Articolo 453 del Codice civile
Articolo 416Articolo 402
Versione
19 aprile 1942
Art. 453.

(Annotazioni).

Nessuna annotazione puo' essere fatta sopra un atto gia' iscritto nei registri se non e' disposta per legge ovvero non e' ordinata dall'autorita' giudiziaria.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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