TRIB
Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 04/02/2025, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Prima Sezione civile – nella persona della Giudice, dott.ssa
Caterina Stasi, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 79/2024 R.G., avente ad oggetto: impugnazione delibera assembleare, promossa da
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
rappresentati e difesi dall' avv.to Alberto Alfieri;
-attori - contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Taveri;
Controparte_1
-convenuto -
***
Fatto e diritto
La presente controversia ha ad oggetto l'impugnativa, proposta da Parte_1
, , della delibera del 14.11.2023
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
assunta dall'assemblea del riunitasi per deliberare su: ““1- Controparte_1
Approvazione del bilancio consuntivo e del riparto di spese della gestione 2022; 2- Dimissioni e nomina dell'amministratore;
3-Quote condominiali per la gestione 2023; 4-Varie ed eventuali”; in particolare, gli attori hanno censurato il deliberato assembleare sulla base di quattro motivi, ovvero per aver approvato il bilancio al 31.12.2022, spostando il momento di verifica ed approvazione delle scritture condominiali al 29.06.2023, senza rendere conto della gestione successiva al 31.12.2022 (primo motivo); per falsa rappresentazione e indeterminatezza delle voci di spesa relative alla fornitura AQP (secondo motivo); per falsa rappresentazione della passività verso nella situazione patrimoniale al Parte_5
27.06.2023 (terzo motivo); per genericità ed indeterminatezza delle voci “Retribuzione operaio manutentore”, “Manutenzione generale stabile” e “Pulizia porticati” (quarto motivo).
Costituitosi in giudizio, il ha eccepito, in via pregiudiziale, Controparte_1
l'inammissibilità dell'azione per violazione del termine decadenziale da parte degli attori;
sempre in via pregiudiziale, ma subordinata, l'improcedibilità della domanda per la nullità del procedimento di mediazione;
in via ulteriormente subordinata, l'improcedibilità dell'azione nelle forme del procedimento semplificato di cognizione;
ha contestato, nel merito, la fondatezza di tutti i profili di doglianza esposti.
Data la natura documentale della controversia, all'udienza del 04.04.2025 la causa è stata trattenuta per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
La domanda proposta dagli attori è infondata nel merito, con riguardo a tutti e quattro i motivi di doglianza, e ciò rende assorbente ogni ulteriore questione (preliminare), pure sollevata dalla difesa dell'Ente di gestione, alla luce del principio della cd. ragione più liquida.
Per quel che attiene al primo motivo, gli attori lamentano una presunta discrasia fra l'approvazione del bilancio per l'anno 2022 e la circostanza che la situazione patrimoniale sia stata esposta alla data del 29.06.2023 e che quindi non sarebbe possibile individuare le poste attive e passive successive al 31.12.2022.
Bilancio consuntivo e stato patrimoniale indicano situazioni differenti.
Il bilancio o rendiconto consuntivo, ex art. 1330 bis c.c., contiene le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del , ai fondi disponibili CP_1
ed alle eventuali riserve, che devono essere espressi in modo da consentire l'immediata verifica. Sono parte integrante del bilancio consuntivo anche un registro di contabilità, un riepilogo finanziario e una nota sintetica esplicativa della gestione con l'indicazione anche dei rapporti in corso e delle gestioni pendenti.
Si tratta dunque del documento che riepiloga tutte le entrate e le uscite effettive relative a un esercizio finanziario (1/1 – 31/12), consentendo ai condomini di valutare come sono stati spesi i contributi raccolti durante l'anno. Il bilancio consuntivo fornisce una chiara panoramica sulla gestione delle spese comuni, facilitando un controllo puntuale e agevolando la pianificazione finanziaria futura del . CP_1 La situazione patrimoniale è invece il documento che descrive le attività (crediti) e le passività (debiti) del e ne indica il saldo finale. Tale documento indica lo stato CP_1
di salute del . CP_1
Nel caso di specie, discorrere della situazione patrimoniale alla data del 29.06.2023 non è attinente alla tematica portata per l'approvazione dell'ordine del giorno, rappresentata dalla approvazione del bilancio di esercizio dall' 1.1.22 al 31.12.2022.
Non è dato riscontrare alcun vuoto relativo alla gestione successiva al 31.12.2022, visto che attività e passività relative all'anno 2023 sono oggetto di disamina in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio dall'1.1.2023 al 31.12.2023.
Ne deriva che la censura veicolata col primo motivo risulta viziata per sovrapposizione di profili eterogenei tra loro e per tale ragione va disattesa.
Venendo al secondo motivo, anch'esso è destituito di fondamento e non può essere accolto.
Avuto riguardo alla posizione debitoria del in relazione alla fornitura di AQP, CP_1
non è ravvisabile alcuna discrasia fra i dati contabili riportati nel bilancio al 31.12.2022 e la situazione patrimoniale al 27.06.2023.
Ed invero a siffatta data, l'amministratore ha correttamente iscritto un debito verso AQP pari a € 14.322,73, come pure corretta è la passività indicata dall'amministratore in sede di assemblea, riferibile alla data del 21.07.2023, pari ad € 18.771,48.
La lievitazione dell'importo di € 18.771,48 a quello riportato nella comunicazione inviata con pec da AQP al Condominio, riferibile all'estratto conto del 17.08.2023, e pari a complessivi €
23.449,45 deriva dal fatto che a quell'importo di € 18.771,48 occorre aggiungere l'ulteriore fattura di € 4.677,97 emessa in data 25.07.2023, della quale l'amministratore non ha giustamente tenuto conto, avendo lo stesso fotografato la situazione debitoria alla data del
21.07.2023.
Per quel che concerne invece le passività relative a fatture emesse per il periodo
22.07.2020/22.11.2022 per complessivi € 43.071,62 si tratta di materia non oggetto del presente giudizio, dal momento che quelle relative agli anni 2020 e 2021 sono state oggetto di bilanci anteriori a quello approvato per l'anno 2022.
Venendo al terzo motivo, riguardante l'esposizione debitoria nei confronti della Parte_5
anch'esso va disatteso, non potendosi ravvisare alcuna falsa rappresentazione della
[...]
passività in esame. Anche in tal caso, l'amministratore ha correttamente esposto una passività pari ad €13.633,20 nella situazione patrimoniale alla data del 27.06.2023.
Gli attori, con riferimento ai dati comunicati dalla nell'estratto conto Parte_5
aggiornato al 10.10.2023 (doc.8), eccepiscono che, dallo stesso, alla data del 1.03.2023, emergerebbe un'esposizione debitoria nei confronti della società per fatture scadute e non pagate pari a complessivi € 22.357,04.
In realtà, nel riportare siffatto dato, si sono all'evidenza erroneamente sommate anche fatture relative all'anno 2022, verosimilmente onorate nel corso del bilancio di esercizio relativo a detta annualità e, comunque, alla stessa imputabili.
Altresì infondato è, da ultimo, il quarto motivo di doglianza.
La censura è smentita dall'esame dei dati contabili riportati in sede di approvazione del bilancio relativo all'anno 2022 e nei docc. 9 e 10 le voci che, ad avviso degli attori, sarebbero generiche ed indeterminate sono puntualmente giustificate nei predetti documenti unitamente alle relative uscite.
La domanda deve pertanto essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia
(indeterminabile, ma di complessità bassa), dell'attività svolta dai procuratori delle parti
(con esclusione dell'istruttoria in senso stretto) e dei parametri (minimi, in considerazione della natura della lite e della materia del contendere) di cui al D.M. n. 147/2022, sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
- rigetta la domanda proposta da , Parte_1 Parte_2 [...]
, Parte_3 Parte_4
- condanna gli attori alla refusione delle spese di lite sostenute dal convenuto, CP_1
liquidate in complessivi € 3.809,00 per competenze professionali, oltre accessori di legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti competenza.
Lecce, 14.02.2025
La Giudice
Caterina Stasi
Provvedimento redatto dalla M.O.T. dott.ssa Flavia Vitali sotto la supervisione della sottoscritta giudice
Caterina Stasi