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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 23/10/2025, n. 2152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2152 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario designato, dott.ssa Maria
ON, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. di R.G. 2336/2018 vertente
TRA
(C.F. , in qualità di genitore esercente la Parte_1 CodiceFiscale_1 responsabilità genitoriale sul minore (C.F. Persona_1 C.F._2
), entrambi elettivamente domiciliati in Chiaravalle C. le alla via Luca 12, presso lo studio
[...] dell'avv. Spartaco Ponteduro (C.F. ) che li rappresenta e difende in virtù CodiceFiscale_3 di mandato in calce ed in separato foglio all'atto di citazione
- parte attrice -
E
(C.F. ), nato a [...] il [...] Controparte_1 CodiceFiscale_4 ed ivi residente a[...].
- Parte convenuta non costituita -
Oggetto: risarcimento danni
Conclusioni delle parti:
Come da atti e da verbali
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Fatti controversi
Con atto di citazione ritualmente notificato a seguito di rinotifica disposta dal Tribunale in diversa composizione fisica, la signora nella qualità ha chiesto al giudicante la condanna Parte_1 del signor al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non pari ad € Controparte_1
15.000,00 o in quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal fatto al soddisfo in favore del figlio minore e dallo stesso patiti a seguito Per_1 dei gravi fatti delittuosi posti in essere dal convenuto in data 25.08.2009.
Assumeva, segnatamente, parte attrice che detti fatti erano consistiti in una violenta aggressione da parte del convenuto nei confronti del fratello padre del piccolo Persona_2
(presente all'accaduto e all'epoca di soli sei anni) e per i quali il Tribunale di Catanzaro, Per_1
1 R.G. n. 2336/2018 I Sezione Penale, con Sentenza n. 800/2016 del 07.04.2016, divenuta irrevocabile in data
09.06.2016 lo dichiarava responsabile, condannandolo alla pena di mesi sei di reclusione, nonché al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, tra cui l'odierno attore, da liquidarsi in separata sede. Con vittoria di spese da distrarsi.
A fondamento della spiegata domanda parte attrice deduceva che (i) l'evento traumatico aveva cagionato al minore gravissimi disturbi di natura psicologica, quali insonnia, attacchi di panico, crisi di pianto, ansia e vuoti di memoria, come dettagliatamente descritto in atti e confermato in sede istruttoria;
(ii) la persistenza di tale stato di profondo disagio, unita alla paura che lo zio potesse tornare a far del male alla sua famiglia, aveva indotto i genitori a trasferirsi a Torino, nel tentativo di allontanare il bambino dai luoghi del trauma;
(iii) nonostante il trasferimento, le condizioni del minore non erano migliorate, atteso che lo stesso manifestava ritardi nell'apprendimento e difficoltà cognitive che avevano reso necessario l'intervento del
"Dipartimento Materno Infantile S.C. Neuropsichiatria Infantile Torino" e l'attivazione di un percorso di psicoterapia e di un piano educativo speciale.
Il convenuto benché ritualmente citato, non si costituiva in giudizio e non Controparte_1 compariva.
Instauratosi il contradditorio il diverso o giudicante concedeva i termini per il deposito delle memorie istruttorie.
Conclusa l'istruttoria documentale e orale ed espletata la Ctu sui seguenti quesiti “1) Accerti e valuti il consulente se il periziando sia affetto da sindromi e/o disturbi di rilevanza psicopatologica, diagnosticati secondo gli opportuni criteri di classificazione internazionale. In casso di riposta affermativa dica quale sia stata, secondo un giudizio di compatibilità, la causa della suddetta psicopatologia. 2) Accerti il consulente se
e in che modo la vicenda per cui è causa abbia prodotto dei pregiudizi esistenziali che interessano l'assetto psicologico e la personalità, le relazioni familiari e affettive. In caso affermativo valuti lo stato di tali pregiudizi ed esprima un valore percentuale. 3) Accerti e valuti il consulente se sussistono eventuali postumi temporanei
e/o permanenti ed eventualmente valutazioni prognostiche. 4) Quantifichi il danno psichico, accertando la congruità delle spese supportate per eventuali cure ed individuando l'entità di quelle necessarie per il futuro.
5) Fornisca motivate indicazioni aggiuntive sulla riduzione della capacità lavorativa specifica, tenuto conto delle condizioni soggettive del periziando” la causa veniva rinviata da questo giudice per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 12 febbraio 2024 quindi da ultimo all'udienza del
14 luglio 2025. Alla detta udienza disposto da questo giudice ultimo assegnatario lo svolgimento tramite trattazione scritta, la parte costituita con note scritte precisava le conclusioni e questo giudice con provvedimento del 15 luglio 2025 tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini ex articolo 190 c.p.c.
Merito della lite
2 R.G. n. 2336/2018 Ritiene il Tribunale che la controversia debba essere definita considerando, per evidenti esigenze di economia processuale, soltanto i profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione. Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, infatti, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. civ. Sez. I, 15/04/2011, n. 8767; Cass. civ. Sez. III, 20/11/2009, n.
24542). La causa, pertanto, può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'articolo 276 c.p.c. "( cfr. Cass. sez. un. n.
9936/2014; Cass. Sentenza n. 21174/2021; Cass. civ., sez. trib., n. 363/2019; Cass. n.
30745/2019; Cass. sez. trib. n. 363/2019; Cass. sez. trib. n. 11458/2018 fra le altre).
Ma ancora, la ratio decidendi della presente sentenza consiste nel dedurre da una serie di elementi noti non contestati, un elemento ignoto, all'esito di un ragionamento presuntivo e comunque frutto di un impianto logico probabilistico. Al riguardo condivide questo giudicante il principio assolutamente consolidato secondo cui, al fine di controllare la validità del ragionamento presuntivo, non è necessario che tutti gli elementi noti siano convergenti verso un unico risultato, in quanto il giudice deve svolgere una valutazione globale degli indizi, alla luce del complessivo contesto sostanziale e processuale. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, allorquando la prova addotta sia costituita da presunzioni, queste, anche da sole, possono formare il convincimento del giudice del merito (Cass. Sentenza 12002/2017; Cass. 26022/2011).
In via preliminare devesi dichiarare la contumacia del convenuto il quale, Controparte_1 benché ritualmente citato, non si è costituito in giudizio e non è comparso.
Valga, ancora preliminarmente, il richiamo all'orientamento della Suprema Corte, cui il giudicante non ha motivo di discostarsi, (cfr. Corte di cassazione – Sentenza 16 agosto 2017, n.
20110; Cass. 22461/2015; Cass. lav. n. 24885 del 21/11/2014) secondo cui “…la contumacia integra un comportamento neutrale cui non può essere attribuita valenza confessoria, e comunque non contestativa dei fatti allegati dalla controparte, che resta onerata della relativa prova… e non esclude il potere- dovere del giudice di accertare se la parte attrice abbia dato dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa…”
3 R.G. n. 2336/2018 Ma, ancora, parimenti come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità” la contumacia del convenuto non assume valore di non contestazione né tanto meno altera la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione della prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti” (cfr. Cass. n. 30345/2017).
Nel merito, ritiene il Tribunale che la domanda attorea di risarcimento danni imputabili alla condotta del convenuto sia fondata e pertanto possa trovare accoglimento per le ragioni e seppur nei limiti di cui appresso.
Ed invero, questo giudicante richiama l'orientamento della Suprema Corte secondo il quale
“qualora il procedimento penale, nel quale le parti civili si sono costituite proponendo domanda di condanna al risarcimento del danno, sia stato definito in primo grado con accertamento di penale responsabilità dell'imputato e condanna al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio, (…) nel successivo giudizio proposto avanti il Giudice civile per la liquidazione del danno… rimane precluso al Giudice civile, adito successivamente ai fini della liquidazione del “quantum”, procedere ad una nuova valutazione nell'
“an” della responsabilità civile… potendo invece tale Giudice accertare, senza alcun ulteriore vincolo, se il fatto potenzialmente dannoso attribuito alla responsabilità dell'imputato abbia determinato o meno, in base alla verifica del nesso di derivazione causale previsto dall'articolo 1223 c.c. le conseguenze pregiudizievoli allegate dai danneggiati” (cfr. Cass. n. 5660/2018; Cass. 23633/2014).
Nel caso che ci occupa la sentenza penale di condanna prodotta agli atti della quale si riporta testualmente il passaggio conducente che evidenzia che “la condotta perpetrata dal convenuto aveva arrecato un nocumento soprattutto nella sfera morale della persona offesa ) Persona_1 argomentando in ordine alla responsabilità civile verso il minore appare pacifico, per il giudicante Per_1 un turbamento in giovane età del minore atteso che lo stesso ha dovuto assistere ( all'uopo la presenza dei bambini viene anche confermata dallo stesso imputato ) ad un episodio intriso di violenza” consente di ritenere sussistente la condotta causativa di un danno ingiusto ( nella specie rappresentato dall'episodio di violenza nei confronti del genitore del minore presente all'accaduto ) e il conseguente danno - evento ( rappresentato dal turbamento e dalle correlate conseguenze pregiudizievoli nella sfera emotiva come attestate nella perizia di parte, emerse dalle prove testimoniali nonché in sede di consulenza d'ufficio di cui si dirà ).
Riscontrata la sussistenza di questi profili, quanto alla effettiva ricorrenza del danno - conseguenza, nonché del nesso di causalità giuridica, ritiene questo Tribunale che i detti elementi
- necessari ai fini della configurabilità della responsabilità da fatto illecito - appaiono parimenti sussistenti attese le conclusioni valorizzabili ai fini della decisione cui è giunto il Ctu incaricato, dott. ( che si è avvalso, per l'approfondimento psicodiagnostico, del Persona_3
Dr. psicologo) nell'elaborato peritale, puntuale nella ricostruzione ed in Persona_4 aderenza con gli atti esaminati, privo di vizi logici. Si riportano in particolare testualmente i
4 R.G. n. 2336/2018 passaggi dirimenti “all'invito a riferire sull'evento traumatico di che trattasi, non solo, ma anche sul susseguirsi delle trascorse esperienze personali, alfine di ricavare elementi sulle sue condizioni emotive ed eventuali sintomi psichici associati pregressi ed attuali, il periziando ha mostrato segni di disagio e di turbamento (…) Invitato a riferire sulle proprie vicissitudini, con riferimento alla nota vicenda accaduta nel
2009, il periziando ha presentato resistenza nella rievocazione narrativa, attuando un iniziale processo di repressione dei propri pensieri manifestando, altresì, un atteggiamento difensivo di evitamento ad esprimersi sulla vicenda. Infatti, a seguito del suddetto invito, pertinentemente e opportunamente formulato, si sono osservate espressioni mimiche di incupimento con irrigidimento tensivo seppure con conservazione della capacità di rievocazione e di memoria. (…) Questo processo mentale è generatore a volte di deflessione dell'umore ed ansietà tensiva fluttuante che interferiscono, ormai in misura molto contenuta, nel suo normale adattamento alla vita di relazione emotivo-affettiva interpersonale e socio-ambientale. (…) Gli esiti permanenti sono da valutare nella misura del 5 % (cinque per cento) (…) non hanno ripercussioni sulla capacità lavorativa del periziando”.
Si ha dunque che il consulente ha accertato la sussistenza del danno - conseguenza causalmente riconducibile al fatto imputabile al convenuto, confermando sostanzialmente quanto espresso nella consulenza di parte in ordine all'incidenza degli accadimenti.
Al contrario, la contumacia della parte convenuta, malgrado ritualmente evocata in giudizio, ha impedito una ricostruzione alternativa delle circostanze rispetto a quella fornita da parte attrice comunque corredata da riscontri probatori.
In ordine alla liquidazione del danno non patrimoniale ritiene questo giudice che non possa trovare accoglimento la pretesa personalizzazione atteso che la stessa può trovare ingresso solo nell'ipotesi in cui il danneggiato alleghi e dimostri, in maniera idonea ex articolo 2967 c.c. di aver subìto - in conseguenza dell'accertata lesione - specifici pregiudizi, in termini di sofferenza e di alterazioni esistenziali, attinenti a circostanze che superino la soglia della normalità, esulando dagli standard di vita di una persona media.( cfr.. Cass. civ. Sez. III, 20/04/2017, n. 9950).
Parimenti non può trovare accoglimento la richiesta di danno morale posto che parte attrice si è limitata a chiederne il ristoro ma non ha assolto agli oneri di allegazione e probatori sullo stessa gravanti anche nell'ipotesi in cui il danno morale, come nel caso per cui è lite, consegua al verificarsi di un fatto di reato.
Tutto ciò considerato, pertanto, deve essere riconosciuto a parte attrice nella qualità, in favore del figlio il ristoro del danno biologico quantizzato nella somma di € 8.490,00 Persona_1 per 5 punti di invalidità come riconosciuti dal consulente;
decisione condivisa da questo
Tribunale.
Sulla detta somma competono, in conformità alle indicazioni della Suprema Corte a Sezioni unite espresse nella sentenza n. 1712/1995, la rivalutazione monetaria a partire dalla data
5 R.G. n. 2336/2018 equitativamente indicata nel 20 dicembre 2013 data dell'udienza di costituzione di parte civile nel giudizio conclusosi con la sentenza di condanna e sino alla data della presente pronuncia e gli interessi legali sulla somma via via rivalutata. Dalla data della sentenza decorrono gli interessi nella misura legale sino al soddisfo.
Ogni altra questione, deduzione o doglianza si ricompone nella precedente disamina e nel concreto esito della lite, esaurendosi nella trattazione di tutti i temi decisori rilevanti. Ogni altra domanda ed eccezione spiegate in giudizio devono ritenersi assorbite.
Le spese di lite - in esse comprese quelle della espletata Ctu - seguono il regime della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo applicando i parametri ministeriali del D.M. 55/2014 aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022, ai valori minimi per tutte le fasi di attività, considerando che la causa non presentava questioni complesse (cfr. Cass. ordinanza 8273/2024)
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella contumacia di parte convenuta, ogni diversa istanza, domanda, eccezione e difesa disattesa o assorbita, così provvede: accoglie la domanda nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento, a titolo di risarcimento danni, in favore di parte attrice nella qualità della somma di
€ 8.490,00 oltre accessori come da motivazione;
condanna la parte convenuta a pagare, in favore di parte attrice le spese di lite che si liquidano in
€ 2.8040,00 comprensivo di esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali IVA e CPA come per legge se dovuti, da distrarsi ex articolo 93 c.p.c. in favore del difensore avv. Spartaco Ponteduro.
Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di Ctu già liquidate con separato provvedimento
Catanzaro, 23 ottobre 2025
Il Giudice Onorario
Maria ON
6 R.G. n. 2336/2018