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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/12/2025, n. 4583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4583 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice onorario del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Maria Letizia Leonardi, all'esito dell'udienza del 22 dicembre 2025, ha emesso ex art 449 c.p.c la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.5659/2024 R.G. Lavoro, promossa
DA
, nata a [...] il [...], C.F. , residente a Parte_1 C.F._1
Paternò (CT) via Vesuvio n.51, rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato allegato al ricorso introduttivo, dall'avvocato Giuseppe Oliveri
RICORRENTE -
CONTRO
in persona del suo Presidente legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, COD. FISC. – con sede in Roma Via Ciro il Grande, 21, P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avvocati Valeria Salvati e Pier Luigi Tomaselli;
-RESISTENTE-
Oggetto: indebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente, con ricorso depositato il 12.06.2024, ha premesso: di aver subito, dal mese di gennaio 2008 e fino al mese di maggio 2023, una trattenuta mensile di euro 50,00 sulla prestazione cat. INVCIV n.07001468, precisando che originariamente la trattenuta era pari ad euro 25,00. Ha rappresentato che al fine di conoscere le causali delle trattenute, con, pec del 29.06.2023, si era rivolta, senza esito, all' . Ha concluso chiedendo: accogliere il ricorso e conseguentemente, ritenere e CP_1 dichiarare l'illegittimità dell'azione di recupero: 3) Condannare l' alla restituzione delle CP_1 trattenute operate;
4) Spese e compensi del presente giudizio, da liquidarsi ai sensi del DM 55/2014, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che rende la dichiarazione di rito.
Si è costituito, con memorie depositate il dì 13.12.2024, l' che ha, preliminarmente, eccepito la CP_1 maturata prescrizione decennale delle trattenute operate dall' . Nel merito ha eccepito CP_1
l'infondatezza della pretesa avversaria. Ha rappresentato che la ricorrente, contrariamente a quanto dalla stessa sostenuto, ha perfetta conoscenza della esistenza a suo carico di tre distinti indebiti. Ha premesso che la ricorrente, quale invalida civile, nel tempo è stata titolare di quattro distinte prestazioni economiche per invalidità. Ha, quindi, precisato che a seguito di ricostituzione delle pensioni parallelamente percepite (di cui quelle
INV.CIV. soggette a limiti reddituali) e della opzione esercitata dalla ricorrente in favore della prestazione di invalidità civile, sono scaturiti 3 diversi indebiti e precisamente: l'indebito n. 69337, inizialmente pari a € 6.183,63, relativo al periodo gennaio 2004-marzo 2006, in parte recuperato con trattenute mensili effettuate da febbraio 2009 di € 25,00 sulla pensione INVCIV n. 044-
210007001468; indebito n. 1005091, formatosi in origine sulla pensione IO/15025883, poi eliminata per opzione esercitata dalla ricorrente in favore della pensione INVCIV ed estinto con BCFC del
27/02/2009; ed indebito n. 1011665, prodottosi sulla pensione IO/15025883 (poi eliminata per opzione in favore della pensione INVCIV) in relazione al periodo gennaio 2006 – aprile 2008, parzialmente recuperato mediante trattenute mensili di € 50,00 sulla pensione n.044-210007001468.
Ha evidenziato che per l'estinzione del debito la ricorrente, ha presentato apposita istanza di rateazione, di recupero automatico con implicito ed incontrovertibile riconoscimento del debito.
Ritiene, altresì, che la piena consapevolezza della sussistenza e dell'origine degli indebiti da parte della ricorrente sia desumibile dalla circostanza che, consapevole delle trattenute operata dall' CP_1 sin dal 2008, non ha mai chiesto nulla in merito, all'ente, né ne ha mai lamentato l'illegittimità. Ha eccepito che grava sul ricorrente l'onere di provare il proprio diritto a trattenere le somme che l'ente ritiene, invece, non spettanti e delle quali attua il recupero mediante trattenuta. Ha concluso chiedendo: in via preliminare, dichiarare in ogni caso irripetibili le trattenute pensionistiche attuate dall' sino al 07/11/2014 per maturata prescrizione decennale;
- nel merito, rigettare la domanda CP_1 perché totalmente infondata in fatto e in diritto e comunque per assoluta carenza di prova del diritto di parte ricorrente al pagamento della pensione nell'importo integrale (ossia al lordo delle trattenute effettuate dall' a titolo di recupero degli indebiti), - in ogni caso con vittoria delle spese di lite”. CP_1
_______________
2. Il ricorso non è fondato e non può trovare accoglimento.
Preliminarmente va rilevata la tardività delle contestazioni formulate nelle note autorizzate depositate il 16.12.2025 le stesse andavano infatti formulate nel primo atto difensivo successivo alla costituzione dell' . Si osserva, altresì che dette note autorizzate risultano depositate oltre il termine fissato CP_1 con l'ordinanza del 3.11.2025.
Venendo ai fatti di causa parte ricorrente ritiene illegittime le trattenute operate dall' sulla CP_1 pensione cat. INVCIV n.07001468 in quanto assume non avere conoscenza dell'indebito e delle causali delle trattenute e quindi del titolo delle stesse. L' con la memoria di costituzione ha ampliamento esplicitato e documentato gli Controparte_2 indebiti a recupero dei quali sono state effettuate le trattenute. In particolare, premesso che la CP_ ricorrente nel tempo è stata titolare di 4 trattamenti pensionistici (doc. 1 fasc. , circostanza quest'ultima peraltro non contestata dalla ricorrente, ha precisato che a carico della ricorrente sono presenti 3 diversi indebiti. Precisamente si tratta: dell'indebito n. 69337, inizialmente pari a €
6.183,63, relativo al periodo gennaio 2004-marzo 2006, in parte recuperato con trattenute mensili effettuate da febbraio 2009 di € 25,00 sulla pensione INVCIV n. 044-210007001468 (doc. 2 fasc. CP_ ; l'indebito n. 1005091, formatosi in origine sulla pensione IO/15025883, poi eliminata per opzione esercitata dalla ricorrente in favore della pensione INVCIV ed estinto con BCFC del
27/02/2009 ed infine, l'indebito n. 1011665, prodottosi sulla pensione IO/15025883 (poi eliminata per opzione in favore della pensione INVCIV) in relazione al periodo gennaio 2006 – aprile 2008, originariamente pari a € 9.199,75, è parzialmente recuperato mediante trattenute mensili di € 50,00 CP_ sulla pensione n.044-210007001468 dal 2012 ad oggi (si vedano doc. 3 fasc. .
L'Istituto deduce di aver notificato i sopracitati indebiti con posta ordinaria rispettivamente il
20/03/2006 e il 20/04/2008. Ha, altresì, dedotto che per l'estinzione degli indebiti la ricorrente ha CP_ stipulato con l'ente un piano di rateizzazione (doc. 3 fasc.
Parte ricorrente afferma in ricorso che dal 2008 e fino a maggio 2023 ha subito trattenute in origine di €.25,00 e successivamente di €. 50,00 e di non conoscere le causali di dette trattenute. Invero, che le trattenute risultano operate a recupero di indebito risulta dagli stessi cedolini di pensione allegati da parte ricorrente (doc. 1 fasc. parte ricorrente). Non risulta documentato che la ricorrente abbia mai prima della pec del 26.06.2023 (doc. 2 fasc. parte ricorrente) chiesto all'Istituto lumi sulle ragioni delle trattenute ne ha mai contestato gli indebiti, neanche con la suddetta pec. La stessa per oltre quindici anni, ben consapevole delle trattenute operata sulla sua pensione, non mai chiesto o contestato nulla.
Ciò posto si osserva che a fronte di quanto dedotto e documentato dall'istituto la ricorre nulla ha CP_ dedotto o documentata in merito al suo di diritto a trattenere le somme recuperate dall' ne ha contestato gli indebiti.
L' , costituitosi in giudizio, ha richiamato l'orientamento espresso in materia di onere della prova CP_1 nelle cause relative all'accertamento negativo dell'indebito dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, ed ha rilevato che l'onere della prova in tali cause grava sull'attore.
Ciò premesso, come è noto, secondo la Corte di Cassazione, “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito,
l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico. Da quanto sopra discende che era onere del ricorrente dimostrare gli elementi costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta e dunque la debenza della prestazione. Onere che non risulta CP_ essere stato assolto. Va, altresì, rilevato, che a fronte delle difese spiegate dall' nella memoria di costituzione, in cui venivano esplicitate e documentate le ragioni dell'indebito, nessuna contestazione specifica sul merito di tali ragioni è stata mossa dal ricorrente.
Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso va rigettato, restando assorbita ogni altra questione.
3. Quanto alle spese di giudizio, vanno dichiarate irripetibili ex art. 152 disp. att. c.p.c. vista la dichiarazione resa da parte ricorrente (doc. dichiarazione sostitutiva di certificazione allegata al ricorso).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5659/2024 R.G. così statuisce: rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese
Catania, 22 dicembre 2025
Il Giudice onorario
dott.ssa Maria Letizia Leonardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice onorario del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Maria Letizia Leonardi, all'esito dell'udienza del 22 dicembre 2025, ha emesso ex art 449 c.p.c la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.5659/2024 R.G. Lavoro, promossa
DA
, nata a [...] il [...], C.F. , residente a Parte_1 C.F._1
Paternò (CT) via Vesuvio n.51, rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato allegato al ricorso introduttivo, dall'avvocato Giuseppe Oliveri
RICORRENTE -
CONTRO
in persona del suo Presidente legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, COD. FISC. – con sede in Roma Via Ciro il Grande, 21, P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avvocati Valeria Salvati e Pier Luigi Tomaselli;
-RESISTENTE-
Oggetto: indebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente, con ricorso depositato il 12.06.2024, ha premesso: di aver subito, dal mese di gennaio 2008 e fino al mese di maggio 2023, una trattenuta mensile di euro 50,00 sulla prestazione cat. INVCIV n.07001468, precisando che originariamente la trattenuta era pari ad euro 25,00. Ha rappresentato che al fine di conoscere le causali delle trattenute, con, pec del 29.06.2023, si era rivolta, senza esito, all' . Ha concluso chiedendo: accogliere il ricorso e conseguentemente, ritenere e CP_1 dichiarare l'illegittimità dell'azione di recupero: 3) Condannare l' alla restituzione delle CP_1 trattenute operate;
4) Spese e compensi del presente giudizio, da liquidarsi ai sensi del DM 55/2014, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che rende la dichiarazione di rito.
Si è costituito, con memorie depositate il dì 13.12.2024, l' che ha, preliminarmente, eccepito la CP_1 maturata prescrizione decennale delle trattenute operate dall' . Nel merito ha eccepito CP_1
l'infondatezza della pretesa avversaria. Ha rappresentato che la ricorrente, contrariamente a quanto dalla stessa sostenuto, ha perfetta conoscenza della esistenza a suo carico di tre distinti indebiti. Ha premesso che la ricorrente, quale invalida civile, nel tempo è stata titolare di quattro distinte prestazioni economiche per invalidità. Ha, quindi, precisato che a seguito di ricostituzione delle pensioni parallelamente percepite (di cui quelle
INV.CIV. soggette a limiti reddituali) e della opzione esercitata dalla ricorrente in favore della prestazione di invalidità civile, sono scaturiti 3 diversi indebiti e precisamente: l'indebito n. 69337, inizialmente pari a € 6.183,63, relativo al periodo gennaio 2004-marzo 2006, in parte recuperato con trattenute mensili effettuate da febbraio 2009 di € 25,00 sulla pensione INVCIV n. 044-
210007001468; indebito n. 1005091, formatosi in origine sulla pensione IO/15025883, poi eliminata per opzione esercitata dalla ricorrente in favore della pensione INVCIV ed estinto con BCFC del
27/02/2009; ed indebito n. 1011665, prodottosi sulla pensione IO/15025883 (poi eliminata per opzione in favore della pensione INVCIV) in relazione al periodo gennaio 2006 – aprile 2008, parzialmente recuperato mediante trattenute mensili di € 50,00 sulla pensione n.044-210007001468.
Ha evidenziato che per l'estinzione del debito la ricorrente, ha presentato apposita istanza di rateazione, di recupero automatico con implicito ed incontrovertibile riconoscimento del debito.
Ritiene, altresì, che la piena consapevolezza della sussistenza e dell'origine degli indebiti da parte della ricorrente sia desumibile dalla circostanza che, consapevole delle trattenute operata dall' CP_1 sin dal 2008, non ha mai chiesto nulla in merito, all'ente, né ne ha mai lamentato l'illegittimità. Ha eccepito che grava sul ricorrente l'onere di provare il proprio diritto a trattenere le somme che l'ente ritiene, invece, non spettanti e delle quali attua il recupero mediante trattenuta. Ha concluso chiedendo: in via preliminare, dichiarare in ogni caso irripetibili le trattenute pensionistiche attuate dall' sino al 07/11/2014 per maturata prescrizione decennale;
- nel merito, rigettare la domanda CP_1 perché totalmente infondata in fatto e in diritto e comunque per assoluta carenza di prova del diritto di parte ricorrente al pagamento della pensione nell'importo integrale (ossia al lordo delle trattenute effettuate dall' a titolo di recupero degli indebiti), - in ogni caso con vittoria delle spese di lite”. CP_1
_______________
2. Il ricorso non è fondato e non può trovare accoglimento.
Preliminarmente va rilevata la tardività delle contestazioni formulate nelle note autorizzate depositate il 16.12.2025 le stesse andavano infatti formulate nel primo atto difensivo successivo alla costituzione dell' . Si osserva, altresì che dette note autorizzate risultano depositate oltre il termine fissato CP_1 con l'ordinanza del 3.11.2025.
Venendo ai fatti di causa parte ricorrente ritiene illegittime le trattenute operate dall' sulla CP_1 pensione cat. INVCIV n.07001468 in quanto assume non avere conoscenza dell'indebito e delle causali delle trattenute e quindi del titolo delle stesse. L' con la memoria di costituzione ha ampliamento esplicitato e documentato gli Controparte_2 indebiti a recupero dei quali sono state effettuate le trattenute. In particolare, premesso che la CP_ ricorrente nel tempo è stata titolare di 4 trattamenti pensionistici (doc. 1 fasc. , circostanza quest'ultima peraltro non contestata dalla ricorrente, ha precisato che a carico della ricorrente sono presenti 3 diversi indebiti. Precisamente si tratta: dell'indebito n. 69337, inizialmente pari a €
6.183,63, relativo al periodo gennaio 2004-marzo 2006, in parte recuperato con trattenute mensili effettuate da febbraio 2009 di € 25,00 sulla pensione INVCIV n. 044-210007001468 (doc. 2 fasc. CP_ ; l'indebito n. 1005091, formatosi in origine sulla pensione IO/15025883, poi eliminata per opzione esercitata dalla ricorrente in favore della pensione INVCIV ed estinto con BCFC del
27/02/2009 ed infine, l'indebito n. 1011665, prodottosi sulla pensione IO/15025883 (poi eliminata per opzione in favore della pensione INVCIV) in relazione al periodo gennaio 2006 – aprile 2008, originariamente pari a € 9.199,75, è parzialmente recuperato mediante trattenute mensili di € 50,00 CP_ sulla pensione n.044-210007001468 dal 2012 ad oggi (si vedano doc. 3 fasc. .
L'Istituto deduce di aver notificato i sopracitati indebiti con posta ordinaria rispettivamente il
20/03/2006 e il 20/04/2008. Ha, altresì, dedotto che per l'estinzione degli indebiti la ricorrente ha CP_ stipulato con l'ente un piano di rateizzazione (doc. 3 fasc.
Parte ricorrente afferma in ricorso che dal 2008 e fino a maggio 2023 ha subito trattenute in origine di €.25,00 e successivamente di €. 50,00 e di non conoscere le causali di dette trattenute. Invero, che le trattenute risultano operate a recupero di indebito risulta dagli stessi cedolini di pensione allegati da parte ricorrente (doc. 1 fasc. parte ricorrente). Non risulta documentato che la ricorrente abbia mai prima della pec del 26.06.2023 (doc. 2 fasc. parte ricorrente) chiesto all'Istituto lumi sulle ragioni delle trattenute ne ha mai contestato gli indebiti, neanche con la suddetta pec. La stessa per oltre quindici anni, ben consapevole delle trattenute operata sulla sua pensione, non mai chiesto o contestato nulla.
Ciò posto si osserva che a fronte di quanto dedotto e documentato dall'istituto la ricorre nulla ha CP_ dedotto o documentata in merito al suo di diritto a trattenere le somme recuperate dall' ne ha contestato gli indebiti.
L' , costituitosi in giudizio, ha richiamato l'orientamento espresso in materia di onere della prova CP_1 nelle cause relative all'accertamento negativo dell'indebito dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, ed ha rilevato che l'onere della prova in tali cause grava sull'attore.
Ciò premesso, come è noto, secondo la Corte di Cassazione, “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito,
l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico. Da quanto sopra discende che era onere del ricorrente dimostrare gli elementi costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta e dunque la debenza della prestazione. Onere che non risulta CP_ essere stato assolto. Va, altresì, rilevato, che a fronte delle difese spiegate dall' nella memoria di costituzione, in cui venivano esplicitate e documentate le ragioni dell'indebito, nessuna contestazione specifica sul merito di tali ragioni è stata mossa dal ricorrente.
Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso va rigettato, restando assorbita ogni altra questione.
3. Quanto alle spese di giudizio, vanno dichiarate irripetibili ex art. 152 disp. att. c.p.c. vista la dichiarazione resa da parte ricorrente (doc. dichiarazione sostitutiva di certificazione allegata al ricorso).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5659/2024 R.G. così statuisce: rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese
Catania, 22 dicembre 2025
Il Giudice onorario
dott.ssa Maria Letizia Leonardi