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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 16/12/2025, n. 2017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2017 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 13848/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
FR RINALDI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 13848/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. RICHINI CHIARA, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio del difensore in Desenzano del Garda (BS), Via Adua n. 1
e
(c.f. ), con l'avv. MORI ISABELLA, elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliato/a presso lo studio del difensore in Brescia, Via Solferino n. 21
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: regolamentazione congiunta dei rapporti concernenti figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI
In data 14.11.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
«A. ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA' GENITORIALE:
1) Il figlio sarà affidato ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre e Per_1 con diritto del padre di vedere il figlio secondo le seguenti modalità:
- nelle due settimane al mese in cui il padre lavora il pomeriggio (dalle ore 12.30 alle ore 20.30), trascorrerà con il figlio il martedì e il giovedì pomeriggio, dalla fine del turno lavorativo, Per_1 avendo cura di recarsi a prendere il figlio presso la casa materna sino alla mattina successiva, quando avrà cura di riaccompagnare il figlio presso l'asilo (o presso la scuola che frequenterà) o presso la casa materna, entro l'ora di pranzo, durante i periodi di vacanza, nonché il fine settimana dal sabato mattina alla domenica sera entro le ore 21.00, quando avrà cura di accompagnare il figlio presso la casa materna;
- nelle due settimane al mese in cui il padre lavora la mattina (dalle ore 6.00 alle ore 12.30), trascorrerà con il figlio il martedì e il giovedì pomeriggio dall'uscita dall'asilo/scuola (o dalle Per_1 ore 15 nei periodi di vacanza) e sino alle ore 21.00, quando lo riaccompagnerà presso la casa materna.
2) Per quanto concerne le festività natalizie, pasquali, ed estive come da prassi. Vale a dire, rispettivamente, 7 giorni con il padre e 7 giorni con la madre in modo da alternare di anno in anno
Vigilia e Natale con l'un genitore ed il capodanno con l'altro genitore;
3 giorni con il padre e 3 giorni con la madre in moda da alternare di anno in anno la Pasqua con l'uno e il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore;
festività singole da gestire secondo il calendario ordinario;
laddove richiesto dal genitore interessato, il compleanno della madre e la festa della mamma con la mamma, il compleanno del padre e la festa del papà con il padre;
i compleanni di , solo se richiesto dal Per_1 genitore non collocatario per quella data, da trascorrere con entrambi i genitori, eventualmente suddividendo a metà la giornata o comunque consentendo ad entrambi i genitori di poter vedere/salutare il figlio. In ordine alle vacanze estive, entrambi i genitori avranno la facoltà di trascorrere con il figlio almeno 15 (quindici) giorni anche non consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di giugno e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo, entro il 31 maggio di ogni anno, tenuto conto anche delle reciproche esigenze lavorative. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio. Per qualsivoglia altra festività nel corso dell'anno si seguirà il criterio dell'alternanza, tra cui anche il giorno del compleanno del figlio, qualora non fosse possibile suddividerlo come sopra.
Qualunque deroga alle condizioni sopracitate dovrà essere consensualmente concertata tra le parti.
3) I genitori, soprattutto nell'interesse del minore, si impegnano a rispettare il calendario concordato, salvo necessità imprevedibili e urgenti. Il genitore che dovesse trovarsi in tale situazione avrà cura, prima di affidare il figlio a terzi (ancorché parenti o baby sitter), di richiedere la disponibilità dell'altro genitore. Il genitore che avrà con sé il minore dovrà sempre comunicare, ove si trova lo stesso, e anche se quest'ultimo è affidato a terzi (ad eccezione dei nonni paterni e nonna materna).
4) Le decisioni di maggior interesse per il figlio [con ciò intendendosi quelle relative alla scuola, ad eventuali corsi di recupero scolastici, a sport e tempo libero nonché a terapie varie (quest'ultime tranne quelle comportanti una scelta medica di natura urgente da ascriversi al genitore con cui il figlio si trovi nel momento della stringente necessità con impegno e obbligo dello stesso a comunicarle con la massima tempestività all'altro)] dovranno essere concordate insieme dai genitori, tenendo conto delle specifiche capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di
. Quanto alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale verrà invece Per_1 esercitata disgiuntamente a cura dei due genitori, con conseguente tacita autorizzazione a ciascun genitore all'esercizio separato della responsabilità per le questioni attinenti alla vita quotidiana ordinaria. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio;
5) I genitori si impegnano altresì, al fine di non creare inutili disagi al minore, a non coinvolgere mai in eventuali discussioni ed evitare qualsiasi discussione avanti al minore. Per_1
6) Entrambi i genitori si impegnano per l'effetto a mantenere una comunicazione regolare con l'altro genitore nonché ad essere collaborativi tra loro e avvisare tempestivamente in caso di emergenze che riguardino il figlio.
7) Ciascun genitore, inoltre, durante il tempo di rispettiva permanenza del figlio presso di sé, dovrà favorire e permettere al minore almeno una telefonata o videochiamata quotidiana all'altro genitore, se lo richieda/desideri.
8) Nel rispetto anche dell'età di , nell'eventualità in cui si ammali, il genitore che ha in quel Per_1 momento in carico il figlio sarà tenuto a darne tempestiva comunicazione all'altro per le determinazioni del caso, affinché, salvo problematiche o necessità particolari di uno dei genitori, il bambino venga lasciato presso l'abitazione del genitore in cui già si trovi in quel momento, consentendo poi all'altro genitore di recuperare gli eventuali giorni perduti di collocazione non appena sarà guarito.
B. ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE
1) L'immobile in comproprietà tra i sig.ri e sito in LE, Via Monte Fumo, 8, Pt_1 Pt_2 adibito ad abitazione familiare, verrà assegnato alla sig.ra ed il mutuo gravante sullo stesso Pt_2 continuerà ad essere corrisposto al 50% da ciascuno. La sig.ra provvederà a volturare tutte Pt_2 le utenze a proprio nome entro un termine congruo dalla sottoscrizione del presente ricorso. Quanto alle spese condominiali, dalla data di deposito del presente ricorso saranno pagate in toto dalla sig.ra . Pt_2
RAPPORTI ECONOMICI
1) L'assegno unico universale verrà percepito nella misura del 100% dalla madre, a titolo di contributo del padre al mantenimento ordinario del figlio , mentre le detrazioni fiscali o Per_1 ulteriori bonus per il figlio, saranno divisi al 50% tra i genitori. 2) Per quanto concerne le spese straordinarie, resta fermo l'obbligo per entrambi i genitori di contribuzione al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo d'intesa siglato tra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di Brescia il 14 luglio 2016 allegato al presente ricorso (cfr. doc. 7).
3) Il sig. manifesta, altresì, sin d'ora il proprio consenso affinché il figlio continui a Pt_1 Per_1 frequentare l'asilo nido privato e che continui il proprio percorso di istruzione presso la scuola privata, anche per la successiva scuola dell'infanzia già individuata nell'Istituto Canossiane a
LE (BS), impegnandosi a versare il 50% della retta scolastica, nel limite massimo di una retta mensile di € 500,00 e dunque pari a € 250,00 in capo a ciascun genitore.
4) Nel caso di cui sorgesse la necessità per la sig.ra di ricorrere all'aiuto di una baby sitter Pt_2 per , ed anche il padre – previamente informato - sia impossibilitato a tenere il figlio, il sig. Per_1
ne sosterrà il 50% della relativa spesa. Pt_1
5) Entrambi i genitori sin da ora acconsentono al rilascio di apposito passaporto intestato al minore e/o di carta d'identità valida anche per l'espatrio.
6) Le partisi dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.
D. AR
1) Entrambi i genitori s'impegnano a garantire al figlio un rapporto equilibrato con i nonni materni,
e con la nonna paterna ed a non ostacolare in alcun modo il loro coinvolgimento nella vita del minore.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato il 2.7.2025 e , premesso di Parte_1 Parte_2 essere genitori di nato il [...], domandavano la regolamentazione dei rapporti personali Per_1 ed economici concernenti il figlio in seguito alla cessazione della convivenza more uxorio,
All'udienza del 11.11.2025 a trattazione scritta, il ricorso era rimesso al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero.
***
Ritenuto l'accordo pienamente conforme alla legge ed all'interesse morale e materiale del figlio minorenne, il Collegio dispone in conformità.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio si intendono integralmente compensate.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., dispone in conformità all'accordo trascritto in epigrafe.
Spese del giudizio interamente compensate. Brescia, camera di consiglio del 11/12/2025
Il Presidente est.
TA TE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
FR RINALDI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 13848/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. RICHINI CHIARA, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio del difensore in Desenzano del Garda (BS), Via Adua n. 1
e
(c.f. ), con l'avv. MORI ISABELLA, elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliato/a presso lo studio del difensore in Brescia, Via Solferino n. 21
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: regolamentazione congiunta dei rapporti concernenti figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI
In data 14.11.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
«A. ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA' GENITORIALE:
1) Il figlio sarà affidato ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre e Per_1 con diritto del padre di vedere il figlio secondo le seguenti modalità:
- nelle due settimane al mese in cui il padre lavora il pomeriggio (dalle ore 12.30 alle ore 20.30), trascorrerà con il figlio il martedì e il giovedì pomeriggio, dalla fine del turno lavorativo, Per_1 avendo cura di recarsi a prendere il figlio presso la casa materna sino alla mattina successiva, quando avrà cura di riaccompagnare il figlio presso l'asilo (o presso la scuola che frequenterà) o presso la casa materna, entro l'ora di pranzo, durante i periodi di vacanza, nonché il fine settimana dal sabato mattina alla domenica sera entro le ore 21.00, quando avrà cura di accompagnare il figlio presso la casa materna;
- nelle due settimane al mese in cui il padre lavora la mattina (dalle ore 6.00 alle ore 12.30), trascorrerà con il figlio il martedì e il giovedì pomeriggio dall'uscita dall'asilo/scuola (o dalle Per_1 ore 15 nei periodi di vacanza) e sino alle ore 21.00, quando lo riaccompagnerà presso la casa materna.
2) Per quanto concerne le festività natalizie, pasquali, ed estive come da prassi. Vale a dire, rispettivamente, 7 giorni con il padre e 7 giorni con la madre in modo da alternare di anno in anno
Vigilia e Natale con l'un genitore ed il capodanno con l'altro genitore;
3 giorni con il padre e 3 giorni con la madre in moda da alternare di anno in anno la Pasqua con l'uno e il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore;
festività singole da gestire secondo il calendario ordinario;
laddove richiesto dal genitore interessato, il compleanno della madre e la festa della mamma con la mamma, il compleanno del padre e la festa del papà con il padre;
i compleanni di , solo se richiesto dal Per_1 genitore non collocatario per quella data, da trascorrere con entrambi i genitori, eventualmente suddividendo a metà la giornata o comunque consentendo ad entrambi i genitori di poter vedere/salutare il figlio. In ordine alle vacanze estive, entrambi i genitori avranno la facoltà di trascorrere con il figlio almeno 15 (quindici) giorni anche non consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di giugno e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo, entro il 31 maggio di ogni anno, tenuto conto anche delle reciproche esigenze lavorative. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio. Per qualsivoglia altra festività nel corso dell'anno si seguirà il criterio dell'alternanza, tra cui anche il giorno del compleanno del figlio, qualora non fosse possibile suddividerlo come sopra.
Qualunque deroga alle condizioni sopracitate dovrà essere consensualmente concertata tra le parti.
3) I genitori, soprattutto nell'interesse del minore, si impegnano a rispettare il calendario concordato, salvo necessità imprevedibili e urgenti. Il genitore che dovesse trovarsi in tale situazione avrà cura, prima di affidare il figlio a terzi (ancorché parenti o baby sitter), di richiedere la disponibilità dell'altro genitore. Il genitore che avrà con sé il minore dovrà sempre comunicare, ove si trova lo stesso, e anche se quest'ultimo è affidato a terzi (ad eccezione dei nonni paterni e nonna materna).
4) Le decisioni di maggior interesse per il figlio [con ciò intendendosi quelle relative alla scuola, ad eventuali corsi di recupero scolastici, a sport e tempo libero nonché a terapie varie (quest'ultime tranne quelle comportanti una scelta medica di natura urgente da ascriversi al genitore con cui il figlio si trovi nel momento della stringente necessità con impegno e obbligo dello stesso a comunicarle con la massima tempestività all'altro)] dovranno essere concordate insieme dai genitori, tenendo conto delle specifiche capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di
. Quanto alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale verrà invece Per_1 esercitata disgiuntamente a cura dei due genitori, con conseguente tacita autorizzazione a ciascun genitore all'esercizio separato della responsabilità per le questioni attinenti alla vita quotidiana ordinaria. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio;
5) I genitori si impegnano altresì, al fine di non creare inutili disagi al minore, a non coinvolgere mai in eventuali discussioni ed evitare qualsiasi discussione avanti al minore. Per_1
6) Entrambi i genitori si impegnano per l'effetto a mantenere una comunicazione regolare con l'altro genitore nonché ad essere collaborativi tra loro e avvisare tempestivamente in caso di emergenze che riguardino il figlio.
7) Ciascun genitore, inoltre, durante il tempo di rispettiva permanenza del figlio presso di sé, dovrà favorire e permettere al minore almeno una telefonata o videochiamata quotidiana all'altro genitore, se lo richieda/desideri.
8) Nel rispetto anche dell'età di , nell'eventualità in cui si ammali, il genitore che ha in quel Per_1 momento in carico il figlio sarà tenuto a darne tempestiva comunicazione all'altro per le determinazioni del caso, affinché, salvo problematiche o necessità particolari di uno dei genitori, il bambino venga lasciato presso l'abitazione del genitore in cui già si trovi in quel momento, consentendo poi all'altro genitore di recuperare gli eventuali giorni perduti di collocazione non appena sarà guarito.
B. ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE
1) L'immobile in comproprietà tra i sig.ri e sito in LE, Via Monte Fumo, 8, Pt_1 Pt_2 adibito ad abitazione familiare, verrà assegnato alla sig.ra ed il mutuo gravante sullo stesso Pt_2 continuerà ad essere corrisposto al 50% da ciascuno. La sig.ra provvederà a volturare tutte Pt_2 le utenze a proprio nome entro un termine congruo dalla sottoscrizione del presente ricorso. Quanto alle spese condominiali, dalla data di deposito del presente ricorso saranno pagate in toto dalla sig.ra . Pt_2
RAPPORTI ECONOMICI
1) L'assegno unico universale verrà percepito nella misura del 100% dalla madre, a titolo di contributo del padre al mantenimento ordinario del figlio , mentre le detrazioni fiscali o Per_1 ulteriori bonus per il figlio, saranno divisi al 50% tra i genitori. 2) Per quanto concerne le spese straordinarie, resta fermo l'obbligo per entrambi i genitori di contribuzione al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo d'intesa siglato tra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di Brescia il 14 luglio 2016 allegato al presente ricorso (cfr. doc. 7).
3) Il sig. manifesta, altresì, sin d'ora il proprio consenso affinché il figlio continui a Pt_1 Per_1 frequentare l'asilo nido privato e che continui il proprio percorso di istruzione presso la scuola privata, anche per la successiva scuola dell'infanzia già individuata nell'Istituto Canossiane a
LE (BS), impegnandosi a versare il 50% della retta scolastica, nel limite massimo di una retta mensile di € 500,00 e dunque pari a € 250,00 in capo a ciascun genitore.
4) Nel caso di cui sorgesse la necessità per la sig.ra di ricorrere all'aiuto di una baby sitter Pt_2 per , ed anche il padre – previamente informato - sia impossibilitato a tenere il figlio, il sig. Per_1
ne sosterrà il 50% della relativa spesa. Pt_1
5) Entrambi i genitori sin da ora acconsentono al rilascio di apposito passaporto intestato al minore e/o di carta d'identità valida anche per l'espatrio.
6) Le partisi dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.
D. AR
1) Entrambi i genitori s'impegnano a garantire al figlio un rapporto equilibrato con i nonni materni,
e con la nonna paterna ed a non ostacolare in alcun modo il loro coinvolgimento nella vita del minore.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato il 2.7.2025 e , premesso di Parte_1 Parte_2 essere genitori di nato il [...], domandavano la regolamentazione dei rapporti personali Per_1 ed economici concernenti il figlio in seguito alla cessazione della convivenza more uxorio,
All'udienza del 11.11.2025 a trattazione scritta, il ricorso era rimesso al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero.
***
Ritenuto l'accordo pienamente conforme alla legge ed all'interesse morale e materiale del figlio minorenne, il Collegio dispone in conformità.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio si intendono integralmente compensate.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., dispone in conformità all'accordo trascritto in epigrafe.
Spese del giudizio interamente compensate. Brescia, camera di consiglio del 11/12/2025
Il Presidente est.
TA TE