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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 22/04/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
Il Giudice del Lavoro, dott. Dario Porrovecchio, nella causa civile iscritta al n° 732 del 2024 RGL, promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'avv. Safina Dario Parte_1
- ricorrente -
C O N T R O
Controparte_1
[...]
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore,
[...]
- convenuti contumaci - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 24.04.2024 la ricorrente in epigrafe, in servizio presso l' di , quale docente di Arte e Immagine Controparte_1 CP_1
nonché referente del laboratorio di arte, deduceva che, a seguito di contestazione d'addebito del 20/12/2023 con la quale le veniva contestato di avere lasciato per ben due volte la classe incustodita durante l'ora di lezione e avrebbe rifiutato di conferire con la madre di un alunno disabile durante il recente colloquio scuola-famiglia, con successiva nota del 06/03/2024 a firma del dirigente scolastico, le veniva irrogata la sanzione della sospensione dall'insegnamento per cinque giorni. Tanto premesso, chiedeva dichiararsi la nullità ed illegittimità della predetta sanzione disciplinare, in quanto viziata sia sotto il profilo formale-procedimentale sia sotto il profilo sostanziale, procedendo al relativo annullamento e per l'effetto condannarsi l'amministrazione resistente.
Ritualmente costituitasi, l'amministrazione convenuta contestava la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto ed insistendo per la legittimità della sanzione irrogata.
La causa, istruita in via documentale, è stata discussa mediante scambio di note di trattazione scritta e posta in decisione. Il ricorso va accolto.
Per un compiuto inquadramento della questione in esame, è preliminare procedere ad una ricognizione della disciplina normativa e contrattuale di riferimento.
L'art. 55 bis d.lgs. 165/2001, nella versione modificata dal d.lgs. 75/2017 (c.d. riforma Madia) dispone al comma 1 che “Per le infrazioni di minore gravità, per le quali
è prevista l'irrogazione della sanzione del rimprovero verbale, il procedimento disciplinare è di competenza del responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente. Alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo”, e al comma 2 che “Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell'ambito della propria organizzazione, individua l'ufficio per procedimenti disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarità e responsabilità”. Ed ancora, il comma 4 dispone che per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza, ma poi è il predetto ufficio
(c.d. UPD) che provvede alla contestazione scritta dell'addebito e alla convocazione dell'interessato per l'audizione personale, nonché alla conclusione del procedimento mediante archiviazione o irrogazione del provvedimento disciplinare.
Con particolare riferimento al settore “istruzione” è stata poi introdotta una norma apposita, il comma 9-quater del D.lgs. 165/2001, che dispone: “Per il personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, il procedimento disciplinare per le infrazioni per le quali è prevista
l'irrogazione di sanzioni fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni è di competenza del responsabile della struttura in possesso di qualifica dirigenziale e si svolge secondo le disposizioni del presente articolo. Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge dinanzi all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari”.
Occorre a questo punto evidenziare che, per il personale docente - a differenza di quanto disposto esclusivamente per il personale ATA (v. art.22 ss. CCNL del 18.01.2024)
– allo stato attuale non è prevista la sanzione della “sospensione fino a dieci giorni”. Ed invero, l'art. 178 del CCNL istruzione (triennio 2019-2021) del 18 gennaio 2024
Sequenze contrattuali ha previsto che “In considerazione della particolare complessità del presente contratto che si riferisce a figure professionali eterogenee cui si applicano discipline difficilmente riconducibili ad unità, le seguenti tematiche sono rinviate ad una
o più sequenze negoziali: a) la responsabilità disciplinare per il personale docente ed educativo secondo quanto previsto all'art. 48 (…)”. A sua volta, l'art. 48 del CCNL istruzione (triennio 2019-2021) del 18 gennaio 2024 (che sostituisce l'analogo art. 29 del precedente CCNL istruzione (triennio 2016- 2018) del 19 aprile 2018), nell'affermare l'opportunità di rinviare ad una specifica sessione negoziale a livello nazionale la definizione, per il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche, della tipologia delle infrazioni disciplinari e delle relative sanzioni, hanno mantenuto fermo, nelle more, quanto stabilito dal Capo IV Disciplina, Sezione I Sanzioni Disciplinari del d.lgs. n. 297 del 1994.
In particolare, l'art. 492 d.lgs. 297/94 prevede come sanzione interdittiva minima quella della “sospensione dall'insegnamento fino a un mese”, previsione che radica la competenza dell'UPD ai sensi del comma 9-quater dell'art. 55 bis del D.lgs. 165/2001 con applicazione delle norme procedimentali ivi previste.
Occorre a questo punto chiarire che il discrimine di competenza tra Dirigente ed
U.P.D. non può essere determinato sulla base di una valutazione ex ante rimessa al responsabile della struttura, e neppure sulla base della sanzione concretamente irrogata, bensì secondo le misure edittali astrattamente previste per la specifica violazione.
In tal senso si è espressa più volte la giurisprudenza di legittimità, evidenziando che
“In tema di sanzioni disciplinari nel pubblico impiego privatizzato, l'attribuzione della competenza al dirigente della struttura cui appartiene il dipendente o all'Ufficio per i procedimenti disciplinari, ai sensi dell'art. 55-bis del d.lgs. n. 165 del 2001, si definisce esclusivamente sulla base delle sanzioni edittali massime stabilite per i fatti contestati, e non sulla base della misura che la P.A. possa prevedere di irrogare;
la misura applicata in violazione delle predette regole di competenza interna è invalida qualora la sanzione sia irrogata dal dirigente e responsabile della struttura (nella specie, dirigente scolastico) in luogo dell'U.P.D., per le minori garanzie di terzietà offerte al lavoratore, stante l'identificazione fra la figura di chi è preposto al dipendente e di chi lo giudica in sede amministrativa” (Cass. n. 30226 del 20/11/2019; in termini Cass.
n. 20845 del 02/08/2019). Nello stesso senso, Cass. n. 28111 del 30.10.2019 ha evidenziato che “In tema di sanzioni disciplinari nel pubblico impiego privatizzato, al fine di stabilire la competenza dell'organo deputato a iniziare, svolgere e concludere il procedimento, occorre avere riguardo al massimo della sanzione disciplinare come stabilita in astratto, in relazione alla fattispecie legale, normativa o contrattuale che viene in rilievo, essendo necessario, in base ai principi di legalità e del giusto procedimento, che la competenza sia determinata in modo certo, anteriore al caso concreto ed oggettivo, prescindendo dal singolo procedimento disciplinare. (Fattispecie in cui è stata giudicata corretta
l'individuazione della competenza dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari, e non del dirigente scolastico, tenuto conto della sanzione massima irrogabile secondo gli artt. 492
e 494 del d.lgs. n. 297 del 1994, anziché della sanzione irrogata in concreto)”, principio successivamente confermato da Cass. 23524/21 Cass. 5607/2023 e Cass. 19097/24 tenuto conto che diversamente opinando, l'individuazione dell'organo competente - da cui dipende anche la determinazione delle regole procedurali applicabili - avverrebbe sulla base di un dato meramente ipotetico, che potrebbe essere smentito all'esito del procedimento medesimo.
Trattasi di pronunce che esprimono un principio generale pienamente condivisibile e perfettamente applicabile alla fattispecie in esame.
Va dunque ribadito che, al fine della valutazione della competenza, deve inquadrarsi la fattispecie in relazione alla sanzione edittale astrattamente irrogabile sulla base della disciplina sanzionatoria normativamente prevista.
Nel caso di specie, l'intero procedimento disciplinare è stato gestito dal Dirigente scolastico il quale ha provveduto sia alla contestazione dell'addebito sia all'irrogazione della sanzione disciplinare in esame.
Epperò la ricorrente è stata incolpata e poi sanzionata in relazione alle condotte di violazione di “atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza, per aver omesso di compiere atti dovuti in relazione ai doveri di vigilanza e atti in violazione dei propri doveri che pregiudichino il regolare funzionamento della scuola” (art. 494 lett. a)
e lett. c), art. 495 lett. c), per cui è prevista come sanzione la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese.
Ne consegue che, trattandosi di infrazioni punibile (nel massimo) con sanzione più grave di quelle indicate nel primo periodo del comma 9-quater del D. lgs 165/2001 (che prevede la competenza del dirigente scolastico per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni fino alla “sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni”) - il procedimento disciplinare doveva svolgersi dinanzi all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, in conformità a quanto previsto dalla medesima norma.
Alla stregua delle precedenti considerazioni, deve nel caso di specie ravvisarsi la violazione ed erronea applicazione dell'art. 55 bis comma 9-quater del D. lgs 165/2001, nel combinato disposto con l'art. 492 d. lgs. 297/1994.
La riscontrata violazione delle regole di competenza interna, essendo la sanzione irrogata dal Dirigente in luogo in luogo dell'U.P.D., comporta di per sé l'invalidità della misura illegittimamente applicata. Pertanto, in accoglimento del ricorso, va dichiarata la nullità e l'inefficacia della sanzione impugnata perché adottata in violazione dell'art. 55- bis del D.lgs. n. 165/2001, con il conseguente obbligo dell'amministrazione convenuta a corrispondere al ricorrente la retribuzione illegittimamente decurtata.
L'annullamento della sanzione sotto il profilo formale preclude ogni ulteriore valutazione della sanzione irrogata sotto il profilo sostanziale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, annulla la sanzione disciplinare impugnata, in quanto nulla perché adottata in violazione dell'art. 55-bis del D.lgs. n. 165/2001, e per l'effetto condanna il a provvedere ai conseguenti adempimenti e Controparte_1
annotazioni nel fascicolo personale.
Condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali, che liquida CP_1 in € 600,00 per compensi professionali, oltre accessori, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Trapani 22/04/2025.
IL GIUDICE
Dott. Dario Porrovecchio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
Il Giudice del Lavoro, dott. Dario Porrovecchio, nella causa civile iscritta al n° 732 del 2024 RGL, promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'avv. Safina Dario Parte_1
- ricorrente -
C O N T R O
Controparte_1
[...]
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore,
[...]
- convenuti contumaci - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 24.04.2024 la ricorrente in epigrafe, in servizio presso l' di , quale docente di Arte e Immagine Controparte_1 CP_1
nonché referente del laboratorio di arte, deduceva che, a seguito di contestazione d'addebito del 20/12/2023 con la quale le veniva contestato di avere lasciato per ben due volte la classe incustodita durante l'ora di lezione e avrebbe rifiutato di conferire con la madre di un alunno disabile durante il recente colloquio scuola-famiglia, con successiva nota del 06/03/2024 a firma del dirigente scolastico, le veniva irrogata la sanzione della sospensione dall'insegnamento per cinque giorni. Tanto premesso, chiedeva dichiararsi la nullità ed illegittimità della predetta sanzione disciplinare, in quanto viziata sia sotto il profilo formale-procedimentale sia sotto il profilo sostanziale, procedendo al relativo annullamento e per l'effetto condannarsi l'amministrazione resistente.
Ritualmente costituitasi, l'amministrazione convenuta contestava la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto ed insistendo per la legittimità della sanzione irrogata.
La causa, istruita in via documentale, è stata discussa mediante scambio di note di trattazione scritta e posta in decisione. Il ricorso va accolto.
Per un compiuto inquadramento della questione in esame, è preliminare procedere ad una ricognizione della disciplina normativa e contrattuale di riferimento.
L'art. 55 bis d.lgs. 165/2001, nella versione modificata dal d.lgs. 75/2017 (c.d. riforma Madia) dispone al comma 1 che “Per le infrazioni di minore gravità, per le quali
è prevista l'irrogazione della sanzione del rimprovero verbale, il procedimento disciplinare è di competenza del responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente. Alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo”, e al comma 2 che “Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell'ambito della propria organizzazione, individua l'ufficio per procedimenti disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarità e responsabilità”. Ed ancora, il comma 4 dispone che per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza, ma poi è il predetto ufficio
(c.d. UPD) che provvede alla contestazione scritta dell'addebito e alla convocazione dell'interessato per l'audizione personale, nonché alla conclusione del procedimento mediante archiviazione o irrogazione del provvedimento disciplinare.
Con particolare riferimento al settore “istruzione” è stata poi introdotta una norma apposita, il comma 9-quater del D.lgs. 165/2001, che dispone: “Per il personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, il procedimento disciplinare per le infrazioni per le quali è prevista
l'irrogazione di sanzioni fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni è di competenza del responsabile della struttura in possesso di qualifica dirigenziale e si svolge secondo le disposizioni del presente articolo. Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge dinanzi all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari”.
Occorre a questo punto evidenziare che, per il personale docente - a differenza di quanto disposto esclusivamente per il personale ATA (v. art.22 ss. CCNL del 18.01.2024)
– allo stato attuale non è prevista la sanzione della “sospensione fino a dieci giorni”. Ed invero, l'art. 178 del CCNL istruzione (triennio 2019-2021) del 18 gennaio 2024
Sequenze contrattuali ha previsto che “In considerazione della particolare complessità del presente contratto che si riferisce a figure professionali eterogenee cui si applicano discipline difficilmente riconducibili ad unità, le seguenti tematiche sono rinviate ad una
o più sequenze negoziali: a) la responsabilità disciplinare per il personale docente ed educativo secondo quanto previsto all'art. 48 (…)”. A sua volta, l'art. 48 del CCNL istruzione (triennio 2019-2021) del 18 gennaio 2024 (che sostituisce l'analogo art. 29 del precedente CCNL istruzione (triennio 2016- 2018) del 19 aprile 2018), nell'affermare l'opportunità di rinviare ad una specifica sessione negoziale a livello nazionale la definizione, per il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche, della tipologia delle infrazioni disciplinari e delle relative sanzioni, hanno mantenuto fermo, nelle more, quanto stabilito dal Capo IV Disciplina, Sezione I Sanzioni Disciplinari del d.lgs. n. 297 del 1994.
In particolare, l'art. 492 d.lgs. 297/94 prevede come sanzione interdittiva minima quella della “sospensione dall'insegnamento fino a un mese”, previsione che radica la competenza dell'UPD ai sensi del comma 9-quater dell'art. 55 bis del D.lgs. 165/2001 con applicazione delle norme procedimentali ivi previste.
Occorre a questo punto chiarire che il discrimine di competenza tra Dirigente ed
U.P.D. non può essere determinato sulla base di una valutazione ex ante rimessa al responsabile della struttura, e neppure sulla base della sanzione concretamente irrogata, bensì secondo le misure edittali astrattamente previste per la specifica violazione.
In tal senso si è espressa più volte la giurisprudenza di legittimità, evidenziando che
“In tema di sanzioni disciplinari nel pubblico impiego privatizzato, l'attribuzione della competenza al dirigente della struttura cui appartiene il dipendente o all'Ufficio per i procedimenti disciplinari, ai sensi dell'art. 55-bis del d.lgs. n. 165 del 2001, si definisce esclusivamente sulla base delle sanzioni edittali massime stabilite per i fatti contestati, e non sulla base della misura che la P.A. possa prevedere di irrogare;
la misura applicata in violazione delle predette regole di competenza interna è invalida qualora la sanzione sia irrogata dal dirigente e responsabile della struttura (nella specie, dirigente scolastico) in luogo dell'U.P.D., per le minori garanzie di terzietà offerte al lavoratore, stante l'identificazione fra la figura di chi è preposto al dipendente e di chi lo giudica in sede amministrativa” (Cass. n. 30226 del 20/11/2019; in termini Cass.
n. 20845 del 02/08/2019). Nello stesso senso, Cass. n. 28111 del 30.10.2019 ha evidenziato che “In tema di sanzioni disciplinari nel pubblico impiego privatizzato, al fine di stabilire la competenza dell'organo deputato a iniziare, svolgere e concludere il procedimento, occorre avere riguardo al massimo della sanzione disciplinare come stabilita in astratto, in relazione alla fattispecie legale, normativa o contrattuale che viene in rilievo, essendo necessario, in base ai principi di legalità e del giusto procedimento, che la competenza sia determinata in modo certo, anteriore al caso concreto ed oggettivo, prescindendo dal singolo procedimento disciplinare. (Fattispecie in cui è stata giudicata corretta
l'individuazione della competenza dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari, e non del dirigente scolastico, tenuto conto della sanzione massima irrogabile secondo gli artt. 492
e 494 del d.lgs. n. 297 del 1994, anziché della sanzione irrogata in concreto)”, principio successivamente confermato da Cass. 23524/21 Cass. 5607/2023 e Cass. 19097/24 tenuto conto che diversamente opinando, l'individuazione dell'organo competente - da cui dipende anche la determinazione delle regole procedurali applicabili - avverrebbe sulla base di un dato meramente ipotetico, che potrebbe essere smentito all'esito del procedimento medesimo.
Trattasi di pronunce che esprimono un principio generale pienamente condivisibile e perfettamente applicabile alla fattispecie in esame.
Va dunque ribadito che, al fine della valutazione della competenza, deve inquadrarsi la fattispecie in relazione alla sanzione edittale astrattamente irrogabile sulla base della disciplina sanzionatoria normativamente prevista.
Nel caso di specie, l'intero procedimento disciplinare è stato gestito dal Dirigente scolastico il quale ha provveduto sia alla contestazione dell'addebito sia all'irrogazione della sanzione disciplinare in esame.
Epperò la ricorrente è stata incolpata e poi sanzionata in relazione alle condotte di violazione di “atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza, per aver omesso di compiere atti dovuti in relazione ai doveri di vigilanza e atti in violazione dei propri doveri che pregiudichino il regolare funzionamento della scuola” (art. 494 lett. a)
e lett. c), art. 495 lett. c), per cui è prevista come sanzione la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese.
Ne consegue che, trattandosi di infrazioni punibile (nel massimo) con sanzione più grave di quelle indicate nel primo periodo del comma 9-quater del D. lgs 165/2001 (che prevede la competenza del dirigente scolastico per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni fino alla “sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni”) - il procedimento disciplinare doveva svolgersi dinanzi all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, in conformità a quanto previsto dalla medesima norma.
Alla stregua delle precedenti considerazioni, deve nel caso di specie ravvisarsi la violazione ed erronea applicazione dell'art. 55 bis comma 9-quater del D. lgs 165/2001, nel combinato disposto con l'art. 492 d. lgs. 297/1994.
La riscontrata violazione delle regole di competenza interna, essendo la sanzione irrogata dal Dirigente in luogo in luogo dell'U.P.D., comporta di per sé l'invalidità della misura illegittimamente applicata. Pertanto, in accoglimento del ricorso, va dichiarata la nullità e l'inefficacia della sanzione impugnata perché adottata in violazione dell'art. 55- bis del D.lgs. n. 165/2001, con il conseguente obbligo dell'amministrazione convenuta a corrispondere al ricorrente la retribuzione illegittimamente decurtata.
L'annullamento della sanzione sotto il profilo formale preclude ogni ulteriore valutazione della sanzione irrogata sotto il profilo sostanziale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, annulla la sanzione disciplinare impugnata, in quanto nulla perché adottata in violazione dell'art. 55-bis del D.lgs. n. 165/2001, e per l'effetto condanna il a provvedere ai conseguenti adempimenti e Controparte_1
annotazioni nel fascicolo personale.
Condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali, che liquida CP_1 in € 600,00 per compensi professionali, oltre accessori, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Trapani 22/04/2025.
IL GIUDICE
Dott. Dario Porrovecchio