Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 453.
(Annotazioni).
Nessuna annotazione puo' essere fatta sopra un atto gia' iscritto nei registri se non e' disposta per legge ovvero non e' ordinata dall'autorita' giudiziaria.
(Annotazioni).
Nessuna annotazione puo' essere fatta sopra un atto gia' iscritto nei registri se non e' disposta per legge ovvero non e' ordinata dall'autorita' giudiziaria.
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- 1. Matrimonio all'estero, persone dello stesso sesso, trascrizione, annullamento prefettizio, giurisdizione ordinaria, statusAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 10 dicembre 2018 · 23.30522
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