Ordinanza collegiale 25 settembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 09/12/2025, n. 1989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1989 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01989/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01601/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1601 del 2025, proposto dall’avvocato Luigi Vuolo e dall’avvocato Angela Stornaiuolo, entrambi rappresentati e difesi in proprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria legale in Firenze, Via degli Arazzieri, 4;
per l'ottemperanza
- della sentenza del Tribunale Ordinario di Firenze - Sez. Lavoro, n. 1082/2024, notificata in copia conforme in data 31 ottobre 2024 e passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 la dott.ssa IU PI e udito per la parte resistente l’avvocato dello Stato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che con il presente gravame, notificato il 6 giugno 2025 e depositato in pari data, i ricorrenti agiscono per l’ottemperanza dell’epigrafata sentenza del Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, divenuta definitiva, che ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere all’originaria ricorrente AU CA alcune somme di denaro (500,00 €. annui per 5 anni scolastici tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121 L. 107/2015 oltre interessi o rivalutazione), e, per quanto qui specificamente rileva, al pagamento delle spese processuali, liquidate in €. 657,00 per compensi professionali, oltre Iva, Cap e 15% come per legge, con distrazione in favore dei difensori della signora CA, avvocato Luigi Vuolo e avvocato Angela Stornaiuolo, odierni attori;
Considerato che:
- il titolo esecutivo è stato notificato al Ministero dell’Istruzione e del Merito il 31 ottobre 2024 e nonostante il decorso del termine di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669 conv. in legge 28 febbraio 1997, n. 30, a tutt'oggi l'Amministrazione intimata non ha ottemperato al pagamento delle somme dovute agli avvocati Vuolo e Stornaiuolo;
Ritenuto pertanto:
- di dichiarare, in accoglimento del ricorso, l'obbligo del Ministero dell’Istruzione e del Merito di disporre il pagamento delle somme dovute all’avvocato Luigi Vuolo e all’avvocato Angela Stornaiulo, in ottemperanza alla sentenza sopraindicata, entro trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, notificazione della presente sentenza;
- di stabilire che in caso di ulteriore inadempimento provvederà, nei trenta giorni successivi in veste di Commissario ad acta , il Dirigente del Ministero dell’Istruzione e del Merito preposto alla Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, anche ai sensi dell’art. 14, comma 2, del sopramenzionato d.l. n. 669/1996 in base al quale l’esecuzione delle sentenze deve avvenire anche in caso di incapienza degli appositi capitoli di bilancio, attraverso l’utilizzo dell’istituto del pagamento in conto sospeso;
Ritenuto inoltre di condannare il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, in favore degli odierni ricorrenti in solido tra loro - che si difendono in proprio -, delle spese del presente giudizio, che vengono quantificate nella misura complessiva di € 2.000,00 oltre accessori di legge e alla restituzione del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
- dichiara l'obbligo del Ministero dell’Istruzione e del Merito di provvedere al pagamento delle somme dovute, come indicate in motivazione, in adempimento alla decisione oggetto del presente giudizio, entro trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, notificazione della presente sentenza;
- nomina il Dirigente del Ministero dell’Istruzione e del Merito preposto alla Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie affinché, nel caso di inutile scadenza del termine assegnato, provveda entro i trenta giorni successivi in via sostitutiva quale commissario ad acta , trasmettendo alla Segreteria di questo Tribunale una relazione sull'attività svolta;
- condanna il Ministero resistente al pagamento in solido in favore dei ricorrenti, che si difendono in proprio, delle spese processuali che si liquidano nella misura complessiva di € 2.000,00 ( duemila /00) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
SS IA, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario
IU PI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IU PI | SS IA |
IL SEGRETARIO