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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 15/10/2025, n. 2860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2860 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott. Francesco Cavone, quale giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4865 del R.G.A.C.C. dell'anno 2013 discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 14.10.2025 e vertente
TRA
(C.F.: , Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ) in proprio e quali esercenti la potestà
[...] C.F._2 genitoriale sui minori e elettivamente Persona_1 Persona_2 Pt_2 domiciliati in Specchia, alla via prov.le per Ruffano presso lo studio legale dell'avv.
AN Manco che li rappresenta e difende come da procura in atti;
ATTORI
E
(P.I.: ), in persona del legale rappresentate Controparte_1 P.IVA_1
p.t., elettivamente domiciliata in Lecce, alle Corte degli Ubertini presso lo studio legale dell'avv. Giovanni Gabellone come da procura in atti;
(C.F.: ) elettivamente domiciliato in Parte_3 C.F._3
Lecce, alla via 95° RGT Fanteria n. 9, presso lo studio legale dell'avv. Alfredo Gaggiula
e dell'avv. Ernesto Sticchi Damiani che lo rappresentano e difendono come da procura in atti;
(C.F.: ) elettivamente domiciliato in Lecce, Parte_4 C.F._4 alla via Zanardelli presso lo studio legale dell'avv. Salvatore De Paolis che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
(C.F.: ) elettivamente domiciliato in Parte_5 C.F._5
Parabita, alla via Fratelli De Jatta n.24, presso lo studio legale dell'avv. Paolo Vinci che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
(C.F.: elettivamente domiciliata in CP_2 CodiceFiscale_6
Scorrano, alla via G. Bello n. 1 presso lo studio legale dell'avv. Giovanni Montagna che la rappresenta e difende come da procura in atti;
(C.F.: elettivamente domiciliato in Lecce, Parte_6 C.F._7 alla via Imperatore Adriano n. 9, presso lo studio legale degli avv.ti Donato NE e
AN NE che lo rappresentano e difendono come da procura in atti;
(C.F.: ) elettivamente domiciliato in Parte_7 C.F._8
Cutrofiano, alla via Collepasso n. 104, presso lo studio legale dell'avv. Alessandro
Mariano che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
CON LA CHIAMATA IN CAUSA DI
(P.I. In persona del legale Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Taranto, alla via Acclavio n. 2, presso lo studio legale dell'avv. Elio Curci che la rappresenta e difende come da procura in atti;
(C.F.: ) in persona del legale Controparte_4 P.IVA_3 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Maglie, alla via Sticchi, residence n.
80, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Penzo come da procura in atti;
(C.F.: in persona del legale Parte_8 P.IVA_4 rappresentate p.t., elettivamente domiciliata a Lecce alla via Monte San Michele presso lo studio legale degli avv.ti Gaetano De Mauro e Francoise Marie Plantade che la rappresentano e difendono come da procura in atti
ER AM
Oggetto: lesione personale da malpractice medica.
Conclusioni: come da note scritte depositate ed allegate al verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno esposto che in data Parte_1 Parte_2
07.07.2019, alle ore 8.15 circa, veniva ricoverata nell'Unità Parte_1
Funzionale di Ostetricia e Ginecologia della per Controparte_5
l'espletamento del parto cesareo, iniziato alle 10:15 del giorno successivo. Nell'atto introduttivo hanno dichiarato che sebbene dagli esami clinici di routine, effettuati nel corso della gestazione, il feto risultasse in perfette condizioni di salute, il figlio nasceva affetto da ipoglicemia, distress respiratorio, ipotonia e brachicardia per circa 3 minuti, con indice di Apgar non superiore a 8; nonostante tali segni di sofferenza prenatale il neonato veniva trasferito presso l' di Lecce solo dopo CP_6 diverse ore dalla nascita e veniva dimesso con diagnosi “tachipnea transitoria del neonato, ipoglicemia transitoria asintomatica e ipotonia”; in data 4.10.2009 veniva ricoverato presso l'ospedale “Ferrari” di Casarano ove, a seguito di accertamenti, veniva diagnosticata una “encefalopatia epilettogenica in paziente con pregressa sofferenza ipossica perinatale”; a causa delle complicanze dovute al distress respiratorio e ai problemi metabolici manifestatisi alla nascita non tempestivamente trattati dai sanitari della , il neonato risultava affetto da una condizione di Controparte_1 inabilità totale, con necessità di assistenza continua.
Esposto quanto sopra, e hanno quindi Parte_1 Parte_2 convenuto in giudizio la , , Controparte_1 Parte_4 Parte_7
e per Parte_5 Parte_6 CP_2 Parte_3 ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dagli attori in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sul minore Persona_1
Con apposita comparsa si è costituta in giudizio la , che, in via Controparte_1 preliminare, ha chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa della Compagnia
e nel merito, in via principale, ha contestato la domanda Controparte_3 attorea in quanto infondata in fatto come in diritto chiedendone il rigetto;
in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, ha chiesto di essere manlevata dalla società con vittoria delle spese di lite. Controparte_7
Autorizzata la chiamata del terzo, si costituiva la società che ha Controparte_7 eccepito l'inoperatività della polizza per i danni cagionati a terzi per lesioni personali e morte imputabili a medici e paramedici non dipendenti o parificati e, ha chiesto, in via principale, il rigetto della domanda di manleva formulata nei suoi confronti;
in subordine, in caso di accoglimento della domanda di garanzia, ha chiesto la riduzione della stessa a quanto accertato in giudizio e nei limiti del massimale di polizza, vinte le spese.
Si è costituito in giudizio il quale ha respinto ogni addebito Parte_3 deducendo di non essere inquadrato all'interno dell'organico della struttura ospedaliera, di essere autorizzato alla chiamata in garanzia della compagnia assicuratrice e chiedendo nel merito, in via principale, il Controparte_8 rigetto della domanda in quanto infondata in fatto come in diritto, con condanna di parte attrice ex art. 96 c.p.c; in via subordinata , nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, ha chiesto la manleva nei confronti della società di assicurazioni, con vittoria delle spese di lite.
Autorizzata la chiamata del terzo, si è costituita in giudizio la società Controparte_8
che ha eccepito che la polizza assicurativa stipulata dal dr. era scaduta
[...] Pt_3
e non rinnovata alla data dell'evento e, pertanto, ha chiesto in via preliminare di accertare e dichiarare l'inoperatività della copertura assicurativa con conseguente estromissione dal giudizio;
nel merito, di rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto come in diritto con conseguente rigetto della domanda di manleva;
in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea, di circoscrivere l'eventuale risarcimento danni alle conseguenze poste in relazione causale con la condotta del proprio assicurato, vinte le spese.
Si è costituto con propria comparsa di risposta , il quale ha respinto Parte_5 ogni addebito deducendo di aver fatto trasferire personalmente il neonato presso l CP_6 di Lecce e che le gravi lesioni dallo stesso patite erano da ricondurre all'operato dei sanitari che hanno avuto in cura la madre nella fase precedente, contestuale e immediatamente successiva al parto;
ha chiesto quindi il rigetto della domanda attorea formulata nei suoi confronti e, in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento anche parziale, di accertare e dichiarare le singole quote di responsabilità dei convenuti con compensazione delle spese di lite.
Si è costituto con propria comparsa di risposta , il quale ha contestato Parte_4 la ricostruzione dei fatti operata dagli attori asserendo di aver utilizzato la diligenza richiesta in relazione all'attività professionale esercitata ed ha eccepito, in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva degli attori per mancata autorizzazione del Giudice Tutelare, il conseguente difetto di rappresentanza processuale e nullità del processo nonché il difetto di legittimazione passiva e nel merito, in via principale, il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto e, in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento anche parziale, di accertare e dichiarare le singole quote di responsabilità dei convenuti, con contestuale manleva a carico della società
[...]
CP_9
Autorizzata la chiamata in causa, si è costituita in giudizio la società
[...]
che ha eccepito che l'azione di garanzia intentata nei suoi Controparte_10 confronti doveva essere contenuta nei limiti del rapporto intercorrente con il proprio assicurato e che, pertanto, la stessa era tenuta esclusivamente al rimborso delle somme erogate da quest'ultimo verso i danneggiai;
ha dedotto inoltre che la valutazione della condotta del dott. doveva essere limitata all'esecuzione del taglio cesareo e Pt_4 che alcuna carenza professionale poteva essere addebitata al proprio assicurato nell'arco temporale intercorrente tra la presa in carico della partoriente e l'affidamento del neonato in pediatria.
Si è costituto con propria comparsa di risposta il quale ha rappresentato Parte_7 la propria estraneità ai fatti di giudizio, non avendo mai seguito in gravidanza
[...]
e non avendo partecipato all'intervento chirurgico;
eccepiva quindi il Parte_1 difetto di legittimazione passiva e, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto, con vittoria delle spese di lite.
Si è costituto con propria comparsa di risposta il quale ha dedotto Parte_6 di aver usato la diligenza richiesta in relazione all'attività professionale esercitata in qualità di secondo operatore ed ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda attorea, vinte le spese.
Si è costituta con propria comparsa di risposta la quale ha dedotto CP_11 che al momento del parto non era presente in sala operatoria poiché impegnata in altra sala parto ed ha quindi eccepito, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva;
nel merito ha chiesto il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto come in diritto, vinte le spese.
La causa è stata istruita con produzione documentale, interrogatorio formale, prove testimoniali e CTU medico – legale.
All'udienza del 14.10.2025, celebrata con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., una volta precisate le conclusioni dalle parti processuali come da note scritte depositate cui ci si riporta, la causa è stata discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
**********
Ai fini della decisione assumono pregnante rilevanza probatoria gli esiti della consulenza tecnica di ufficio medico legale espletata in sede istruttoria, ai quali il
Giudicante aderisce senza riserve in quanto congruamente motivati e frutto di un procedimento peritale scevro da errori o omissioni di carattere logico e/o metodologico.
In base, infatti, alle valutazioni tecniche medico legali espresse nell'elaborato di consulenza redatto dal dott. (specialista in Ostetricia e Persona_3
Ginecologia) le cause della insorta patologia encefalica non possono eziologicamente correlarsi a comportamenti omissivi e/o commissivi imputabili alla clinica sanitaria convenuta e ai medici che ebbero in cura la partoriente e il neonato.
La ctu ha infatti concluso (pag. 20 ctu) affermando che: “Le condizioni di salute della sig.ra al momento del ricovero presso Parte_1 la apparivano buone senza particolari fattori di rischio che Controparte_1 imponessero trattamenti diagnostico/terapeutici diversi da quelli tradizionali e posti in essere. - Sebbene il timing prescelto del taglio cesareo potesse essere programmato in tempi più tardivi (39 settimane), il trattamento offerto alla , l'8/7/09, è risultato Pt_1 adeguato. - Trattandosi di un taglio cesareo ripetuto, le difficoltà tecniche erano maggiori;
ciononostante l'abilità e l'esperienza chirurgica dei medici intervenuti l'8/7/09 durante il cesareo hanno permesso che l'intervento si concludesse favorevolmente senza complicanze materne post operatorie. - Non si rinvengono elementi per asserire che il deficit psico-motorio di sia attribuibile ad una prestazione sanitaria Persona_1 inesatta, incompleta o negligente dei sanitari che ebbero in cura la sia durante Pt_1 la gravidanza sia al momento del parto. - Non si rinvengono elementi per definire un rapporto causale tra il danno psico-motorio del minore e la condotta dei sanitari. - Non è riconoscibile una condotta censurabile, omissiva o commissiva, di altre strutture che ebbero in cura il minore. - Non vi è ancora una causa specifica che giustifichi il quadro clinico di essendo, l'encefalopatia del minore, un evento non prevenibile. - Per_1 [...]
è affetto da grave ritardo psico-motorio; la causa del deficit non è stata ancora Per_1 accertata. Il minore non è autonomo, non si alimenta spontaneamente e necessita di assistenza e terapia riabilitativa continua”.
La mancanza di un nesso eziologico tra le condotte commissive e/o omissive dei sanitari intervenuti nella gestione clinica della partoriente e del neonato e l'esclusione nel caso di specie di condotte sanitarie non conformi alla migliore scienza medica escludono in radice qualsiasi possibilità di individuare profili di responsabilità professionale sul piano giuridico a carico dei sanitari convenuti e della clinica
[...]
evocata in giudizio. CP_1
Quanto alle spese del presente giudizio, ritiene il Giudicante sussistenti ragioni per derogare al principio della soccombenza sancito dall'art. 91 c.p.c., in ragione della complessità dei fatti oggetto di accertamento giudiziale e della controvertibilità delle soluzioni giuridiche adottabili in materia di malpractice medica.
Le spese della ctu devono invece rimanere a definitivo carico degli attori in solido, avendone dato causa con l'azione giudiziaria intrapresa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di Giudice Unico, disattesa, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo sulla domanda proposta da e in proprio e Parte_1 Parte_2
quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli , Persona_1
e così provvede: Persona_2 Pt_2
1) rigetta la domanda;
2) compensa in modo integrale le spese di lite tra le parti processuali;
3) pone definitivamente a carico degli attori in solido le spese della ctu già liquidate in via provvisoria con autonomo decreto.
La presente sentenza è parte integrante del verbale di udienza e viene depositata telematicamente in applicazione delle norme sul Processo Civile Telematico.
Così deciso in Lecce il 15.10.2025.
IL GIUDICE
Dott. Francesco CAVONE
Sentenza redatta con la collaborazione della dott.ssa Daniela Mauro, funzionario addetto all'Ufficio per il Processo del Tribunale di Lecce.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott. Francesco Cavone, quale giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4865 del R.G.A.C.C. dell'anno 2013 discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 14.10.2025 e vertente
TRA
(C.F.: , Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ) in proprio e quali esercenti la potestà
[...] C.F._2 genitoriale sui minori e elettivamente Persona_1 Persona_2 Pt_2 domiciliati in Specchia, alla via prov.le per Ruffano presso lo studio legale dell'avv.
AN Manco che li rappresenta e difende come da procura in atti;
ATTORI
E
(P.I.: ), in persona del legale rappresentate Controparte_1 P.IVA_1
p.t., elettivamente domiciliata in Lecce, alle Corte degli Ubertini presso lo studio legale dell'avv. Giovanni Gabellone come da procura in atti;
(C.F.: ) elettivamente domiciliato in Parte_3 C.F._3
Lecce, alla via 95° RGT Fanteria n. 9, presso lo studio legale dell'avv. Alfredo Gaggiula
e dell'avv. Ernesto Sticchi Damiani che lo rappresentano e difendono come da procura in atti;
(C.F.: ) elettivamente domiciliato in Lecce, Parte_4 C.F._4 alla via Zanardelli presso lo studio legale dell'avv. Salvatore De Paolis che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
(C.F.: ) elettivamente domiciliato in Parte_5 C.F._5
Parabita, alla via Fratelli De Jatta n.24, presso lo studio legale dell'avv. Paolo Vinci che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
(C.F.: elettivamente domiciliata in CP_2 CodiceFiscale_6
Scorrano, alla via G. Bello n. 1 presso lo studio legale dell'avv. Giovanni Montagna che la rappresenta e difende come da procura in atti;
(C.F.: elettivamente domiciliato in Lecce, Parte_6 C.F._7 alla via Imperatore Adriano n. 9, presso lo studio legale degli avv.ti Donato NE e
AN NE che lo rappresentano e difendono come da procura in atti;
(C.F.: ) elettivamente domiciliato in Parte_7 C.F._8
Cutrofiano, alla via Collepasso n. 104, presso lo studio legale dell'avv. Alessandro
Mariano che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
CON LA CHIAMATA IN CAUSA DI
(P.I. In persona del legale Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Taranto, alla via Acclavio n. 2, presso lo studio legale dell'avv. Elio Curci che la rappresenta e difende come da procura in atti;
(C.F.: ) in persona del legale Controparte_4 P.IVA_3 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Maglie, alla via Sticchi, residence n.
80, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Penzo come da procura in atti;
(C.F.: in persona del legale Parte_8 P.IVA_4 rappresentate p.t., elettivamente domiciliata a Lecce alla via Monte San Michele presso lo studio legale degli avv.ti Gaetano De Mauro e Francoise Marie Plantade che la rappresentano e difendono come da procura in atti
ER AM
Oggetto: lesione personale da malpractice medica.
Conclusioni: come da note scritte depositate ed allegate al verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno esposto che in data Parte_1 Parte_2
07.07.2019, alle ore 8.15 circa, veniva ricoverata nell'Unità Parte_1
Funzionale di Ostetricia e Ginecologia della per Controparte_5
l'espletamento del parto cesareo, iniziato alle 10:15 del giorno successivo. Nell'atto introduttivo hanno dichiarato che sebbene dagli esami clinici di routine, effettuati nel corso della gestazione, il feto risultasse in perfette condizioni di salute, il figlio nasceva affetto da ipoglicemia, distress respiratorio, ipotonia e brachicardia per circa 3 minuti, con indice di Apgar non superiore a 8; nonostante tali segni di sofferenza prenatale il neonato veniva trasferito presso l' di Lecce solo dopo CP_6 diverse ore dalla nascita e veniva dimesso con diagnosi “tachipnea transitoria del neonato, ipoglicemia transitoria asintomatica e ipotonia”; in data 4.10.2009 veniva ricoverato presso l'ospedale “Ferrari” di Casarano ove, a seguito di accertamenti, veniva diagnosticata una “encefalopatia epilettogenica in paziente con pregressa sofferenza ipossica perinatale”; a causa delle complicanze dovute al distress respiratorio e ai problemi metabolici manifestatisi alla nascita non tempestivamente trattati dai sanitari della , il neonato risultava affetto da una condizione di Controparte_1 inabilità totale, con necessità di assistenza continua.
Esposto quanto sopra, e hanno quindi Parte_1 Parte_2 convenuto in giudizio la , , Controparte_1 Parte_4 Parte_7
e per Parte_5 Parte_6 CP_2 Parte_3 ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dagli attori in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sul minore Persona_1
Con apposita comparsa si è costituta in giudizio la , che, in via Controparte_1 preliminare, ha chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa della Compagnia
e nel merito, in via principale, ha contestato la domanda Controparte_3 attorea in quanto infondata in fatto come in diritto chiedendone il rigetto;
in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, ha chiesto di essere manlevata dalla società con vittoria delle spese di lite. Controparte_7
Autorizzata la chiamata del terzo, si costituiva la società che ha Controparte_7 eccepito l'inoperatività della polizza per i danni cagionati a terzi per lesioni personali e morte imputabili a medici e paramedici non dipendenti o parificati e, ha chiesto, in via principale, il rigetto della domanda di manleva formulata nei suoi confronti;
in subordine, in caso di accoglimento della domanda di garanzia, ha chiesto la riduzione della stessa a quanto accertato in giudizio e nei limiti del massimale di polizza, vinte le spese.
Si è costituito in giudizio il quale ha respinto ogni addebito Parte_3 deducendo di non essere inquadrato all'interno dell'organico della struttura ospedaliera, di essere autorizzato alla chiamata in garanzia della compagnia assicuratrice e chiedendo nel merito, in via principale, il Controparte_8 rigetto della domanda in quanto infondata in fatto come in diritto, con condanna di parte attrice ex art. 96 c.p.c; in via subordinata , nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, ha chiesto la manleva nei confronti della società di assicurazioni, con vittoria delle spese di lite.
Autorizzata la chiamata del terzo, si è costituita in giudizio la società Controparte_8
che ha eccepito che la polizza assicurativa stipulata dal dr. era scaduta
[...] Pt_3
e non rinnovata alla data dell'evento e, pertanto, ha chiesto in via preliminare di accertare e dichiarare l'inoperatività della copertura assicurativa con conseguente estromissione dal giudizio;
nel merito, di rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto come in diritto con conseguente rigetto della domanda di manleva;
in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea, di circoscrivere l'eventuale risarcimento danni alle conseguenze poste in relazione causale con la condotta del proprio assicurato, vinte le spese.
Si è costituto con propria comparsa di risposta , il quale ha respinto Parte_5 ogni addebito deducendo di aver fatto trasferire personalmente il neonato presso l CP_6 di Lecce e che le gravi lesioni dallo stesso patite erano da ricondurre all'operato dei sanitari che hanno avuto in cura la madre nella fase precedente, contestuale e immediatamente successiva al parto;
ha chiesto quindi il rigetto della domanda attorea formulata nei suoi confronti e, in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento anche parziale, di accertare e dichiarare le singole quote di responsabilità dei convenuti con compensazione delle spese di lite.
Si è costituto con propria comparsa di risposta , il quale ha contestato Parte_4 la ricostruzione dei fatti operata dagli attori asserendo di aver utilizzato la diligenza richiesta in relazione all'attività professionale esercitata ed ha eccepito, in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva degli attori per mancata autorizzazione del Giudice Tutelare, il conseguente difetto di rappresentanza processuale e nullità del processo nonché il difetto di legittimazione passiva e nel merito, in via principale, il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto e, in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento anche parziale, di accertare e dichiarare le singole quote di responsabilità dei convenuti, con contestuale manleva a carico della società
[...]
CP_9
Autorizzata la chiamata in causa, si è costituita in giudizio la società
[...]
che ha eccepito che l'azione di garanzia intentata nei suoi Controparte_10 confronti doveva essere contenuta nei limiti del rapporto intercorrente con il proprio assicurato e che, pertanto, la stessa era tenuta esclusivamente al rimborso delle somme erogate da quest'ultimo verso i danneggiai;
ha dedotto inoltre che la valutazione della condotta del dott. doveva essere limitata all'esecuzione del taglio cesareo e Pt_4 che alcuna carenza professionale poteva essere addebitata al proprio assicurato nell'arco temporale intercorrente tra la presa in carico della partoriente e l'affidamento del neonato in pediatria.
Si è costituto con propria comparsa di risposta il quale ha rappresentato Parte_7 la propria estraneità ai fatti di giudizio, non avendo mai seguito in gravidanza
[...]
e non avendo partecipato all'intervento chirurgico;
eccepiva quindi il Parte_1 difetto di legittimazione passiva e, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto, con vittoria delle spese di lite.
Si è costituto con propria comparsa di risposta il quale ha dedotto Parte_6 di aver usato la diligenza richiesta in relazione all'attività professionale esercitata in qualità di secondo operatore ed ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda attorea, vinte le spese.
Si è costituta con propria comparsa di risposta la quale ha dedotto CP_11 che al momento del parto non era presente in sala operatoria poiché impegnata in altra sala parto ed ha quindi eccepito, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva;
nel merito ha chiesto il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto come in diritto, vinte le spese.
La causa è stata istruita con produzione documentale, interrogatorio formale, prove testimoniali e CTU medico – legale.
All'udienza del 14.10.2025, celebrata con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., una volta precisate le conclusioni dalle parti processuali come da note scritte depositate cui ci si riporta, la causa è stata discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
**********
Ai fini della decisione assumono pregnante rilevanza probatoria gli esiti della consulenza tecnica di ufficio medico legale espletata in sede istruttoria, ai quali il
Giudicante aderisce senza riserve in quanto congruamente motivati e frutto di un procedimento peritale scevro da errori o omissioni di carattere logico e/o metodologico.
In base, infatti, alle valutazioni tecniche medico legali espresse nell'elaborato di consulenza redatto dal dott. (specialista in Ostetricia e Persona_3
Ginecologia) le cause della insorta patologia encefalica non possono eziologicamente correlarsi a comportamenti omissivi e/o commissivi imputabili alla clinica sanitaria convenuta e ai medici che ebbero in cura la partoriente e il neonato.
La ctu ha infatti concluso (pag. 20 ctu) affermando che: “Le condizioni di salute della sig.ra al momento del ricovero presso Parte_1 la apparivano buone senza particolari fattori di rischio che Controparte_1 imponessero trattamenti diagnostico/terapeutici diversi da quelli tradizionali e posti in essere. - Sebbene il timing prescelto del taglio cesareo potesse essere programmato in tempi più tardivi (39 settimane), il trattamento offerto alla , l'8/7/09, è risultato Pt_1 adeguato. - Trattandosi di un taglio cesareo ripetuto, le difficoltà tecniche erano maggiori;
ciononostante l'abilità e l'esperienza chirurgica dei medici intervenuti l'8/7/09 durante il cesareo hanno permesso che l'intervento si concludesse favorevolmente senza complicanze materne post operatorie. - Non si rinvengono elementi per asserire che il deficit psico-motorio di sia attribuibile ad una prestazione sanitaria Persona_1 inesatta, incompleta o negligente dei sanitari che ebbero in cura la sia durante Pt_1 la gravidanza sia al momento del parto. - Non si rinvengono elementi per definire un rapporto causale tra il danno psico-motorio del minore e la condotta dei sanitari. - Non è riconoscibile una condotta censurabile, omissiva o commissiva, di altre strutture che ebbero in cura il minore. - Non vi è ancora una causa specifica che giustifichi il quadro clinico di essendo, l'encefalopatia del minore, un evento non prevenibile. - Per_1 [...]
è affetto da grave ritardo psico-motorio; la causa del deficit non è stata ancora Per_1 accertata. Il minore non è autonomo, non si alimenta spontaneamente e necessita di assistenza e terapia riabilitativa continua”.
La mancanza di un nesso eziologico tra le condotte commissive e/o omissive dei sanitari intervenuti nella gestione clinica della partoriente e del neonato e l'esclusione nel caso di specie di condotte sanitarie non conformi alla migliore scienza medica escludono in radice qualsiasi possibilità di individuare profili di responsabilità professionale sul piano giuridico a carico dei sanitari convenuti e della clinica
[...]
evocata in giudizio. CP_1
Quanto alle spese del presente giudizio, ritiene il Giudicante sussistenti ragioni per derogare al principio della soccombenza sancito dall'art. 91 c.p.c., in ragione della complessità dei fatti oggetto di accertamento giudiziale e della controvertibilità delle soluzioni giuridiche adottabili in materia di malpractice medica.
Le spese della ctu devono invece rimanere a definitivo carico degli attori in solido, avendone dato causa con l'azione giudiziaria intrapresa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di Giudice Unico, disattesa, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo sulla domanda proposta da e in proprio e Parte_1 Parte_2
quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli , Persona_1
e così provvede: Persona_2 Pt_2
1) rigetta la domanda;
2) compensa in modo integrale le spese di lite tra le parti processuali;
3) pone definitivamente a carico degli attori in solido le spese della ctu già liquidate in via provvisoria con autonomo decreto.
La presente sentenza è parte integrante del verbale di udienza e viene depositata telematicamente in applicazione delle norme sul Processo Civile Telematico.
Così deciso in Lecce il 15.10.2025.
IL GIUDICE
Dott. Francesco CAVONE
Sentenza redatta con la collaborazione della dott.ssa Daniela Mauro, funzionario addetto all'Ufficio per il Processo del Tribunale di Lecce.