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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 10/12/2025, n. 2975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2975 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2133/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO di MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Signori:
dott. SE ON Presidente
dott.ssa Serena Baccolini Consigliere
dott.ssa EL ZZ Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 2133/2024, promossa
da
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in PONTE VECCHIO DI MAGENTA, VIA ISONZO, 1, presso la sede dell'ente, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE MACCHIARELLI in virtù di procura speciale allegata all'atto di appello,
APPELLANTE
nei confronti di
pagina 1 di 11 (C.F. ), (C.F. CP_1 C.F._1 Controparte_2
) e (C.F. ), C.F._2 Controparte_3 C.F._3
elettivamente domiciliati in MILANO, VIA COSIMO DEL FANTE, 9, presso lo studio dell'avvocato
NN MAGGIONI, che li rappresenta e difende giuste deleghe allegate al ricorso di primo grado,
APPELLATI
OGGETTO: Appello sentenza n. 6279/2024 del Tribunale di Milano - Opposizione all'ordinanza- ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. 689/1981.
CONCLUSIONI
Per : “a) In via principale: accertare e Parte_1
dichiarare la nullità e, in ogni caso, l'erroneità dei capi impugnati della sentenza n. 6279/2024 e, per
l'effetto, disporne l'annullamento e/o la riforma, con integrale conferma dell'ordinanza – ingiunzione
prot. n. 5967/2023 e della relativa sanzione pecuniaria irrogata di € 30.003,82 nonchè del
corrispondente richiamo all'ordinanza di ripristino paesaggistico prot. n. 5718/2019;
b) In via subordinata: accertare e dichiarare la nullità e, in ogni caso, l'erroneità dei capi 7 e 8 della
sentenza n. 6279/2024 nella parte in cui, con riferimento all'ordinanza-ingiunzione prot. n. 5967/2023,
è stata disposta la conferma dell'ordine di ripristino limitatamente all'area di 400 mq e, per l'effetto,
confermare sul punto la medesima ordinanza ingiunzione;
Il tutto con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, oltre oneri come per legge, con la
precisazione che nella specie sono dovuti gli oneri riflessi in luogo di I.V.A. e CPA in quanto “va
disposta la liquidazione degli oneri riflessi, in luogo di IVA e CPA, a carico della parte soccombente,
in favore un'amministrazione intimata, qualora difesa da un avvocato iscritto all'Albo speciale degli
Avvocati degli Enti Pubblici” (cfr. TAR Piemonte, Sent. 06.10.2017, n. 1104; TAR Bologna, II,
pagina 2 di 11 3.2.2016, n. 151; Tribunale Torino, sez. I, n. 6810 del 11.11.2013; Corte di Appello Torino, 1.4.2010 n.
259)”.
Per , e : “nel CP_1 Controparte_2 Controparte_3
merito: annullare le ordinanze – ingiunzioni nn. 5967 e 5968 adottate in data 29/05/2023 dal
[...]
. Con il favore dei compensi e delle spese di lite del doppio grado di Parte_1 Parte_1
giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I) Il giudizio di primo grado.
Con ricorso regolarmente depositato, e CP_1 Controparte_3 Controparte_2
proponevano opposizione davanti al tribunale di Milano avverso le ordinanze n. 5967/23 e n. 5968/23,
emesse dal in data 29.5.2023, chiedendone l'annullamento. A Parte_1
fondamento del proprio ricorso, i ricorrenti affermavano: 1) di essere titolari dell'Azienda Agricola
Rosaspina, che aveva la propria sede in Località Airoldi in Magenta, fraz. Pontevecchio;
2) che
[...]
era comproprietaria delle aree oggetto di contestazione;
3) che, a seguito del loro deposito CP_2
in data 3.03.2018 della “Relazione tecnica descrittiva dell'intervento di ripristino – taglio bosco senza
autorizzazione” relativa al bosco di proprietà dell'Azienda Agricola Rosaspina, redatta su loro iniziativa dalla dott.ssa , al fine di provvedere a un ravvedimento operoso, l'Ente aveva loro Per_1
notificato i verbali n. 608 e n. 609 in data 7.06.2018, nei quali veniva richiamato il contenuto di un verbale già notificato nel 2000, avente a oggetto la realizzazione tra gli anni 1995 e 1997 di una serie di fabbricati abusivi, e venivano contestate, per la prima volta, un'illecita trasformazione del bosco per una superficie di 2.125 mq e di ulteriori 6.328,9 mq e la mancata esecuzione delle opere di mitigazione ambientale su una superficie di 400 mq, destinata alla formazione di una vasca per lo stoccaggio di liquami zootecnici;
4) che, con ordinanza del 3.06.2019, il aveva loro intimato di provvedere al Pt_1
ripristino dei luoghi con la riforestazione dell'area abusivamente disboscata, indicando quale tempistica pagina 3 di 11 di realizzazione il periodo tra l'ottobre 2019 e il febbraio 2020; 5) che, successivamente, in data
29.05.2023 erano state emesse delle nuove ordinanze oggetto di opposizione, con cui, con riferimento all'ordinanza n. 5967/23, erano state accolte le difese degli opponenti e ridotta la sanzione a €
30.003,82, oltre spese del procedimento pari a € 120,00 per complessivi € 30.063,82, ritenendo di non poter affermare con assoluta certezza che l'eliminazione di 6.328,9 mq fosse avvenuta effettivamente dopo il 2000 e fosse addebitabile ai trasgressori individuati nel verbale, con obbligo di ripristino per una superficie complessiva di mq 8.854,70; 6) che, inoltre, con riferimento all'ordinanza n. 5968/2023,
il aveva loro ingiunto il pagamento di ulteriori € 1.032,00; 7) che, in realtà, entrambe le Pt_1
ordinanze erano state illegittimamente emesse, atteso che i verbali n. 608/18 e n. 609/18 erano stati notificati ai destinatari nel giugno 2018 e che le violazioni, commesse sino al giugno 2013, erano ormai coperte dalla prescrizione;
8) che, inoltre, era illegittimo il provvedimento con cui era stato ordinato il ripristino, essendo stati erroneamente indicati i tempi per la realizzazione, in quanto ormai già decorsi.
si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione. Parte_1
Il tribunale di Milano, con sentenza n. 6279/2024, depositata il 20.06.2024, ha rigettato l'opposizione relativamente all'ordinanza ingiunzione n. 5968/2023, mentre ha parzialmente accolto l'opposizione in relazione all'ordinanza ingiunzione n. 5967/2023, rideterminando la sanzione nella misura di €
4.751,20 e limitando l'ordine di ripristino a un'area di 400 mq, compensando le spese di lite.
I) Il giudizio di secondo grado.
Contro tale sentenza, ha proposto appello, affidato ai motivi Parte_1
così rubricati:
1) Erroneità della sentenza in relazione alla ricostruzione dei fatti;
2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.. Nullità. Ultrapetizione. Nullità violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della L. 689/1981. Difetto di motivazione. Illogicità manifesta.
pagina 4 di 11 3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.. Nullità. Ultrapetizione. Violazione e falsa applicazione dell'art. 28 della L. 689/1981. Violazione e falsa applicazione degli artt. 43 e 61,
comma 2, L.R. 31/2008. Difetto di motivazione. Illogicità manifesta. Contraddittorietà.
4) Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.. Nullità. Ultrapetizione. Violazione e falsa applicazione dell'art. 28 della L. 689/1981. Violazione e falsa applicazione degli artt. 43 e 61,
comma 2, L.R. 31/2008. Difetto di motivazione. Illogicità manifesta. Contraddittorietà.
5) Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.. Nullità. Ultrapetizione. Violazione e falsa applicazione dell'art. 28 della L. 689/1981. Violazione e falsa applicazione degli artt. 43 e 61,
comma 9 bis, L.R. 31/2008. Violazione del giudicato. Difetto di motivazione. Illogicità
manifesta.
6) Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.. Nullità. Ultrapetizione. Difetto di motivazione. Illogicità manifesta.
e si sono costituiti in giudizio, chiedendo il CP_1 Controparte_3 Controparte_2
rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Il Consigliere Istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato per la discussione l'udienza del 21.01.2026, poi anticipata a quella del 5.11.2025. A tale udienza, a seguito di discussione davanti al Collegio, la causa è stata decisa nella camera di consiglio svoltasi all'esito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto di impugnazione è quella parte della sentenza in cui il tribunale, dopo avere dato atto che i rilievi fotografici disponibili relativi alle aree su cui si sarebbero verificati gli illeciti risalivano al 2003,
al 2007, al 2015 e al 2017 e che con l'ordinanza n. 5697/23 la superficie oggetto di contestazione era stata limitata a 2.125,4 mq, ha ritenuto prescritte tutte le opere e le attività svolte anteriormente al giugno 2013, essendo stati i verbali n. 608/18 e n. 609/18 notificati nel giugno 2018, e ha escluso ogni pagina 5 di 11 sanzione, non essendovi una inequivoca indicazione sul quando tale superficie boschiva sia stata eliminata. In relazione, invece, alla mancata pacifica realizzazione delle opere di mascheramento a seguito della costruzione della vasca di raccolta dei liquami zootecnici, il tribunale ha ritenuto di applicare una sanzione, rideterminandola nella misura di € 4.751,2 (118,78 x 40), escludendo la somma di € 120,00, prevista per le spese di istruttoria, avendo ritenuto non possibile stabilire in quale misura esse fossero riferibili alla superficie di 400 mq.
Secondo l'appellante tale decisione non sarebbe condivisibile, essendo, innanzitutto, errata la ricostruzione del fatto operata dal giudice di primo grado, laddove non è stato tenuto di conto che nei verbali del 2018 la trasformazione delle aree riguardava la eliminazione non solo di 2.125 mq di bosco,
ma di ulteriori 6.328,9 mq, non contestati nel verbale del 2000, e che la mancata esecuzione di opere di mitigazione ambientale era relativa a una superficie di 400 mq. Inoltre, a parere dell'appellante è errata la decisione di ritenere non provata l'epoca in cui è avvenuto il disboscamento di 2.125 mq, avendo il giudice di primo grado non correttamente qualificato tali illeciti come istantanei, anziché come illeciti permanenti. L'appellante ritiene, inoltre, non corretta la decisione del tribunale di escludere per la ordinanza n. 5967/23 le spese di istruttoria quantificate in € 120,00, atteso che tali spese sono dovute in misura fissa a prescindere dalla sanzione irrogata. Secondo il , poi, sarebbe errata la decisione di Pt_1
limitare l'ordine di ripristino alla superficie di 400 mq relativa all'area di raccolta dei liquami, atteso che l'ordinanza impugnata non faceva alcun riferimento all'ordine di ripristino, che, invece, era contenuto in un altro provvedimento (n. 5718) non impugnato davanti al sul quale si è formato CP_4
il giudicato. L'appellante contesta, inoltre, il fatto che la decisione sarebbe in contrasto con il disposto di cui all'art. 28 L. 689/81, avendo diminuito l'area oggetto di ripristino sul presupposto che si era ridotta la sanzione pecuniaria, in ragione della presunta prescrizione. In realtà, a parere del , il Pt_1
potere della Pubblica Amministrazione di ordinare il ripristino sia in ambito penale che in quello amministrativo sarebbe assolutamente escluso da qualsiasi calcolo della prescrizione, in quanto,
pagina 6 di 11 altrimenti argomentando, si consentirebbe una illegittima sanatoria di tutti gli abusi sia edilizi che ambientali ancorata al mero decorso del tempo. A parere dell'appellante, infine, la decisione di limitare l'ordine del ripristino all'area di 400 mq sarebbe anche suscettibile di un vizio di ultrapetizione,
essendosi i ricorrenti nel giudizio di primo grado limitati a chiedere l'annullamento delle ordinanze ingiunzione.
L'appello è fondato.
La Corte ritiene dirimente, ai fini dell'accoglimento dell'appello, il fatto che non sia condivisibile la decisione del tribunale di ritenere il credito sanzionatorio parzialmente prescritto sul presupposto che la pretesa sanzionatoria avrebbe dovuto essere fatta valere entro il termine di prescrizione di cinque anni dalla commissione della violazione, indicando come termine a ritroso quello della notifica dei verbali,
avvenuta nel giugno 2018.
Si osserva, infatti, che oggetto dell'illecito contestato è la violazione della disposizione di cui all'art. 43
della L.R. 31/2008, relativa alla difesa del patrimonio silvo-pastorale, la quale prevede che gli interventi di trasformazione del bosco, consistenti in ogni intervento artificiale che comporta l'eliminazione della vegetazione esistente, oppure l'asportazione o la modifica del suolo forestale finalizzato a una utilizzazione diversa da quella forestale, sono vietati, salvo “le autorizzazioni
rilasciate dalle province, dalle comunità montane o Unioni di comuni e dagli enti gestori di parchi e
riserve regionali, per il territorio di rispettiva competenza, compatibilmente con la conservazione della
biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la difesa dalle valanghe e dalla
caduta dei massi, con la tutela del paesaggio, con l'azione frangivento e di igiene ambientale locale.
La conservazione della biodiversità si basa sulla salvaguardia e gestione sostenibile del patrimonio
forestale mediante forme appropriate di selvicoltura”. In caso di violazione di tale disposizione, l'art. 61 della L.R. 31/2008 prevede espressamente che: “Le funzioni di vigilanza e di accertamento delle
violazioni relative all'attuazione del presente titolo sono esercitate dal corpo forestale regionale, dal
pagina 7 di 11 corpo forestale dello Stato, dalle guardie dei parchi regionali, dalle guardie boschive comunali, dagli
agenti della polizia locale. Tali funzioni possono essere attribuite alle guardie ecologiche volontarie,
di cui alla legge regionale 28 febbraio 2005, n. 9 (Nuova disciplina del servizio volontario di vigilanza
ecologica), che abbiano frequentato corsi di formazione sugli aspetti selvicolturali e normativi in
materia forestale. Chi realizza trasformazioni del bosco di cui all'articolo 43 senza la prescritta
autorizzazione o in difformità dalla stessa è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 105,57 a euro 316,71 per ogni 10 metri quadrati o frazione di superficie di bosco trasformata. La
medesima sanzione, calcolata sulla base della superficie trasformata o sua frazione, si applica per la
mancata realizzazione degli interventi compensativi prescritti dall'autorità. […] Se con la medesima
condotta sono violati gli articoli 43 e 44 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per
la violazione più grave, aumentata di un terzo. Il pagamento della sanzione non esonera il trasgressore
dall'obbligo di richiedere l'autorizzazione in sanatoria per l'intervento realizzato. Se l'opera realizzata
non è comunque autorizzabile, il trasgressore è tenuto al ripristino e al recupero ambientale dei
luoghi; a tal fine i comuni, le province, le comunità montane e gli enti gestori dei parchi e delle riserve
regionali ordinano il ripristino, indicandone le modalità e i termini. Se il trasgressore non ottempera, i
medesimi enti, previa diffida, dispongono l'esecuzione degli interventi con oneri a carico del
trasgressore stesso”. In considerazione di tali previsioni, è evidente che lo stesso legislatore ha voluto disporre, in caso di violazione della norma di cui all'art. 43, non solo l'applicazione di una sanzione,
ma anche, ove non sia possibile ottenere una autorizzazione in sanatoria per l'intervento realizzato, la condanna del trasgressore a procedere a un ripristino dello stato dei luoghi.
Nel caso di specie, risulta per tabulas che i trasgressori, odierni appellanti, non solo erano stati sanzionati per l'illecito commesso, ma erano anche stati condannati al ripristino, secondo quanto indicato nella ordinanza n. 5718 del 3.06.2019 (doc.
5.7 del fascicolo di parte appellante), in esecuzione della quale la stessa azienda agricola aveva presentato più progetti di ripristino,
pacificamente non eseguiti (docc. 5.8, 5.9 e 5.10 del fascicolo di parte appellante), oggetto, poi, di pagina 8 di 11 riscontro da parte dell'ente e di concessione di una proroga (doc.
5.12 e 5.13 del fascicolo di parte appellante).
In considerazione di tale obbligo di ripristino, è evidente che l'illecito de quo non può essere qualificato come istantaneo, dovendo, invece, qualificarsi, quale illecito ambientale, come permanente,
il quale è “[…] caratterizzato dall'obbligo perdurante nel tempo di ripristinare lo stato dei luoghi
[…]” (Consiglio di Stato, n. 7793/2020; Consiglio di Stato, n. 4755/2020), “[…] con la conseguenza
che, vertendosi in materia di illeciti permanenti, il potere amministrativo repressivo può essere
esercitato senza limiti di tempo e senza necessità di motivazione in ordine al ritardo nell'esercizio del
potere (Cons. Stato, sez. VI, 19 ottobre 1995, n. 1162; sez. V, 8 giugno 1994, n. 614) […]” (Consiglio
di Stato, n. 6605/2019).
In forza di ciò, la Corte ritiene che il dies a quo di cui al termine di prescrizione quinquennale, ex art. 28, l. 689/1981, nel caso di specie, inizia a decorrere non dalla commissione del fatto illecito, come ritenuto dal tribunale, ma da quando viene meno la permanenza della condotta illecita, ossia da quando non ne vengano eliminati gli effetti nella loro materialità o antigiuridicità, ovvero dal momento in cui lo stato dei luoghi viene ripristinato o la sua alterazione viene resa legittima (Cass. n. 4843/2021; Cass.
n. 22646/2022; v. anche Consiglio di Stato, n. 7793/2020). In realtà, nella fattispecie in questione, non risulta alcuna delle circostanze di fatto produttive della cessazione dello stato di permanenza dell'illecito, essendo fatti pacifici che gli odierni appellati non hanno provveduto nelle more né al ripristino dello stato originario dei luoghi, né, tanto meno, hanno provato di avere ottenuto, in via alternativa, dall' il rilascio di titoli abilitativi in sanatoria, con conseguente protrarsi della CP_5
condotta illecita.
In considerazione di ciò non è possibile ritenere prescritto il diritto sanzionatorio al momento in cui le ordinanze-ingiunzione sono state notificate nel giugno 2023 (docc.
5.3 e 5.4 del fascicolo di parte appellante), tenuto conto che anche a seguito del sopralluogo da parte degli incaricati dell' CP_5
pagina 9 di 11 svoltosi in data 27.03.2018 (cfr. doc. 4 allegato al verbale PV 608/2018, fascicolo ricorrente, doc. 5.15
del fascicolo di parte appellante) e dei verbali di accertamento notificati nel giugno 2018 (doc.
5.15 e
5.16 del fascicolo di parte appellante) l'illecito non risulta essere stato eliminato.
Ne consegue, dunque, il diritto in capo all' di ottenere il pagamento della somma di € CP_5
30.063,82, come indicata nella ordinanza ingiunzione n. 5967/2023, oltre all'importo di € 120,00, il quale è sempre previsto in misura fissa per le spese istruttorie, come si evince anche dalla altra ordinanza ingiunzione n. 5968/2023, pienamente confermata e non oggetto di appello.
Nell'accoglimento di tali motivi di appello, restano assorbiti tutti gli altri motivi svolti, anche in relazione all'area che deve essere oggetto di ripristino, la quale deve essere individuata in quella indicata originariamente in sede delle ordinanze ingiunzione, senza limitazione alcuna.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa (tra € 26.001,00 e € 52.000,00), delle attività svolte per la fase di studio, per la fase introduttiva e per quella decisionale, applicando per le prime due fasi i parametri medi e per la fase decisionale i parametri minimi, in difetto di deposito di memorie,
dovendosi escludere la fase istruttoria non svoltasi in entrambi i giudizi.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, conferma la ordinanza ingiunzione n.
5967/2023;
- condanna e al pagamento in solido in CP_1 Controparte_3 Controparte_2
favore di delle spese di lite, liquidate, per il giudizio di Parte_1
primo grado, in € 4.358,00 per compensi (di cui € 1.701,00 per la fase di studio della controversia,
pagina 10 di 11 € 1.204,00 per quella introduttiva del giudizio ed € 1.453,00 per quella decisionale) e per il presente giudizio in € 5.211,00 (di cui € 2.058,00 per la fase di studio della controversia, € 1.418,00 per quella introduttiva del giudizio ed € 1.753,00 per quella decisionale), oltre spese generali determinate nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 5 novembre 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
EL ZZ SE ON
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del MOT Luca Pellicano.
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO di MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Signori:
dott. SE ON Presidente
dott.ssa Serena Baccolini Consigliere
dott.ssa EL ZZ Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 2133/2024, promossa
da
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in PONTE VECCHIO DI MAGENTA, VIA ISONZO, 1, presso la sede dell'ente, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE MACCHIARELLI in virtù di procura speciale allegata all'atto di appello,
APPELLANTE
nei confronti di
pagina 1 di 11 (C.F. ), (C.F. CP_1 C.F._1 Controparte_2
) e (C.F. ), C.F._2 Controparte_3 C.F._3
elettivamente domiciliati in MILANO, VIA COSIMO DEL FANTE, 9, presso lo studio dell'avvocato
NN MAGGIONI, che li rappresenta e difende giuste deleghe allegate al ricorso di primo grado,
APPELLATI
OGGETTO: Appello sentenza n. 6279/2024 del Tribunale di Milano - Opposizione all'ordinanza- ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. 689/1981.
CONCLUSIONI
Per : “a) In via principale: accertare e Parte_1
dichiarare la nullità e, in ogni caso, l'erroneità dei capi impugnati della sentenza n. 6279/2024 e, per
l'effetto, disporne l'annullamento e/o la riforma, con integrale conferma dell'ordinanza – ingiunzione
prot. n. 5967/2023 e della relativa sanzione pecuniaria irrogata di € 30.003,82 nonchè del
corrispondente richiamo all'ordinanza di ripristino paesaggistico prot. n. 5718/2019;
b) In via subordinata: accertare e dichiarare la nullità e, in ogni caso, l'erroneità dei capi 7 e 8 della
sentenza n. 6279/2024 nella parte in cui, con riferimento all'ordinanza-ingiunzione prot. n. 5967/2023,
è stata disposta la conferma dell'ordine di ripristino limitatamente all'area di 400 mq e, per l'effetto,
confermare sul punto la medesima ordinanza ingiunzione;
Il tutto con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, oltre oneri come per legge, con la
precisazione che nella specie sono dovuti gli oneri riflessi in luogo di I.V.A. e CPA in quanto “va
disposta la liquidazione degli oneri riflessi, in luogo di IVA e CPA, a carico della parte soccombente,
in favore un'amministrazione intimata, qualora difesa da un avvocato iscritto all'Albo speciale degli
Avvocati degli Enti Pubblici” (cfr. TAR Piemonte, Sent. 06.10.2017, n. 1104; TAR Bologna, II,
pagina 2 di 11 3.2.2016, n. 151; Tribunale Torino, sez. I, n. 6810 del 11.11.2013; Corte di Appello Torino, 1.4.2010 n.
259)”.
Per , e : “nel CP_1 Controparte_2 Controparte_3
merito: annullare le ordinanze – ingiunzioni nn. 5967 e 5968 adottate in data 29/05/2023 dal
[...]
. Con il favore dei compensi e delle spese di lite del doppio grado di Parte_1 Parte_1
giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I) Il giudizio di primo grado.
Con ricorso regolarmente depositato, e CP_1 Controparte_3 Controparte_2
proponevano opposizione davanti al tribunale di Milano avverso le ordinanze n. 5967/23 e n. 5968/23,
emesse dal in data 29.5.2023, chiedendone l'annullamento. A Parte_1
fondamento del proprio ricorso, i ricorrenti affermavano: 1) di essere titolari dell'Azienda Agricola
Rosaspina, che aveva la propria sede in Località Airoldi in Magenta, fraz. Pontevecchio;
2) che
[...]
era comproprietaria delle aree oggetto di contestazione;
3) che, a seguito del loro deposito CP_2
in data 3.03.2018 della “Relazione tecnica descrittiva dell'intervento di ripristino – taglio bosco senza
autorizzazione” relativa al bosco di proprietà dell'Azienda Agricola Rosaspina, redatta su loro iniziativa dalla dott.ssa , al fine di provvedere a un ravvedimento operoso, l'Ente aveva loro Per_1
notificato i verbali n. 608 e n. 609 in data 7.06.2018, nei quali veniva richiamato il contenuto di un verbale già notificato nel 2000, avente a oggetto la realizzazione tra gli anni 1995 e 1997 di una serie di fabbricati abusivi, e venivano contestate, per la prima volta, un'illecita trasformazione del bosco per una superficie di 2.125 mq e di ulteriori 6.328,9 mq e la mancata esecuzione delle opere di mitigazione ambientale su una superficie di 400 mq, destinata alla formazione di una vasca per lo stoccaggio di liquami zootecnici;
4) che, con ordinanza del 3.06.2019, il aveva loro intimato di provvedere al Pt_1
ripristino dei luoghi con la riforestazione dell'area abusivamente disboscata, indicando quale tempistica pagina 3 di 11 di realizzazione il periodo tra l'ottobre 2019 e il febbraio 2020; 5) che, successivamente, in data
29.05.2023 erano state emesse delle nuove ordinanze oggetto di opposizione, con cui, con riferimento all'ordinanza n. 5967/23, erano state accolte le difese degli opponenti e ridotta la sanzione a €
30.003,82, oltre spese del procedimento pari a € 120,00 per complessivi € 30.063,82, ritenendo di non poter affermare con assoluta certezza che l'eliminazione di 6.328,9 mq fosse avvenuta effettivamente dopo il 2000 e fosse addebitabile ai trasgressori individuati nel verbale, con obbligo di ripristino per una superficie complessiva di mq 8.854,70; 6) che, inoltre, con riferimento all'ordinanza n. 5968/2023,
il aveva loro ingiunto il pagamento di ulteriori € 1.032,00; 7) che, in realtà, entrambe le Pt_1
ordinanze erano state illegittimamente emesse, atteso che i verbali n. 608/18 e n. 609/18 erano stati notificati ai destinatari nel giugno 2018 e che le violazioni, commesse sino al giugno 2013, erano ormai coperte dalla prescrizione;
8) che, inoltre, era illegittimo il provvedimento con cui era stato ordinato il ripristino, essendo stati erroneamente indicati i tempi per la realizzazione, in quanto ormai già decorsi.
si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione. Parte_1
Il tribunale di Milano, con sentenza n. 6279/2024, depositata il 20.06.2024, ha rigettato l'opposizione relativamente all'ordinanza ingiunzione n. 5968/2023, mentre ha parzialmente accolto l'opposizione in relazione all'ordinanza ingiunzione n. 5967/2023, rideterminando la sanzione nella misura di €
4.751,20 e limitando l'ordine di ripristino a un'area di 400 mq, compensando le spese di lite.
I) Il giudizio di secondo grado.
Contro tale sentenza, ha proposto appello, affidato ai motivi Parte_1
così rubricati:
1) Erroneità della sentenza in relazione alla ricostruzione dei fatti;
2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.. Nullità. Ultrapetizione. Nullità violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della L. 689/1981. Difetto di motivazione. Illogicità manifesta.
pagina 4 di 11 3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.. Nullità. Ultrapetizione. Violazione e falsa applicazione dell'art. 28 della L. 689/1981. Violazione e falsa applicazione degli artt. 43 e 61,
comma 2, L.R. 31/2008. Difetto di motivazione. Illogicità manifesta. Contraddittorietà.
4) Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.. Nullità. Ultrapetizione. Violazione e falsa applicazione dell'art. 28 della L. 689/1981. Violazione e falsa applicazione degli artt. 43 e 61,
comma 2, L.R. 31/2008. Difetto di motivazione. Illogicità manifesta. Contraddittorietà.
5) Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.. Nullità. Ultrapetizione. Violazione e falsa applicazione dell'art. 28 della L. 689/1981. Violazione e falsa applicazione degli artt. 43 e 61,
comma 9 bis, L.R. 31/2008. Violazione del giudicato. Difetto di motivazione. Illogicità
manifesta.
6) Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.. Nullità. Ultrapetizione. Difetto di motivazione. Illogicità manifesta.
e si sono costituiti in giudizio, chiedendo il CP_1 Controparte_3 Controparte_2
rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Il Consigliere Istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato per la discussione l'udienza del 21.01.2026, poi anticipata a quella del 5.11.2025. A tale udienza, a seguito di discussione davanti al Collegio, la causa è stata decisa nella camera di consiglio svoltasi all'esito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto di impugnazione è quella parte della sentenza in cui il tribunale, dopo avere dato atto che i rilievi fotografici disponibili relativi alle aree su cui si sarebbero verificati gli illeciti risalivano al 2003,
al 2007, al 2015 e al 2017 e che con l'ordinanza n. 5697/23 la superficie oggetto di contestazione era stata limitata a 2.125,4 mq, ha ritenuto prescritte tutte le opere e le attività svolte anteriormente al giugno 2013, essendo stati i verbali n. 608/18 e n. 609/18 notificati nel giugno 2018, e ha escluso ogni pagina 5 di 11 sanzione, non essendovi una inequivoca indicazione sul quando tale superficie boschiva sia stata eliminata. In relazione, invece, alla mancata pacifica realizzazione delle opere di mascheramento a seguito della costruzione della vasca di raccolta dei liquami zootecnici, il tribunale ha ritenuto di applicare una sanzione, rideterminandola nella misura di € 4.751,2 (118,78 x 40), escludendo la somma di € 120,00, prevista per le spese di istruttoria, avendo ritenuto non possibile stabilire in quale misura esse fossero riferibili alla superficie di 400 mq.
Secondo l'appellante tale decisione non sarebbe condivisibile, essendo, innanzitutto, errata la ricostruzione del fatto operata dal giudice di primo grado, laddove non è stato tenuto di conto che nei verbali del 2018 la trasformazione delle aree riguardava la eliminazione non solo di 2.125 mq di bosco,
ma di ulteriori 6.328,9 mq, non contestati nel verbale del 2000, e che la mancata esecuzione di opere di mitigazione ambientale era relativa a una superficie di 400 mq. Inoltre, a parere dell'appellante è errata la decisione di ritenere non provata l'epoca in cui è avvenuto il disboscamento di 2.125 mq, avendo il giudice di primo grado non correttamente qualificato tali illeciti come istantanei, anziché come illeciti permanenti. L'appellante ritiene, inoltre, non corretta la decisione del tribunale di escludere per la ordinanza n. 5967/23 le spese di istruttoria quantificate in € 120,00, atteso che tali spese sono dovute in misura fissa a prescindere dalla sanzione irrogata. Secondo il , poi, sarebbe errata la decisione di Pt_1
limitare l'ordine di ripristino alla superficie di 400 mq relativa all'area di raccolta dei liquami, atteso che l'ordinanza impugnata non faceva alcun riferimento all'ordine di ripristino, che, invece, era contenuto in un altro provvedimento (n. 5718) non impugnato davanti al sul quale si è formato CP_4
il giudicato. L'appellante contesta, inoltre, il fatto che la decisione sarebbe in contrasto con il disposto di cui all'art. 28 L. 689/81, avendo diminuito l'area oggetto di ripristino sul presupposto che si era ridotta la sanzione pecuniaria, in ragione della presunta prescrizione. In realtà, a parere del , il Pt_1
potere della Pubblica Amministrazione di ordinare il ripristino sia in ambito penale che in quello amministrativo sarebbe assolutamente escluso da qualsiasi calcolo della prescrizione, in quanto,
pagina 6 di 11 altrimenti argomentando, si consentirebbe una illegittima sanatoria di tutti gli abusi sia edilizi che ambientali ancorata al mero decorso del tempo. A parere dell'appellante, infine, la decisione di limitare l'ordine del ripristino all'area di 400 mq sarebbe anche suscettibile di un vizio di ultrapetizione,
essendosi i ricorrenti nel giudizio di primo grado limitati a chiedere l'annullamento delle ordinanze ingiunzione.
L'appello è fondato.
La Corte ritiene dirimente, ai fini dell'accoglimento dell'appello, il fatto che non sia condivisibile la decisione del tribunale di ritenere il credito sanzionatorio parzialmente prescritto sul presupposto che la pretesa sanzionatoria avrebbe dovuto essere fatta valere entro il termine di prescrizione di cinque anni dalla commissione della violazione, indicando come termine a ritroso quello della notifica dei verbali,
avvenuta nel giugno 2018.
Si osserva, infatti, che oggetto dell'illecito contestato è la violazione della disposizione di cui all'art. 43
della L.R. 31/2008, relativa alla difesa del patrimonio silvo-pastorale, la quale prevede che gli interventi di trasformazione del bosco, consistenti in ogni intervento artificiale che comporta l'eliminazione della vegetazione esistente, oppure l'asportazione o la modifica del suolo forestale finalizzato a una utilizzazione diversa da quella forestale, sono vietati, salvo “le autorizzazioni
rilasciate dalle province, dalle comunità montane o Unioni di comuni e dagli enti gestori di parchi e
riserve regionali, per il territorio di rispettiva competenza, compatibilmente con la conservazione della
biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la difesa dalle valanghe e dalla
caduta dei massi, con la tutela del paesaggio, con l'azione frangivento e di igiene ambientale locale.
La conservazione della biodiversità si basa sulla salvaguardia e gestione sostenibile del patrimonio
forestale mediante forme appropriate di selvicoltura”. In caso di violazione di tale disposizione, l'art. 61 della L.R. 31/2008 prevede espressamente che: “Le funzioni di vigilanza e di accertamento delle
violazioni relative all'attuazione del presente titolo sono esercitate dal corpo forestale regionale, dal
pagina 7 di 11 corpo forestale dello Stato, dalle guardie dei parchi regionali, dalle guardie boschive comunali, dagli
agenti della polizia locale. Tali funzioni possono essere attribuite alle guardie ecologiche volontarie,
di cui alla legge regionale 28 febbraio 2005, n. 9 (Nuova disciplina del servizio volontario di vigilanza
ecologica), che abbiano frequentato corsi di formazione sugli aspetti selvicolturali e normativi in
materia forestale. Chi realizza trasformazioni del bosco di cui all'articolo 43 senza la prescritta
autorizzazione o in difformità dalla stessa è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 105,57 a euro 316,71 per ogni 10 metri quadrati o frazione di superficie di bosco trasformata. La
medesima sanzione, calcolata sulla base della superficie trasformata o sua frazione, si applica per la
mancata realizzazione degli interventi compensativi prescritti dall'autorità. […] Se con la medesima
condotta sono violati gli articoli 43 e 44 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per
la violazione più grave, aumentata di un terzo. Il pagamento della sanzione non esonera il trasgressore
dall'obbligo di richiedere l'autorizzazione in sanatoria per l'intervento realizzato. Se l'opera realizzata
non è comunque autorizzabile, il trasgressore è tenuto al ripristino e al recupero ambientale dei
luoghi; a tal fine i comuni, le province, le comunità montane e gli enti gestori dei parchi e delle riserve
regionali ordinano il ripristino, indicandone le modalità e i termini. Se il trasgressore non ottempera, i
medesimi enti, previa diffida, dispongono l'esecuzione degli interventi con oneri a carico del
trasgressore stesso”. In considerazione di tali previsioni, è evidente che lo stesso legislatore ha voluto disporre, in caso di violazione della norma di cui all'art. 43, non solo l'applicazione di una sanzione,
ma anche, ove non sia possibile ottenere una autorizzazione in sanatoria per l'intervento realizzato, la condanna del trasgressore a procedere a un ripristino dello stato dei luoghi.
Nel caso di specie, risulta per tabulas che i trasgressori, odierni appellanti, non solo erano stati sanzionati per l'illecito commesso, ma erano anche stati condannati al ripristino, secondo quanto indicato nella ordinanza n. 5718 del 3.06.2019 (doc.
5.7 del fascicolo di parte appellante), in esecuzione della quale la stessa azienda agricola aveva presentato più progetti di ripristino,
pacificamente non eseguiti (docc. 5.8, 5.9 e 5.10 del fascicolo di parte appellante), oggetto, poi, di pagina 8 di 11 riscontro da parte dell'ente e di concessione di una proroga (doc.
5.12 e 5.13 del fascicolo di parte appellante).
In considerazione di tale obbligo di ripristino, è evidente che l'illecito de quo non può essere qualificato come istantaneo, dovendo, invece, qualificarsi, quale illecito ambientale, come permanente,
il quale è “[…] caratterizzato dall'obbligo perdurante nel tempo di ripristinare lo stato dei luoghi
[…]” (Consiglio di Stato, n. 7793/2020; Consiglio di Stato, n. 4755/2020), “[…] con la conseguenza
che, vertendosi in materia di illeciti permanenti, il potere amministrativo repressivo può essere
esercitato senza limiti di tempo e senza necessità di motivazione in ordine al ritardo nell'esercizio del
potere (Cons. Stato, sez. VI, 19 ottobre 1995, n. 1162; sez. V, 8 giugno 1994, n. 614) […]” (Consiglio
di Stato, n. 6605/2019).
In forza di ciò, la Corte ritiene che il dies a quo di cui al termine di prescrizione quinquennale, ex art. 28, l. 689/1981, nel caso di specie, inizia a decorrere non dalla commissione del fatto illecito, come ritenuto dal tribunale, ma da quando viene meno la permanenza della condotta illecita, ossia da quando non ne vengano eliminati gli effetti nella loro materialità o antigiuridicità, ovvero dal momento in cui lo stato dei luoghi viene ripristinato o la sua alterazione viene resa legittima (Cass. n. 4843/2021; Cass.
n. 22646/2022; v. anche Consiglio di Stato, n. 7793/2020). In realtà, nella fattispecie in questione, non risulta alcuna delle circostanze di fatto produttive della cessazione dello stato di permanenza dell'illecito, essendo fatti pacifici che gli odierni appellati non hanno provveduto nelle more né al ripristino dello stato originario dei luoghi, né, tanto meno, hanno provato di avere ottenuto, in via alternativa, dall' il rilascio di titoli abilitativi in sanatoria, con conseguente protrarsi della CP_5
condotta illecita.
In considerazione di ciò non è possibile ritenere prescritto il diritto sanzionatorio al momento in cui le ordinanze-ingiunzione sono state notificate nel giugno 2023 (docc.
5.3 e 5.4 del fascicolo di parte appellante), tenuto conto che anche a seguito del sopralluogo da parte degli incaricati dell' CP_5
pagina 9 di 11 svoltosi in data 27.03.2018 (cfr. doc. 4 allegato al verbale PV 608/2018, fascicolo ricorrente, doc. 5.15
del fascicolo di parte appellante) e dei verbali di accertamento notificati nel giugno 2018 (doc.
5.15 e
5.16 del fascicolo di parte appellante) l'illecito non risulta essere stato eliminato.
Ne consegue, dunque, il diritto in capo all' di ottenere il pagamento della somma di € CP_5
30.063,82, come indicata nella ordinanza ingiunzione n. 5967/2023, oltre all'importo di € 120,00, il quale è sempre previsto in misura fissa per le spese istruttorie, come si evince anche dalla altra ordinanza ingiunzione n. 5968/2023, pienamente confermata e non oggetto di appello.
Nell'accoglimento di tali motivi di appello, restano assorbiti tutti gli altri motivi svolti, anche in relazione all'area che deve essere oggetto di ripristino, la quale deve essere individuata in quella indicata originariamente in sede delle ordinanze ingiunzione, senza limitazione alcuna.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa (tra € 26.001,00 e € 52.000,00), delle attività svolte per la fase di studio, per la fase introduttiva e per quella decisionale, applicando per le prime due fasi i parametri medi e per la fase decisionale i parametri minimi, in difetto di deposito di memorie,
dovendosi escludere la fase istruttoria non svoltasi in entrambi i giudizi.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, conferma la ordinanza ingiunzione n.
5967/2023;
- condanna e al pagamento in solido in CP_1 Controparte_3 Controparte_2
favore di delle spese di lite, liquidate, per il giudizio di Parte_1
primo grado, in € 4.358,00 per compensi (di cui € 1.701,00 per la fase di studio della controversia,
pagina 10 di 11 € 1.204,00 per quella introduttiva del giudizio ed € 1.453,00 per quella decisionale) e per il presente giudizio in € 5.211,00 (di cui € 2.058,00 per la fase di studio della controversia, € 1.418,00 per quella introduttiva del giudizio ed € 1.753,00 per quella decisionale), oltre spese generali determinate nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 5 novembre 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
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La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del MOT Luca Pellicano.
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