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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/05/2025, n. 2092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2092 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. 8123/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 11.07.2024 da
1) Parte_1
nata in [...] il [...] cittadina italiana
Cod. Fisc. CodiceFiscale_1
residente in [...] con l'Avv. Marica Pesci – Cod. Fisc. del Foro di Milano, con studio in CodiceFiscale_2
Cernusco sul Naviglio (MI), piazza Matteotti n. 6/A, presso la quale ha eletto domicilio telematico,
e
2) Parte_2
nato in [...] il [...] cittadino italiano
Cod. Fisc. CodiceFiscale_3
pagina 1 di 5 residente in [...], e dalla separazione domiciliato alla
Spezia in via XXIV Maggio n. 35, presso la casa dei genitori. con gli avv.ti Cesare Bruzzi Alieti Cod. Fisc. , del Foro di La Spezia con CodiceFiscale_4
studio in La Spezia, via G. Pascoli n. 32, ed avv. Lara Domenica Ferrantino, Cod. Fisc.
[...]
, del Foro di Genova, con studio in Camogli (GE), via Risso n. 19/4, con elezione di C.F._5 domicilio telematico presso l'avv. Bruzzi Alieti,
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Portovenere (SP) in data 09.09.2023
(Anno 2023 Numero 41 Parte II Serie A Ufficio 1)
In separazione dei beni.
Dal matrimonio non sono nati figli
Separati consensualmente con sentenza n. 1727/2024 datata 23.10.2024, pubblicata in data 05.11.2024 dal Tribunale di Milano, Sezione IX Civile, Presidente ff dott.ssa Cattaneo (R.G. 8123/2024 V.G.), resa nell'ambito di questo stesso procedimento instaurato su ricorso cumulativo per separazione e divorzio
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso per separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio ex artt. 473-bis.49 e 473 bis.51 c.p.c. con richiesta di trattazione scritta, personalmente sottoscritto e depositato in data 11.07.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle Parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. Quanto alla casa coniugale: la casa coniugale, comprensiva di cantina e autorimessa, sita in
Cernusco sul Naviglio (MI), via Briantea n. 35, gravata da mutuo, di proprietà per ½ ciascuno dei coniugi, contraddistinta al C.F. del predetto Comune come segue: quanto all'appartamento al Foglio 20, Particella 167, Subalterno 15, CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI), VIA
BRIANTEA n. 35, Piano 3-S1, Cat. A/3, Classe 03, Consistenza 5,5 vani, Rendita Euro:
525,49, quanto all'autorimessa al Foglio 20, Particella 167, Subalterno 44, CERNUSCO SUL
pagina 2 di 5 NAVIGLIO (MI), VIA BRIANTEA n. 35, Piano S1, Cat. C/6, Classe 07, Consistenza 11 mq,
Rendita Euro: 42,61, verrà assegnata alla ORa per il tempo strettamente necessario Parte_1 al fine di ottenere il trasferimento del posto di lavoro dall'attuale filiale di Milano piazzale
Udine, alla filiale nella regione Emilia-Romagna, in ogni caso al massimo nel termine di 12 mesi con decorrenza dal mese di Luglio 2024 e, quindi, fino al 30 giugno 2025. Al decorso di tale termine, senza che la ORa abbia rilasciato la casa coniugale, la stessa si Parte_1 impegna a versare al OR l'importo mensile di Euro 600,00 (seicento/00) a titolo di Pt_2
indennità di occupazione.
Successivamente al rilascio dell'immobile da parte della ORa , le Parti porranno in vendita Parte_1
l'immobile arredato come alla data odierna, incaricando un'agenzia immobiliare di zona previa valutazione del prezzo. Al momento del rilascio dell'immobile, ciascun proprietario ritirerà gli effetti personali e quanto di proprietà esclusiva – ad eccezione dell'abbigliamento invernale del sig. che Pt_2
potrà essere dallo stesso prelevato in qualunque momento ne avesse necessità previo accordo e preavviso con la sig.ra di un paio di giorni- in particolare la ORa tratterrà il Parte_1 Parte_1 computer di casa ed il OR la TV Sony 55 Pollici. Sino alla vendita effettiva dell'immobile, Pt_2
ciascuna parte continuerà a versare la propria quota parte del mutuo gravante sulla casa coniugale, pari al 50%; così le tasse, imposte e spese inerente alla proprietà continueranno ad essere ripartite tra le
Parti al 50%; restando a carico esclusivo della OR tutte le tasse e le spese ordinarie e/o di Parte_1 gestione e/o derivanti dall'utilizzo del bene finché la stessa vi permarrà (seguendo la ripartizione prevista dal codice civile all'art. 1576, dalla Lg. 392/78 tabella 2014 Confedilizia Sunia – Sicet -
Uniat).
2. Quanto al conto corrente cointestato: le Parti concordano che le somme ad oggi presenti sul predetto conto resteranno quale fondo per il pagamento delle rate del mutuo ed il saldo dello stesso e nessun coniuge potrà prelevarle, provvedendo entrambe a versarvi mensilmente - entro la data della scadenza della rata - la propria quota del mutuo, corrispondente al 50% della rata totale. All'atto della vendita dell'immobile adibito a casa coniugale la somma derivante dalla predetta vendita ed avanzata dall'estinzione del mutuo, verrà divisa al 50% tra i coniugi e gli stessi, estinto il mutuo in corso, procederanno alla chiusura del conto corrente cointestato dividendo al 50% la residua somma presente sullo stesso.
pagina 3 di 5
3. Quanto all'indipendenza economica dei coniugi: i coniugi provvederanno ciascuno autonomamente al proprio mantenimento in quanto economicamente autosufficienti, e dichiarano quindi di nulla doversi reciprocamente a tale titolo, e pertanto, si ritengono entrambi soddisfatti delle predette condizioni, accettate e sottoscritte, dandosi reciprocamente atto di avere regolato ogni loro rapporto patrimoniale e di non vantare più alcuna pretesa economica l'uno nei confronti dell'altro con l'esatto adempimento di tutto quanto sopra.
4. Quanto alle spese della presente procedura: le spese legali sono interamente compensate tra le Parti.
Le Parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le Parti hanno confermato le condizioni concordate, con la precisazione che il trasferimento della ORa sarà presso la Parte_1
filiale nella regione Emilia-Romagna, ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Portovenere (SP) in data
09.09.2023 tra la ORa ed il OR Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le Parti;
pagina 4 di 5 4) Dà atto che le Parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le Parti le spese di procedura;
6) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Portovenere (SP) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 21.05.2025
Il Presidente
Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 11.07.2024 da
1) Parte_1
nata in [...] il [...] cittadina italiana
Cod. Fisc. CodiceFiscale_1
residente in [...] con l'Avv. Marica Pesci – Cod. Fisc. del Foro di Milano, con studio in CodiceFiscale_2
Cernusco sul Naviglio (MI), piazza Matteotti n. 6/A, presso la quale ha eletto domicilio telematico,
e
2) Parte_2
nato in [...] il [...] cittadino italiano
Cod. Fisc. CodiceFiscale_3
pagina 1 di 5 residente in [...], e dalla separazione domiciliato alla
Spezia in via XXIV Maggio n. 35, presso la casa dei genitori. con gli avv.ti Cesare Bruzzi Alieti Cod. Fisc. , del Foro di La Spezia con CodiceFiscale_4
studio in La Spezia, via G. Pascoli n. 32, ed avv. Lara Domenica Ferrantino, Cod. Fisc.
[...]
, del Foro di Genova, con studio in Camogli (GE), via Risso n. 19/4, con elezione di C.F._5 domicilio telematico presso l'avv. Bruzzi Alieti,
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Portovenere (SP) in data 09.09.2023
(Anno 2023 Numero 41 Parte II Serie A Ufficio 1)
In separazione dei beni.
Dal matrimonio non sono nati figli
Separati consensualmente con sentenza n. 1727/2024 datata 23.10.2024, pubblicata in data 05.11.2024 dal Tribunale di Milano, Sezione IX Civile, Presidente ff dott.ssa Cattaneo (R.G. 8123/2024 V.G.), resa nell'ambito di questo stesso procedimento instaurato su ricorso cumulativo per separazione e divorzio
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso per separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio ex artt. 473-bis.49 e 473 bis.51 c.p.c. con richiesta di trattazione scritta, personalmente sottoscritto e depositato in data 11.07.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle Parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. Quanto alla casa coniugale: la casa coniugale, comprensiva di cantina e autorimessa, sita in
Cernusco sul Naviglio (MI), via Briantea n. 35, gravata da mutuo, di proprietà per ½ ciascuno dei coniugi, contraddistinta al C.F. del predetto Comune come segue: quanto all'appartamento al Foglio 20, Particella 167, Subalterno 15, CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI), VIA
BRIANTEA n. 35, Piano 3-S1, Cat. A/3, Classe 03, Consistenza 5,5 vani, Rendita Euro:
525,49, quanto all'autorimessa al Foglio 20, Particella 167, Subalterno 44, CERNUSCO SUL
pagina 2 di 5 NAVIGLIO (MI), VIA BRIANTEA n. 35, Piano S1, Cat. C/6, Classe 07, Consistenza 11 mq,
Rendita Euro: 42,61, verrà assegnata alla ORa per il tempo strettamente necessario Parte_1 al fine di ottenere il trasferimento del posto di lavoro dall'attuale filiale di Milano piazzale
Udine, alla filiale nella regione Emilia-Romagna, in ogni caso al massimo nel termine di 12 mesi con decorrenza dal mese di Luglio 2024 e, quindi, fino al 30 giugno 2025. Al decorso di tale termine, senza che la ORa abbia rilasciato la casa coniugale, la stessa si Parte_1 impegna a versare al OR l'importo mensile di Euro 600,00 (seicento/00) a titolo di Pt_2
indennità di occupazione.
Successivamente al rilascio dell'immobile da parte della ORa , le Parti porranno in vendita Parte_1
l'immobile arredato come alla data odierna, incaricando un'agenzia immobiliare di zona previa valutazione del prezzo. Al momento del rilascio dell'immobile, ciascun proprietario ritirerà gli effetti personali e quanto di proprietà esclusiva – ad eccezione dell'abbigliamento invernale del sig. che Pt_2
potrà essere dallo stesso prelevato in qualunque momento ne avesse necessità previo accordo e preavviso con la sig.ra di un paio di giorni- in particolare la ORa tratterrà il Parte_1 Parte_1 computer di casa ed il OR la TV Sony 55 Pollici. Sino alla vendita effettiva dell'immobile, Pt_2
ciascuna parte continuerà a versare la propria quota parte del mutuo gravante sulla casa coniugale, pari al 50%; così le tasse, imposte e spese inerente alla proprietà continueranno ad essere ripartite tra le
Parti al 50%; restando a carico esclusivo della OR tutte le tasse e le spese ordinarie e/o di Parte_1 gestione e/o derivanti dall'utilizzo del bene finché la stessa vi permarrà (seguendo la ripartizione prevista dal codice civile all'art. 1576, dalla Lg. 392/78 tabella 2014 Confedilizia Sunia – Sicet -
Uniat).
2. Quanto al conto corrente cointestato: le Parti concordano che le somme ad oggi presenti sul predetto conto resteranno quale fondo per il pagamento delle rate del mutuo ed il saldo dello stesso e nessun coniuge potrà prelevarle, provvedendo entrambe a versarvi mensilmente - entro la data della scadenza della rata - la propria quota del mutuo, corrispondente al 50% della rata totale. All'atto della vendita dell'immobile adibito a casa coniugale la somma derivante dalla predetta vendita ed avanzata dall'estinzione del mutuo, verrà divisa al 50% tra i coniugi e gli stessi, estinto il mutuo in corso, procederanno alla chiusura del conto corrente cointestato dividendo al 50% la residua somma presente sullo stesso.
pagina 3 di 5
3. Quanto all'indipendenza economica dei coniugi: i coniugi provvederanno ciascuno autonomamente al proprio mantenimento in quanto economicamente autosufficienti, e dichiarano quindi di nulla doversi reciprocamente a tale titolo, e pertanto, si ritengono entrambi soddisfatti delle predette condizioni, accettate e sottoscritte, dandosi reciprocamente atto di avere regolato ogni loro rapporto patrimoniale e di non vantare più alcuna pretesa economica l'uno nei confronti dell'altro con l'esatto adempimento di tutto quanto sopra.
4. Quanto alle spese della presente procedura: le spese legali sono interamente compensate tra le Parti.
Le Parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le Parti hanno confermato le condizioni concordate, con la precisazione che il trasferimento della ORa sarà presso la Parte_1
filiale nella regione Emilia-Romagna, ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Portovenere (SP) in data
09.09.2023 tra la ORa ed il OR Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le Parti;
pagina 4 di 5 4) Dà atto che le Parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le Parti le spese di procedura;
6) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Portovenere (SP) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 21.05.2025
Il Presidente
Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
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