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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 10/01/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2839/2023
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2839/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 10 gennaio 2025 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per l'avv. Laura Giusti in sostituzione dell'avv. TESCIONE GIUSEPPE e dell'avv. Parte_1
CORRIERE GIANLUCA
Per nessuno Controparte_1
Il Giudice invita la parte a rassegnare le conclusioni.
L'avv. Giusti si riporta al ricorso ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento,
richiamando, altresì, la giurisprudenza del Consiglio di Stato depositata con nota dell'8.01.2025.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti,
pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 2839/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TESCIONE GIUSEPPE e Parte_1 C.F._1 dell'avv. CORRIERE GIANLUCA, con elezione di domicilio in VIA ROMA N. 8 CASERTA, presso il difensore avv. TESCIONE GIUSEPPE
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio del Controparte_1 P.IVA_1 funzionario delegato dott. BURGELLO FRANCESCO PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 5.10.2023, ha chiesto all'intestato Tribunale di: “In via Parte_1
principale, 1. Ove l'Ill.mo Giudice ritenga di dover procedere alla integrazione del contraddittorio nei confronti di potenziali controinteressati si chiede sin d'ora assegnarsi un termine per la notificazione ai sensi dell'art. 151 cpc del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza mediante inserimento nel sito ufficiale del Controparte_2
2. Nel merito, per i motivi sopra dedotti, anche previa disapplicazione del DM
[...]
50 del 30.03.21 e del Decreto 9256 del 18.03.21 e di ogni altra normativa e regolamento eventualmente in contratto con il diritto del ricorrente, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'attribuzione del punteggio spettante in ragione del servizio militare espletato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso alla classe di concorso ove parte ricorrente è attualmente inserita nelle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA nei profili di appartenenza;
3. per l'effetto, anche previa disapplicazione delle graduatorie di circolo e di istituto e delle graduatorie ad esaurimento ove il ricorrente risulta effettivamente inserito e/o ogni provvedimento ostativo al riconoscimento del diritto del ricorrente all'attribuzione del punteggio per il servizio prestato nella leva obbligatoria, attribuire a parte ricorrente ulteriori 16.2 punti per il
2 servizio militare prestato ovvero il punteggio maggiore o minore valutato di giustizia e dunque attribuire complessivamente al ricorrente il punteggio di 25,5 quale assistente amministrativo, di
24,25 quale collaboratore scolastico, di 24.50 quale assistente tecnico ovvero il punteggio maggiore o minore ritenuto di giustizia.
4. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. Con espressa riserva di agire in giudizio per il risarcimento di tutti i danni subìti e subendi dal ricorrente.”.
Si è costituito in giudizio il , contestando il ricorso e chiedendone Controparte_3
la reiezione, in quanto infondato, anche alla luce delle recenti pronunce della Corte di Cassazione n.
22429/2024 e 22432/2024; con vittoria di spese.
Con nota del 10.10.2024, parte ricorrente ha depositato l'attestazione relativa alla notifica effettuata nei confronti dei potenziali controinteressati, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., mediante pubblicazione sul sito internet del resistente, autorizzata dal Tribunale con ordinanza del 20.09.2024. CP_1
La causa è stata istruita con la documentazione versata in atti dalle parti e discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
In ricorso, il ricorrente ha sostenuto l'equiparazione del servizio di leva volontario a quello obbligatorio, nonché l'equiparazione, ai fini dell'attribuzione del punteggio per l'inserimento nelle graduatorie ATA di terza fascia per il triennio 2021-2024, del servizio militare o civile prestato in costanza di rapporto di lavoro a quello prestato non in costanza di rapporto di lavoro, avendo lo stesso allegato (e documentato) di avere prestato servizio militare volontario dal 4.12.2012 al 3.12.2015 non in costanza di rapporto di lavoro (servizio per il quale l'amministrazione resistente gli ha riconosciuto un punteggio inferiore a quello che gli avrebbe riconosciuto se il predetto servizio fosse stato reso in costanza di rapporto, conformemente a quanto previsto dal D.M. 50/2021).
Ebbene, la medesima questione giuridica oggetto della presente controversia è già stata trattata e decisa dall'intestato Tribunale in una fattispecie analoga, con motivazioni che si condividono e si richiamano ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.: “Il ricorrente chiede la disapplicazione del decreto ministeriale nella parte che qui interessa, sostenendo che l'atto amministrativo viola il diritto - riconosciuto dall'art. 20 della l. 958 del 1986 e art. 485 comma 7 dlvo 297/94 - alla piena equiparazione tra servizio militare prestato in costanza di nomina e servizio militare prestato non in costanza di nomina.
La domanda è infondata. La cornice normativa nella quale si inquadra la fattispecie concreta è la seguente. Con riguardo al personale A.T.A l'art 569 comma 3 del D.lgs. n. 297/94 (l'art 485 comma 7 dlvo 297/94 citato in ricorso riguarda il personale docente) afferma la computabilità “a tutti gli effetti” del “periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello
3 di leva”. L'art. 2050 del d. Igs. 66/2010 ( che ha sostituito –previa abrogazione- l'art 20 della l. 958 del 1986 invocato dal ricorrente), stabilisce, al comma 1 che “i periodi di effettivo servizio militare prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici” ed al comma 2 che “ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”. Il DM 50/21, ai fini della valutazione del servizio miliare e civile prestato dai soggetti presenti in graduatoria stabilisce: “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva” (cfr avvertenze tab A allegata al decreto). Il decreto, quindi, prevede: A) La computabilità del servizio civile e del servizio di leva prestato sia in costanza di rapporto sia in altro momento (in applicazione dell'art 569 comma 3 del D.lgs. n.297/94); B) La piena equiparazione del servizio militare e del servizio civile (in applicazione art. 2103 d. Igs. 66/2010); C) La distinzione tra servizio militare e servizio civile prestato in costanza di rapporto - equiparati al servizio effettivo reso nella medesima qualifica (in applicazione del comma 2 dell'art 2050 d. Igs. 66/2010) - e servizio militare e civile prestato non in costanza di rapporto - equiparati al servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (in applicazione del comma 2 dell'art 2050 d.Igs. 66/2010). Da quanto detto emerge che la pretesa avanzata dal ricorrente e cioè il diritto alla piena equiparazione tra servizio militare prestato non in costanza di rapporto e servizio militare prestato in costanza di rapporto, non trova riconoscimento in alcuna norma primaria. Tanto basta a motivare il rigetto” (cit. Tribunale di
Firenze, S.L., sentenza n. 36/2023).
Ancora, l'intestato Tribunale ha condivisibilmente affermato che, in tema di valutazione dei titoli per l'inserimento nelle graduatorie di istituto per ATA (nella specie, vigenti nel triennio 2014 -2016), secondo il D.M. n. 716/2014 il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica;
mentre quando sono prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze della amministrazioni statali. E' quindi corretta l'attribuzione di punteggio pre-ruolo al servizio di leva svolto non in costanza di nomina (di ruolo o non di ruolo) nella stessa
4 misura prevista per quello reso alle dipendente delle amministrazioni statali (v. Tribunale Firenze sez. lav., sent. n. 31 del 21/01/2021).
Recentemente, sulla questione giuridica oggetto di causa si è pronunciata la Suprema Corte di
Cassazione, affermando che in tema di impiego scolastico, ai fini della formazione delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale ATA, è legittima la previsione del D.M. n. 50 del 2021 che attribuisce a chi abbia prestato servizio militare o sostitutivo in costanza del rapporto di lavoro, per la graduatoria relativa alla medesima qualifica, un punteggio maggiore rispetto a quello assegnato, invece, nelle ipotesi in cui detti servizi non siano stati prestati in costanza di rapporto (v. Cass. Sez. L -
, Sentenza n. 22429 del 08/08/2024 (Rv. 672010 - 01), nonché Cass. S.L., sent. n. 22432/2024,
Cont entrambe allegate alla memoria di costituzione del ).
Al contrario, i precedenti di legittimità citati da parte ricorrente in ricorso sono relativi alla diversa questione della valutabilità (in precedenza esclusa dall'amministrazione), ai fini dell'inserimento o aggiornamento delle graduatorie (ad esaurimento), del servizio militare o civile non prestato in costanza di lavoro (essendo stato, al contrario, nel caso in esame, il predetto titolo valutato, come servizio reso alle dipendenze di amministrazioni statali, con attribuzione del relativo punteggio).
Le considerazioni che precedono comportano il rigetto del ricorso, con assorbimento di ogni altra questione di rito, di merito o istruttoria.
Spese
Le spese processuali devono essere integralmente compensate tra le parti in causa, atteso che la Corte di Cassazione si è pronunciata per la prima volta sulla questione giuridica oggetto di causa (in relazione al D.M. 50/2021) successivamente al deposito del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, deduzione, istanza rigettata o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 10 gennaio 2025
Il Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
5
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2839/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 10 gennaio 2025 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per l'avv. Laura Giusti in sostituzione dell'avv. TESCIONE GIUSEPPE e dell'avv. Parte_1
CORRIERE GIANLUCA
Per nessuno Controparte_1
Il Giudice invita la parte a rassegnare le conclusioni.
L'avv. Giusti si riporta al ricorso ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento,
richiamando, altresì, la giurisprudenza del Consiglio di Stato depositata con nota dell'8.01.2025.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti,
pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 2839/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TESCIONE GIUSEPPE e Parte_1 C.F._1 dell'avv. CORRIERE GIANLUCA, con elezione di domicilio in VIA ROMA N. 8 CASERTA, presso il difensore avv. TESCIONE GIUSEPPE
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio del Controparte_1 P.IVA_1 funzionario delegato dott. BURGELLO FRANCESCO PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 5.10.2023, ha chiesto all'intestato Tribunale di: “In via Parte_1
principale, 1. Ove l'Ill.mo Giudice ritenga di dover procedere alla integrazione del contraddittorio nei confronti di potenziali controinteressati si chiede sin d'ora assegnarsi un termine per la notificazione ai sensi dell'art. 151 cpc del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza mediante inserimento nel sito ufficiale del Controparte_2
2. Nel merito, per i motivi sopra dedotti, anche previa disapplicazione del DM
[...]
50 del 30.03.21 e del Decreto 9256 del 18.03.21 e di ogni altra normativa e regolamento eventualmente in contratto con il diritto del ricorrente, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'attribuzione del punteggio spettante in ragione del servizio militare espletato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso alla classe di concorso ove parte ricorrente è attualmente inserita nelle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA nei profili di appartenenza;
3. per l'effetto, anche previa disapplicazione delle graduatorie di circolo e di istituto e delle graduatorie ad esaurimento ove il ricorrente risulta effettivamente inserito e/o ogni provvedimento ostativo al riconoscimento del diritto del ricorrente all'attribuzione del punteggio per il servizio prestato nella leva obbligatoria, attribuire a parte ricorrente ulteriori 16.2 punti per il
2 servizio militare prestato ovvero il punteggio maggiore o minore valutato di giustizia e dunque attribuire complessivamente al ricorrente il punteggio di 25,5 quale assistente amministrativo, di
24,25 quale collaboratore scolastico, di 24.50 quale assistente tecnico ovvero il punteggio maggiore o minore ritenuto di giustizia.
4. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. Con espressa riserva di agire in giudizio per il risarcimento di tutti i danni subìti e subendi dal ricorrente.”.
Si è costituito in giudizio il , contestando il ricorso e chiedendone Controparte_3
la reiezione, in quanto infondato, anche alla luce delle recenti pronunce della Corte di Cassazione n.
22429/2024 e 22432/2024; con vittoria di spese.
Con nota del 10.10.2024, parte ricorrente ha depositato l'attestazione relativa alla notifica effettuata nei confronti dei potenziali controinteressati, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., mediante pubblicazione sul sito internet del resistente, autorizzata dal Tribunale con ordinanza del 20.09.2024. CP_1
La causa è stata istruita con la documentazione versata in atti dalle parti e discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
In ricorso, il ricorrente ha sostenuto l'equiparazione del servizio di leva volontario a quello obbligatorio, nonché l'equiparazione, ai fini dell'attribuzione del punteggio per l'inserimento nelle graduatorie ATA di terza fascia per il triennio 2021-2024, del servizio militare o civile prestato in costanza di rapporto di lavoro a quello prestato non in costanza di rapporto di lavoro, avendo lo stesso allegato (e documentato) di avere prestato servizio militare volontario dal 4.12.2012 al 3.12.2015 non in costanza di rapporto di lavoro (servizio per il quale l'amministrazione resistente gli ha riconosciuto un punteggio inferiore a quello che gli avrebbe riconosciuto se il predetto servizio fosse stato reso in costanza di rapporto, conformemente a quanto previsto dal D.M. 50/2021).
Ebbene, la medesima questione giuridica oggetto della presente controversia è già stata trattata e decisa dall'intestato Tribunale in una fattispecie analoga, con motivazioni che si condividono e si richiamano ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.: “Il ricorrente chiede la disapplicazione del decreto ministeriale nella parte che qui interessa, sostenendo che l'atto amministrativo viola il diritto - riconosciuto dall'art. 20 della l. 958 del 1986 e art. 485 comma 7 dlvo 297/94 - alla piena equiparazione tra servizio militare prestato in costanza di nomina e servizio militare prestato non in costanza di nomina.
La domanda è infondata. La cornice normativa nella quale si inquadra la fattispecie concreta è la seguente. Con riguardo al personale A.T.A l'art 569 comma 3 del D.lgs. n. 297/94 (l'art 485 comma 7 dlvo 297/94 citato in ricorso riguarda il personale docente) afferma la computabilità “a tutti gli effetti” del “periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello
3 di leva”. L'art. 2050 del d. Igs. 66/2010 ( che ha sostituito –previa abrogazione- l'art 20 della l. 958 del 1986 invocato dal ricorrente), stabilisce, al comma 1 che “i periodi di effettivo servizio militare prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici” ed al comma 2 che “ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”. Il DM 50/21, ai fini della valutazione del servizio miliare e civile prestato dai soggetti presenti in graduatoria stabilisce: “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva” (cfr avvertenze tab A allegata al decreto). Il decreto, quindi, prevede: A) La computabilità del servizio civile e del servizio di leva prestato sia in costanza di rapporto sia in altro momento (in applicazione dell'art 569 comma 3 del D.lgs. n.297/94); B) La piena equiparazione del servizio militare e del servizio civile (in applicazione art. 2103 d. Igs. 66/2010); C) La distinzione tra servizio militare e servizio civile prestato in costanza di rapporto - equiparati al servizio effettivo reso nella medesima qualifica (in applicazione del comma 2 dell'art 2050 d. Igs. 66/2010) - e servizio militare e civile prestato non in costanza di rapporto - equiparati al servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (in applicazione del comma 2 dell'art 2050 d.Igs. 66/2010). Da quanto detto emerge che la pretesa avanzata dal ricorrente e cioè il diritto alla piena equiparazione tra servizio militare prestato non in costanza di rapporto e servizio militare prestato in costanza di rapporto, non trova riconoscimento in alcuna norma primaria. Tanto basta a motivare il rigetto” (cit. Tribunale di
Firenze, S.L., sentenza n. 36/2023).
Ancora, l'intestato Tribunale ha condivisibilmente affermato che, in tema di valutazione dei titoli per l'inserimento nelle graduatorie di istituto per ATA (nella specie, vigenti nel triennio 2014 -2016), secondo il D.M. n. 716/2014 il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica;
mentre quando sono prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze della amministrazioni statali. E' quindi corretta l'attribuzione di punteggio pre-ruolo al servizio di leva svolto non in costanza di nomina (di ruolo o non di ruolo) nella stessa
4 misura prevista per quello reso alle dipendente delle amministrazioni statali (v. Tribunale Firenze sez. lav., sent. n. 31 del 21/01/2021).
Recentemente, sulla questione giuridica oggetto di causa si è pronunciata la Suprema Corte di
Cassazione, affermando che in tema di impiego scolastico, ai fini della formazione delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale ATA, è legittima la previsione del D.M. n. 50 del 2021 che attribuisce a chi abbia prestato servizio militare o sostitutivo in costanza del rapporto di lavoro, per la graduatoria relativa alla medesima qualifica, un punteggio maggiore rispetto a quello assegnato, invece, nelle ipotesi in cui detti servizi non siano stati prestati in costanza di rapporto (v. Cass. Sez. L -
, Sentenza n. 22429 del 08/08/2024 (Rv. 672010 - 01), nonché Cass. S.L., sent. n. 22432/2024,
Cont entrambe allegate alla memoria di costituzione del ).
Al contrario, i precedenti di legittimità citati da parte ricorrente in ricorso sono relativi alla diversa questione della valutabilità (in precedenza esclusa dall'amministrazione), ai fini dell'inserimento o aggiornamento delle graduatorie (ad esaurimento), del servizio militare o civile non prestato in costanza di lavoro (essendo stato, al contrario, nel caso in esame, il predetto titolo valutato, come servizio reso alle dipendenze di amministrazioni statali, con attribuzione del relativo punteggio).
Le considerazioni che precedono comportano il rigetto del ricorso, con assorbimento di ogni altra questione di rito, di merito o istruttoria.
Spese
Le spese processuali devono essere integralmente compensate tra le parti in causa, atteso che la Corte di Cassazione si è pronunciata per la prima volta sulla questione giuridica oggetto di causa (in relazione al D.M. 50/2021) successivamente al deposito del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, deduzione, istanza rigettata o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 10 gennaio 2025
Il Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
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