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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 07/11/2025, n. 3344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3344 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
Dott. Simone Iannone Giudice
Dott.ssa Jone Galasso Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al N.R.G. 4172/2024 avente per oggetto: ricorso per la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento dei figli minori nati fuori dal matrimonio vertente
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Alfonso Esposito, Parte_1 C.F._1 giusta procura alle liti in atti ed elettivamente domiciliata come in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
IO CA, giusta procura alle liti in atti ed elettivamente domiciliato come in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente il 19.11.2024 la ricorrente, dato atto: di aver intrattenuto una relazione sentimentale more uxorio con il resistente;
che dalla loro unione è nata la figlia
[...]
(11.02.2022); che il resistente, appresa la notizia della gravidanza della ricorrente, ha posto Per_1 in essere comportamenti ostruzionistici, sottoponendo la piccola alle analisi del DNA, al fine di accertarne la paternità; che il resistente non ha mai abitato con la ricorrente e la figlia ed il mantenimento economico in favore della minore avviene in modo discontinuo;
che il è un CP_1 giornalista;
che il medesimo, senza preavviso e senza alcun rispetto della tenera età della minore, sovente chiede di prelevare la piccola in orario notturno, ovvero dopo le ore 22:30 e, Persona_1 in un'occasione, addirittura dopo le 24:00, per poi riportarla dopo circa trenta minuti, così come anche le chiamate/videochiamate, vengono effettuate a tutte le ore, non considerando i normali ritmi di una bambina di appena due anni;
che il allorquando non riceve risposta, assume CP_1 comportamenti difformi al vivere civile, spingendosi a rivolgere offese ai membri della famiglia della ricorrente e alla stessa;
che il rapporto sentimentale è naufragato e, pertanto, non vi è alcuna possibilità di conciliazione;
ha chiesto all'adito Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) disporre l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, in modo da consentire
l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale;
b) collocare la figlia minore esclusivamente presso la residenza della madre, già residenza familiare, sita in Nocera Superiore, via Cupa Sorvello
n. 43, tenendo presente la tenera età della minore, appena due anni;
c) stabilire le frequentazioni abituali, così come indicate nel piano genitoriale allegato, anche in ordine al diritto di visita del resistente, il cui esercizio dovrà essere compatibile con le esigenze della bambina, ed ogni altra disposizione necessaria nell'interesse della minore;
d) stabilire a carico del Controparte_1
(resistente) un assegno di mantenimento da corrispondere alla resistente ed in favore della
[...] figlia minore determinato nella misura minima di euro 500,00 mensili, con la Persona_1 previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate/documentabili. Vinte le spese di giudizio.” Inoltre, parte ricorrente ha avanzato richieste istruttorie così come meglio evidenziate nel ricorso introduttivo.
Instaurato il contraddittorio, con memoria di costituzione si è costituito il Controparte_1 quale nell'impugnare l'avverso dedotto, dato atto di aver contratto matrimonio in data 13.04.1996 con la sig.ra , dal quale sono nati quattro figli;
che nel 2021, anche a causa delle Controparte_2 difficoltà derivanti dall'emergenza sanitaria da Covid-19, il matrimonio è naufragato;
che in tale periodo il resistente ha conosciuto la ricorrente, dalla cui relazione è nata la figlia , Persona_1 tuttavia, il rapporto si è interrotto di comune accordo tra le parti;
che, nondimeno, il resistente ha manifestato la volontà di adempiere ai propri doveri genitoriali nei confronti della figlia
[...]
, garantendo un contributo non solo economico, ma anche effettivo ed educativo nell'interesse Per_1 della minore, ha chiesto al Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1. Disporre l'affido condiviso della figlia con collocazione presso la madre e la di lei Persona_1 Parte_1 residenza, sita in Nocera Superiore, via Cupa Sorvello n. 43; 2. Disporre il diritto di visita del padre secondo il piano genitoriale depositato;
3. Determinare in complessivi € 200,00 mensili, la somma che il sig. dovrà versare a titolo di mantenimento della figlia Controparte_1 [...]
, oltre al 50% delle spese ludiche, mediche, scolastiche;
Con vittoria di spese, competenze e Per_1 onorari del giudizio.”.
Fissata l'udienza dell'1.4.2025 innanzi al Giudice rel. designato per la comparizione delle parti, giusto decreto del 25.11.2024, da celebrarsi mediante lo scambio di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice, adottati i provvedimenti provvisori, ha rinviato il procedimento per il sèguito invitando le parti, nelle more, a valutare una definizione conciliativa della vertenza mediante accettazione delle condizioni formalizzate in via provvisoria con ordinanza del 2.4.2025.
Con note di trattazione scritta depositate il 20.05.2025 i procuratori delle parti hanno espresso formale adesione all'invito di conciliazione della lite, nei termini indicati nel provvedimento di regolamentazione provvisoria, pertanto, il giudizio è stato rinviato all'udienza del 5.11.2025 di rimessione della causa in decisione, quindi, rimesso al Collegio per la decisione.
Orbene, tanto premesso e richiamato, il ricorso va accolto nei termini e per le ragioni di seguito evidenziate.
Al riguardo, ed in punto di diritto, occorre ricordare che in tema di affidamento dei figli minori è principio generale e fondamentale, valevole anche per i figli nati fuori dal matrimonio, quello di garantire una crescita sana ed equilibrata del minore, con la conseguenza che, ogni provvedimento da adottarsi in suo favore, deve garantire il pieno soddisfacimento del superiore interesse morale e materiale del predetto (Cass. civ. n. 25055/2017).
La realizzazione della cd. bigenitorialità, quale presenza comune di entrambe le figure parentali nella vita del figlio e cooperazione delle stesse nell'adempimento dei doveri di assistenza, educazione ed istruzione, non comporta necessariamente una determinazione paritetica del tempo da trascorrere con il minore, risultando, invero, sufficiente la previsione di modalità di frequentazione tali da garantire il mantenimento di una stabile consuetudine di vita e di salde relazioni affettive con il genitore.
Con riferimento all'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli minori, osserva il Tribunale che ciascuno dei genitori è tenuto a provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il relativo contributo deve essere fissato anche al di là delle concrete sostanze di ciascuno dei genitori, in ragione del fatto che costoro hanno il dovere di attivarsi per assicurare alla prole le risorse indispensabili per vivere in modo dignitoso.
Ciò posto, nel caso di specie, il Tribunale prende atto dell'accettazione, da parte delle odierne parti in causa, delle condizioni provvisorie di regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento della figlia minore formulate con ordinanza del 2.4.2025, mediante il deposito telematico Persona_1 delle rispettive note di trattazione scritta, in atti, risultando adeguate a regolare i rapporti tra le parti e tra queste ultime e la prole.
Viste la natura della causa, ricorrono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate le spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, pronunciando sulla controversia come innanzi proposta, così dispone:
accoglie il ricorso alle condizioni di regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento della figlia minore formalizzate con ordinanza provvisoria del 2.4.2025, accettate dalle parti Persona_1 mediante il deposito telematico delle rispettive note di trattazione scritta, in atti, risultando adeguate a regolare i rapporti tra le parti e tra queste ultime e la prole.
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 6.11.2025.
Il Presidente rel.
dott.ssa Enrica de Sire
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
Dott. Simone Iannone Giudice
Dott.ssa Jone Galasso Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al N.R.G. 4172/2024 avente per oggetto: ricorso per la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento dei figli minori nati fuori dal matrimonio vertente
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Alfonso Esposito, Parte_1 C.F._1 giusta procura alle liti in atti ed elettivamente domiciliata come in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
IO CA, giusta procura alle liti in atti ed elettivamente domiciliato come in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente il 19.11.2024 la ricorrente, dato atto: di aver intrattenuto una relazione sentimentale more uxorio con il resistente;
che dalla loro unione è nata la figlia
[...]
(11.02.2022); che il resistente, appresa la notizia della gravidanza della ricorrente, ha posto Per_1 in essere comportamenti ostruzionistici, sottoponendo la piccola alle analisi del DNA, al fine di accertarne la paternità; che il resistente non ha mai abitato con la ricorrente e la figlia ed il mantenimento economico in favore della minore avviene in modo discontinuo;
che il è un CP_1 giornalista;
che il medesimo, senza preavviso e senza alcun rispetto della tenera età della minore, sovente chiede di prelevare la piccola in orario notturno, ovvero dopo le ore 22:30 e, Persona_1 in un'occasione, addirittura dopo le 24:00, per poi riportarla dopo circa trenta minuti, così come anche le chiamate/videochiamate, vengono effettuate a tutte le ore, non considerando i normali ritmi di una bambina di appena due anni;
che il allorquando non riceve risposta, assume CP_1 comportamenti difformi al vivere civile, spingendosi a rivolgere offese ai membri della famiglia della ricorrente e alla stessa;
che il rapporto sentimentale è naufragato e, pertanto, non vi è alcuna possibilità di conciliazione;
ha chiesto all'adito Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) disporre l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, in modo da consentire
l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale;
b) collocare la figlia minore esclusivamente presso la residenza della madre, già residenza familiare, sita in Nocera Superiore, via Cupa Sorvello
n. 43, tenendo presente la tenera età della minore, appena due anni;
c) stabilire le frequentazioni abituali, così come indicate nel piano genitoriale allegato, anche in ordine al diritto di visita del resistente, il cui esercizio dovrà essere compatibile con le esigenze della bambina, ed ogni altra disposizione necessaria nell'interesse della minore;
d) stabilire a carico del Controparte_1
(resistente) un assegno di mantenimento da corrispondere alla resistente ed in favore della
[...] figlia minore determinato nella misura minima di euro 500,00 mensili, con la Persona_1 previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate/documentabili. Vinte le spese di giudizio.” Inoltre, parte ricorrente ha avanzato richieste istruttorie così come meglio evidenziate nel ricorso introduttivo.
Instaurato il contraddittorio, con memoria di costituzione si è costituito il Controparte_1 quale nell'impugnare l'avverso dedotto, dato atto di aver contratto matrimonio in data 13.04.1996 con la sig.ra , dal quale sono nati quattro figli;
che nel 2021, anche a causa delle Controparte_2 difficoltà derivanti dall'emergenza sanitaria da Covid-19, il matrimonio è naufragato;
che in tale periodo il resistente ha conosciuto la ricorrente, dalla cui relazione è nata la figlia , Persona_1 tuttavia, il rapporto si è interrotto di comune accordo tra le parti;
che, nondimeno, il resistente ha manifestato la volontà di adempiere ai propri doveri genitoriali nei confronti della figlia
[...]
, garantendo un contributo non solo economico, ma anche effettivo ed educativo nell'interesse Per_1 della minore, ha chiesto al Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1. Disporre l'affido condiviso della figlia con collocazione presso la madre e la di lei Persona_1 Parte_1 residenza, sita in Nocera Superiore, via Cupa Sorvello n. 43; 2. Disporre il diritto di visita del padre secondo il piano genitoriale depositato;
3. Determinare in complessivi € 200,00 mensili, la somma che il sig. dovrà versare a titolo di mantenimento della figlia Controparte_1 [...]
, oltre al 50% delle spese ludiche, mediche, scolastiche;
Con vittoria di spese, competenze e Per_1 onorari del giudizio.”.
Fissata l'udienza dell'1.4.2025 innanzi al Giudice rel. designato per la comparizione delle parti, giusto decreto del 25.11.2024, da celebrarsi mediante lo scambio di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice, adottati i provvedimenti provvisori, ha rinviato il procedimento per il sèguito invitando le parti, nelle more, a valutare una definizione conciliativa della vertenza mediante accettazione delle condizioni formalizzate in via provvisoria con ordinanza del 2.4.2025.
Con note di trattazione scritta depositate il 20.05.2025 i procuratori delle parti hanno espresso formale adesione all'invito di conciliazione della lite, nei termini indicati nel provvedimento di regolamentazione provvisoria, pertanto, il giudizio è stato rinviato all'udienza del 5.11.2025 di rimessione della causa in decisione, quindi, rimesso al Collegio per la decisione.
Orbene, tanto premesso e richiamato, il ricorso va accolto nei termini e per le ragioni di seguito evidenziate.
Al riguardo, ed in punto di diritto, occorre ricordare che in tema di affidamento dei figli minori è principio generale e fondamentale, valevole anche per i figli nati fuori dal matrimonio, quello di garantire una crescita sana ed equilibrata del minore, con la conseguenza che, ogni provvedimento da adottarsi in suo favore, deve garantire il pieno soddisfacimento del superiore interesse morale e materiale del predetto (Cass. civ. n. 25055/2017).
La realizzazione della cd. bigenitorialità, quale presenza comune di entrambe le figure parentali nella vita del figlio e cooperazione delle stesse nell'adempimento dei doveri di assistenza, educazione ed istruzione, non comporta necessariamente una determinazione paritetica del tempo da trascorrere con il minore, risultando, invero, sufficiente la previsione di modalità di frequentazione tali da garantire il mantenimento di una stabile consuetudine di vita e di salde relazioni affettive con il genitore.
Con riferimento all'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli minori, osserva il Tribunale che ciascuno dei genitori è tenuto a provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il relativo contributo deve essere fissato anche al di là delle concrete sostanze di ciascuno dei genitori, in ragione del fatto che costoro hanno il dovere di attivarsi per assicurare alla prole le risorse indispensabili per vivere in modo dignitoso.
Ciò posto, nel caso di specie, il Tribunale prende atto dell'accettazione, da parte delle odierne parti in causa, delle condizioni provvisorie di regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento della figlia minore formulate con ordinanza del 2.4.2025, mediante il deposito telematico Persona_1 delle rispettive note di trattazione scritta, in atti, risultando adeguate a regolare i rapporti tra le parti e tra queste ultime e la prole.
Viste la natura della causa, ricorrono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate le spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, pronunciando sulla controversia come innanzi proposta, così dispone:
accoglie il ricorso alle condizioni di regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento della figlia minore formalizzate con ordinanza provvisoria del 2.4.2025, accettate dalle parti Persona_1 mediante il deposito telematico delle rispettive note di trattazione scritta, in atti, risultando adeguate a regolare i rapporti tra le parti e tra queste ultime e la prole.
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 6.11.2025.
Il Presidente rel.
dott.ssa Enrica de Sire