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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 08/04/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1170/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Giuseppe Izzo, a scioglimento della riserva automaticamente assunta all'esito della trattazione cartolare dell'udienza del 07/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1170/2024 r.g. promossa da:
(C.F.: ), (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F.: ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F.: ), rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv.
[...] C.F._4
Rosangela Lorusso
ATTORI/OPPONENTI
contro
C.F./P.IVA Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA/OPPOSTA CONTUMACE
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Gli attori/opponenti hanno depositato rinuncia agli atti del giudizio e chiesto dichiararsene l'estinzione ai sensi dell'art. 306 c.p.c.
Parte convenuta non si è costituita.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
pagina 1 di 3 e proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 254/2024 Pt_3 Parte_4
depositato il 11/09/2024, con il quale il Tribunale di Lagonegro su ricorso di Controparte_1
aveva loro ingiunto ingiunto il pagamento della somma di € 11.282,88 oltre gli interessi.
Nonostante la regolarità della notifica, la convenuta opposta non si costituiva in giudizio, motivo per il quale, con decreto ex art. 171-bis c.p.c. emesso in data 21/01/2025, ne veniva dichiarata la contumacia e contestualmente veniva confermata l'udienza di prima comparizione e trattazione per il giorno
01/04/2025, successivamente sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del 12/03/2025.
Gli opponenti in data 31/01/2025 depositavano apposita rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c. debitamente sottoscritta da controparte.
All'esito della trattazione cartolare dell'udienza del 01/04/2025, preso atto della regolarità della rinuncia agli atti del giudizio e dell'accettazione da parte della convenuta opposta – peraltro non necessaria, in quanto contumace – il giudicante non può che dichiarare l'estinzione del giudizio.
La pronuncia del Giudice che dichiara l'estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio, infatti, non ha natura costitutiva, bensì dichiarativa, ossia di mero accertamento della regolarità formale della rinuncia e dell'accettazione (cfr. Cass. n. 14971/2012).
L'estinzione deve inoltre dichiararsi con sentenza, sulla base delle considerazioni che seguono:
- nelle controversie davanti al Tribunale in composizione monocratica vi è sovrapposizione nella medesima persona fisica del Giudice istruttore e dell'organo decidente, per cui non è più configurabile il reclamo previsto dall'art. 178 c.p.c. Tale norma al 2° comma prevede l'impugnazione con il reclamo immediato al Collegio della sola “ordinanza del giudice istruttore che non operi in funzione di giudice unico”. Diversamente, nelle altre ipotesi, si rende necessaria la pronuncia di una sentenza al fine di consentire l'eventuale impugnazione mediante appello (cfr. Tribunale Torino n. 904/2016; conf. 6380/2013);
- sul punto, la Suprema Corte ha affermato che: “i commi 3 e 4 dell'art. 306 c.p.c. attribuiscono al giudice la funzione di adottare due distinti provvedimenti, aventi ad oggetto, rispettivamente, la dichiarazione dell'estinzione del giudizio a seguito della rinunzia agli atti formulata da una parte ed accettata dall'altra e la liquidazione delle spese che la prima deve ex lege rimborsare alla seconda, salvo diverso accordo tra le parti. Il primo di detti provvedimenti, quando
l'organo investito dalla decisione della causa abbia, per l'oggetto del giudizio, struttura monocratica, ha natura sostanziale di sentenza e, come tale, è appellabile anche se emesso in forma di ordinanza;
diversamente, conserva la sua natura di ordinanza reclamabile ai sensi dell'art. 308, comma 1, c.p.c., se emanata dal giudice istruttore nelle cause in cui il tribunale
pagina 2 di 3 giudica in composizione collegiale e, quindi, non può essere altrimenti impugnato se non con quel rimedio espressamente previsto. Il provvedimento di liquidazione delle spese è, invece, dichiarato espressamente inimpugnabile dallo stesso art. 306, comma 4, secondo periodo,
c.p.c., e, quindi, la parte che intenda dolersene può solo proporre ricorso straordinario per cassazione, in virtù dell'art. 111, comma 7, Cost.” (cfr. in tal senso: Cass. n. 21707/2006; Cass.
n. 8041/2006; Cass. n. 6023/2007, Cass. n. 8092/2004; Cass. n. 3733/2004, Cass. n.
14889/2002).
Con riferimento alle spese processuali, le stesse devono essere compensate tra le parti.
Invero, l'art. 306, ultimo comma, c.p.c., prevede che “il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro”.
Nel caso di specie, la convenuta opposta non si è costituita e, inoltre, gli opponenti hanno espressamente chiesto la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
- dichiara estinto il presente giudizio ex art. 306 c.p.c.;
- compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Lagonegro, in data 08/04/2025
Il Giudice dott. Giuseppe Izzo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Giuseppe Izzo, a scioglimento della riserva automaticamente assunta all'esito della trattazione cartolare dell'udienza del 07/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1170/2024 r.g. promossa da:
(C.F.: ), (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F.: ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F.: ), rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv.
[...] C.F._4
Rosangela Lorusso
ATTORI/OPPONENTI
contro
C.F./P.IVA Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA/OPPOSTA CONTUMACE
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Gli attori/opponenti hanno depositato rinuncia agli atti del giudizio e chiesto dichiararsene l'estinzione ai sensi dell'art. 306 c.p.c.
Parte convenuta non si è costituita.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
pagina 1 di 3 e proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 254/2024 Pt_3 Parte_4
depositato il 11/09/2024, con il quale il Tribunale di Lagonegro su ricorso di Controparte_1
aveva loro ingiunto ingiunto il pagamento della somma di € 11.282,88 oltre gli interessi.
Nonostante la regolarità della notifica, la convenuta opposta non si costituiva in giudizio, motivo per il quale, con decreto ex art. 171-bis c.p.c. emesso in data 21/01/2025, ne veniva dichiarata la contumacia e contestualmente veniva confermata l'udienza di prima comparizione e trattazione per il giorno
01/04/2025, successivamente sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del 12/03/2025.
Gli opponenti in data 31/01/2025 depositavano apposita rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c. debitamente sottoscritta da controparte.
All'esito della trattazione cartolare dell'udienza del 01/04/2025, preso atto della regolarità della rinuncia agli atti del giudizio e dell'accettazione da parte della convenuta opposta – peraltro non necessaria, in quanto contumace – il giudicante non può che dichiarare l'estinzione del giudizio.
La pronuncia del Giudice che dichiara l'estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio, infatti, non ha natura costitutiva, bensì dichiarativa, ossia di mero accertamento della regolarità formale della rinuncia e dell'accettazione (cfr. Cass. n. 14971/2012).
L'estinzione deve inoltre dichiararsi con sentenza, sulla base delle considerazioni che seguono:
- nelle controversie davanti al Tribunale in composizione monocratica vi è sovrapposizione nella medesima persona fisica del Giudice istruttore e dell'organo decidente, per cui non è più configurabile il reclamo previsto dall'art. 178 c.p.c. Tale norma al 2° comma prevede l'impugnazione con il reclamo immediato al Collegio della sola “ordinanza del giudice istruttore che non operi in funzione di giudice unico”. Diversamente, nelle altre ipotesi, si rende necessaria la pronuncia di una sentenza al fine di consentire l'eventuale impugnazione mediante appello (cfr. Tribunale Torino n. 904/2016; conf. 6380/2013);
- sul punto, la Suprema Corte ha affermato che: “i commi 3 e 4 dell'art. 306 c.p.c. attribuiscono al giudice la funzione di adottare due distinti provvedimenti, aventi ad oggetto, rispettivamente, la dichiarazione dell'estinzione del giudizio a seguito della rinunzia agli atti formulata da una parte ed accettata dall'altra e la liquidazione delle spese che la prima deve ex lege rimborsare alla seconda, salvo diverso accordo tra le parti. Il primo di detti provvedimenti, quando
l'organo investito dalla decisione della causa abbia, per l'oggetto del giudizio, struttura monocratica, ha natura sostanziale di sentenza e, come tale, è appellabile anche se emesso in forma di ordinanza;
diversamente, conserva la sua natura di ordinanza reclamabile ai sensi dell'art. 308, comma 1, c.p.c., se emanata dal giudice istruttore nelle cause in cui il tribunale
pagina 2 di 3 giudica in composizione collegiale e, quindi, non può essere altrimenti impugnato se non con quel rimedio espressamente previsto. Il provvedimento di liquidazione delle spese è, invece, dichiarato espressamente inimpugnabile dallo stesso art. 306, comma 4, secondo periodo,
c.p.c., e, quindi, la parte che intenda dolersene può solo proporre ricorso straordinario per cassazione, in virtù dell'art. 111, comma 7, Cost.” (cfr. in tal senso: Cass. n. 21707/2006; Cass.
n. 8041/2006; Cass. n. 6023/2007, Cass. n. 8092/2004; Cass. n. 3733/2004, Cass. n.
14889/2002).
Con riferimento alle spese processuali, le stesse devono essere compensate tra le parti.
Invero, l'art. 306, ultimo comma, c.p.c., prevede che “il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro”.
Nel caso di specie, la convenuta opposta non si è costituita e, inoltre, gli opponenti hanno espressamente chiesto la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
- dichiara estinto il presente giudizio ex art. 306 c.p.c.;
- compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Lagonegro, in data 08/04/2025
Il Giudice dott. Giuseppe Izzo
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