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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 15/07/2025, n. 1577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1577 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro e Previdenza, in persona del GOP dott.
Maurizio Ricigliano, ha pronunciato, all'esito della trattazione scritta della causa e scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., all'udienza del 15\7\25 la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3275\22 del Ruolo generale Lavoro e Previdenza
TRA
nato\a il 2\7\74,in proprio e nella qualità di legale rappr.te della società Parte_1
rappr.to\a e difeso\a dall'avv. A. Rianna Controparte_1
E
, in persona del legale rappr.te p.t. , difeso dall'avv. A. Oliva. CP_2
Con ricorso depositato in data 21\6\22 il ha impugnato l'ordinanza d'ingiunzione n. Pt_1
OI-000231014, notificata il 25\2\22 avente ad oggetto la richiesta di pagamento per omesso versamento delle ritenute assistenziali e previdenziali per l'anno 2012.
Il ricorrente ha avanzato eccezioni relative alla nullità\inesistenza della notifica degli atti ed all'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione.
L' previdenziale ha contrastato la richiesta di parte ricorrente, argomentando in merito CP_3
alla fondatezza della pretesa.
Previo rituale avviso di trattazione scritta del procedimento, ex art. 127 ter c.p.c. ed inoltro delle prescritte note, la causa è stata decisa.
Circostanza dirimente, ai fini decisori, è stato l'avvenuto pagamento da parte del ricorrente, nelle more del giudizio, della somma stabilita ex lege per la sanatoria della denunciata irregolarità; detto pagamento, avvenuto in data 28\6\23, è stato provato con il deposito del mod. F24 all'uopo predisposto. Alla luce di siffatta circostanza le parti, con proprie note di trattazione depositate per l'udienza del 4\10\23, hanno concordemente richiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Tale istituto, di creazione giurisprudenziale, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione) o di atti con natura e valenza normativa.
Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore (nel caso di specie l'avvenuto pagamento) deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte
( ex multis, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass. 10553/09; Cass. 22650/08).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614;
Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda ( essendo idonea a passare in giudicato) ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni ( cfr. Cass. 13588\07) .
PQM
il Tribunale di Nola, Sezione Lavoro e Previdenza, in composizione Monocratica, nella persona dott. Maurizio Ricigliano, così definitivamente provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa interamente tra le parti in causa le spese e competenze di lite.
Così deciso in Nola, 15\7\25
IL G.O.P. dott. Maurizio Ricigliano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro e Previdenza, in persona del GOP dott.
Maurizio Ricigliano, ha pronunciato, all'esito della trattazione scritta della causa e scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., all'udienza del 15\7\25 la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3275\22 del Ruolo generale Lavoro e Previdenza
TRA
nato\a il 2\7\74,in proprio e nella qualità di legale rappr.te della società Parte_1
rappr.to\a e difeso\a dall'avv. A. Rianna Controparte_1
E
, in persona del legale rappr.te p.t. , difeso dall'avv. A. Oliva. CP_2
Con ricorso depositato in data 21\6\22 il ha impugnato l'ordinanza d'ingiunzione n. Pt_1
OI-000231014, notificata il 25\2\22 avente ad oggetto la richiesta di pagamento per omesso versamento delle ritenute assistenziali e previdenziali per l'anno 2012.
Il ricorrente ha avanzato eccezioni relative alla nullità\inesistenza della notifica degli atti ed all'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione.
L' previdenziale ha contrastato la richiesta di parte ricorrente, argomentando in merito CP_3
alla fondatezza della pretesa.
Previo rituale avviso di trattazione scritta del procedimento, ex art. 127 ter c.p.c. ed inoltro delle prescritte note, la causa è stata decisa.
Circostanza dirimente, ai fini decisori, è stato l'avvenuto pagamento da parte del ricorrente, nelle more del giudizio, della somma stabilita ex lege per la sanatoria della denunciata irregolarità; detto pagamento, avvenuto in data 28\6\23, è stato provato con il deposito del mod. F24 all'uopo predisposto. Alla luce di siffatta circostanza le parti, con proprie note di trattazione depositate per l'udienza del 4\10\23, hanno concordemente richiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Tale istituto, di creazione giurisprudenziale, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione) o di atti con natura e valenza normativa.
Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore (nel caso di specie l'avvenuto pagamento) deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte
( ex multis, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass. 10553/09; Cass. 22650/08).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614;
Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda ( essendo idonea a passare in giudicato) ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni ( cfr. Cass. 13588\07) .
PQM
il Tribunale di Nola, Sezione Lavoro e Previdenza, in composizione Monocratica, nella persona dott. Maurizio Ricigliano, così definitivamente provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa interamente tra le parti in causa le spese e competenze di lite.
Così deciso in Nola, 15\7\25
IL G.O.P. dott. Maurizio Ricigliano