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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 12/02/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 319/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 319/2024, promossa con ricorso depositato in data 8 febbraio 2024 da
(C.F. Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Angelina Aveni ricorrente
e
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 con l'Avv. Veronica Manca resistente
Oggetto: modifica delle condizioni regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da istanza congiunta di data 9 dicembre
2024 allegata alle note scritte depositate in data 30 dicembre 2024
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8 febbraio 2024, il sig. ha agito in questa sede Pt_2
per la modifica delle condizioni di cui al decreto di questo Tribunale n. 1812/2019
1 (di data 20 maggio 2019) relative al mantenimento delle figlie (nata il 30 Per_1
novembre 2002) e (nata il [...]), chiedendo l'accoglimento delle Per_2 seguenti condizioni: “1) In via preliminare Voglia disporre l'acquisizione del fascicolo d'ufficio relativo al procedimento Tribunale di TRENTO, definito con decreto emesso il 21.05.2019 - num. 1677/2018 – RG n 55/2019;
2) Sempre in via preliminare ritenere e dichiarare che la situazione economica per come valutata dal Tribunale di Trento con decreto n 1812/2019 merita di essere rivisitata in relazione all' assegno di mantenimento disposto a favore delle figlie;
3) Ciò posto, disporre, la revoca dell'assegno di mantenimento a favore della IA nata il 30 novembre2002, per la raggiunta indipendenza Persona_3
economica;
4) Conseguentemente, onerare il Sig alla corresponsione della Parte_1 somma mensile di € 180,00 a favore della IA NO , ovvero nella Per_2
misura ritenuta di giustizia;
5) Confermare per il resto le condizioni di cui al decreto n 1812/2019.”.
Il ricorrente ha rappresentato che, con decreto n. 1812/2019 di questo Tribunale, è stato posto a suo carico l'obbligo di corrispondere, a titolo di mantenimento ordinario delle figlie, la somma mensile complessiva di euro 500,00 (250,00 a IA), oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Egli ha, quindi, esposto che, nelle more, la sua condizione economica è notevolmente mutata, divenendo estremamente precaria, dando al contempo atto che la IA IOnne presta regolarmente attività lavorativa presso il bar Per_1 dell'Ospedale Santa Chiara di Trento con contratto a tempo indeterminato.
Radicatosi validamente il contraddittorio, si è costituita in giudizio la sig.ra
, contestando la domanda del ricorrente e chiedendo l'accoglimento delle CP_1 seguenti conclusioni: “in via principale: rigettare ogni richiesta di parte ricorrente, in quanto infondata in fatto e in diritto per le ragioni spiegate in narrativa. In subordine, in caso di accoglimento delle richieste di parte ricorrente, fermo il mantenimento di Euro 250,00 a favore della IA , rideterminare il Persona_4
mantenimento per la IA in una somma comunque non inferiore Persona_5
ad Euro 150,00 mensili;
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze e onorari di causa.”.
2 Nel corso del giudizio, le parti hanno raggiunto un accordo, dando atto che, nelle more, si sono verificate alcune circostanze che hanno portato ad una modifiche delle rispettive richieste iniziali: in particolare, le parti hanno esposto che la IA lavora da più di un anno presso il bar dell'Ospedale Santa Chiara di Trento, Per_1
percependo uno stipendio di circa € 1.000,00 al mese, e che la IA ha Per_2
iniziato a lavorare con un contratto di tre mesi percependo € 290,00 in dieci giorni
(alla data dell'udienza del 10 ottobre 2024); le stesse hanno, inoltre, dato atto che il sig. risulta affetto da carcinoma maligno invasivo alle corde vocali, come da Pt_2
documentazione in atti, e per tale motivo è impossibilitato a svolgere attività lavorativa, necessitando di sottoporsi a cure chemioterapiche e visite specialistiche.
Le parti hanno, quindi, domandando l'accoglimento delle seguenti condizioni congiunte, precisate con note di trattazione scritta depositate in data 30 dicembre
2024: “previo riconoscimento della mutata situazione economica, rispetto a quella valutata dal Tribunale di Trento con decreto n. 1812/2019, in relazione all'assegno di mantenimento disposto a favore delle figlie:
1) disporre la revoca dell'assegno di mantenimento a favore della IA IO
, nata il [...], per la raggiunta indipendenza economica;
Persona_5
2) disporre che il signor versi alla signora la Parte_3 Controparte_1 somma mensile di € 100,00 quale contributo per il mantenimento ordinario della IA NO , nata il [...], fino alla sua stabilizzazione lavorativa, Per_6
a fronte della quale la signora si obbliga a dare repentina comunicazione CP_1 al padre, con conseguente revoca dell'assegno a partire dal mese successivo alla comunicazione;
3) disporre che le spese straordinarie siano pagate pro quota dai genitori, senza richiesta di rimborsi reciproci solo fino al verificarsi delle condizioni di cui al punto
2);
4) confermare per il resto le condizioni di cui al decreto n 1812/2019;
5) le parti dichiarano che, con la sottoscrizione del presente atto, hanno concordemente definito ogni qualsivoglia questione economico-patrimoniale non specificamente menzionata.
6) le spese del presente giudizio si intendono interamente compensate tra le parti.
3 7) le parti dichiarano di voler dare esecuzione al presente accordo a decorrere dalla sottoscrizione del presente atto dinanzi al rispettivo legale”.
La domanda è fondata e va accolta.
Ritiene il Collegio che l'intesa raggiunta dalle parti sia meritevole di ratifica, considerato che la IA è divenuta economicamente autosufficiente e che Per_1
la IA ha reperito una occupazione. Per_6
Non può trovare accoglimento la condizione n. 6
considerato che
la parte ricorrente
è ammessa al patrocinio a spese dello Stato e, quindi, non può disporre delle spese di lite. In ogni caso, tenuto conto dell'accordo raggiunto dalle parti, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, a parziale modifica delle condizioni di cui al decreto di questo Tribunale n. 1812/2019 (di data 20 maggio
2019), dispone conformemente alle condizioni congiuntamente precisate dalle parti con note di trattazione scritta depositate in data 30 dicembre 2024, riportate in parte motiva, da aversi in questa sede integralmente riprodotte.
Spese di lite compensate.
Si comunichi.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 5 febbraio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 319/2024, promossa con ricorso depositato in data 8 febbraio 2024 da
(C.F. Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Angelina Aveni ricorrente
e
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 con l'Avv. Veronica Manca resistente
Oggetto: modifica delle condizioni regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da istanza congiunta di data 9 dicembre
2024 allegata alle note scritte depositate in data 30 dicembre 2024
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8 febbraio 2024, il sig. ha agito in questa sede Pt_2
per la modifica delle condizioni di cui al decreto di questo Tribunale n. 1812/2019
1 (di data 20 maggio 2019) relative al mantenimento delle figlie (nata il 30 Per_1
novembre 2002) e (nata il [...]), chiedendo l'accoglimento delle Per_2 seguenti condizioni: “1) In via preliminare Voglia disporre l'acquisizione del fascicolo d'ufficio relativo al procedimento Tribunale di TRENTO, definito con decreto emesso il 21.05.2019 - num. 1677/2018 – RG n 55/2019;
2) Sempre in via preliminare ritenere e dichiarare che la situazione economica per come valutata dal Tribunale di Trento con decreto n 1812/2019 merita di essere rivisitata in relazione all' assegno di mantenimento disposto a favore delle figlie;
3) Ciò posto, disporre, la revoca dell'assegno di mantenimento a favore della IA nata il 30 novembre2002, per la raggiunta indipendenza Persona_3
economica;
4) Conseguentemente, onerare il Sig alla corresponsione della Parte_1 somma mensile di € 180,00 a favore della IA NO , ovvero nella Per_2
misura ritenuta di giustizia;
5) Confermare per il resto le condizioni di cui al decreto n 1812/2019.”.
Il ricorrente ha rappresentato che, con decreto n. 1812/2019 di questo Tribunale, è stato posto a suo carico l'obbligo di corrispondere, a titolo di mantenimento ordinario delle figlie, la somma mensile complessiva di euro 500,00 (250,00 a IA), oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Egli ha, quindi, esposto che, nelle more, la sua condizione economica è notevolmente mutata, divenendo estremamente precaria, dando al contempo atto che la IA IOnne presta regolarmente attività lavorativa presso il bar Per_1 dell'Ospedale Santa Chiara di Trento con contratto a tempo indeterminato.
Radicatosi validamente il contraddittorio, si è costituita in giudizio la sig.ra
, contestando la domanda del ricorrente e chiedendo l'accoglimento delle CP_1 seguenti conclusioni: “in via principale: rigettare ogni richiesta di parte ricorrente, in quanto infondata in fatto e in diritto per le ragioni spiegate in narrativa. In subordine, in caso di accoglimento delle richieste di parte ricorrente, fermo il mantenimento di Euro 250,00 a favore della IA , rideterminare il Persona_4
mantenimento per la IA in una somma comunque non inferiore Persona_5
ad Euro 150,00 mensili;
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze e onorari di causa.”.
2 Nel corso del giudizio, le parti hanno raggiunto un accordo, dando atto che, nelle more, si sono verificate alcune circostanze che hanno portato ad una modifiche delle rispettive richieste iniziali: in particolare, le parti hanno esposto che la IA lavora da più di un anno presso il bar dell'Ospedale Santa Chiara di Trento, Per_1
percependo uno stipendio di circa € 1.000,00 al mese, e che la IA ha Per_2
iniziato a lavorare con un contratto di tre mesi percependo € 290,00 in dieci giorni
(alla data dell'udienza del 10 ottobre 2024); le stesse hanno, inoltre, dato atto che il sig. risulta affetto da carcinoma maligno invasivo alle corde vocali, come da Pt_2
documentazione in atti, e per tale motivo è impossibilitato a svolgere attività lavorativa, necessitando di sottoporsi a cure chemioterapiche e visite specialistiche.
Le parti hanno, quindi, domandando l'accoglimento delle seguenti condizioni congiunte, precisate con note di trattazione scritta depositate in data 30 dicembre
2024: “previo riconoscimento della mutata situazione economica, rispetto a quella valutata dal Tribunale di Trento con decreto n. 1812/2019, in relazione all'assegno di mantenimento disposto a favore delle figlie:
1) disporre la revoca dell'assegno di mantenimento a favore della IA IO
, nata il [...], per la raggiunta indipendenza economica;
Persona_5
2) disporre che il signor versi alla signora la Parte_3 Controparte_1 somma mensile di € 100,00 quale contributo per il mantenimento ordinario della IA NO , nata il [...], fino alla sua stabilizzazione lavorativa, Per_6
a fronte della quale la signora si obbliga a dare repentina comunicazione CP_1 al padre, con conseguente revoca dell'assegno a partire dal mese successivo alla comunicazione;
3) disporre che le spese straordinarie siano pagate pro quota dai genitori, senza richiesta di rimborsi reciproci solo fino al verificarsi delle condizioni di cui al punto
2);
4) confermare per il resto le condizioni di cui al decreto n 1812/2019;
5) le parti dichiarano che, con la sottoscrizione del presente atto, hanno concordemente definito ogni qualsivoglia questione economico-patrimoniale non specificamente menzionata.
6) le spese del presente giudizio si intendono interamente compensate tra le parti.
3 7) le parti dichiarano di voler dare esecuzione al presente accordo a decorrere dalla sottoscrizione del presente atto dinanzi al rispettivo legale”.
La domanda è fondata e va accolta.
Ritiene il Collegio che l'intesa raggiunta dalle parti sia meritevole di ratifica, considerato che la IA è divenuta economicamente autosufficiente e che Per_1
la IA ha reperito una occupazione. Per_6
Non può trovare accoglimento la condizione n. 6
considerato che
la parte ricorrente
è ammessa al patrocinio a spese dello Stato e, quindi, non può disporre delle spese di lite. In ogni caso, tenuto conto dell'accordo raggiunto dalle parti, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, a parziale modifica delle condizioni di cui al decreto di questo Tribunale n. 1812/2019 (di data 20 maggio
2019), dispone conformemente alle condizioni congiuntamente precisate dalle parti con note di trattazione scritta depositate in data 30 dicembre 2024, riportate in parte motiva, da aversi in questa sede integralmente riprodotte.
Spese di lite compensate.
Si comunichi.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 5 febbraio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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