Articolo 14 della Legge 16 dicembre 1999, n. 479
Articolo 13Articolo 15
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2 gennaio 2000
Art. 14. 1. La rubrica dell' articolo 114 del codice di procedura penale e' sostituita dalla seguente: "Divieto di pubblicazione di atti e di immagini".
2. Dopo il comma 6 dell'articolo 114 del codice di procedura penale e' inserito il seguente:
"6-bis. E' vietata la pubblicazione dell'immagine di persona privata della liberta' personale ripresa mentre la stessa si trova sottoposta all'uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la persona vi consenta".
Entrata in vigore il 2 gennaio 2000
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