Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 15/05/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 456/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza del 15.5.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 456/2024 promossa da: (c.f. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Roma, Salita di San Nicola da Tolentino 1/b, presso lo studio dell'Avv. DOMENICO NASO, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrente contro
(c.f. ); Controparte_1 P.IVA_1
- convenuto contumace
OGGETTO: Altre ipotesi Il Difensore della parte, come sopra costituita, così
CONCLUDEVA
PER IL RICORRENTE: Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni avversa deduzione, eccezione e difesa, così provvedere:
- ACCERTARE E DICHIARARE il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente ed educativo, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, a decorrere dal quinquennio precedente all'introduzione del presente ricorso, pertanto, a procedere all'assegnazione della somma pari ad euro 2.500,00 per il periodo decorrente dall'a.s. 2018 sino all'a.s. in corso;
- Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
FATTO E DIRITTO
1
Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni.
Riferiva di essere stato assunto nel 1992 con contratto a tempo indeterminato con qualifica di personale educativo e di avere prestato servizio alle dipendenze del convenuto dall'a.s. 2018/2019 all'a.s. 2022/2023. CP_1
Allegava di essere stato escluso, in riferimento agli anni indicati, dal beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, ovverosia la cd. carta elettronica del docente, recante un contributo economico pari a euro 500,00 annui, finalizzato all'acquisto di beni e servizi formativi, per lo sviluppo delle competenze professionali. Richiamava il disposto dell'art. 1, commi 121 e 122, l. n. 107/2015 e il primo regolamento attuativo, emanato con d.p.c.m. 23.9.2015, che aveva disciplinato le modalità di assegnazione della carta, riservata ai docenti di ruolo, sia a tempo pieno, sia a tempo parziale e anche in periodo di formazione e prova. Esso era stato, poi, modificato dal d.p.c.m. del 28.11.2016, fermo restando che il beneficio era riservato ai docenti assunti a tempo indeterminato. Lamentava l'illegittimità e il carattere discriminatorio dell'interpretazione che il aveva dato della suddetta normativa, escludendo dal beneficio il personale CP_1 educativo di ruolo. Richiamava gli artt. 121 DPR n. 417/1974 e 398 D. Lgs. n. 297/1994, per cui “al personale educativo si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari” e l'art. 25 CCNL comparto Scuola 2016- 2018, che disponeva che “il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado è collocato nella distinta area professionale del personale docente”. Citava, altresì, l'art. 127 CCNL cit., recante “nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi, convittori e semiconvittori, in un quadro coordinato di rapporti e di intese con i docenti delle scuole da essi frequentate e di rispetto dell'autonomia culturale e professionale del personale educativo”. Sosteneva che l'art. 395 D. Lgs. n. 297/1994 rubricato “funzione docente” il quale, nel prevedere che “la funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità", ricomprendesse anche il personale educativo, menzionando le funzioni proprie, che l'art. 128 CCNL assegnava al personale educativo. Citava, infine, l'art. 129 CCNL cit., per cui “rientra altresì nell'attività funzionale all'attività educativa la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione educativa”. Rammentava che la S.C. aveva già riconosciuto la spettanza della cd. carta docente, anche al personale educativo, in seguito a vari precedenti di merito, favorevoli alla tesi dei ricorrenti.
2 Chiedeva, pertanto, il riconoscimento del diritto a percepire l'importo di euro 500,00, tramite carta elettronica, per ciascuno degli anni in cui avevano prestato servizio quali educatori di ruolo.
Il , pur avendo ricevuto Controparte_1 regolare notificazione del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, rimaneva contumace.
All'odierna udienza, udite le conclusioni della parte costituita, la causa veniva posta in decisione.
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1. Il ricorso è fondato e va accolto. Il ricorrente agisce, in questa sede, per sentir accertare il proprio diritto a conseguire la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” (di seguito, per brevità, “carta docente”) e per il pagamento di un importo pari al suo valore nominale, per gli anni in cui ha prestato servizio come educatore, alle dipendenze del convenuto. CP_1
Non è controversa la circostanza che il ricorrente, per gli anni di cui alla domanda, non ha fruito della carta docente.
2. Va premesso che tale beneficio trova la sua disciplina nell'art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107 (recante la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione), il quale così reca: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
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, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a Controparte_2 ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Il successivo comma 122 prevede che: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Controparte_3 con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla
3 data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima". In attuazione di quanto disposto dal comma 122 è stato adottato il d.p.c.m. 23 settembre 2015, recante "modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado", il cui art. 2, comma 1, è del seguente tenore: "I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile".
3. Al fine di concludere nel senso della fondatezza del ricorso, appare sufficiente richiamare, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., il precedente di Cass., sez. lav., 31.10.2022, n. 32104, più recentemente confermato da Cass., sez. lav., 11.4.2024, n. 9895, che ha così statuito: “la carta in discorso è attribuita, dunque, al personale docente, nel cui ambito può ben dirsi rientrare quello educativo ad esso assimilato sul piano funzionale dal D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 395, rubricato "funzione docente", il quale prevede: "La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità".
2.3 Con specifico riguardo alla posizione del personale educativo, il c.c.n.l. Comparto
Scuola 2016-2018 lo include, infatti, nell'area professionale del personale docente stabilendo, all'art. 25, che "1. Il personale docente ed educativo degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, è collocato nella distinta area professionale del personale docente.
2. Rientrano in tale area i docenti della scuola dell'infanzia; i docenti della scuola primaria;
i docenti della scuola secondaria di 1 grado;
i docenti diplomati e laureati della scuola secondaria di 2 grado;
il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili".
2.4 Il successivo art. 127 aggiunge che "1. Il profilo professionale del personale educativo è costituito da competenze di tipo psicopedagogico, metodologico ed organizzativo-relazionale, tra loro correlate ed integrate, che si sviluppano attraverso la maturazione dell'esperienza educativa e l'attività di studio e di ricerca.
2. Nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi, convittori e semiconvittori, in un quadro coordinato di rapporti e di intese con i docenti delle scuole da essi frequentate e di rispetto dell'autonomia culturale e professionale del personale educativo.
3. La funzione educativa si esplica in una serie articolata di attività che comprendono l'attività educativa vera e propria, le attività ad essa funzionali e le attività aggiuntive".
2.5 L'art. 128 stabilisce, ancora, che "1. L'attività educativa è volta alla promozione dei processi di crescita umana, civile e culturale, nonché di socializzazione degli allievi,
4 convittori e semiconvittori, i quali sono così assistiti e guidati nella loro partecipazione ai vari momenti della vita comune nel convitto od istituzione educativa. La medesima attività è finalizzata anche all'organizzazione degli studi e del tempo libero, delle iniziative culturali, sportive e ricreative, nonché alla definizione delle rispettive metodologie, anche per gli aspetti psicopedagogici e di orientamento".
2.6 Ciò posto, svolgendo una lettura coordinata delle disposizioni di legge e del c.c.n.l. di categoria sopra richiamate, emerge che il personale educativo, seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, di qui l'espressa collocazione all'interno dell'area professionale del personale docente. Sul piano esegetico, decisiva valenza riveste l'art. 127, comma 2, cit., ove è puntualizzato che, nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione, in un quadro coordinato di rapporti e intese con i docenti delle scuole, sicché, all'istitutore spetterebbe appunto il compito di integrare l'istruzione ricevuta dal corpo docente, oltre che di conferire agli alunni speciali complementi di cultura.
2.7 Ne' può sostenersi che sul personale educativo, a differenza di quello docente, non graverebbe un preciso obbligo formativo. Contrariamente a quanto opina la difesa del l'art. 129 c.c.n.l. cit. prevede CP_4 che "(...) 4. Rientra altresì nell'attività funzionale all'attività educativa la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione educativa", appalesando in tal guisa come tali iniziative si correlino funzionalmente alla realizzazione dei compiti assegnati al personale educativo, con assimilazione in parte qua al personale docente in senso stretto. Pertanto, tenuto conto della ratio dell'introduzione del bonus in parola, non si spiegherebbe una differenziazione di trattamento, posto che entrambe le figure professionali sono soggette, a ben vedere, a precisi oneri formativi, tanto da giustificare l'introduzione di un sostegno datoriale in correlazione all'esborso economico per le spese di aggiornamento e di studio.
2.8 La circostanza che il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, art. 398, preservi una distinzione tra i ruoli del personale docente e di quello educativo non giova a supportare la tesi del laddove si consideri che, al comma 2, articolo ult. cit., si CP_4 specifica chiaramente con espressione lessicalmente sovrapponibile a quella in precedenza adoperata dal D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 121, - che al personale educativo "si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari". Com'e' agevole constatare, trattasi di locuzione che, dove estende al personale educativo le disposizioni concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico dei docenti elementari, opera un'equiparazione a tali fini fra le due categorie, e ciò per la complementarietà delle rispettive funzioni.
5 2.9 Se è indubbio, poi, che la carta docente "dell'importo nominale di Euro 500 annui" costituisce un beneficio economico, non può non convenirsi sul fatto che, anche per via della disposizione da ultimo richiamata, essa debba essere attribuita, conclusivamente, al personale docente tout court, ivi compresi gli appartenenti al ruolo degli educatori.” 4. Il valore del beneficio riconosciuto al ricorrente, in misura pari a quello perduto, va incrementato di interessi legali e rivalutazione monetaria, come statuito dalla più volte citata sentenza di Cass., sez. lav., 27.10.2023, n. 29961, punto 2 del dispositivo. Ciò avviene a prescindere dalla proposizione tempestiva della relativa domanda, atteso che, a norma dell'art. 429 c.p.c., interessi e rivalutazione sui crediti dei lavoratori vanno liquidati dal giudice d'ufficio (Cass., sez. un., 7.7.2010, n. 16036). Trattandosi di datore di lavoro pubblico, gli interessi legali vanno portati in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno da svalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 16, comma 6, l. n. 412/1991, richiamato dall'art. 16, comma 36, l. n. 724/1994. 5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, a norma del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore economico dei benefici riconosciuti (euro 2.500), della sua natura documentale e dell'elevata serialità delle questioni di fatto e di diritto che ne hanno costituito oggetto, in complessivi euro 1.030 oltre rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge e oltre a euro 49 per contributo unificato. Va disposta la distrazione in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede: 1) in accoglimento del ricorso, condanna il a Controparte_1 consegnare al ricorrente la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, con accredito sulla stessa di un importo nominale, spendibile nelle forme e con le finalità di cui alla suddetta normativa, pari a euro 2.500 per oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla decorrenza Parte_1 dei singoli anni scolastici al saldo effettivo, nei limiti di cui in motivazione;
2) condanna il alla rifusione delle spese Controparte_1 processuali a vantaggio del ricorrente, liquidate in complessivi euro 1.030, oltre a rimborso spese forfettario 15% e agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, oltre ad euro 49 per contributo unificato, con distrazione in favore dell'Avv. Domenico Naso. Così deciso il 15.5.2025. Il giudice Dott. Gabriele Molinaro
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