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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 24/07/2025, n. 553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 553 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
Registro Generale Appello Lavoro n. 361/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, composta da dott.ssa IA RI OM Presidente est dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliera dott. Giovanni Casella Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 202/2024 del Tribunale di Como (est. dott.ssa Giulia Rachele Bignami) promossa:
DA
rappresentato e difeso dall'avv. Guido Baroni ed elettivamente domiciliato Parte_1 in Corbetta (MI), via Dante Alighieri n. 2, presso lo studio del difensore appellante
CONTRO
rappresentato e difeso Controparte_1 dagli avv.ti Roberto Maio e Antonio Del Gatto ed elettivamente domiciliato in Milano, via Savarè
n. 1, presso l'Avvocatura dell' di Milano CP_2 appellato
I procuratori delle parti rassegnavano le seguenti
CONCLUSIONI
APPELLANTE Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, in totale riforma della sentenza n. 202 pronunziata dal Tribunale di Como – Sezione Lavoro in data 24.9.2024 e pubblicata in data 23.10.2024, G.U. Dott.ssa Giulia Rachele Bignami, non notificata e, previa fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 435 c.p.c., così GIUDICARE I. per tutti i motivi argomentati in atto accertare e dichiarare: nei confronti dell'
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore Presidente in Controparte_3 carica, come sopra corrente, la non debenza da parte del Sig. degli importi richiesti Parte_1 dall'Istituto con il provvedimento di “Avviso bonario” datato 29.9.2021 n. 490327177429AB202121 relativo a contributi a percentuale o eccedenti il minimale alla Gestione Artigiani/Commercianti per il periodo gennaio 1998 – dicembre 2008 e, per l'effetto;
1 II. annullare e/o revocare e/o dichiarare: improduttivo di effetti giuridici il provvedimento di
“Avviso bonario” datato 29.9.2021 n. 490327177429AB202121 relativo a contributi a percentuale o eccedenti il minimale alla Gestione Artigiani/Commercianti per il periodo gennaio 1998 – dicembre 2008; III. il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari del doppio grado di Giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario;
IV. in via istruttoria: IV.a. si chiede ammettersi prova per testi sulle circostanze di fatto sopra riportate precedute dalla locuzione “vero che”, indicando a testi: Dott. IV.b. Testimone_1 che sia disposto d'Ufficio ogni mezzo istruttorio ritenuto necessario alla soluzione della controversia;
IV.c. che sia richiesta produzione in Giudizio, ex art. 210 c.p.c., da parte della Sede territorialmente competente, della documentazione in possesso ritenuta utile alla CP_3 decisione;
IV.d. che sia disposta, anche d'Ufficio, l'acquisizione del fascicolo della causa Tribunale di Como - Sez. Lavoro – R.G.: 336/2022 – G.U.: Dott.ssa Giulia Rachele Bignami.
APPELLATO Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis, rigettare l'avverso atto di appello per infondatezza di tutte le domande in esso contenute per le ragioni esposte nella presente comparsa, con conferma della Sentenza del Tribunale di Como, n. 202/2024 nella causa R.G. 336/2024; in subordine, considerare comunque non prescritti i contributi afferenti al 2016. Con la condanna dell'appellante alle spese o, in subordine alla denegata ipotesi di accoglimento dell'avverso atto di appello, con compensazione integrale delle stesse, stanti i notevoli contrasti giurisprudenziali, di legittimità e di merito. esistenti in materia.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8.4.2025, ha impugnato la sentenza n. 202/2024 del Parte_1
Tribunale di Como che ha respinto l'opposizione avverso l'avviso bonario del 29.9.2021 per mancato versamento di contributi a percentuale o eccedenti il minimale dovuto alla
[...] per un totale di € 63.486,96 (comprensivo di sanzioni), per il periodo dal Controparte_4
1998 al 2008, e connessi alla partecipazione alla società Parte_2
, iscritto alla gestione commercianti/artigiani dal 1997 ed anche alla gestione Parte_1 separata in ragione della carica di socio e amministratore unico della società dal CP_3 Parte_2
12.7.1999, aveva già ricevuto precedente comunicazione di debito del 10.9.2021, sempre per mancato versamento di contributi a percentuale o eccedenti il minimale dovuto alla Gestione artigiani/commercianti, per un totale di € 122.533,12 (comprensivo di sanzioni), per il periodo dal
2009 al 2016, sempre connessi alla partecipazione alla società Parte_2
Dall'1.1.2001, stante la qualità di amministratore unico della società percepiva Parte_2 mensilmente i relativi compensi.
Con il ricorso in opposizione eccepiva l'intervenuta prescrizione dei pretesi contributi antecedenti il quinquennio a far data dalla comunicazione del 10.9.2021, stante l'assenza di precedenti comunicazioni interruttive.
2 Contestava l'operatività della sospensione della prescrizione ex art. 2941, co. 8 cc pur non avendo compilato il , avendo sempre regolarmente presentato all'Agenzia delle Entrate, sia Parte_3 personalmente che come società, la dichiarazione dei redditi, evidenziando come i redditi prodotti con riferimento alle cariche e ruoli sociali ricoperti negli anni potessero essere verificati da CP_3 accedendo alle dichiarazioni fiscali della società e ciò indipendentemente dall'omessa Parte_2 compilazione del Parte_3
Il Tribunale, pur ammettendo la difformità di orientamento in materia, aderiva a quanto statuito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 6677/2019 secondo la quale: “In tema di sospensione della prescrizione, costituisce doloso occultamento del debito contributivo verso l'ente previdenziale, ai fini dell'applicabilità dell'art. 2941, n. 8 c.c., la condotta del professionista che ometta di compilare la dichiarazione dei redditi nella parte relativa ai proventi della propria attività, utile al calcolo dei contributi per la gestione separata (quadro RR del modello)”.
Concludeva, quindi, rilevando che “la totale omissione nella compilazione della dichiarazione dei redditi, come nel caso della mancata compilazione del quadro RR, rappresentava un indice significativo dell'intenzione di occultare imponibile previdenziale. Tanto più se il contribuente è ben consapevole dei propri obblighi, come nel caso di specie.”
Riteneva, quindi, sussistente la fattispecie di doloso occultamento, la conseguente sospensione della prescrizione e, quindi, la debenza dei crediti portati dall'avviso bonario opposto.
L'appellante impugna la sentenza osservando che il dies a quo della decorrenza del termine di prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali e assistenziali decorre dalla data di scadenza del termine per il loro pagamento, come affermato anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità.
Contesta l'automatismo tra omessa compilazione del quadro RR e l'occultamento doloso del debito contributivo;
evidenzia come non sia sufficiente la mancata compilazione del quadro RR, essendo necessario che sia impossibilitato ad accertare i crediti contributivi. CP_3
Nel caso in esame non c'è impossibilità di agire in capo ad , avendo negli anni l'appellante CP_3 presentato sempre e regolarmente, sia personalmente che come società, la dichiarazione dei redditi, per cui poteva accedere all'Archivio dell'Agenzia delle Entrate. CP_3
Inoltre, nelle dichiarazioni redditi personali ha sempre compilato il quadro RC, ivi indicando l'ammontare degli importi percepiti dalla società a titolo di compenso da amministratore. Parte_2
Tra l'altro, la società nelle dichiarazioni redditi ha sempre compilato il quadro RN1, Parte_2 indicando il reddito/utile prodotto dalla società che si sarebbe dovuto riportare nel quadro RR della dichiarazione personale per quanto di competenza dell'appellante (98%).
3 L' era a conoscenza della carica rivestita dall'appellante nella società e della qualità CP_3 Parte_2 di socio, risultando egli iscritto sia alla gestione artigiana che alla gestione separata e i relativi redditi, anche quelli personali, erano stati sempre dichiarati.
Si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello. CP_3
Evidenzia che a seguito dell'invio di avviso bonario notificato il 27/09/2021, oggetto dell'avversa contestazione, ha effettuato tre versamenti, di cui due il 09/12/2021 e uno il 24/03/2022 per Pt_2 complessivi € 10.040,00.
Il 23/03/2022, ha presentato denuncia integrativa dei Modelli Unici relativi agli anni di Pt_2 imposta 2017, 2018, 2019 e 2020, compilando il quadro RR, relativo alla contribuzione dovuta all' . CP_3
Nulla, quindi, è stato versato dall'appellante con riguardo ai contributi a percentuale sul reddito afferenti agli anni dal 2009 al 2016.
Ribadisce che l'omessa compilazione del quadro RR integra un comportamento doloso che sospende la prescrizione ex art. 2941 n. 8 cc.
Ribadisce in subordine l'intervenuta sospensione della prescrizione dei contributi previdenziali dal
23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020, per un totale di 129 giorni, disposta dall'art. 37, comma 2, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n.
27, e dal 31.12.2020 al 30.6.2021 disposta dall'art. 11, decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2021, n. 21.
La causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
L'appello è fondato per i motivi di seguito esposti.
Sono dati pacifici tra le parti:
-la regolare presentazione negli anni, con riferimento ai periodi oggetto del presente giudizio, da parte di delle dichiarazioni dei redditi all'Agenzia delle Entrate, mancanti solo della Pt_2 compilazione del quadro “RR”;
-la corretta compilazione nelle citate dichiarazioni dei redditi del quadro “RC”, recante l'ammontare degli importi percepiti dalla società a titolo di compenso quale Parte_2 amministratore;
- la regolare presentazione negli anni, con riferimento ai periodi oggetto del presente giudizio, da parte della società delle dichiarazioni dei redditi all'Agenzia delle Entrate, con relativa Parte_2 compilazione del quadro “RN1” recante il reddito/utile prodotto dalla stessa che si sarebbe dovuto riportare nel quadro “RR” della dichiarazione dei redditi personale per quanto di competenza dell'appellante (98%).
4 Da detti elementi emerge come l'appellante non abbia mai celato la carica rivestita in seno alla citata società né i compensi ricevuti negli anni per l'attività di amministratore svolta ed in conseguenza della partecipazione societaria posseduta.
Al contempo l' era a conoscenza della carica rivestita dall'appellante nella società CP_3 Pt_2
e della qualità di socio con mansioni operative nella medesima società, risultando
[...] quest'ultimo iscritto sia alla Gestione Commercianti/Artigiani che alla Gestione Separata.
L' era pertanto a conoscenza dell'attività operativa svolta dall'appellante in seno alla CP_3
Società avendo sempre versato la contribuzione dovuta alla Gestione Parte_2 Parte_1
Artigiani/Commercianti nella misura fissa.
I redditi conseguiti per l'attività di amministratore svolta nella citata società nonché quelli conseguenti alla partecipazione societaria sono sempre stati dichiarati all'Agenzia delle Entrate.
I redditi rilevanti nel caso di specie potevano essere verificati tempestivamente dall' CP_3 accedendo alle dichiarazioni fiscali della società presso gli archivi dell'Agenzia delle Parte_2
Entrate verificando il dato riportato nel quadro “RN 1” (e ciò, indipendentemente dall'omessa compilazione del quadro “RR”).
Come ribadito da ultimo dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 28594/2024 “La giurisprudenza di legittimità è consolidata nell'affermare che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione Separata o a quella dei Commercianti decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (Cass., sez. lav., 31 ottobre 2018, n.
27950, e 19 aprile 2021, n. 10273).”
L'obbligazione contributiva, difatti, sorge da un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali è mera dichiarazione di scienza e non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria (Cass., sez. lav. n.
32685/2022).
Tali enunciazioni di principio sono coerenti con la disciplina generale dell'art. 2935 c.c., che fa decorrere la prescrizione dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere e conferisce rilievo, quale fattore impeditivo, alla sola impossibilità giuridica di esercitarlo.
Come affermato in maniera costante dalla Suprema Corte, “L'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, in relazione ai quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione della prescrizione, tra le quali, salva l'ipotesi di
5 occultamento doloso del debito, non rientra l'ignoranza da parte del titolare del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto o il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento.” (cfr. (Cass., sez. lav., 11 settembre 2018, n. 22072).
In sostanza, “In tema di sospensione della prescrizione dei contributi dovuti dai professionisti a seguito d'iscrizione alla gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, non è configurabile un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo.” (cfr. Cass. 25598/2023)
La sentenza impugnata volutamente si pone in contrasto con l'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato senza però offrire argomenti persuasivi idonei a rimeditare l'approdo cui è giunta da ultimo la Suprema Corte.
Il primo giudice, infatti, si è limitato a considerare decisivi il momento della presentazione della dichiarazione dei redditi e soprattutto l'omessa compilazione del quadro RR, quale indice di un occultamento doloso, secondo i tratti di un indefettibile automatismo, che, come invece sopra evidenziato, sono del tutto ininfluenti ai fini del sorgere del credito contributivo e della connessa possibilità di far valere il diritto.
La condotta dolosa di occultamento del debito presuppone “una condotta fraudolenta, intenzionalmente diretta ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione (Cass., sez. lav., 13 ottobre 2014, n. 21567) e suscettibile di determinare un impedimento non sormontabile con gli ordinari controlli (Cass., sez. lav., 17 aprile 2007, n. 9113), che trascende la mera difficoltà
d'accertamento del credito (Cass., sez. lav., 27 febbraio 2020, n. 5413).” (cfr. Cass. n.
26802/2023) che mal si concilia con l'automatismo ritenuto dal primo giudice in ragione della sola omessa compilazione del quadro RR, in difetto di altri elementi che avvalorino la condotta dolosa.
L'accertamento della condotta fraudolenta, nel caso di specie, è del tutto mancata essendosi il primo giudice, come già evidenziato, limitato a sottolineare il dato dell'omessa compilazione, nella dichiarazione dei redditi, del riquadro relativo alla determinazione dei contributi previdenziali dovuti all' , valorizzando così quell'automatismo più volte censurato dalla Suprema Corte. CP_3
(cfr. Cass. Sez. L. n. 24195/2024)
Alla luce dei principi sopra enunciati, nel caso in esame, dalla sola omessa compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi non può trarsi la prova di una condotta di occultamento doloso del debito contributivo.
Manca la prova di una dolosa ed intenzionale volontà da parte di di occultare i Parte_1 redditi percepiti in qualità di amministratore della società per evitare il pagamento dei Parte_2 relativi contributi.
6 Parimenti manca la prova di una condotta attiva da parte di volta a rendere Parte_1 impossibile per l l'accertamento dei crediti. CP_3
Solo per completezza va evidenziato che le argomentazioni elaborate da con riferimento alla CP_3 sospensione della prescrizione dei contributi previdenziali disposta prima dall'art. 37, comma 2, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n.
27, per il periodo dal 23.2.2020 al 30.6.2020, e poi dall'art. 11, decreto-legge 31 dicembre 2020, n.
183, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2021, n. 21 per il periodo dal
31.12.2020 al 30.6.2021, non sono conferenti atteso che nel caso in esame il periodo in contestazione va dal 1998 al 2008.
L'avviso bonario in esame è stato notificato in data 29.9.2021, quando la prescrizione quinquennale dei contributi relativi al periodo dal 1998 al 2008 era già maturata.
Alla luce delle argomentazioni sin qui esposte, assorbenti e dirimenti di ogni altra questione, in riforma della sentenza, vanno dichiarati prescritti i crediti contributivi di cui all'avviso bonario datato 29.9.2021 n. 490327177429AB202121.
Le spese processuali del doppio grado, liquidate come in dispositivo (€ 3.350 per il primo grado, €
5.000 per l'appello), ai sensi del DM 10.3.2014 n. 55 come modificato dal DM n. 147/2022, in ragione del valore della controversia, del grado di complessità, dell'assenza di attività istruttoria, seguono la soccombenza, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
PQM
In riforma della sentenza n. 202/2024 del Tribunale di Como, dichiara prescritti i crediti contributivi di cui all'avviso bonario datato 29.9.2021 n. 490327177429AB202121.
Condanna alla rifusione delle spese del doppio grado che liquida in complessivi € 8.350,00 CP_3 oltre spese generali ed oneri di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Milano 18.6.2025
Presidente est
IA RI OM
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, composta da dott.ssa IA RI OM Presidente est dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliera dott. Giovanni Casella Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 202/2024 del Tribunale di Como (est. dott.ssa Giulia Rachele Bignami) promossa:
DA
rappresentato e difeso dall'avv. Guido Baroni ed elettivamente domiciliato Parte_1 in Corbetta (MI), via Dante Alighieri n. 2, presso lo studio del difensore appellante
CONTRO
rappresentato e difeso Controparte_1 dagli avv.ti Roberto Maio e Antonio Del Gatto ed elettivamente domiciliato in Milano, via Savarè
n. 1, presso l'Avvocatura dell' di Milano CP_2 appellato
I procuratori delle parti rassegnavano le seguenti
CONCLUSIONI
APPELLANTE Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, in totale riforma della sentenza n. 202 pronunziata dal Tribunale di Como – Sezione Lavoro in data 24.9.2024 e pubblicata in data 23.10.2024, G.U. Dott.ssa Giulia Rachele Bignami, non notificata e, previa fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 435 c.p.c., così GIUDICARE I. per tutti i motivi argomentati in atto accertare e dichiarare: nei confronti dell'
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore Presidente in Controparte_3 carica, come sopra corrente, la non debenza da parte del Sig. degli importi richiesti Parte_1 dall'Istituto con il provvedimento di “Avviso bonario” datato 29.9.2021 n. 490327177429AB202121 relativo a contributi a percentuale o eccedenti il minimale alla Gestione Artigiani/Commercianti per il periodo gennaio 1998 – dicembre 2008 e, per l'effetto;
1 II. annullare e/o revocare e/o dichiarare: improduttivo di effetti giuridici il provvedimento di
“Avviso bonario” datato 29.9.2021 n. 490327177429AB202121 relativo a contributi a percentuale o eccedenti il minimale alla Gestione Artigiani/Commercianti per il periodo gennaio 1998 – dicembre 2008; III. il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari del doppio grado di Giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario;
IV. in via istruttoria: IV.a. si chiede ammettersi prova per testi sulle circostanze di fatto sopra riportate precedute dalla locuzione “vero che”, indicando a testi: Dott. IV.b. Testimone_1 che sia disposto d'Ufficio ogni mezzo istruttorio ritenuto necessario alla soluzione della controversia;
IV.c. che sia richiesta produzione in Giudizio, ex art. 210 c.p.c., da parte della Sede territorialmente competente, della documentazione in possesso ritenuta utile alla CP_3 decisione;
IV.d. che sia disposta, anche d'Ufficio, l'acquisizione del fascicolo della causa Tribunale di Como - Sez. Lavoro – R.G.: 336/2022 – G.U.: Dott.ssa Giulia Rachele Bignami.
APPELLATO Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis, rigettare l'avverso atto di appello per infondatezza di tutte le domande in esso contenute per le ragioni esposte nella presente comparsa, con conferma della Sentenza del Tribunale di Como, n. 202/2024 nella causa R.G. 336/2024; in subordine, considerare comunque non prescritti i contributi afferenti al 2016. Con la condanna dell'appellante alle spese o, in subordine alla denegata ipotesi di accoglimento dell'avverso atto di appello, con compensazione integrale delle stesse, stanti i notevoli contrasti giurisprudenziali, di legittimità e di merito. esistenti in materia.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8.4.2025, ha impugnato la sentenza n. 202/2024 del Parte_1
Tribunale di Como che ha respinto l'opposizione avverso l'avviso bonario del 29.9.2021 per mancato versamento di contributi a percentuale o eccedenti il minimale dovuto alla
[...] per un totale di € 63.486,96 (comprensivo di sanzioni), per il periodo dal Controparte_4
1998 al 2008, e connessi alla partecipazione alla società Parte_2
, iscritto alla gestione commercianti/artigiani dal 1997 ed anche alla gestione Parte_1 separata in ragione della carica di socio e amministratore unico della società dal CP_3 Parte_2
12.7.1999, aveva già ricevuto precedente comunicazione di debito del 10.9.2021, sempre per mancato versamento di contributi a percentuale o eccedenti il minimale dovuto alla Gestione artigiani/commercianti, per un totale di € 122.533,12 (comprensivo di sanzioni), per il periodo dal
2009 al 2016, sempre connessi alla partecipazione alla società Parte_2
Dall'1.1.2001, stante la qualità di amministratore unico della società percepiva Parte_2 mensilmente i relativi compensi.
Con il ricorso in opposizione eccepiva l'intervenuta prescrizione dei pretesi contributi antecedenti il quinquennio a far data dalla comunicazione del 10.9.2021, stante l'assenza di precedenti comunicazioni interruttive.
2 Contestava l'operatività della sospensione della prescrizione ex art. 2941, co. 8 cc pur non avendo compilato il , avendo sempre regolarmente presentato all'Agenzia delle Entrate, sia Parte_3 personalmente che come società, la dichiarazione dei redditi, evidenziando come i redditi prodotti con riferimento alle cariche e ruoli sociali ricoperti negli anni potessero essere verificati da CP_3 accedendo alle dichiarazioni fiscali della società e ciò indipendentemente dall'omessa Parte_2 compilazione del Parte_3
Il Tribunale, pur ammettendo la difformità di orientamento in materia, aderiva a quanto statuito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 6677/2019 secondo la quale: “In tema di sospensione della prescrizione, costituisce doloso occultamento del debito contributivo verso l'ente previdenziale, ai fini dell'applicabilità dell'art. 2941, n. 8 c.c., la condotta del professionista che ometta di compilare la dichiarazione dei redditi nella parte relativa ai proventi della propria attività, utile al calcolo dei contributi per la gestione separata (quadro RR del modello)”.
Concludeva, quindi, rilevando che “la totale omissione nella compilazione della dichiarazione dei redditi, come nel caso della mancata compilazione del quadro RR, rappresentava un indice significativo dell'intenzione di occultare imponibile previdenziale. Tanto più se il contribuente è ben consapevole dei propri obblighi, come nel caso di specie.”
Riteneva, quindi, sussistente la fattispecie di doloso occultamento, la conseguente sospensione della prescrizione e, quindi, la debenza dei crediti portati dall'avviso bonario opposto.
L'appellante impugna la sentenza osservando che il dies a quo della decorrenza del termine di prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali e assistenziali decorre dalla data di scadenza del termine per il loro pagamento, come affermato anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità.
Contesta l'automatismo tra omessa compilazione del quadro RR e l'occultamento doloso del debito contributivo;
evidenzia come non sia sufficiente la mancata compilazione del quadro RR, essendo necessario che sia impossibilitato ad accertare i crediti contributivi. CP_3
Nel caso in esame non c'è impossibilità di agire in capo ad , avendo negli anni l'appellante CP_3 presentato sempre e regolarmente, sia personalmente che come società, la dichiarazione dei redditi, per cui poteva accedere all'Archivio dell'Agenzia delle Entrate. CP_3
Inoltre, nelle dichiarazioni redditi personali ha sempre compilato il quadro RC, ivi indicando l'ammontare degli importi percepiti dalla società a titolo di compenso da amministratore. Parte_2
Tra l'altro, la società nelle dichiarazioni redditi ha sempre compilato il quadro RN1, Parte_2 indicando il reddito/utile prodotto dalla società che si sarebbe dovuto riportare nel quadro RR della dichiarazione personale per quanto di competenza dell'appellante (98%).
3 L' era a conoscenza della carica rivestita dall'appellante nella società e della qualità CP_3 Parte_2 di socio, risultando egli iscritto sia alla gestione artigiana che alla gestione separata e i relativi redditi, anche quelli personali, erano stati sempre dichiarati.
Si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello. CP_3
Evidenzia che a seguito dell'invio di avviso bonario notificato il 27/09/2021, oggetto dell'avversa contestazione, ha effettuato tre versamenti, di cui due il 09/12/2021 e uno il 24/03/2022 per Pt_2 complessivi € 10.040,00.
Il 23/03/2022, ha presentato denuncia integrativa dei Modelli Unici relativi agli anni di Pt_2 imposta 2017, 2018, 2019 e 2020, compilando il quadro RR, relativo alla contribuzione dovuta all' . CP_3
Nulla, quindi, è stato versato dall'appellante con riguardo ai contributi a percentuale sul reddito afferenti agli anni dal 2009 al 2016.
Ribadisce che l'omessa compilazione del quadro RR integra un comportamento doloso che sospende la prescrizione ex art. 2941 n. 8 cc.
Ribadisce in subordine l'intervenuta sospensione della prescrizione dei contributi previdenziali dal
23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020, per un totale di 129 giorni, disposta dall'art. 37, comma 2, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n.
27, e dal 31.12.2020 al 30.6.2021 disposta dall'art. 11, decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2021, n. 21.
La causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
L'appello è fondato per i motivi di seguito esposti.
Sono dati pacifici tra le parti:
-la regolare presentazione negli anni, con riferimento ai periodi oggetto del presente giudizio, da parte di delle dichiarazioni dei redditi all'Agenzia delle Entrate, mancanti solo della Pt_2 compilazione del quadro “RR”;
-la corretta compilazione nelle citate dichiarazioni dei redditi del quadro “RC”, recante l'ammontare degli importi percepiti dalla società a titolo di compenso quale Parte_2 amministratore;
- la regolare presentazione negli anni, con riferimento ai periodi oggetto del presente giudizio, da parte della società delle dichiarazioni dei redditi all'Agenzia delle Entrate, con relativa Parte_2 compilazione del quadro “RN1” recante il reddito/utile prodotto dalla stessa che si sarebbe dovuto riportare nel quadro “RR” della dichiarazione dei redditi personale per quanto di competenza dell'appellante (98%).
4 Da detti elementi emerge come l'appellante non abbia mai celato la carica rivestita in seno alla citata società né i compensi ricevuti negli anni per l'attività di amministratore svolta ed in conseguenza della partecipazione societaria posseduta.
Al contempo l' era a conoscenza della carica rivestita dall'appellante nella società CP_3 Pt_2
e della qualità di socio con mansioni operative nella medesima società, risultando
[...] quest'ultimo iscritto sia alla Gestione Commercianti/Artigiani che alla Gestione Separata.
L' era pertanto a conoscenza dell'attività operativa svolta dall'appellante in seno alla CP_3
Società avendo sempre versato la contribuzione dovuta alla Gestione Parte_2 Parte_1
Artigiani/Commercianti nella misura fissa.
I redditi conseguiti per l'attività di amministratore svolta nella citata società nonché quelli conseguenti alla partecipazione societaria sono sempre stati dichiarati all'Agenzia delle Entrate.
I redditi rilevanti nel caso di specie potevano essere verificati tempestivamente dall' CP_3 accedendo alle dichiarazioni fiscali della società presso gli archivi dell'Agenzia delle Parte_2
Entrate verificando il dato riportato nel quadro “RN 1” (e ciò, indipendentemente dall'omessa compilazione del quadro “RR”).
Come ribadito da ultimo dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 28594/2024 “La giurisprudenza di legittimità è consolidata nell'affermare che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione Separata o a quella dei Commercianti decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (Cass., sez. lav., 31 ottobre 2018, n.
27950, e 19 aprile 2021, n. 10273).”
L'obbligazione contributiva, difatti, sorge da un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali è mera dichiarazione di scienza e non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria (Cass., sez. lav. n.
32685/2022).
Tali enunciazioni di principio sono coerenti con la disciplina generale dell'art. 2935 c.c., che fa decorrere la prescrizione dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere e conferisce rilievo, quale fattore impeditivo, alla sola impossibilità giuridica di esercitarlo.
Come affermato in maniera costante dalla Suprema Corte, “L'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, in relazione ai quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione della prescrizione, tra le quali, salva l'ipotesi di
5 occultamento doloso del debito, non rientra l'ignoranza da parte del titolare del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto o il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento.” (cfr. (Cass., sez. lav., 11 settembre 2018, n. 22072).
In sostanza, “In tema di sospensione della prescrizione dei contributi dovuti dai professionisti a seguito d'iscrizione alla gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, non è configurabile un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo.” (cfr. Cass. 25598/2023)
La sentenza impugnata volutamente si pone in contrasto con l'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato senza però offrire argomenti persuasivi idonei a rimeditare l'approdo cui è giunta da ultimo la Suprema Corte.
Il primo giudice, infatti, si è limitato a considerare decisivi il momento della presentazione della dichiarazione dei redditi e soprattutto l'omessa compilazione del quadro RR, quale indice di un occultamento doloso, secondo i tratti di un indefettibile automatismo, che, come invece sopra evidenziato, sono del tutto ininfluenti ai fini del sorgere del credito contributivo e della connessa possibilità di far valere il diritto.
La condotta dolosa di occultamento del debito presuppone “una condotta fraudolenta, intenzionalmente diretta ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione (Cass., sez. lav., 13 ottobre 2014, n. 21567) e suscettibile di determinare un impedimento non sormontabile con gli ordinari controlli (Cass., sez. lav., 17 aprile 2007, n. 9113), che trascende la mera difficoltà
d'accertamento del credito (Cass., sez. lav., 27 febbraio 2020, n. 5413).” (cfr. Cass. n.
26802/2023) che mal si concilia con l'automatismo ritenuto dal primo giudice in ragione della sola omessa compilazione del quadro RR, in difetto di altri elementi che avvalorino la condotta dolosa.
L'accertamento della condotta fraudolenta, nel caso di specie, è del tutto mancata essendosi il primo giudice, come già evidenziato, limitato a sottolineare il dato dell'omessa compilazione, nella dichiarazione dei redditi, del riquadro relativo alla determinazione dei contributi previdenziali dovuti all' , valorizzando così quell'automatismo più volte censurato dalla Suprema Corte. CP_3
(cfr. Cass. Sez. L. n. 24195/2024)
Alla luce dei principi sopra enunciati, nel caso in esame, dalla sola omessa compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi non può trarsi la prova di una condotta di occultamento doloso del debito contributivo.
Manca la prova di una dolosa ed intenzionale volontà da parte di di occultare i Parte_1 redditi percepiti in qualità di amministratore della società per evitare il pagamento dei Parte_2 relativi contributi.
6 Parimenti manca la prova di una condotta attiva da parte di volta a rendere Parte_1 impossibile per l l'accertamento dei crediti. CP_3
Solo per completezza va evidenziato che le argomentazioni elaborate da con riferimento alla CP_3 sospensione della prescrizione dei contributi previdenziali disposta prima dall'art. 37, comma 2, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n.
27, per il periodo dal 23.2.2020 al 30.6.2020, e poi dall'art. 11, decreto-legge 31 dicembre 2020, n.
183, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2021, n. 21 per il periodo dal
31.12.2020 al 30.6.2021, non sono conferenti atteso che nel caso in esame il periodo in contestazione va dal 1998 al 2008.
L'avviso bonario in esame è stato notificato in data 29.9.2021, quando la prescrizione quinquennale dei contributi relativi al periodo dal 1998 al 2008 era già maturata.
Alla luce delle argomentazioni sin qui esposte, assorbenti e dirimenti di ogni altra questione, in riforma della sentenza, vanno dichiarati prescritti i crediti contributivi di cui all'avviso bonario datato 29.9.2021 n. 490327177429AB202121.
Le spese processuali del doppio grado, liquidate come in dispositivo (€ 3.350 per il primo grado, €
5.000 per l'appello), ai sensi del DM 10.3.2014 n. 55 come modificato dal DM n. 147/2022, in ragione del valore della controversia, del grado di complessità, dell'assenza di attività istruttoria, seguono la soccombenza, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
PQM
In riforma della sentenza n. 202/2024 del Tribunale di Como, dichiara prescritti i crediti contributivi di cui all'avviso bonario datato 29.9.2021 n. 490327177429AB202121.
Condanna alla rifusione delle spese del doppio grado che liquida in complessivi € 8.350,00 CP_3 oltre spese generali ed oneri di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Milano 18.6.2025
Presidente est
IA RI OM
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