Articolo 2 della Legge 9 ottobre 1997, n. 377
Articolo 1Articolo 3
Versione
5 novembre 1997
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo VIII dell'accordo medesimo.
Entrata in vigore il 5 novembre 1997