spese forfettarie in misura del 15% dei compensi, oltre contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Castrovillari, 25/05/2025 La Giudice del Lavoro
(dr.ssa Margherita Sitongia)
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