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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 27/11/2025, n. 1045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 1045 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1405/2024 Ruolo Generale
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
1) Dott. Paolo Sordi - Presidente della Corte
2) Dott. Vito Colucci - Presidente di Sezione Relatore
3) Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1405/2024 Ruolo Generale avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 4691/2024, emessa dal Tribunale di Salerno,
Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, nel proc. n. 915/2021 R.G., datata 7/10/2024, pubblicata in data 7/10/2024, avente ad oggetto “Divorzio –
Cessazione effetti civili”, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Sandra Palo per procura Parte_1 depositata in via telematica, elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore avente studio in Battipaglia (SA) alla via Belvedere 21/D;
APPELLANTE
E
; Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
E
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Salerno;
CONTRADDITTORE NECESSARIO
1 Conclusioni.
La parte appellante, unica parte costituita in appello, ha rassegnato le conclusioni come da note di trattazione scritta in relazione all'udienza del
6/11/2025, nei termini specificati nelle note stesse. La causa, quindi, è stata rimessa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 30/12/2024 ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza n. 4691/2024, emessa dal Tribunale di
Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, nel proc. n.
915/2021 R.G., datata 7/10/2024, pubblicata in data 7/10/2024, nei confronti di . Con tale atto ha chiesto, in Controparte_1 Parte_1 particolare, quanto segue: «Conclusioni»: «- in via pregiudiziale e cautelare, sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.4691/2024 emessa dal Tribunale di
Salerno, I Sezione Civile, Giudice Rel. Dott.ssa Ilaria Bianchi, nell'ambito del giudizio recante R.G. n. 915/2021, depositata il 07.10.2024, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: A) confermare lo scioglimento del matrimonio tra il Sig.
e la Sig.ra , celebrato in Bellizzi (SA) Parte_1 Controparte_1 in data 14.09.2003 e trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al N. 8 P. 1\ Vol. 1 anno 2003 (All. 2); B) disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e con collocazione privilegiata presso Per_1 Persona_2
l'abitazione paterna;
C) disporre l'assegno di mantenimento dei minori a carico della madre, e/o in subordine il mantenimento dei minori in forma diretta durante i periodi di permanenza dei minori presso ciascun genitore e con obbligo per entrambi di contribuire per il 50% al pagamento delle spese straordinarie;
e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio».
2 La parte appellata non si è costituita in Controparte_1 appello;
ella è stata già dichiarata contumace con l'ordinanza di questa Corte di Appello depositata in data 7/7/2025, nel presente procedimento.
La Corte di Appello con ordinanza depositata in data 7/7/2025 ha così disposto: «A1) dichiara la contumacia di;
B1) Controparte_1 dispone che i Servizi Sociali del Comune di Salerno, con facoltà di delega ad altri Servizi Sociali eventualmente competenti per territorio, acquisiscano informazioni sui seguenti punti: aa) quale sia la attuale effettiva collocazione dei minori e allo stato affidati in via esclusiva alla CP_2 Persona_2 madre , residente in [...]; Controparte_1 bb) quali siano le condizioni di vita attuali dei minori e CP_2 Per_2
con riguardo, in particolare, alla loro condizione abitativa e alla
[...] eventuale idoneità di tale condizione, alle loro attività di studio, alle loro attività ludiche o sportive, alle loro condizioni di salute;
cc) quali siano i rapporti dei figli minorenni e con la madre CP_2 Persona_2
, con il padre e con la sorella Controparte_1 Parte_1 maggiorenne;
dd) se sussistano circostanze di fatto che rendano Persona_3 consigliabile una modifica delle attuali condizioni di vita dei minori dei minori e ee) se sussistano, in particolare, CP_2 Persona_2 circostanze di fatto che consiglino una diversa disciplina del regime dell'affidamento dei due minori (attualmente affidati in via esclusiva alla madre, cono diritto di visita del padre); ff) se sussistano, fra l'altro, circostanze di fatto che consiglino una modifica della attuale collocazione dei minori e gg) se sussistano ulteriori elementi di CP_2 Persona_2 fatto utili per individuare la disciplina dei rapporti fra genitori e figli minorenni maggiormente rispondente all'interesse dei minori allo stato attuale, tenuto conto anche delle eventuali indicazioni dei minori sul punto;
hh) dispone che i Servizi Sociali del Comune di Salerno forniscano per iscritto gli elementi concernenti i punti qui sopra esposti con apposita relazione da depositare presso questo Ufficio Giudiziario entro la data dell'11/9/2025; B1) fissa per il prosieguo l'udienza del 6/11/2025, ore 9 e 30;
C1) assegna termine alle parti per il deposito di note conclusionali entro il termine del 30/9/2025; D1) dispone che l'udienza più sopra indicata è sostituita dal deposito nel fascicolo telematico di note scritte contenenti le
3 sole istanze e conclusioni e assegna alle parti costituite termine perentorio sino al giorno 6/11/2025 per il deposito di note scritte;
E1) manda la
Cancelleria per gli adempimenti di competenza e, in particolare, per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite e al
Responsabile dei Servizi Sociali del ». Controparte_3
La parte appellante, unica parte costituita in appello, ha rassegnato le conclusioni come da note di trattazione scritta in relazione all'udienza del
6/11/2025, nei termini specificati nelle note stesse. La causa, quindi, è stata rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata.
Il primo grado di giudizio si è concluso con la sentenza attualmente impugnata, con la quale il Tribunale di Salerno ha così statuito: «
P. Q. M.
»:
«Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: 1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , nato a [...] il [...] e , nata a Parte_1 Controparte_1
Salerno il 30.3.83, celebrato nel Comune di Bellizzi il 14.9.03 e trascritto nel relativo Registro Atti Matrimonio del predetto comune;
2) Dispone l'affido esclusivo dei minori alla madre, dovendo le scelte di maggiore interesse legate alla salute, educazione, scolastiche, richiesta di documenti validi per l'espatrio, autorizzazioni di viaggi all'estero, residenza essere assunte da entrambi i genitori;
3) Dispone che il padre potrà incontrare i minori liberamente, previo loro consenso;
4) Dispone che il padre corrisponda dalla presente pronuncia un assegno di mantenimento mensile di € 150,00 per ciascuno figlio, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, oltre a contribuire nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie, concordate tra le parti;
5) Ordina l'annotazione della presente decisione nel relativo registro degli atti di matrimonio;
6) compensa tra le parti le spese di lite».
I motivi dell'impugnazione.
ha proposto appello avverso la sentenza pronunziata Parte_1 in primo grado. I motivi dell'impugnazione possono essere sintetizzati nei termini seguenti: allo stato i minori e continuano a vivere Per_1 Per_2
4 stabilmente presso l'abitazione del padre dal mese di agosto c.a., previo consenso della resistente, il quale provvede a tutte le loro esigenze;
anche la figlia maggiore ha ripreso i rapporti col padre, dal quale spesso si Per_4 ferma a mangiare e dormire, mentre con la madre non ha quasi più rapporti;
i figli hanno raggiunto un equilibrio familiare a casa del padre, seguono la scuola e le attività extrascolastiche;
dal mese di agosto c.a. i figli non hanno mai visto la madre, né la stessa ha preteso di vederli almeno una volta a settimana e/o al mese;
la sia per lo scorso anno 2023-2024 che CP_1 per questo nuovo anno scolastico 2024-2025 non ha contribuito al pagamento di alcuna delle spese straordinarie sostenute solo dal padre per l'istruzione dei figli (acquisto libri, zaini, scarpe, vestiti, abbonamento per la scuola calcio, rette per il doposcuola, ricariche telefoniche); il contributo per il mantenimento dei figli stabilito a carico del padre (pari ad € 150,00 per ciascun figlio minore) da corrispondere alla non ha più ragione CP_1 di sussistere essendone venuta meno la ratio – in quanto attualmente i minori vivono dal padre e sono sostenuti esclusivamente dallo stesso-, pertanto si chiede in modifica delle statuizioni dell'impugnata sentenza che il contributo per il mantenimento dei minori venga posto a carico della madre;
sussiste contraddittorietà della sentenza impugnata, carenza di motivazione, motivazione contraddittoria e illogica, violazione del diritto di difesa ex artt.
111 e 24 Cost., violazione degli artt. 132 co.4 c.p.c. e 118 delle disp. att.
c.p.c.; dagli atti emerge che i minori dal mese di agosto c.a. stanno vivendo presso l'abitazione paterna, mentre la madre non ha preteso che i figli, dopo il mese di agosto, ritornassero a casa per innanzitutto organizzare il nuovo anno scolastico a settembre;
allo stato la madre non ha più interesse a coltivare l'esercizio della responsabilità genitoriale avendo dimostrato nel corso del giudizio un totale disinteresse verso i minori, la loro istruzione e il loro sostentamento;
si ha manifesta illogicità anche quando la sentenza ha fatto pessimo uso delle massime di esperienza o delle leggi scientifiche come è difatti avvenuto nel caso di specie;
si ha poi una contraddittorietà processuale della motivazione, quando vi è un contrasto tra gli atti processuali e la motivazione (la contraddittorietà logica è infatti un vizio interno alla illogicità); quando i minori vivevano presso la casa materna si dolevano sempre di non avere cose da mangiare in casa, che il frigorifero e la dispensa
5 erano sempre vuoti, che la mamma non cucinava, non puliva, non li accompagnava a scuola, non li mandava al doposcuola né alla scuola calcio, non andava agli incontri scuola - famiglia, non li seguiva nello studio, che beveva tante birre durante il giorno;
i minori si sentono alienati nel vedere che la madre beve alcol tutti i giorni;
pertanto chiedono di poter vivere a casa del padre, dove hanno ritrovato quell'armonia familiare che da anni gli era stata negata a causa dei comportamenti della madre;
il attualmente Pt_1 convive con una compagna che ha una figlia a carico;
i minori e Per_1 si sono perfettamente integrati nella nuova famiglia del padre;
Persona_2 un eventuale allontanamento da questa nuova realtà familiare comporterebbe per i minori un grave ed irreparabile nocumento alla loro salute psico-fisica e di relazione;
sussiste assoluta carenza di prova a sostegno delle disposizioni di cui alla sentenza impugnata, nonché travisamento dei fatti di causa;
le argomentazioni del Giudicante di primo grado evidenziano un chiaro “vizio di travisamento di fatti” il quale si sostanzia “nell'erronea percezione dei fatti di causa quali emergenti, nella loro ontologica realtà, dagli atti di giudizio e/o nella affermazione o supposizione dell'esistenza o dell'inesistenza di un fatto la cui verità risulti invece indiscutibilmente esclusa o accertata in base al tenore degli atti o documenti di causa”; dalle Relazioni socio ambientali dei
S.S.T. del 9.03.2023 del 5.04.2023 e del 23.11.2023 si evince chiaramente il comportamento ravveduto e operoso del (come verificato dai S.S.T. Pt_1 tramite sopralluogo presso la di lui abitazione e nei vari incontri e colloqui con gli assistenti sociali), nel riorganizzare un ambiente di casa che possa accogliere i figli in maniera dignitosa;
dalle Relazione dei S.S.T. risulta altresì la volontà dei minori di voler vivere con il padre.
Le relazioni dei Servizi Sociali acquisite dalla Corte di Appello.
La Corte di Appello ha acquisito relazione dei Servizi Sociali del datata 8/9/2025. Da tale relazione si desume, in Controparte_3 particolare, quanto segue: è stato concordato un incontro con i minori e con il padre presso gli uffici del Servizi Sociali del Comune di Bellizzi, al fine di conoscere quanto accaduto al nucleo familiare negli ultimi due anni;
si è avuto modo di incontrare i ragazzi lo scorso 6 agosto;
e sono Per_1 Per_2 apparsi ben contenti di rivedere la “scrivente” (dott.ssa ) e si Persona_5 sono posti sempre con modi gentili ed educati per tutto il colloquio;
erano
6 ben curati nell'aspetto e nell'igiene, in tranquillità ed in presenza del genitore hanno rappresentato quanto successo con la propria madre;
entrambi hanno raccontato che il rapporto madre - figlio nel corso del tempo ha cominciato a vacillare, al loro rientro definitivo a casa presso l'abitazione materna e quindi l'uscita definitiva dalla struttura residenziale, aveva permesso loro di riprendere i rapporti con i genitori e di poter lavorare sulle mancanze, ma di rafforzare ancora di più il legame con la sorella maggiore;
da quanto riferito, i cambiamenti nel tempo si sono avuti poiché i minori non riuscivano a trovare più accordi con la OR , circa l'organizzazione della casa e del CP_1 quotidiano soprattutto al loro rientro da scuola, per cui per loro (pranzo, spesa) doveva provvedere la primogenita;
e sono sempre stati Per_1 Per_2 molto legati tra di loro e lo stesso rapporto è con la sorella, alla quale chiedevano di poter esprimere alla madre le difficoltà che riscontravano, difficoltà che non trovavano soluzione;
i fratelli nei fine settimana facevano visita al padre presso la sua abitazione e vi pernottavano;
con il trascorrere del tempo però erano sempre più palesi le insofferenze circa il nuovo rapporto con la madre e il suo non prendersi cura di loro;
pertanto hanno realizzato di trasferirsi per un periodo non definito presso l'abitazione paterna, trasferimento che poi si è concretizzato definitivamente dopo il periodo estivo;
e ormai da circa un anno sono presso Per_1 Per_2
l'abitazione paterna;
ha raccontato dì aver trovato un piccolo impiego a Per_1
Salerno presso la pizzeria "Pepe Nero" come cameriere, e di proseguire poi con gli studi con l'arrivo del nuovo anno scolastico, mentre ha Per_2 rappresentato di essere stato rimandato a scuola lo scorso anno e di dover ripetere il primo anno all'Istituto "Galilei - Di Palo"; i minori, continuano a frequentare i loro amici e cugini che vivono a Salerno;
ha altresì Per_1 riferito di incontrare quotidianamente e presso il luogo di lavoro la madre, con la quale riesce a scambiare solo un saluto;
durante il colloquio, il signor ha ascoltato i suoi figli e ha dichiarato che, in considerazione dei Pt_1 risultati scolastici dello scorso anno ottenuti da quest'ultimo dovrà Per_2 frequentare un doposcuola;
successivamente l'uomo, rimasto solo a colloquio con la “scrivente” (dott.ssa ) e la dott.ssa , ha Persona_5 Per_6 dichiarato di non avere più contatti con la ex moglie e di non riuscire a comprendere i suoi atteggiamenti sostenendo che la stessa soffra di
7 depressione;
altresì ha aggiunto di spiegarle le difficoltà dei ragazzi e di come poter risolvere circa la residenza, l'acquisto dei libri con le dovute agevolazioni o altro;
la “scrivente” (dott.ssa )accoglieva Persona_5 presso il proprio ufficio in data 07.08 u.s. la giovane la quale ha Per_3 raccontato del suo quotidiano, del suo fidanzamento, del lavoro, dell'ottimo rapporto con i fratelli e delle grandi difficoltà che vive nel rapportarsi con la madre, che ai suoi vari messaggi o chiamate risponde poco e/o dopo alcuni giorni;
la giovane, si è mostrata matura e consapevole della sua vita attuale, del suo passato e dei sacrifici che ha affrontato, ma in particolar modo ha dichiarato di essere dispiaciuta di quanto sia accaduto con la madre e della decisione che anche i suoi fratelli hanno intrapreso nell'andare a vivere con il padre;
attualmente ella convive con il fidanzato presso la sua abitazione, assieme ai suoceri, ma non appena riuscirà ad acquistare una macchina si trasferirà anche ella a Bellizzi;
la “scrivente” (dott.ssa ) ha Persona_5 ricevuto per il tramite della giovane un nuovo recapito telefonico della OR , dove si è più volte cercato di mettersi in contatto per CP_1 convocarla in ufficio;
non riuscendo a ottenere riscontro positivo alle telefonate sulla nuova utenza telefonica della OR , si è CP_1 provveduto a imbucare personalmente una convocazione presso gli uffici all'indirizzo di residenza;
la “scrivente” (dott.ssa ) in tale Persona_5 circostanza è riuscita ad avere uno scambio di parole con la OR CP_1 sull'uscio della porta di casa, invitandola a presentarsi all'appuntamento, che ella stessa ha letto e confermato;
la OR è apparsa molto magra e trascurata nell'aspetto, seppur non si è effettuato accesso all'abitazione, proveniva dalle finestre (che non avevano vetri e con sistemazione di fortuna, così pure la porta) area viziata e forte odore di fumo di sigaretta;
nello spazio antistante la porta vi erano foglie cadute e qualche oggetto lasciato lì per caso;
la donna, dichiarava di essere presente all'appuntamento fissato ma di fatto non si è mai presentata.
La Corte di Appello ha, inoltre, acquisito una relazione dei Servizi
Sociali del Consorzio datata 21/8/2025. Da tale relazione si Controparte_4 desume, in particolare, quanto segue: si relaziona sulle condizioni attuali del
Sig. e sui rapporti con i figli , di anni 16, e di Parte_1 Per_1 Per_2 anni 14; in data 24 luglio 2025 è stato convocato a colloquio il Sig. il Pt_1
8 quale si è presentato presso l'ufficio Servizi Sociali del Comune di Bellizzi unitamente ai figli e i quali si sono mostrati tranquilli e curati Per_1 Per_2 nell'igiene personale;
il Sig. utilizza un apparecchio acustico poiché, da Pt_1 quanto risulta dal verbale sanitario per il riconoscimento dell'handicap, è affetto da anacusia destra, ipoacusia neurosensoriale, cefalea tensiva, discopatia lombare multipla e cardiopatia ischemica acuta, ed è stato riconosciuto invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa compresa tra il 74% e il 99%; risulta, inoltre, essere beneficiario dell'Assegno
d'Inclusione; il Sig. riferisce di non avere più contatti con la ex moglie, Pt_1
Sig.ra , che a suo dire soffrirebbe di depressione Controparte_1 bipolare, e di aver presentato istanza per l'affido condiviso dei figli;
i minori,
e pur essendo residenti in [...], Per_1 Per_2 vivono da circa un anno con il padre per loro scelta, dichiarando, oltre a un'incompatibilità caratteriale con la madre, di essere stati trascurati da quest'ultima e di mantenere, allo stato attuale, contatti telefonici limitati a un paio di volte a settimana;
il prossimo settembre, frequenterà il quarto Per_1 anno presso l'Istituto "Santa Caterina Da Siena - Amendola'', indirizzo biologico, a Salerno;
per la stagione estiva, sta svolgendo il lavoro di cameriere presso il ristorante "Pepe Nero" a Salerno, dove incontra anche la madre, anche essa impiegata nello stesso locale;
le modalità relazionali tra i due si limitano esclusivamente allo scambio di saluti;
invece, Per_2 frequenterà dal mese di settembre il primo anno dell'Istituto d'Istruzione
Superiore "Galilei-Di Palo" a Salerno;
in data 31 luglio 2025, la “scrivente”
(dott.ssa ) ha effettuato un accesso domiciliare presso Persona_7
l'abitazione del Sig. in casa era presente solo lui, in quanto era a Pt_1 Per_1 lavoro e al mare;
l'appartamento, di circa 150 mq, si presentava Per_2 ordinato e in buone condizioni, composto da ampio salone, due bagni, tre camere da letto, ampia cucina, un terrazzino e un angolo in legno, creato dal
Sig. adibito all'esposizione di vini e liquori;
in data 6 agosto u.s., Pt_1 presso l'ufficio Servizi Sociali del Comune di Bellizzi, è stato organizzato un incontro con il Sig. e congiuntamente alla Dott.ssa Pt_1 Per_1 Per_2
, assistente sociale presso il Comune dì Salerno;
La Dott.ssa Persona_5
, avendo la presa in carico dei minori, ha voluto incontrarli al fine di Per_5 ottenere informazioni relative al loro stato attuale di vita ambientale,
9 personale e familiare.
La decisione.
Il regime dell'affidamento dei figli minorenni e la loro collocazione. Il diritto di visita.
Va, a questo punto, osservato quanto segue. La sentenza impugnata va riformata su questo punto, in accoglimento dell'appello proposto.
Occorre, innanzi tutto, osservare che non risulta attualmente una abitazione individuabile quale casa coniugale da assegnare. Sul punto, quindi, nulla va statuito.
In ordine all'affidamento dei figli minorenni, la cassazione ha affermato, in maniera condivisibile, che l'affidamento del minore non condiviso a un solo genitore, costituendo un'eccezione alla regola dettata dall'art. 337-ter c.c., che riconosce il diritto e il valore assiologico della
"bigenitorialità", richiede un rigoroso accertamento della contrarietà all'interesse del minore dell'affidamento all'altro genitore, fondato sull'oggettivo riscontro probatorio, svolto all'esito di un'indagine complessa e completa, della sussistenza del requisito di legge, avente carattere prevalentemente oggettivo [cfr. Cass. civ., sez. 1 -, sentenza n. 24876 del
9/9/2025], e che, in tema di affidamento dei figli minori, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori, potendo detta distanza incidere soltanto sulla disciplina dei tempi e delle modalità della presenza del minore presso ciascun genitore [cfr. Cass. civ., sez. 1 -, ordinanza n. 16280 del 17/6/2025].
Nel caso in esame l'affidamento esclusivo dei minori alla madre, disposto dal primo giudice, non risulta attualmente giustificato da alcun idoneo elemento. Dalle relazioni aggiornate dei Servizi Sociali, anzi, emerge che è il padre ad occuparsi dei figli minorenni e che questi Parte_1 ultimi si sono trasferiti presso l'abitazione del padre di loro spontanea
10 volontà; dalle relazioni dei Servizi Sociali, inoltre, emerge che i minori conducono una esistenza serena presso l'abitazione del padre e che essi ritengono sicuramente preferibile questa soluzione.
Non emergono, d'altra parte, elementi per disporre l'affidamento esclusivo al padre, atteso che la condizione attuale della madre non appare caratterizzata da elementi idonei ad escludere che essa possa godere dell'affidamento condiviso.
La sentenza impugnata va, pertanto, riformata nel senso che va disposto l'affidamento condiviso dei figli minorenni e a Per_1 Per_2 entrambi i genitori.
Quanto alla collocazione, va osservato che i minori si sono trasferiti di loro spontanea volontà presso l'abitazione paterna;
dalle relazioni dei
Servizi Sociali, poi, emerge chiaramente che questa soluzione risulta pienamente rispondente alle esigenze di corretto accudimento e di corretta crescita dei minori, i quali godono anche di un buon rapporto con la sorella maggiorenne;
la vita dei minori risulta, infatti, in tal modo bene Per_4 organizzata sotto il profilo della frequentazione scolastica, dell'avviamento al lavoro, dello svolgimento delle attività sociali adeguate per assicurare ad essi una crescita sana ed equilibrata. Va, quindi, disposta la collocazione dei minori presso l'abitazione paterna sita in Bellizzi (SA) alla via Le Caterine n.
2. La madre, contumace, non ha, peraltro, offerto alcun idoneo elemento a sostegno di differenti soluzioni.
Non emergono, d'altra parte, elementi per escludere che i figli minorenni frequentino la madre. Data la attuale scarsa frequentazione fra figli e madre e non emergendo particolari esigenze di tutti i soggetti interessati, appare opportuno disporre la madre potrà incontrare i minori liberamente, previo consenso dei minori stessi.
La decisione.
L'assegno di mantenimento e la contribuzione alle spese straordinarie.
Va, su questo punto, osservato quanto segue. La sentenza impugnata va riformata su questo punto, in accoglimento dell'appello proposto, in ragione del mutato regime dell'affidamento dei figli minori e della loro collocazione. I minori, infatti, vivono attualmente con il padre, il qual provvede a fornire agli stessi tutto quanto ad essi occorra.
11 Risulta, quindi, opportuno disporre che la madre contribuisca al mantenimento dei due figli minorenni mediante la corresponsione al padre di un assegno di mantenimento che risulta opportuno quantificare nella somma mensile di € 100,00 per ciascuno dei due figli minorenni, oltre rivalutazione
ISTAT, in assenza di specifici elementi che consiglino un diverso ammontare e tenuto conto delle complessive risultanze processuali e delle deduzioni di parte;
per le stesse ragioni risulta opportuno stabilire che la madre contribuisca al pagamento delle spese straordinarie per i due figli minorenni e nella misura del 50 %, sempre che si tratti di spese Per_1 Per_2 previamente concordate con il padre oppure di spese urgenti indispensabili per il corretto accudimento dei due figli minorenni. Risulta, poi, opportuno fissare la decorrenza delle nuove disposizioni relative all'assegno di mantenimento e alla contribuzione alle spese straordinarie a partire dalla data del deposito del ricorso in appello dal quale è scaturito il presente procedimento di secondo grado.
Considerazioni finali. Le spese di giudizio.
Da quanto sopra esposto emerge, in definitiva, la fondatezza delle censure mosse dalla parte appellante alla sentenza impugnata nei limiti più sopra specificati. L'appello va, pertanto, parzialmente accolto e la sentenza impugnata va riformata nelle parti più sopra indicate nei termini più sopra specificati.
Gli elementi presenti agli atti consentono di pervenire alla decisione senza che occorra procedere a ulteriori approfondimenti di carattere istruttorio. Ogni ulteriore questione resta assorbita in quanto sinora osservato.
La decisione va, peraltro, contenuta nei limiti dei motivi di impugnazione proposti.
In ordine alle spese di giudizio, poi, la sentenza impugnata ha disposto la integrale compensazione delle spese di lite, avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa. Questa statuizione va confermata, attesa, fra l'altro, la natura della pronunzia sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio e per la circostanza che le disposizioni ulteriori vengono disposte essenzialmente nel preminente interesse dei figli minorenni;
sul punto, peraltro, non risultano formulati adeguati motivi di contestazione.
12 Le spese del secondo grado vanno, invece, poste a carico della parte appellata soccombente in grado di appello;
tali spese vano liquidate nella misura, ritenuta congrua, specificata in dispositivo, tenuto conto delle attività difensive espletate. Quanto al valore della causa, va applicato lo scaglione da
€ 1.100,01 a € 5.200,00, con riduzione al minimo per l'assenza di questioni di particolare rilievo;
lo scaglione viene individuato in ragione della misura dell'assegno di mantenimento riconosciuto nella sentenza impugnata.
Va evidenziato che risulta allegata agli atti delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno di ammissione di al Parte_1 patrocinio a spese dello Stato. L'art. 133 del d.p.r. n. 115 del 30/5/2002 dispone quanto segue: «Pagamento in favore dello Stato) 1. Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato». Occorre, pertanto, disporre che il pagamento delle spese di giudizio del secondo grado sia effettuato dalla parte soccombente non a favore della parte appellante Controparte_1 vittoriosa in appello , ammessa al patrocinio a spese dello Parte_1
Stato, ma a favore dell'Erario, ai sensi dell'art. 133 del d.p.r. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Civile, definitivamente pronunciando, in particolare, in ordine all'appello proposto nell'interesse di nei confronti di essendo Parte_1 Controparte_1
l'impugnazione proposta avverso la sentenza n. 4691/2024, emessa dal
Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, nel proc. n. 915/2021 R.G., datata 7/10/2024, pubblicata in data 7/10/2024, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda, deduzione o eccezione, così provvede:
1. accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, con riguardo ai capi 2), 3), 4), di tale sentenza, così dispone: AA) dispone l'affidamento condiviso dei due figli minorenni (nato in data [...]) e (nato in Per_1 Per_2 data 30/11/2010) al padre e alla madre Parte_1 CP_1
, con collocazione di tali figli presso l'abitazione del padre
[...]
, sita in Bellizzi (SA) alla via Le Caterine n. 2; BB) Parte_1
13 dispone che la madre potrà incontrare Controparte_1 liberamente i due figli minorenni, previo consenso dei minori stessi;
CC) dispone che la madre corrisponderà al Controparte_1 padre un assegno mensile di mantenimento Parte_1 dell'importo di € 100,00 per ciascuno dei due figli minorenni e Per_1 nel domicilio del padre, o eventualmente mediante bonifico Per_2 bancario o vaglia postale, entro il giorno cinque di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento dei predetti due figli, con rivalutazione di tale somma su base annua (da effettuarsi alla fine di ciascun anno solare) in base agli indici ISTAT relativi all'andamento del costo della vita per le famiglie di impiegati e operai, il tutto con decorrenza a partire dalla data del deposito del ricorso in appello dal quale è scaturito il presente procedimento di secondo grado;
DD) dispone che la madre contribuirà al pagamento Controparte_1 delle spese straordinarie per i due figli minorenni e Per_1 Per_2 nella misura del 50 %, sempre che si tratti di spese previamente concordate con il padre oppure di spese urgenti indispensabili per il corretto accudimento dei due figli minorenni il tutto con decorrenza a partire dalla data del deposito del ricorso in appello dal quale è scaturito il presente procedimento di secondo grado;
2. conferma la sentenza impugnata con riguardo ai capi 1), 5), 6), del dispositivo di tale sentenza, con specifico riguardo, quindi, anche alle disposizioni concernenti le spese del primo grado;
3. rigetta tutti gli ulteriori motivi di impugnazione;
4. condanna al pagamento delle spese del Controparte_1 secondo grado di giudizio e liquida tali spese nella somma di €
1.457,50 per compensi professionali della difesa, oltre rimborso spese forfettarie nella misura di legge sui compensi predetti, oltre I.V.A. e
C.N.A. nella misura di legge sull'imponibile, e dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 del d.p.r. n. 115 del 2002.
Salerno, 20/11/2025
Il Presidente di Sezione Relatore Il Presidente della Corte
Dott. Vito Colucci dott. Paolo Sordi
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