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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 10/02/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 55/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 55/2025, congiuntamente promosso da:
, nato a [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Cappelli Katia (C.F. , elettivamente domiciliato C.F._2 presso il suo studio sito in Riccione, V.le Sardegna n. 4, PEC: giusta Email_1 procura in atti;
-ricorrente
e nata a [...] il [...] (C.F. ) anch'essa CP_1 C.F._3 rappresentata e difesa dall'Avv. Cappelli Katia (C.F. , elettivamente domiciliata C.F._2 presso il suo studio sito in Riccione, V.le Sardegna n. 4 PEC: : , giusta Email_1 procura in atti;
-ricorrente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Rimini
AVENTE AD OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto depositata il 13.01.2025.
pagina 1 di 3 OSSERVAZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
I ricorrenti sig.ra e a modifica della sentenza di divorzio Parte_2 CP_1 pronunciata dall'intestato Tribunale n. 334/2021 del 25.03.2021 e pubblicata il 2.04.2021, nel procedimento avente R.G. 3104/2017, hanno promosso il presente giudizio, con ricorso depositato in data 13.01.2025, chiedendo che il Tribunale voglia disporre la modifica delle condizioni di divorzio alle conclusioni ivi formulate.
Dal punto di vista processuale, il Giudice Relatore con ordinanza del 27.01.2025, vista la concorde richiesta delle parti, e ritenuta la causa matura per la decisione, ha rimesso gli atti dinanzi al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero, a cui sono stati trasmessi gli atti del procedimento in data 14.01.2025, non ha poi presentato le conclusioni;
tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (cfr. Cass. n.
10894/2005; Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto
l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”);
Il Collegio, preso atto della volontà delle parti che hanno raggiunto un accordo sulle condizioni e sulla regolamentazione dei rapporti oggetto di causa, considerato che non si ravvisano profili di contrarietà alla Legge ed all'Ordine Pubblico al recepimento delle condizioni di seguito trascritte e concordate dai genitori e dai predetti così come modificate e confermate nel ricorso congiuntamente depositato, rilevato che le condizioni concordate appaiono rispondenti agli interessi materiali e morali del figlio , divenuto Per_1 maggiorenne ed economicamente indipendente, ed esaustive di tutti i possibili profili, ivi compresa la ripartizione delle spese legali, in conformità alle condizioni come di seguito ritrascritte, così dispone:
“Revoca l'ordine di contributo al mantenimento imposto al Sig. in forza della Sentenza n. Parte_1
334/2021 resa dal Tribunale di Rimini in data 25.03.2021 a favore della madre (nel procedimento Rg. CP_1
n.°3104/2017), con impegno a sua volta del sig. di donare la sua quota pari al 50 % dell'abitazione Parte_1 famigliare sita in Riccione, Viale Mandello n. 6 censita al N.C.T. al Foglio 15, mappale 538 costituita da un appartamento sito al piano primo con annesso locale ad uso cantina e da autorimessa, entrambi siti al piano terra il tutto distinto al Foglio
15, particella 538 con i subalterni n. 4 zona censuaria 3, Categoria A/3, Classe 4, vani 6,5 e su b 8 zona censuaria 3,
pagina 2 di 3 Categoria C/6 Classe 4 metri quadrati, ai due figli maggiorenni ed economicamente autosufficienti e Per_2 Persona_3
entro il termine di mesi sei dalla sottoscrizione del presente ricorso con spese a suo carico;
[...]
le parti a tal fine specificano che l'esenzione fiscale prevista dall'articolo 19 della legge n. 74 del 1987 confermata con
Circolare del 29.05.2013 n. 18 Agenzia delle Entrate deve ritenersi applicabile al caso in oggetto vista le disposizioni patrimoniali in favore dei figli disposte in accordi di separazione e di divorzio posto che il testo dell'accordo patrimoniale è stato previsto a beneficio dei figli quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
Compensi professionali e spese a carico del sig. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando nella causa promossa da e Parte_1
, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede, CP_1
➢ Dispone la modifica delle condizioni della sentenza del Tribunale di Rimini n. 334/2021 del
25.03.2021 e pubblicata il 2.04.2021, nel procedimento avente n. R.G. 3104/2017 alle condizioni concordi di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente trascritte ed omologate;
➢ Spese a carico del Sig. . Parte_2
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 30 Gennaio 2025.
Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele
Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
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