Art. 15.
Presso il Ministero del commercio con l'estero, e' costituito un comitato interministeriale con il compito di esaminare le domande di ammissione al godimento dei benefici previsti dal presente titolo IV.
Il comitato, nominato con decreto del Ministro del commercio con
l'estero, e' composto da:
1) il Ministro del commercio con l'estero o un Sottosegretario di Stato da lui delegato, con funzione di presidente;
2) un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;
3) un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
4) un rappresentante del Ministero del tesoro;
5) un rappresentante del Ministero del bilancio a della programmazione economica;
6) un rappresentante della regione nel cui territorio ha sede il consorzio richiedente;
7) due rappresentanti di ciascuna delle categorie industriali, commerciali, artigiane e del movimento cooperativo, designati dalle organizzazioni piu' rappresentative presenti nel CNEL;
8) un rappresentante di organismi consortili per l'esportazione;
9) un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato;
10) un rappresentante dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero (ICE).
Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero del commercio con l'estero con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione.
Per i componenti di cui ai numeri da 2) a 5) si provvedera' anche alla nomina dei sostituti, con qualifica non inferiore a dirigente superiore, che interverranno in caso di assenza dei titolari.
Il comitato delibera a maggioranza dei presenti, in caso di parita' prevale il voto del presidente.
Presso il Ministero del commercio con l'estero, e' costituito un comitato interministeriale con il compito di esaminare le domande di ammissione al godimento dei benefici previsti dal presente titolo IV.
Il comitato, nominato con decreto del Ministro del commercio con
l'estero, e' composto da:
1) il Ministro del commercio con l'estero o un Sottosegretario di Stato da lui delegato, con funzione di presidente;
2) un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;
3) un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
4) un rappresentante del Ministero del tesoro;
5) un rappresentante del Ministero del bilancio a della programmazione economica;
6) un rappresentante della regione nel cui territorio ha sede il consorzio richiedente;
7) due rappresentanti di ciascuna delle categorie industriali, commerciali, artigiane e del movimento cooperativo, designati dalle organizzazioni piu' rappresentative presenti nel CNEL;
8) un rappresentante di organismi consortili per l'esportazione;
9) un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato;
10) un rappresentante dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero (ICE).
Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero del commercio con l'estero con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione.
Per i componenti di cui ai numeri da 2) a 5) si provvedera' anche alla nomina dei sostituti, con qualifica non inferiore a dirigente superiore, che interverranno in caso di assenza dei titolari.
Il comitato delibera a maggioranza dei presenti, in caso di parita' prevale il voto del presidente.