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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 28/11/2025, n. 2089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2089 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1604 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Isabella Mariani Presidente dott. Paolo Sangiuolo Consigliere rel. dott.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1604/2024 promossa da:
), in persona dell'Amministratrice Unica e legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore Sig.ra (C.F. ) rappresentata e Parte_2 C.F._1 difesa dagli Avvocati Alberto Rubechi e Lucilla Del Pianta PARTE APPELLANTE
nei confronti di
) , in persona del Sindaco pro tempore, autorizzato a Controparte_1 P.IVA_2 resistere in giudizio con Delibera G.C. n. 369 del 20.08.2024, rappresentato e difeso dell'Avv. Lucia Rulli (c.f. – pec , legale dell'ente, C.F._2 Email_1 congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Stefano Pasquini PARTE APPELLATA
Avverso la sentenza n. 74/24 emessa dal Tribunale di Arezzo nei procedimenti riuniti RG nn. 872/2023 e 1211/2023
Conclusioni per la parte appellante: insiste per l'accoglimento dei motivi di appello (voglia la Corte di Appello di Firenze affinché, in riforma della sentenza impugnata, nel merito, accertata la palese illegittimità dell'ordinanza n. 159 emessa dal in data 22/02/2023 - accertata la palese illegittimità Controparte_1 dell'ordinanza n. 315 emessa dal in data 06/04/2023 - disapplicare le medesime Controparte_1 ai sensi dell'art. 4 della l. n. 2248 del 1865 all. E, e/o annullare le e per l'effetto Voglia la Corte d'Appello di Firenze, in riforma della sentenza impugnata: - dichiarare l'ordinanza n. 159 emessa dal Comune di in data 22/02/2023, nonché CP_1 l'ordinanza n. 315 emessa dal Comune di in data 06/04/2023 prive di ogni apprezzabile CP_1 effetto giuridico e quindi sancire la regolarità dell'attività svolta dalla società ricorrente nelle due
“Casa Famiglia” di cui alla SCIA del 2017 e a quella del 2023, ed il suo diritto a proseguire nella gestione assistenziale. In ogni caso con vittoria di spese ed onorari di causa del doppio grado) e per la riforma della sentenza impugnata, ed in particolare insiste per l'accoglimento del motivo di gravame relativo all'omessa pronuncia del Tribunale di Arezzo sul primo motivo di ricorso, nonché per la fondatezza anche dei successivi motivi di impugnazione. Insiste altresì per la rimessione in istruttoria delle prove per testi già formulate in primo grado e non ammesse dal Tribunale di Arezzo. Conclusioni per la parte appellata
Il si riporta a tutto quanto dedotto in Comparsa di costituzione e risposta e Controparte_1 insiste per la reiezione dell'appello presentato da Parte_1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
Il Tribunale di Arezzo , con sentenza n. 74/24 aveva così deciso nei procedimenti riuniti RG nn. 872/2023 e 1211/2023
“Il Tribunale di Arezzo in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'opposizione proposta da avverso l'ordinanza n. 159/2023 del Parte_1 CP_1 ;
[...]
- rigetta l'opposizione proposta da avverso l'ordinanza n. 315/2023 del Parte_1 CP_1
- condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti del
[...] CP_1 resistente, che liquida in complessivi € 6313,20, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute per legge. Con ricorso ritualmente notificato la proponeva appello avverso tale decisione Parte_1 esponendo quanto segue. Dal 2017 la società svolgeva un'attività di assistenza residenziale per anziani, in Parte_1 una struttura denominata Casa Famiglia “La Limonaia”, consistente nell' accoglienza diurna e notturna per persone che versano in condizioni di disagio ex art. 22 comma 1 lett. a) della L.R. 41/2005 e che necessitavano di accoglienza a “bassa intensità assistenziale”. Volendo incrementare l'offerta assistenziale ed avendo ottenuto la disponibilità di un'ulteriore porzione dell'immobile, la aveva presentato una CILA al Comune di in data Parte_1 CP_1 07/02/2023 avente ad oggetto interventi di adeguamento funzionale finalizzati alla presentazione di nuova SCIA, necessaria per svolgere l'attività in questione anche nella seconda porzione dell'immobile. In questa, non appena volta terminati i lavori erano stati collocati due nuovi ospiti. In data 20/02/2023 la società aveva presentava nuova SCIA per lo svolgimento dell'attività ex art. 22 comma 1 lett. b) l.r. 41/2005.
Qualche giorno prima, e cioè in data 15.2.2023, la Polizia Municipale di aveva effettuato CP_1 un controllo sulla struttura operante dal 2017.
All'esito delle verifiche, ed esaminati i dati forniti dall' , era stato ritenuto che la casa CP_2 famiglia gestita dall'appellante (articolata su due unità tra loro collegate e dunque costituenti una struttura unica) ospitasse dieci soggetti, sei dei quali “percettori d'indennità di accompagnamento in quanto disabili totali con percentuale di cento/centesimi”.
Il , con ordinanza 159/23 del 22.2.2023, aveva ordinato la chiusura della Controparte_1 struttura poiché aveva ritenuto che venisse svolta attività di natura assistenziale in assenza dell'autorizzazione prevista dall'art. 21 della L.R. 41/2005 e ciò sul presupposto del superamento numerico (dieci persone in luogo del numero massimo di otto) e della non autosufficienza di alcuni ospiti, circostanza questa desunta dal fatto che sei erano risultati essere percettori dell'indennità di accompagnamento.
Nel frattempo era proseguita la valutazione della seconda SCIA ed erano stati disposti controlli attraverso la Commissione Multidisciplinare.
In data 21.03.2023 la Commissione, eseguiti accertamenti sia sulla struttura che sulla situazione degli ospiti, aveva espresso un parere negativo sulle richieste della asserendo che la Parte_1 seconda struttura appariva “come un corpo unico, senza alcuna separazione, rispetto alla struttura soggetta ad ordinanza 159 del 22.2.23”; che “gli ospiti presenti sono 11, come risulta dal registro presenze. Si evidenzia che nello stesso sono riportati indistintamente i nominativi degli ospiti sia della struttura per la quale è stata chiesta l'apertura, sia della struttura soggetta ad ordinanza. In data 06.04.2023 il Comune aveva emesso un seconda ordinanza di chiusura (n. 315/2023) contestando l'unicità della struttura e quindi il superamento numerico e la non autosufficienza degli ospiti.
proponeva opposizione avvero la prima ordinanza lamentando: Parte_1 Violazione ed errata applicazione dell'art. 21 comma 1) e 24 comma 1 della L.R. Toscana n. 41/2005. Eccesso di potere per travisamento della situazione di fatto, carenza del presupposto II. Violazione ed errata applicazione dell'art. 21 comma 1) e 24 comma 1 della L.R. Toscana n. 41/2005 anche in riferimento al DPGR n. 2/R /2018. Eccesso di potere per travisamento della situazione di fatto, carenza d'istruttoria e del presupposto III. Violazione ed errata applicazione dell'art. 21 comma 1) e 24 comma 1 e 3 della L.R. Toscana n. 41/2005. Eccesso di potere per travisamento della situazione di fatto, carenza del presupposto Nelle more del giudizio la proponeva opposizione anche avverso la seconda ordinanza Pt_1 (n.315723) per i seguenti motivi: I. Violazione di legge. Violazione del principio di buona amministrazione, legalità (artt. 97 e 25 Cost.) e del corollario ne bis in idem (art. 4 Prot. 7 Cedu) – eccesso e/o abuso di potere per violazione del giusto procedimento e per travisamento. Violazione del principio di tipicità degli atti amministrativi (art. 24 comma 3 l.r. n. 41/2005) II. Violazione di legge. Art. 7 e ss. l. n. 241/1990 anche in riferimento all'art. 18 l.n. 689/1981. Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento e difetto di motivazione
L'opponente affermava che il aveva travisato la situazione di fatto ritenendo non CP_1 autosufficienti alcuni ospiti per il solo fatto che fossero percettori di indennità di accompagnamento;
ancora, che fosse stato erroneamente ritenuta la sussistenza di una struttura unica , elemento che aveva determinato il superamento del limite numerico. Avverso la seconda ordinanza deduceva: Violazione di legge. Violazione del principio di buona amministrazione, legalità (artt. 97 e 25 Cost.) e del corollario ne bis in idem (art. 4 Prot. 7 Cedu) – eccesso e/o abuso di potere per violazione del giusto procedimento e per travisamento. Violazione del principio di tipicità degli atti amministrativi (art. 24 comma 3 l.r. n. 41/2005), dove contestava la sostanziale duplicazione del provvedimento già emesso in precedenza II. Violazione di legge. Art. 7 e ss. l. n. 241/1990 anche in riferimento all'art. 18 l.n. 689/1981. Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento e difetto di motivazione, con cui si contestava il procedimento per mancata valutazione degli scritti difensivi depositati e comunque per difetto di motivazione del provvedimento.
** Il Tribunale aveva respinto le opposizioni osservando che i provvedimenti impugnati si fondavano su tre assunti, ciascuno dei quali singolarmente sufficiente a giustificare il provvedimento di chiusura: i) l'aver organizzato una struttura residenziale che erogava prestazioni socioassistenziali ad integrazione socio-sanitaria per l'accoglienza di soggetti disabili e non autosufficienti, caratterizzata da media ed alta intensità assistenziale, media ed alta complessità organizzativa, con una capacità ricettiva massima di ottanta posti letto, organizzata in nuclei sino a quaranta posti;
ii) l'aver superato il numero massimo di otto soggetti, ospitandone dieci;
iii) l'aver ospitato sei soggetti richiedenti assistenza non a bassa intensità, in quanto non autosufficienti. Avverso tale pronuncia proponeva dunque appello per i seguenti motivi: Pt_1 I - OMESSA PRONUNCIA SUL PRIMO MOTIVO DI RICORSO: OMESSA VALUTAZIONE DEL REQUISITO DELL'AUTOSUFFICIENZA DEGLI OSPITI, OMESSA PRONUNCIA SULLA LEGITTIMITA' DELL'AUTOMATISMO UTILIZZATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE Il tribunale aveva ritenuto che la percezione dell'indennità di accompagnamento comportasse automaticamente la non autosufficienza;
che la presenza di ospiti non autosufficienti fosse stata confermata da accertamenti successivi all'ordinanza, cioè quelli svolti dalla Commissione multidisciplinare in seno al procedimento amministrativo che aveva condotto all'adozione della seconda ordinanza. Sosteneva che la sussistenza di un simile automatismo, oltre ad essere stato escluso in varie sentenze (Cass. 27/04/2004 n. 8060, TAR Toscana, II Sez., 11/06/2024 n. 339), era smentita dal fatto che l' Unità di Valutazione Multidimensionale (cfr. certificazione prodotta all'udienza del 13/12/2023) aveva ritenuto che un'ospite della “casa famiglia”, benché titolare di invalidità civile di 100/100 e beneficiaria di indennità di accompagnamento, potesse permanere nella struttura. II – TRAVISAMENTO DEL FATTO - ERRONEA APPLICAZIONE DELLA NORMA DI DIRITTO (Art. 21, 22 e 24 L.R. 41/2005 anche in relazione al DPGR 2/R/2018). In ordine al primo e terzo motivo di ricorso, in relazione ai presupposti per l'emanazione dell'ordinanza opposta e della sanzione irrogata Il Tribunale aveva sostenuto che i provvedimenti impugnati si fondavano su tre assunti ciascuno idoneo singolarmente a giustificare il provvedimento di chiusura: a) ) l'aver organizzato una struttura socio assistenziale per l'accoglienza di disabili e non autosufficienti;
b) l'aver superato il numero massimo di 8 ospiti;
c) l'aver ospitato 6 soggetti non autosufficienti Sosteneva che il mancato accertamento sulle condizioni degli ospiti non permetteva di ricondurre l'attività svolta a quella prevista dall'art. 21 l.r. sicchè il semplice superamento del dato avrebbe, e sempre che non fosse stata ritenuta la sussistenza di due separate strutture, potuto dal luogo non alla chiusura ma alla semplice erogazione di prescrizioni ai sensi dell'art. 24 l.r.;
III – ERRONEA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI DI FATTO - ERRONEA APPLICAZIONE DELLA NORMA DI DIRITTO (Artt. 21, 22 e 24 L.R. 41/2005 anche in relazione al DPGR 2/R/2018). Contestava l'affermazione del Tribunale secondo la quale le condizioni per l'esercizio dell' attività ex art. 21 l.r. dovevano essere sempre sussistenti, e dunque non solo al momento della valutazione per l'ingresso nella struttura.
Sul punto evidenziava che l'ipotesi dell'aggravamento, oltre ad essere fisiologica, era prevista dall'Allegato B del DPGR n. 2/R del 09/01/2018 che prescriveva alle strutture di attivarsi tempestivamente per assicurare un assistenza adeguata alla mutate necessità.
IV - ERRONEA INTERPRETAZIONE DELLE NORME DI DIRITTO (Artt. 21, 22 e 24 L.R. 41/2005 anche in relazione al DPGR 2/R/2018 e L.R. 66/2008). Sul secondo motivo di ricorso in riferimento al potere di accertamento della Polizia Municipale, contestava le argomentazioni del Tribunale in merito ai poteri d'indagine della Polizia municipale, evidenziando che questa non aveva competenze tali da consentire valutazioni tecniche (eventualmente) demandate alla Unità di Valutazione Multidisciplinare, istituita dall'art. 11 della L.R. 18.12.2008 n. 66.
V – ERRONEA E/O MANCATA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI DI FATTO - ERRONEA APPLICAZIONE DELLA NORMA DI DIRITTO (Artt. 21, 22 e 24 L.R. 41/2005 anche in relazione al DPGR 2/R/2018). In riferimento al terzo motivo di ricorso, nonché al primo motivo di ricorso del procedimento riunito, il Tribunale aveva ritenuto sussistere il superamento del limite numerico perché si era in presenza di una struttura unica pur se ma composta da due unità. L'assunto era smentito dalla conformazione delle due unità, ciascuna dotata di servizi, lavanderia e cucina. La presenza di una sola segreteria e di un unico registro del personale non era elemento significativo e trovava spiegazione nel fatto che la gestione amministrativa delle due strutture era svolta da parte della stessa società. A non diverse conclusioni portava l'esistenza di una porta di collegamento, poiché realizzata per adempiere allo spirito della Legge Regionale che prevede appunto che la casa famiglia dovesse favorire l'attività di socializzazione degli ospiti. In ogni caso, ben avrebbe potuto essere ordinata la chiusura della porta ai sensi dell' art. 24 comma 3, L.R. VI – TRAVISAMENTO DEL FATTO - ERRONEA APPLICAZIONE DELLA NORMA DI DIRITTO (Art. 24 L.R. 41/2005 - l.n. 241/1990), in ordine al primo e secondo motivo di ricorso del procedimento riunito, e con riferimento alla duplicazione della sanzione ed alla violazione del principio del ne bis in idem. Censurava la decisione del Tribunale laddove aveva ritenuto infondata la denunciata violazione del principio del ne bis in idem per il solo fatto che erano state depositata due SCIA. Osservava che il avrebbe dovuto solo ordinare l'annullamento della seconda Scia, CP_1 con ciò impedendo lo svolgimento dell'attività. Tanto premesso chiedeva: voglia la Corte, in riforma della sentenza impugnata: - dichiarare l'ordinanza n. 159 emessa dal Comune di in data 22/02/2023, nonché l'ordinanza n. 315 CP_1 emessa dal Comune di in data 06/04/2023 prive di ogni apprezzabile effetto giuridico e CP_1 quindi sancire la regolarità dell'attività svolta dalla società ricorrente nelle due “Casa Famiglia” di cui alla SCIA del 2017 e a quella del 2023, ed il suo diritto a proseguire nella gestione assistenziale. In ogni caso con vittoria di spese ed onorari di causa del doppio grado.
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Si costituiva il e chiedeva la conferma della sentenza gravata osservando Controparte_1 quanto segue. La polizia municipale aveva redatto il verbale di accertamento e contestazione basandosi sulla comunicazione dell' che attestava che solo 4 dei 10 ospiti non erano titolari di CP_2 indennità di accompagnamento. Il Servizio Ambiente, Clima e Protezione Civile aveva quindi ordinato al legale rappresentante della società “di provvedere, entro il termine di giorni 20 (venti)dalla Parte_1 notifica del presente atto, alla chiusura dell'attività, aperta in assenza dell'autorizzazione prevista dall'art. 21 LR.41/2005 In data 20/02/2023 la società aveva presentato ulteriore SCIA ex art. 22, comma Pt_1 1 lettera b, per una nuova struttura per n. 6 posti per anziani autosufficienti. Parte In data 21/03/2023 la aveva espresso parere Controparte_3 negativo all'avvio dell'attività per vari motivi, fra i quali l'assenza di separazione con la struttura precedente e adiacente. Nel verbale era stato precisato: “Gli ospiti del piano superiore corrispondenti ai numeri 3 e 6 risultano in condizioni di palese non autosufficienza ed elevata necessità assistenziale”. In data 22/03/2023 il aveva comunicato l' avvio del procedimento per Controparte_1
l'emissione di ordinanza di chiusura dell'attività prevista con la nuova SCIA e con nota, ricevuta a protocollo n. 47062 del 31/03/2023, l'interessato aveva fatto pervenire le proprie osservazioni. Il con Ordinanza n. 315 del 6.04.2023 aveva ingiunto alla società Controparte_1 di provvedere, entro il termine di giorni 20 (venti) dalla notifica, alla chiusura dell'attività, Pt_1 aperta in assenza dell'autorizzazione prevista all'art. 21, comma 1, L.R Toscana n. 41/2005. Con successiva ordinanza n. 159/23 aveva ordinato la chiusura della struttura oggetto della seconda SCIA.
In merito alla presenza di persone non autosufficienti (primo motivo di appello), ricordava il che la presenza di due ospiti non autosufficienti era stata rilevata non solo dalla P.M. ma CP_1 anche dalla Commissione Multidisciplinare (cfr. verbale del 21.03.2023 : “Gli ospiti del piano superiore corrispondenti ai numeri 3 e 6 risultano in condizioni di palese non autosufficienza ed elevata necessità assistenziale”). Tale riscontro era da solo è sufficiente a fondare la legittimità dell'ordinanza impugnata. L'art. 22, lett. a), L.R. n. 41/2005, del resto, non faceva comunque riferimento al concetto di
“disabilità” bensì a quello diverso di “funzioni di assistenza a bassa intensità per soggetti di diverse fasce di età”. I sei soggetti presenti in struttura erano titolari di assegno di accompagnamento ai sensi dell'art. 1 L. 11.02.1980 n. 18 che viene riconosciuto “Ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie, previste dall'articolo 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, e concessa un'indennità di accompagnamento”. I requisiti per conseguire l'assegno di accompagnamento erano l' essere “totalmente inabili”, cioè inabili al 100%, e non essere in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognando di un'assistenza continua.
Sul secondo motivo di appello, avente ad oggetto il contestato schema argomentativo seguito dal Tribunale e di seguito riportato:
“Orbene, i provvedimenti impugnati si fondano su tre assunti, ciascuno dei quali singolarmente sufficiente a giustificare il provvedimento di chiusura (considerato che ciascuno di essi è sufficiente a far fuoriuscire la struttura dal perimetro applicativo dell'appena citato art. 22, comma 1, lett. a). i) l'aver organizzato una struttura residenziale che erogava prestazioni socioassistenziali ad integrazione socio-sanitaria per l'accoglienza di soggetti disabili e non autosufficienti, caratterizzata da media ed alta intensità assistenziale, media ed alta complessità organizzativa, con una capacità ricettiva massima di ottanta posti letto, organizzata in nuclei sino a quaranta posti;
ii) l'aver superato il numero massimo di otto soggetti, ospitandone dieci;
iii) l'aver ospitato sei soggetti richiedenti assistenza non a bassa intensità, in quanto non autosufficienti”.
Evidenziava che il superamento del numero massimo di ospiti (otto) previsto dall'art. 22 comportava la necessità di un'autorizzazione e quindi la sanzione della chiusura ai sensi dell'art. 24, comma 1, L.R. Toscana n. 41/2005: Il funzionamento di strutture residenziali o semiresidenziali, per le quali non sia stata rilasciata l'autorizzazione, determina la chiusura dell'attività da parte del comune competente e l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000,00 a euro 15.000,00”. Sul terzo motivo di appello (necessità di valutazione delle condizioni degli ospiti al momento dell'ingresso), affermava che le condizioni stabilite dalla legge dovevano sussistere non solo all'inizio dell'attività ma per tutta la durata della stessa, tanto che nell' Allegato B del DPGR n. 2/R del 9.10.2018 era previsto che Ogni modificazione/aggravamento delle condizioni dell'anziano dovrà essere tempestivamente comunicata ai familiari di riferimento dell'anziano o al suo legale rappresentante e al Medico di Medicina Generale per i provvedimenti del caso: individuazione di una collocazione più idonea ai nuovi variati bisogni anche ricorrendo ai Servizi territoriali nelle forme e nei modi previsti dalle norme vigente”.
Nel caso in esame, non era stato previsto alcun trasferimento per le due ospiti non autosufficienti. Sul quarto motivo di appello (modalità di accertamento dell' autosufficienza) evidenziava che il comune poteva avvalersi sia della Commissione Multidisciplinare, che di presidi suoi propri, fra i quali la Polizia Municipale, titolare di un potere di vigilanza, controllo e sanzione ex art. 5 L.
7.03.1986 n. 65. Sul quinto e sesto motivo di appello (caratteristiche della struttura) , ricordava che dal verbale della Commissione Multidisciplinare era risultato che la struttura era in corpo unico, senza separazione rispetto a quella soggetta ad Ordinanza di chiusura dell'attività n. 159 del 22/02/2023; che vi era un unico registro delle presenze;
che la turnazione del personale non era distinta per struttura;
che le unità erano collegate a piano terra mediante l'apertura di un vano”. Da ultimo ricordava che la società, avuta notizia dell'apertura del procedimento ,aveva presentato osservazioni, dove si ammetteva che : - l'edificio su cui si svolge l'attività è unico ancorché diviso in due ali collegate ma funzionalmente distinte .... collegate dall'apertura di un vano;
- è presente un unico registro presenze senza distinzione delle due strutture, in quanto erano ancora in corso le pratiche amministrative-organizzative volte alla separazione gestionale dei due nuclei;
- sono in corso lavori di regolarizzazione per rendere lo stato di fatto conforme alla realizzazione planimetrica. Tali ammissioni avvaloravano quanto affermato nella sentenza. Chiedeva quindi che l'appello venisse respinto, con vittoria di spese e competenze di lite”.
** Le censure avverso la sentenza del Tribunale di Arezzo sono infondate. Come si è detto, il giudice di prime cure ha enucleato tre assunti, ciascuno dei quali, a suo, dire singolarmente sufficiente a giustificare il provvedimento di chiusura.
A ben vedere, le questioni da esaminare sono due, e cioè lo stato delle persone rinvenute nel corso degli accertamenti e le caratteristiche della struttura che li ospitava.
Ai sensi dell'art. 21 L.R. Toscana 41/2005 (Strutture soggette ad obbligo di comunicazione di avvio di attività) sono soggette al solo obbligo di comunicazione al comune di avvio di attività le seguenti strutture: a) comunità di tipo familiare, compresi i gruppi appartamento e le aggregazioni di comunità, con funzioni di accoglienza a bassa intensità assistenziale, in cui sono ospitati fino ad un massimo di otto soggetti maggiori di età, per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o permanentemente impossibile o contrastante con il percorso individuale;
Ai sensi del successivo art. 22 sono invece soggette ad autorizzazione del Comune le strutture residenziali, che erogano prestazioni socio-assistenziali e ad integrazione socio-sanitaria, per l'accoglienza di soggetti con disabilità e non autosufficienti, caratterizzate da media ed alta intensità assistenziale, media ed alta complessità organizzativa, con una capacità ricettiva massima di ottanta posti letto organizzati in nuclei fino a quaranta ospiti. Lo stato di non autosufficienza di sei ospiti è stato ritenuto sussistente sulla scorta degli accertamenti eseguiti presso l' dai quali era risultato che gli stessi era percettori di indennità CP_2 d'accompagnamento l'art. 1 L. 11.02.1980 n. 18, norma che riserva l'erogazione del sostegno : “Ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie, previste dall'articolo 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua…”. E' vero che non è lecito presumere che un soggetto abbia bisogno di un' assistenza di livello medio-alto per il solo fatto di essere stato riconosciuto totalmente inabile, ma è innegabile che tale circostanza deponga a favore di una verosimile situazione di non autosufficienza. Significativa rilevanza in tal senso assumono le valutazioni della Commissione Multidisciplinare, organo deputato al controllo della situazione sia dei pazienti e composto da esperti in varie discipline ( a) dal direttore dei servizi sociali dell'azienda unità sanitaria locale, che la presiede;
b) da un medico di assistenza sanitaria di comunità; c) da un tecnico afferente all'area tecnico-edilizia; d) da un assistente sociale;
e) da un operatore del servizio igiene;
f) da un operatore del servizio prevenzione e sicurezza;
f) da un funzionario amministrativo (cfr. Regolamento 9 gennaio 2018, n. 2/R di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41). Nel verbale redatto in occasione dell'accesso dell' 1.3.2023 si legge, fra l'altro: Gli ospiti presenti sono 11 come risulta dal registro presenze si evidenzia che nello stesso sono riportati indistintamente i nominativi degli ospiti sia della struttura per la quale è stata chiesta l'apertura sia della struttura soggetta a ordinanza nella sala soggiorno sono presenti 9 ospiti al piano superiore della comunità familiare oggetto di sopralluogo sono presenti nella stessa camera due anziane una allettata l'altra in poltrona.
Visionato il turno del personale del mese corrente si evidenzia che nello stesso sono riportati indistintamente i nominativi sia della struttura per la quale è stato chiesto il parere sia di quella soggetta a ordinanza Gli ospiti del piano superiore corrispondenti ai numeri 3 6 risultano in condizioni di palese non autosufficienza ed elevata necessità assistenziale. Per quanto riguarda gli ospiti corrispondenti ai numeri 1257891011 si prescrive l'accertamento del grado di autosufficienza attraverso la valutazione della Unità di valutazione multidimensionale competente territorialmente. Risulta quindi che la commissione ha operato un'accurata valutazione delle condizioni degli ospiti ed ha prescritto degli ulteriori accertamenti. Significativo è il fatto che solo ad una delle ospiti, percettrice dell'indennità di accompagnamento, sia stata successivamente riconosciuta la possibilità di rimanere nella struttura. Quanto al terzo motivo d'appello (III – ERRONEA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI DI FATTO - ERRONEA APPLICAZIONE DELLA NORMA DI DIRITTO (Artt. 21, 22 e 24 L.R. 41/2005 anche in relazione al DPGR 2/R/2018) Contestava l'affermazione del Tribunale secondo la quale le condizioni per l'esercizio dell' attività ex art. 21 l.r. dovevano essere sempre sussistenti, e dunque non solo al momento della valutazione per l'ingresso nella struttura, sul punto evidenziava che l'ipotesi dell'aggravamento, oltre ad essere fisiologica, era prevista dall'Allegato B del DPGR n. 2/R del 09/01/2018 che prescriveva alle strutture di attivarsi tempestivamente per assicurare un assistenza adeguata alla mutate necessità) si ricorda che la norma citata, in tema di appartamenti per anziani, prevede quanto segue: La struttura accoglie anziani autosufficienti o con bassa intensità assistenziale. Con tale declinazione si intende una percentuale di invalidità civile non superiore al 66% che, rispetto alla persona ultra 65enne, rappresenta la persistenza di difficoltà lievi a svolgere le funzioni proprie della sua età. E' compito del Gestore accertare che tale condizione sia presente al momento dell'ingresso. In caso di variazioni dello stato di salute degli ospiti è previsto che “..Ogni modificazione/aggravamento delle condizioni dell'anziano dovrà essere tempestivamente comunicata ai familiari di riferimento dell'anziano o al suo legale rappresentante e al Medico di Medicina Generale per i provvedimenti del caso: individuazione di una collocazione più idonea ai nuovi variati bisogni anche ricorrendo ai Servizi territoriali nelle forme e nei modi previsti dalle norme vigenti. E' quindi evidente che l'obbligo di verificare le condizioni degli ospiti sorge al momento dell'ingresso e perdura nel tempo, con conseguente obbligo di segnalazione mutamenti in peius ai familiari ovvero al medico di M.G. Del resto, se così non fosse, si consentirebbe la permanenza in una struttura operante ai sensi del ricordato art. 21 di persone divenute bisognose di superiori livelli di assistenza erogabili solo da strutture operanti au sensi dell'art. 22. La doglianza è dunque infondata. Quanto al quinto e sesto motivo d'appello (caratteristiche della struttura) va premesso che dal 2017 la società conduceva in locazione una porzione del l'edificio denominato “limonaia” del Pt_1 nucleo della storica Villa Vivarelli.
Successivamente acquisiva la disponibilità della restante porzione dell'immobile (prima occupata dalla proprietà) e svolgeva una serie di lavori finalizzati all'inizio dell'attività di ricovero. Dalla relazione dell'Ing. , professionista de La Mariposa, e dal verbale della Per_1 Commissione risulta che attualmente le due unità sono state collegate a piano terra mediante l'apertura di un vano. Nel citato verbale della Commissione Multidisciplinare si dava atto della presenza di nove ospiti in un soggiorno e di due donne anziane (di cui una allettata e una definita “palesemente non autosufficiente”) al primo piano. Dalle verifiche amministrative era emerso che vi era un unico registro degli ospiti e un unico registro del personale. In altri termini, tutti i dati acquisiti agli atti confortano le conclusioni alle quali è giunto il giudice di prime cure laddove ha ritenuto che si sia in presenza di un'unica struttura. Tale circostanza comporta la legittimità dei provvedimenti opposti anche sotto il profilo del superamento del limite numerico di otto ospiti. Da ultimo va esaminato il motivo d'appello relativo alla violazione del principio del ne bis in idem. Sul punto è sufficiente osservare che i provvedimenti del riguardano attività che CP_1 apparivano formalmente distinte, avviate a seguito della presentazione di due SCIA. L'attività svolta nella struttura oggetto della seconda SCIA non poteva essere ricompresa nella prima ordinanza poiché questa aveva ad oggetto la “vecchia” struttura. Per inibire l'attività nella seconda struttura, peraltro immediatamente esercitabile ai sensi dell'art. 19 l. 241/90, era dunque necessario un secondo provvedimento. Anche tale motivo di gravame è pertanto infondato. L'appello deve dunque essere respinto, con integrale conferma della sentenza gravata. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo applicando i parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, così come modificato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147 (valore indeterminabile;
complessità media;
escluso il compenso per la fase istruttoria). Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
PQM
La Corte d'Appello di Firenze, sezione prima civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede: rigetta l'appello proposto da ( ), in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'Amministratrice Unica e legale rappresentante pro tempore Sig.ra Parte_2 (C.F. ) nei confronti di ( , in persona C.F._1 Controparte_1 P.IVA_2 del Sindaco pro tempore, avverso la sentenza n. 74/24 emessa dal Tribunale di Arezzo in data 17.1.2024 nei procedimenti riuniti RG nn. 872/2023 e 1211/2023 che conferma integralmente. Condanna ( ), in persona dell'Amministratrice Unica e Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore Sig.ra a rifondere a Parte_2 CP_1
le spese del giudizio di secondo grado, che liquida in complessivi € 8.470,00 per compensi
[...] professionali di avvocato, oltre al 15% per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge. Dà atto che ricorrono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/02. Firenze, camera di consiglio del 19.11.2025 L'estensore Paolo Sangiuolo
La Presidente Isabella Mariani
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Isabella Mariani Presidente dott. Paolo Sangiuolo Consigliere rel. dott.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1604/2024 promossa da:
), in persona dell'Amministratrice Unica e legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore Sig.ra (C.F. ) rappresentata e Parte_2 C.F._1 difesa dagli Avvocati Alberto Rubechi e Lucilla Del Pianta PARTE APPELLANTE
nei confronti di
) , in persona del Sindaco pro tempore, autorizzato a Controparte_1 P.IVA_2 resistere in giudizio con Delibera G.C. n. 369 del 20.08.2024, rappresentato e difeso dell'Avv. Lucia Rulli (c.f. – pec , legale dell'ente, C.F._2 Email_1 congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Stefano Pasquini PARTE APPELLATA
Avverso la sentenza n. 74/24 emessa dal Tribunale di Arezzo nei procedimenti riuniti RG nn. 872/2023 e 1211/2023
Conclusioni per la parte appellante: insiste per l'accoglimento dei motivi di appello (voglia la Corte di Appello di Firenze affinché, in riforma della sentenza impugnata, nel merito, accertata la palese illegittimità dell'ordinanza n. 159 emessa dal in data 22/02/2023 - accertata la palese illegittimità Controparte_1 dell'ordinanza n. 315 emessa dal in data 06/04/2023 - disapplicare le medesime Controparte_1 ai sensi dell'art. 4 della l. n. 2248 del 1865 all. E, e/o annullare le e per l'effetto Voglia la Corte d'Appello di Firenze, in riforma della sentenza impugnata: - dichiarare l'ordinanza n. 159 emessa dal Comune di in data 22/02/2023, nonché CP_1 l'ordinanza n. 315 emessa dal Comune di in data 06/04/2023 prive di ogni apprezzabile CP_1 effetto giuridico e quindi sancire la regolarità dell'attività svolta dalla società ricorrente nelle due
“Casa Famiglia” di cui alla SCIA del 2017 e a quella del 2023, ed il suo diritto a proseguire nella gestione assistenziale. In ogni caso con vittoria di spese ed onorari di causa del doppio grado) e per la riforma della sentenza impugnata, ed in particolare insiste per l'accoglimento del motivo di gravame relativo all'omessa pronuncia del Tribunale di Arezzo sul primo motivo di ricorso, nonché per la fondatezza anche dei successivi motivi di impugnazione. Insiste altresì per la rimessione in istruttoria delle prove per testi già formulate in primo grado e non ammesse dal Tribunale di Arezzo. Conclusioni per la parte appellata
Il si riporta a tutto quanto dedotto in Comparsa di costituzione e risposta e Controparte_1 insiste per la reiezione dell'appello presentato da Parte_1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
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Il Tribunale di Arezzo , con sentenza n. 74/24 aveva così deciso nei procedimenti riuniti RG nn. 872/2023 e 1211/2023
“Il Tribunale di Arezzo in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'opposizione proposta da avverso l'ordinanza n. 159/2023 del Parte_1 CP_1 ;
[...]
- rigetta l'opposizione proposta da avverso l'ordinanza n. 315/2023 del Parte_1 CP_1
- condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti del
[...] CP_1 resistente, che liquida in complessivi € 6313,20, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute per legge. Con ricorso ritualmente notificato la proponeva appello avverso tale decisione Parte_1 esponendo quanto segue. Dal 2017 la società svolgeva un'attività di assistenza residenziale per anziani, in Parte_1 una struttura denominata Casa Famiglia “La Limonaia”, consistente nell' accoglienza diurna e notturna per persone che versano in condizioni di disagio ex art. 22 comma 1 lett. a) della L.R. 41/2005 e che necessitavano di accoglienza a “bassa intensità assistenziale”. Volendo incrementare l'offerta assistenziale ed avendo ottenuto la disponibilità di un'ulteriore porzione dell'immobile, la aveva presentato una CILA al Comune di in data Parte_1 CP_1 07/02/2023 avente ad oggetto interventi di adeguamento funzionale finalizzati alla presentazione di nuova SCIA, necessaria per svolgere l'attività in questione anche nella seconda porzione dell'immobile. In questa, non appena volta terminati i lavori erano stati collocati due nuovi ospiti. In data 20/02/2023 la società aveva presentava nuova SCIA per lo svolgimento dell'attività ex art. 22 comma 1 lett. b) l.r. 41/2005.
Qualche giorno prima, e cioè in data 15.2.2023, la Polizia Municipale di aveva effettuato CP_1 un controllo sulla struttura operante dal 2017.
All'esito delle verifiche, ed esaminati i dati forniti dall' , era stato ritenuto che la casa CP_2 famiglia gestita dall'appellante (articolata su due unità tra loro collegate e dunque costituenti una struttura unica) ospitasse dieci soggetti, sei dei quali “percettori d'indennità di accompagnamento in quanto disabili totali con percentuale di cento/centesimi”.
Il , con ordinanza 159/23 del 22.2.2023, aveva ordinato la chiusura della Controparte_1 struttura poiché aveva ritenuto che venisse svolta attività di natura assistenziale in assenza dell'autorizzazione prevista dall'art. 21 della L.R. 41/2005 e ciò sul presupposto del superamento numerico (dieci persone in luogo del numero massimo di otto) e della non autosufficienza di alcuni ospiti, circostanza questa desunta dal fatto che sei erano risultati essere percettori dell'indennità di accompagnamento.
Nel frattempo era proseguita la valutazione della seconda SCIA ed erano stati disposti controlli attraverso la Commissione Multidisciplinare.
In data 21.03.2023 la Commissione, eseguiti accertamenti sia sulla struttura che sulla situazione degli ospiti, aveva espresso un parere negativo sulle richieste della asserendo che la Parte_1 seconda struttura appariva “come un corpo unico, senza alcuna separazione, rispetto alla struttura soggetta ad ordinanza 159 del 22.2.23”; che “gli ospiti presenti sono 11, come risulta dal registro presenze. Si evidenzia che nello stesso sono riportati indistintamente i nominativi degli ospiti sia della struttura per la quale è stata chiesta l'apertura, sia della struttura soggetta ad ordinanza. In data 06.04.2023 il Comune aveva emesso un seconda ordinanza di chiusura (n. 315/2023) contestando l'unicità della struttura e quindi il superamento numerico e la non autosufficienza degli ospiti.
proponeva opposizione avvero la prima ordinanza lamentando: Parte_1 Violazione ed errata applicazione dell'art. 21 comma 1) e 24 comma 1 della L.R. Toscana n. 41/2005. Eccesso di potere per travisamento della situazione di fatto, carenza del presupposto II. Violazione ed errata applicazione dell'art. 21 comma 1) e 24 comma 1 della L.R. Toscana n. 41/2005 anche in riferimento al DPGR n. 2/R /2018. Eccesso di potere per travisamento della situazione di fatto, carenza d'istruttoria e del presupposto III. Violazione ed errata applicazione dell'art. 21 comma 1) e 24 comma 1 e 3 della L.R. Toscana n. 41/2005. Eccesso di potere per travisamento della situazione di fatto, carenza del presupposto Nelle more del giudizio la proponeva opposizione anche avverso la seconda ordinanza Pt_1 (n.315723) per i seguenti motivi: I. Violazione di legge. Violazione del principio di buona amministrazione, legalità (artt. 97 e 25 Cost.) e del corollario ne bis in idem (art. 4 Prot. 7 Cedu) – eccesso e/o abuso di potere per violazione del giusto procedimento e per travisamento. Violazione del principio di tipicità degli atti amministrativi (art. 24 comma 3 l.r. n. 41/2005) II. Violazione di legge. Art. 7 e ss. l. n. 241/1990 anche in riferimento all'art. 18 l.n. 689/1981. Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento e difetto di motivazione
L'opponente affermava che il aveva travisato la situazione di fatto ritenendo non CP_1 autosufficienti alcuni ospiti per il solo fatto che fossero percettori di indennità di accompagnamento;
ancora, che fosse stato erroneamente ritenuta la sussistenza di una struttura unica , elemento che aveva determinato il superamento del limite numerico. Avverso la seconda ordinanza deduceva: Violazione di legge. Violazione del principio di buona amministrazione, legalità (artt. 97 e 25 Cost.) e del corollario ne bis in idem (art. 4 Prot. 7 Cedu) – eccesso e/o abuso di potere per violazione del giusto procedimento e per travisamento. Violazione del principio di tipicità degli atti amministrativi (art. 24 comma 3 l.r. n. 41/2005), dove contestava la sostanziale duplicazione del provvedimento già emesso in precedenza II. Violazione di legge. Art. 7 e ss. l. n. 241/1990 anche in riferimento all'art. 18 l.n. 689/1981. Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento e difetto di motivazione, con cui si contestava il procedimento per mancata valutazione degli scritti difensivi depositati e comunque per difetto di motivazione del provvedimento.
** Il Tribunale aveva respinto le opposizioni osservando che i provvedimenti impugnati si fondavano su tre assunti, ciascuno dei quali singolarmente sufficiente a giustificare il provvedimento di chiusura: i) l'aver organizzato una struttura residenziale che erogava prestazioni socioassistenziali ad integrazione socio-sanitaria per l'accoglienza di soggetti disabili e non autosufficienti, caratterizzata da media ed alta intensità assistenziale, media ed alta complessità organizzativa, con una capacità ricettiva massima di ottanta posti letto, organizzata in nuclei sino a quaranta posti;
ii) l'aver superato il numero massimo di otto soggetti, ospitandone dieci;
iii) l'aver ospitato sei soggetti richiedenti assistenza non a bassa intensità, in quanto non autosufficienti. Avverso tale pronuncia proponeva dunque appello per i seguenti motivi: Pt_1 I - OMESSA PRONUNCIA SUL PRIMO MOTIVO DI RICORSO: OMESSA VALUTAZIONE DEL REQUISITO DELL'AUTOSUFFICIENZA DEGLI OSPITI, OMESSA PRONUNCIA SULLA LEGITTIMITA' DELL'AUTOMATISMO UTILIZZATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE Il tribunale aveva ritenuto che la percezione dell'indennità di accompagnamento comportasse automaticamente la non autosufficienza;
che la presenza di ospiti non autosufficienti fosse stata confermata da accertamenti successivi all'ordinanza, cioè quelli svolti dalla Commissione multidisciplinare in seno al procedimento amministrativo che aveva condotto all'adozione della seconda ordinanza. Sosteneva che la sussistenza di un simile automatismo, oltre ad essere stato escluso in varie sentenze (Cass. 27/04/2004 n. 8060, TAR Toscana, II Sez., 11/06/2024 n. 339), era smentita dal fatto che l' Unità di Valutazione Multidimensionale (cfr. certificazione prodotta all'udienza del 13/12/2023) aveva ritenuto che un'ospite della “casa famiglia”, benché titolare di invalidità civile di 100/100 e beneficiaria di indennità di accompagnamento, potesse permanere nella struttura. II – TRAVISAMENTO DEL FATTO - ERRONEA APPLICAZIONE DELLA NORMA DI DIRITTO (Art. 21, 22 e 24 L.R. 41/2005 anche in relazione al DPGR 2/R/2018). In ordine al primo e terzo motivo di ricorso, in relazione ai presupposti per l'emanazione dell'ordinanza opposta e della sanzione irrogata Il Tribunale aveva sostenuto che i provvedimenti impugnati si fondavano su tre assunti ciascuno idoneo singolarmente a giustificare il provvedimento di chiusura: a) ) l'aver organizzato una struttura socio assistenziale per l'accoglienza di disabili e non autosufficienti;
b) l'aver superato il numero massimo di 8 ospiti;
c) l'aver ospitato 6 soggetti non autosufficienti Sosteneva che il mancato accertamento sulle condizioni degli ospiti non permetteva di ricondurre l'attività svolta a quella prevista dall'art. 21 l.r. sicchè il semplice superamento del dato avrebbe, e sempre che non fosse stata ritenuta la sussistenza di due separate strutture, potuto dal luogo non alla chiusura ma alla semplice erogazione di prescrizioni ai sensi dell'art. 24 l.r.;
III – ERRONEA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI DI FATTO - ERRONEA APPLICAZIONE DELLA NORMA DI DIRITTO (Artt. 21, 22 e 24 L.R. 41/2005 anche in relazione al DPGR 2/R/2018). Contestava l'affermazione del Tribunale secondo la quale le condizioni per l'esercizio dell' attività ex art. 21 l.r. dovevano essere sempre sussistenti, e dunque non solo al momento della valutazione per l'ingresso nella struttura.
Sul punto evidenziava che l'ipotesi dell'aggravamento, oltre ad essere fisiologica, era prevista dall'Allegato B del DPGR n. 2/R del 09/01/2018 che prescriveva alle strutture di attivarsi tempestivamente per assicurare un assistenza adeguata alla mutate necessità.
IV - ERRONEA INTERPRETAZIONE DELLE NORME DI DIRITTO (Artt. 21, 22 e 24 L.R. 41/2005 anche in relazione al DPGR 2/R/2018 e L.R. 66/2008). Sul secondo motivo di ricorso in riferimento al potere di accertamento della Polizia Municipale, contestava le argomentazioni del Tribunale in merito ai poteri d'indagine della Polizia municipale, evidenziando che questa non aveva competenze tali da consentire valutazioni tecniche (eventualmente) demandate alla Unità di Valutazione Multidisciplinare, istituita dall'art. 11 della L.R. 18.12.2008 n. 66.
V – ERRONEA E/O MANCATA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI DI FATTO - ERRONEA APPLICAZIONE DELLA NORMA DI DIRITTO (Artt. 21, 22 e 24 L.R. 41/2005 anche in relazione al DPGR 2/R/2018). In riferimento al terzo motivo di ricorso, nonché al primo motivo di ricorso del procedimento riunito, il Tribunale aveva ritenuto sussistere il superamento del limite numerico perché si era in presenza di una struttura unica pur se ma composta da due unità. L'assunto era smentito dalla conformazione delle due unità, ciascuna dotata di servizi, lavanderia e cucina. La presenza di una sola segreteria e di un unico registro del personale non era elemento significativo e trovava spiegazione nel fatto che la gestione amministrativa delle due strutture era svolta da parte della stessa società. A non diverse conclusioni portava l'esistenza di una porta di collegamento, poiché realizzata per adempiere allo spirito della Legge Regionale che prevede appunto che la casa famiglia dovesse favorire l'attività di socializzazione degli ospiti. In ogni caso, ben avrebbe potuto essere ordinata la chiusura della porta ai sensi dell' art. 24 comma 3, L.R. VI – TRAVISAMENTO DEL FATTO - ERRONEA APPLICAZIONE DELLA NORMA DI DIRITTO (Art. 24 L.R. 41/2005 - l.n. 241/1990), in ordine al primo e secondo motivo di ricorso del procedimento riunito, e con riferimento alla duplicazione della sanzione ed alla violazione del principio del ne bis in idem. Censurava la decisione del Tribunale laddove aveva ritenuto infondata la denunciata violazione del principio del ne bis in idem per il solo fatto che erano state depositata due SCIA. Osservava che il avrebbe dovuto solo ordinare l'annullamento della seconda Scia, CP_1 con ciò impedendo lo svolgimento dell'attività. Tanto premesso chiedeva: voglia la Corte, in riforma della sentenza impugnata: - dichiarare l'ordinanza n. 159 emessa dal Comune di in data 22/02/2023, nonché l'ordinanza n. 315 CP_1 emessa dal Comune di in data 06/04/2023 prive di ogni apprezzabile effetto giuridico e CP_1 quindi sancire la regolarità dell'attività svolta dalla società ricorrente nelle due “Casa Famiglia” di cui alla SCIA del 2017 e a quella del 2023, ed il suo diritto a proseguire nella gestione assistenziale. In ogni caso con vittoria di spese ed onorari di causa del doppio grado.
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Si costituiva il e chiedeva la conferma della sentenza gravata osservando Controparte_1 quanto segue. La polizia municipale aveva redatto il verbale di accertamento e contestazione basandosi sulla comunicazione dell' che attestava che solo 4 dei 10 ospiti non erano titolari di CP_2 indennità di accompagnamento. Il Servizio Ambiente, Clima e Protezione Civile aveva quindi ordinato al legale rappresentante della società “di provvedere, entro il termine di giorni 20 (venti)dalla Parte_1 notifica del presente atto, alla chiusura dell'attività, aperta in assenza dell'autorizzazione prevista dall'art. 21 LR.41/2005 In data 20/02/2023 la società aveva presentato ulteriore SCIA ex art. 22, comma Pt_1 1 lettera b, per una nuova struttura per n. 6 posti per anziani autosufficienti. Parte In data 21/03/2023 la aveva espresso parere Controparte_3 negativo all'avvio dell'attività per vari motivi, fra i quali l'assenza di separazione con la struttura precedente e adiacente. Nel verbale era stato precisato: “Gli ospiti del piano superiore corrispondenti ai numeri 3 e 6 risultano in condizioni di palese non autosufficienza ed elevata necessità assistenziale”. In data 22/03/2023 il aveva comunicato l' avvio del procedimento per Controparte_1
l'emissione di ordinanza di chiusura dell'attività prevista con la nuova SCIA e con nota, ricevuta a protocollo n. 47062 del 31/03/2023, l'interessato aveva fatto pervenire le proprie osservazioni. Il con Ordinanza n. 315 del 6.04.2023 aveva ingiunto alla società Controparte_1 di provvedere, entro il termine di giorni 20 (venti) dalla notifica, alla chiusura dell'attività, Pt_1 aperta in assenza dell'autorizzazione prevista all'art. 21, comma 1, L.R Toscana n. 41/2005. Con successiva ordinanza n. 159/23 aveva ordinato la chiusura della struttura oggetto della seconda SCIA.
In merito alla presenza di persone non autosufficienti (primo motivo di appello), ricordava il che la presenza di due ospiti non autosufficienti era stata rilevata non solo dalla P.M. ma CP_1 anche dalla Commissione Multidisciplinare (cfr. verbale del 21.03.2023 : “Gli ospiti del piano superiore corrispondenti ai numeri 3 e 6 risultano in condizioni di palese non autosufficienza ed elevata necessità assistenziale”). Tale riscontro era da solo è sufficiente a fondare la legittimità dell'ordinanza impugnata. L'art. 22, lett. a), L.R. n. 41/2005, del resto, non faceva comunque riferimento al concetto di
“disabilità” bensì a quello diverso di “funzioni di assistenza a bassa intensità per soggetti di diverse fasce di età”. I sei soggetti presenti in struttura erano titolari di assegno di accompagnamento ai sensi dell'art. 1 L. 11.02.1980 n. 18 che viene riconosciuto “Ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie, previste dall'articolo 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, e concessa un'indennità di accompagnamento”. I requisiti per conseguire l'assegno di accompagnamento erano l' essere “totalmente inabili”, cioè inabili al 100%, e non essere in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognando di un'assistenza continua.
Sul secondo motivo di appello, avente ad oggetto il contestato schema argomentativo seguito dal Tribunale e di seguito riportato:
“Orbene, i provvedimenti impugnati si fondano su tre assunti, ciascuno dei quali singolarmente sufficiente a giustificare il provvedimento di chiusura (considerato che ciascuno di essi è sufficiente a far fuoriuscire la struttura dal perimetro applicativo dell'appena citato art. 22, comma 1, lett. a). i) l'aver organizzato una struttura residenziale che erogava prestazioni socioassistenziali ad integrazione socio-sanitaria per l'accoglienza di soggetti disabili e non autosufficienti, caratterizzata da media ed alta intensità assistenziale, media ed alta complessità organizzativa, con una capacità ricettiva massima di ottanta posti letto, organizzata in nuclei sino a quaranta posti;
ii) l'aver superato il numero massimo di otto soggetti, ospitandone dieci;
iii) l'aver ospitato sei soggetti richiedenti assistenza non a bassa intensità, in quanto non autosufficienti”.
Evidenziava che il superamento del numero massimo di ospiti (otto) previsto dall'art. 22 comportava la necessità di un'autorizzazione e quindi la sanzione della chiusura ai sensi dell'art. 24, comma 1, L.R. Toscana n. 41/2005: Il funzionamento di strutture residenziali o semiresidenziali, per le quali non sia stata rilasciata l'autorizzazione, determina la chiusura dell'attività da parte del comune competente e l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000,00 a euro 15.000,00”. Sul terzo motivo di appello (necessità di valutazione delle condizioni degli ospiti al momento dell'ingresso), affermava che le condizioni stabilite dalla legge dovevano sussistere non solo all'inizio dell'attività ma per tutta la durata della stessa, tanto che nell' Allegato B del DPGR n. 2/R del 9.10.2018 era previsto che Ogni modificazione/aggravamento delle condizioni dell'anziano dovrà essere tempestivamente comunicata ai familiari di riferimento dell'anziano o al suo legale rappresentante e al Medico di Medicina Generale per i provvedimenti del caso: individuazione di una collocazione più idonea ai nuovi variati bisogni anche ricorrendo ai Servizi territoriali nelle forme e nei modi previsti dalle norme vigente”.
Nel caso in esame, non era stato previsto alcun trasferimento per le due ospiti non autosufficienti. Sul quarto motivo di appello (modalità di accertamento dell' autosufficienza) evidenziava che il comune poteva avvalersi sia della Commissione Multidisciplinare, che di presidi suoi propri, fra i quali la Polizia Municipale, titolare di un potere di vigilanza, controllo e sanzione ex art. 5 L.
7.03.1986 n. 65. Sul quinto e sesto motivo di appello (caratteristiche della struttura) , ricordava che dal verbale della Commissione Multidisciplinare era risultato che la struttura era in corpo unico, senza separazione rispetto a quella soggetta ad Ordinanza di chiusura dell'attività n. 159 del 22/02/2023; che vi era un unico registro delle presenze;
che la turnazione del personale non era distinta per struttura;
che le unità erano collegate a piano terra mediante l'apertura di un vano”. Da ultimo ricordava che la società, avuta notizia dell'apertura del procedimento ,aveva presentato osservazioni, dove si ammetteva che : - l'edificio su cui si svolge l'attività è unico ancorché diviso in due ali collegate ma funzionalmente distinte .... collegate dall'apertura di un vano;
- è presente un unico registro presenze senza distinzione delle due strutture, in quanto erano ancora in corso le pratiche amministrative-organizzative volte alla separazione gestionale dei due nuclei;
- sono in corso lavori di regolarizzazione per rendere lo stato di fatto conforme alla realizzazione planimetrica. Tali ammissioni avvaloravano quanto affermato nella sentenza. Chiedeva quindi che l'appello venisse respinto, con vittoria di spese e competenze di lite”.
** Le censure avverso la sentenza del Tribunale di Arezzo sono infondate. Come si è detto, il giudice di prime cure ha enucleato tre assunti, ciascuno dei quali, a suo, dire singolarmente sufficiente a giustificare il provvedimento di chiusura.
A ben vedere, le questioni da esaminare sono due, e cioè lo stato delle persone rinvenute nel corso degli accertamenti e le caratteristiche della struttura che li ospitava.
Ai sensi dell'art. 21 L.R. Toscana 41/2005 (Strutture soggette ad obbligo di comunicazione di avvio di attività) sono soggette al solo obbligo di comunicazione al comune di avvio di attività le seguenti strutture: a) comunità di tipo familiare, compresi i gruppi appartamento e le aggregazioni di comunità, con funzioni di accoglienza a bassa intensità assistenziale, in cui sono ospitati fino ad un massimo di otto soggetti maggiori di età, per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o permanentemente impossibile o contrastante con il percorso individuale;
Ai sensi del successivo art. 22 sono invece soggette ad autorizzazione del Comune le strutture residenziali, che erogano prestazioni socio-assistenziali e ad integrazione socio-sanitaria, per l'accoglienza di soggetti con disabilità e non autosufficienti, caratterizzate da media ed alta intensità assistenziale, media ed alta complessità organizzativa, con una capacità ricettiva massima di ottanta posti letto organizzati in nuclei fino a quaranta ospiti. Lo stato di non autosufficienza di sei ospiti è stato ritenuto sussistente sulla scorta degli accertamenti eseguiti presso l' dai quali era risultato che gli stessi era percettori di indennità CP_2 d'accompagnamento l'art. 1 L. 11.02.1980 n. 18, norma che riserva l'erogazione del sostegno : “Ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie, previste dall'articolo 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua…”. E' vero che non è lecito presumere che un soggetto abbia bisogno di un' assistenza di livello medio-alto per il solo fatto di essere stato riconosciuto totalmente inabile, ma è innegabile che tale circostanza deponga a favore di una verosimile situazione di non autosufficienza. Significativa rilevanza in tal senso assumono le valutazioni della Commissione Multidisciplinare, organo deputato al controllo della situazione sia dei pazienti e composto da esperti in varie discipline ( a) dal direttore dei servizi sociali dell'azienda unità sanitaria locale, che la presiede;
b) da un medico di assistenza sanitaria di comunità; c) da un tecnico afferente all'area tecnico-edilizia; d) da un assistente sociale;
e) da un operatore del servizio igiene;
f) da un operatore del servizio prevenzione e sicurezza;
f) da un funzionario amministrativo (cfr. Regolamento 9 gennaio 2018, n. 2/R di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41). Nel verbale redatto in occasione dell'accesso dell' 1.3.2023 si legge, fra l'altro: Gli ospiti presenti sono 11 come risulta dal registro presenze si evidenzia che nello stesso sono riportati indistintamente i nominativi degli ospiti sia della struttura per la quale è stata chiesta l'apertura sia della struttura soggetta a ordinanza nella sala soggiorno sono presenti 9 ospiti al piano superiore della comunità familiare oggetto di sopralluogo sono presenti nella stessa camera due anziane una allettata l'altra in poltrona.
Visionato il turno del personale del mese corrente si evidenzia che nello stesso sono riportati indistintamente i nominativi sia della struttura per la quale è stato chiesto il parere sia di quella soggetta a ordinanza Gli ospiti del piano superiore corrispondenti ai numeri 3 6 risultano in condizioni di palese non autosufficienza ed elevata necessità assistenziale. Per quanto riguarda gli ospiti corrispondenti ai numeri 1257891011 si prescrive l'accertamento del grado di autosufficienza attraverso la valutazione della Unità di valutazione multidimensionale competente territorialmente. Risulta quindi che la commissione ha operato un'accurata valutazione delle condizioni degli ospiti ed ha prescritto degli ulteriori accertamenti. Significativo è il fatto che solo ad una delle ospiti, percettrice dell'indennità di accompagnamento, sia stata successivamente riconosciuta la possibilità di rimanere nella struttura. Quanto al terzo motivo d'appello (III – ERRONEA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI DI FATTO - ERRONEA APPLICAZIONE DELLA NORMA DI DIRITTO (Artt. 21, 22 e 24 L.R. 41/2005 anche in relazione al DPGR 2/R/2018) Contestava l'affermazione del Tribunale secondo la quale le condizioni per l'esercizio dell' attività ex art. 21 l.r. dovevano essere sempre sussistenti, e dunque non solo al momento della valutazione per l'ingresso nella struttura, sul punto evidenziava che l'ipotesi dell'aggravamento, oltre ad essere fisiologica, era prevista dall'Allegato B del DPGR n. 2/R del 09/01/2018 che prescriveva alle strutture di attivarsi tempestivamente per assicurare un assistenza adeguata alla mutate necessità) si ricorda che la norma citata, in tema di appartamenti per anziani, prevede quanto segue: La struttura accoglie anziani autosufficienti o con bassa intensità assistenziale. Con tale declinazione si intende una percentuale di invalidità civile non superiore al 66% che, rispetto alla persona ultra 65enne, rappresenta la persistenza di difficoltà lievi a svolgere le funzioni proprie della sua età. E' compito del Gestore accertare che tale condizione sia presente al momento dell'ingresso. In caso di variazioni dello stato di salute degli ospiti è previsto che “..Ogni modificazione/aggravamento delle condizioni dell'anziano dovrà essere tempestivamente comunicata ai familiari di riferimento dell'anziano o al suo legale rappresentante e al Medico di Medicina Generale per i provvedimenti del caso: individuazione di una collocazione più idonea ai nuovi variati bisogni anche ricorrendo ai Servizi territoriali nelle forme e nei modi previsti dalle norme vigenti. E' quindi evidente che l'obbligo di verificare le condizioni degli ospiti sorge al momento dell'ingresso e perdura nel tempo, con conseguente obbligo di segnalazione mutamenti in peius ai familiari ovvero al medico di M.G. Del resto, se così non fosse, si consentirebbe la permanenza in una struttura operante ai sensi del ricordato art. 21 di persone divenute bisognose di superiori livelli di assistenza erogabili solo da strutture operanti au sensi dell'art. 22. La doglianza è dunque infondata. Quanto al quinto e sesto motivo d'appello (caratteristiche della struttura) va premesso che dal 2017 la società conduceva in locazione una porzione del l'edificio denominato “limonaia” del Pt_1 nucleo della storica Villa Vivarelli.
Successivamente acquisiva la disponibilità della restante porzione dell'immobile (prima occupata dalla proprietà) e svolgeva una serie di lavori finalizzati all'inizio dell'attività di ricovero. Dalla relazione dell'Ing. , professionista de La Mariposa, e dal verbale della Per_1 Commissione risulta che attualmente le due unità sono state collegate a piano terra mediante l'apertura di un vano. Nel citato verbale della Commissione Multidisciplinare si dava atto della presenza di nove ospiti in un soggiorno e di due donne anziane (di cui una allettata e una definita “palesemente non autosufficiente”) al primo piano. Dalle verifiche amministrative era emerso che vi era un unico registro degli ospiti e un unico registro del personale. In altri termini, tutti i dati acquisiti agli atti confortano le conclusioni alle quali è giunto il giudice di prime cure laddove ha ritenuto che si sia in presenza di un'unica struttura. Tale circostanza comporta la legittimità dei provvedimenti opposti anche sotto il profilo del superamento del limite numerico di otto ospiti. Da ultimo va esaminato il motivo d'appello relativo alla violazione del principio del ne bis in idem. Sul punto è sufficiente osservare che i provvedimenti del riguardano attività che CP_1 apparivano formalmente distinte, avviate a seguito della presentazione di due SCIA. L'attività svolta nella struttura oggetto della seconda SCIA non poteva essere ricompresa nella prima ordinanza poiché questa aveva ad oggetto la “vecchia” struttura. Per inibire l'attività nella seconda struttura, peraltro immediatamente esercitabile ai sensi dell'art. 19 l. 241/90, era dunque necessario un secondo provvedimento. Anche tale motivo di gravame è pertanto infondato. L'appello deve dunque essere respinto, con integrale conferma della sentenza gravata. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo applicando i parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, così come modificato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147 (valore indeterminabile;
complessità media;
escluso il compenso per la fase istruttoria). Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
PQM
La Corte d'Appello di Firenze, sezione prima civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede: rigetta l'appello proposto da ( ), in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'Amministratrice Unica e legale rappresentante pro tempore Sig.ra Parte_2 (C.F. ) nei confronti di ( , in persona C.F._1 Controparte_1 P.IVA_2 del Sindaco pro tempore, avverso la sentenza n. 74/24 emessa dal Tribunale di Arezzo in data 17.1.2024 nei procedimenti riuniti RG nn. 872/2023 e 1211/2023 che conferma integralmente. Condanna ( ), in persona dell'Amministratrice Unica e Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore Sig.ra a rifondere a Parte_2 CP_1
le spese del giudizio di secondo grado, che liquida in complessivi € 8.470,00 per compensi
[...] professionali di avvocato, oltre al 15% per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge. Dà atto che ricorrono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/02. Firenze, camera di consiglio del 19.11.2025 L'estensore Paolo Sangiuolo
La Presidente Isabella Mariani