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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/04/2025, n. 3074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3074 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 29015 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Giovanni GRASSI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
, CF/PI: , con l'avv. DELL'ORO ENRICA MARIA, Parte_1 C.F._1 domicilio eletto presso il suo studio in Cernusco sul Naviglio, piazza Giacomo Matteotti n. 11;
-attrice-
CONTRO
CF/PI: , con gli avv. BERETTA LUCA e Controparte_1 P.IVA_1
VILLA ERNESTO, indirizzi di posta elettronica certificata: e Email_1
Email_2
-convenuto-
Conclusioni: come precisate entro il termine perentorio del 15 novembre 2024 fissato ai sensi dell'art. 189 c.p.c..
§ § §
Concise ragioni della decisione
1. Sui fatti di causa.
L'attrice ha agito in giudizio nei confronti del convenuto deducendo di avergli affidato l'opera di manutenzione straordinaria del proprio immobile in Vittuone, via Armando Diaz n. 2, e di avere subito il suo totale inadempimento, con conseguente risoluzione di diritto del contratto. L'attrice ha in particolare allegato che, stante l'incentivazione dell'intervento edilizio con il c.d. superbonus 110%,
i lavori avrebbero dovuto essere compiuti in una percentuale di almeno il 30% entro la data del 30 giugno 2022, termine da considerarsi essenziale, sì che il ritardo provocò, appunto, la risoluzione ipso jure del contratto.
L'attrice ha allegato che la comunicazione del convenuto del 30 settembre 2022, con cui questi ritenne di sciogliersi unilateralmente dal vincolo negoziale per impossibilità totale della prestazione ai sensi
1 dell'art. 1463 c.c., dovrebbe dunque ritenersi infondata e comunque irrilevante, perché intervenuta a contratto ormai sciolto.
Su tali basi l'attrice ha concluso, in citazione, perché sia accertata l'avvenuta risoluzione di diritto del contratto non essendo intervenuto l'adempimento entro il termine essenziale, e comunque ai sensi dell'art. 1453 c.c.; e perché il convenuto sia condannato al risarcimento del danno e alla restituzione della somma di € 4.400,00 pagata a suo favore, oltre interessi.
Il convenuto, tempestivamente costituitosi in giudizio, ha negato di avere mai ricevuto l'incarico di compiere l'opera di manutenzione straordinaria dell'immobile di Vittuone, posto che il contratto firmato riguarda soltanto attività prodromiche all'intervento edilizio, attività che furono adeguatamente prestate, e che il testo contrattuale prevedeva in favore del convenuto la facoltà, e non l'obbligo, di accettare l'eventuale seguente appalto d'opera. La comunicazione del convenuto del 30 settembre 2022 andrebbe dunque intesa, nella sostanza, come semplice diniego di farsi carico del compimento delle opere di riqualificazione energetica. Ha dunque concluso, in comparsa di risposta, perché le domande dell'attrice siano tutte respinte.
La causa giunge in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti entro il termine perentorio del 15 novembre 2024, previo decorso dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. La causa è stata trattenuta in decisione con provvedimento del 13 febbraio 2025.
*
2. Sull'infondatezza della domanda di risoluzione del contratto.
La domanda dell'attrice volta all'accertamento dell'avvenuta risoluzione di diritto del contratto in essere fra le parti è evidentemente infondata, come di seguito.
Il contratto in essere fra le parti, concluso in forma scritta (doc. 6 attrice), prevede un Oggetto dell'incarico (clausola n. 2) chiaramente limitato al compimento di attività propedeutiche all'intervento edilizio vero e proprio, volte, nella sostanza, a compiere uno studio di fattibilità dell'opera di manutenzione straordinaria e della sua idoneità ad essere incentivata tramite lo speciale strumento del superbonus 110%.
Il contratto regola poi, in maniera espressa, le conseguenze dell'esito, positivo o negativo, di tale studio di fattibilità: ove l'intervento edilizio fosse risultato effettivamente incentivabile, allora sarebbe sorto l'impegno dell'attrice ad incaricare il convenuto, o persone da lui nominate, per la progettazione ed esecuzione dell'opera (clausola n. 4.4).
Ove, al contrario, lo studio di fattibilità avesse avuto esito negativo, allora l'attrice avrebbe avuto facoltà di “risolvere” il contratto (clausola n. 6.2), con diritto del convenuto a trattenere l'acconto di
€ 4.000,00 oltre IVA pagato. Simile esito era previsto per il caso in cui l'esito dello studio di fattibilità fosse stato positivo, ma l'attrice non avesse avuto l'intenzione di sanare le eventuali difformità
2 urbanistiche riscontrate o non avesse comunque avuto l'intenzione di affidare le opere al convenuto
(clausole n.
6.3 e 6.4).
Ove, infine, lo studio di fattibilità avesse avuto esito positivo e l'attrice avesse affidato l'incarico di compiere l'opera di c.d. ristrutturazione al convenuto, allora il compenso dell'appalto sarebbe stato pagato a favore del convenuto “dal cessionario” (riferimento da intendersi al meccanismo del c.d. sconto in fattura e alla cessione del credito d'imposta a terzi), con restituzione dell'acconto di €
4.000,00 a conclusione dei lavori.
A ben vedere, dunque, le parti non pattuirono alcun obbligo del convenuto di compiere l'opera, né di concludere il successivo eventuale contratto d'appalto; anzi, il contratto prevede che, per il caso di esito positivo dello studio di fattibilità, l'impegno ad affidare i lavori al convenuto gravasse sul committente. Difatti, l'accordo si riferisce alla conclusione del successivo contratto d'appalto in chiave deontica solo con riferimento all'attrice (che «si impegna» a incaricare il convenuto o società da lui indicate) e, in tale testo, il convenuto fa invece generico riferimento ad altre società da nominare, così dando evidenza dell'assenza di un suo impegno concreto alla stipula.
In questo quadro, la comunicazione del 30 settembre 2022 con cui il convenuto, trascorsi sei mesi circa dall'affidamento dell'incarico, trasmise i risultati dell'attività propedeutica svolta e dichiarò di essere impossibilitato a compiere l'opera, va letta quale diniego motivato a farsi carico della successiva eventuale fase di realizzazione dell'intervento edilizio. Gli scambi epistolari successivi alla conclusione del contratto non mutano l'esito interpretativo, posto che essi, se danno evidenza di tentativi del convenuto di trovare idonei appaltatori, non danno prova dell'effettiva assunzione dell'appalto.
Da ciò consegue che la domanda di risoluzione per inadempimento, sul presupposto del mancato compimento di parte dell'opera entro il 30 giugno 2022, è evidentemente infondata.
*
3. Sulle domande di condanna.
Da quanto sopra consegue l'infondatezza delle domande risarcitorie avanzate.
Quanto alla domanda di restituzione, posto che il contratto d'appalto non è stato concluso per fatto imputabile al convenuto, non vi è titolo perché egli trattenga la somma di 4.400,00 €, che deve essere restituita.
Trattandosi di un'obbligazione pecuniaria non è dovuta la richiesta rivalutazione monetaria;
su tale somma devono essere invece computati interessi al saggio di cui al IV comma dell'art. 1284 c.c. dalla data della domanda giudiziale (notificazione della citazione il 21 luglio 2023) sino al pagamento.
Ritenuto in conclusione che
La domanda dell'attrice di accertamento dell'avvenuta risoluzione di diritto del contratto per vano
3 decorso del termine essenziale, in uno con la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, deve essere respinta.
In parziale accoglimento della domanda di condanna formulata dall'attrice, il convenuto deve essere condannato a pagare a suo favore la somma di € 4.400,00 oltre interessi al saggio di cui al IV comma dell'art. 1284 c.c. da computarsi dal 21 luglio 2023 sino al pagamento.
La reciproca soccombenza fra le parti (soccombenza dell'attrice sulla domanda di risoluzione e sulla domanda risarcitoria;
soccombenza del convenuto sulla domanda restitutoria) giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite fra di loro ai sensi dell'art. 92 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa promossa, con citazione notificata il 21 luglio 2023, da nei confronti di nel Parte_1 Controparte_1
contraddittorio delle parti, contrariis reiectis, così provvede:
1) condanna il convenuto a pagare a favore dell'attrice la somma di € 4.400,00 oltre interessi al saggio di cui al IV comma dell'art. 1284 c.c. da computarsi dal 21 luglio 2023 sino al pagamento;
2) dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Milano il 10 aprile 2025.
Il Giudice
(Giovanni Grassi)
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Giovanni GRASSI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
, CF/PI: , con l'avv. DELL'ORO ENRICA MARIA, Parte_1 C.F._1 domicilio eletto presso il suo studio in Cernusco sul Naviglio, piazza Giacomo Matteotti n. 11;
-attrice-
CONTRO
CF/PI: , con gli avv. BERETTA LUCA e Controparte_1 P.IVA_1
VILLA ERNESTO, indirizzi di posta elettronica certificata: e Email_1
Email_2
-convenuto-
Conclusioni: come precisate entro il termine perentorio del 15 novembre 2024 fissato ai sensi dell'art. 189 c.p.c..
§ § §
Concise ragioni della decisione
1. Sui fatti di causa.
L'attrice ha agito in giudizio nei confronti del convenuto deducendo di avergli affidato l'opera di manutenzione straordinaria del proprio immobile in Vittuone, via Armando Diaz n. 2, e di avere subito il suo totale inadempimento, con conseguente risoluzione di diritto del contratto. L'attrice ha in particolare allegato che, stante l'incentivazione dell'intervento edilizio con il c.d. superbonus 110%,
i lavori avrebbero dovuto essere compiuti in una percentuale di almeno il 30% entro la data del 30 giugno 2022, termine da considerarsi essenziale, sì che il ritardo provocò, appunto, la risoluzione ipso jure del contratto.
L'attrice ha allegato che la comunicazione del convenuto del 30 settembre 2022, con cui questi ritenne di sciogliersi unilateralmente dal vincolo negoziale per impossibilità totale della prestazione ai sensi
1 dell'art. 1463 c.c., dovrebbe dunque ritenersi infondata e comunque irrilevante, perché intervenuta a contratto ormai sciolto.
Su tali basi l'attrice ha concluso, in citazione, perché sia accertata l'avvenuta risoluzione di diritto del contratto non essendo intervenuto l'adempimento entro il termine essenziale, e comunque ai sensi dell'art. 1453 c.c.; e perché il convenuto sia condannato al risarcimento del danno e alla restituzione della somma di € 4.400,00 pagata a suo favore, oltre interessi.
Il convenuto, tempestivamente costituitosi in giudizio, ha negato di avere mai ricevuto l'incarico di compiere l'opera di manutenzione straordinaria dell'immobile di Vittuone, posto che il contratto firmato riguarda soltanto attività prodromiche all'intervento edilizio, attività che furono adeguatamente prestate, e che il testo contrattuale prevedeva in favore del convenuto la facoltà, e non l'obbligo, di accettare l'eventuale seguente appalto d'opera. La comunicazione del convenuto del 30 settembre 2022 andrebbe dunque intesa, nella sostanza, come semplice diniego di farsi carico del compimento delle opere di riqualificazione energetica. Ha dunque concluso, in comparsa di risposta, perché le domande dell'attrice siano tutte respinte.
La causa giunge in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti entro il termine perentorio del 15 novembre 2024, previo decorso dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. La causa è stata trattenuta in decisione con provvedimento del 13 febbraio 2025.
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2. Sull'infondatezza della domanda di risoluzione del contratto.
La domanda dell'attrice volta all'accertamento dell'avvenuta risoluzione di diritto del contratto in essere fra le parti è evidentemente infondata, come di seguito.
Il contratto in essere fra le parti, concluso in forma scritta (doc. 6 attrice), prevede un Oggetto dell'incarico (clausola n. 2) chiaramente limitato al compimento di attività propedeutiche all'intervento edilizio vero e proprio, volte, nella sostanza, a compiere uno studio di fattibilità dell'opera di manutenzione straordinaria e della sua idoneità ad essere incentivata tramite lo speciale strumento del superbonus 110%.
Il contratto regola poi, in maniera espressa, le conseguenze dell'esito, positivo o negativo, di tale studio di fattibilità: ove l'intervento edilizio fosse risultato effettivamente incentivabile, allora sarebbe sorto l'impegno dell'attrice ad incaricare il convenuto, o persone da lui nominate, per la progettazione ed esecuzione dell'opera (clausola n. 4.4).
Ove, al contrario, lo studio di fattibilità avesse avuto esito negativo, allora l'attrice avrebbe avuto facoltà di “risolvere” il contratto (clausola n. 6.2), con diritto del convenuto a trattenere l'acconto di
€ 4.000,00 oltre IVA pagato. Simile esito era previsto per il caso in cui l'esito dello studio di fattibilità fosse stato positivo, ma l'attrice non avesse avuto l'intenzione di sanare le eventuali difformità
2 urbanistiche riscontrate o non avesse comunque avuto l'intenzione di affidare le opere al convenuto
(clausole n.
6.3 e 6.4).
Ove, infine, lo studio di fattibilità avesse avuto esito positivo e l'attrice avesse affidato l'incarico di compiere l'opera di c.d. ristrutturazione al convenuto, allora il compenso dell'appalto sarebbe stato pagato a favore del convenuto “dal cessionario” (riferimento da intendersi al meccanismo del c.d. sconto in fattura e alla cessione del credito d'imposta a terzi), con restituzione dell'acconto di €
4.000,00 a conclusione dei lavori.
A ben vedere, dunque, le parti non pattuirono alcun obbligo del convenuto di compiere l'opera, né di concludere il successivo eventuale contratto d'appalto; anzi, il contratto prevede che, per il caso di esito positivo dello studio di fattibilità, l'impegno ad affidare i lavori al convenuto gravasse sul committente. Difatti, l'accordo si riferisce alla conclusione del successivo contratto d'appalto in chiave deontica solo con riferimento all'attrice (che «si impegna» a incaricare il convenuto o società da lui indicate) e, in tale testo, il convenuto fa invece generico riferimento ad altre società da nominare, così dando evidenza dell'assenza di un suo impegno concreto alla stipula.
In questo quadro, la comunicazione del 30 settembre 2022 con cui il convenuto, trascorsi sei mesi circa dall'affidamento dell'incarico, trasmise i risultati dell'attività propedeutica svolta e dichiarò di essere impossibilitato a compiere l'opera, va letta quale diniego motivato a farsi carico della successiva eventuale fase di realizzazione dell'intervento edilizio. Gli scambi epistolari successivi alla conclusione del contratto non mutano l'esito interpretativo, posto che essi, se danno evidenza di tentativi del convenuto di trovare idonei appaltatori, non danno prova dell'effettiva assunzione dell'appalto.
Da ciò consegue che la domanda di risoluzione per inadempimento, sul presupposto del mancato compimento di parte dell'opera entro il 30 giugno 2022, è evidentemente infondata.
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3. Sulle domande di condanna.
Da quanto sopra consegue l'infondatezza delle domande risarcitorie avanzate.
Quanto alla domanda di restituzione, posto che il contratto d'appalto non è stato concluso per fatto imputabile al convenuto, non vi è titolo perché egli trattenga la somma di 4.400,00 €, che deve essere restituita.
Trattandosi di un'obbligazione pecuniaria non è dovuta la richiesta rivalutazione monetaria;
su tale somma devono essere invece computati interessi al saggio di cui al IV comma dell'art. 1284 c.c. dalla data della domanda giudiziale (notificazione della citazione il 21 luglio 2023) sino al pagamento.
Ritenuto in conclusione che
La domanda dell'attrice di accertamento dell'avvenuta risoluzione di diritto del contratto per vano
3 decorso del termine essenziale, in uno con la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, deve essere respinta.
In parziale accoglimento della domanda di condanna formulata dall'attrice, il convenuto deve essere condannato a pagare a suo favore la somma di € 4.400,00 oltre interessi al saggio di cui al IV comma dell'art. 1284 c.c. da computarsi dal 21 luglio 2023 sino al pagamento.
La reciproca soccombenza fra le parti (soccombenza dell'attrice sulla domanda di risoluzione e sulla domanda risarcitoria;
soccombenza del convenuto sulla domanda restitutoria) giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite fra di loro ai sensi dell'art. 92 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa promossa, con citazione notificata il 21 luglio 2023, da nei confronti di nel Parte_1 Controparte_1
contraddittorio delle parti, contrariis reiectis, così provvede:
1) condanna il convenuto a pagare a favore dell'attrice la somma di € 4.400,00 oltre interessi al saggio di cui al IV comma dell'art. 1284 c.c. da computarsi dal 21 luglio 2023 sino al pagamento;
2) dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Milano il 10 aprile 2025.
Il Giudice
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