Articolo 26 della Legge 24 marzo 1958, n. 195
Articolo 25Articolo 27
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30 marzo 2002
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21 giugno 2022
Art. 26. (( (Votazioni). )) (( 1. I magistrati in servizio presso i tribunali, le procure della Repubblica presso i tribunali, le corti di appello, le procure generali presso le corti di appello, i tribunali per i minorenni e le relative procure nonche' presso i tribunali di sorveglianza votano nel seggio del tribunale del luogo nel quale ha sede l'ufficio di appartenenza.
2. I magistrati dell'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione e i magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo votano presso il seggio del tribunale di Roma.
3. I magistrati della Corte di cassazione e della Procura generale presso la stessa Corte nonche' i magistrati del Tribunale superiore delle acque pubbliche votano presso l'ufficio centrale elettorale costituito presso la Corte di cassazione.
4. I magistrati collocati fuori ruolo votano nel seggio previsto per i magistrati dell'ufficio di provenienza.
5. Alle operazioni di voto e' dedicato un tempo complessivo effettivo non inferiore a diciotto ore.
6. Ogni elettore riceve tre schede, una per ogni collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettere a), b) e c), ed esprime il proprio voto indicando su ogni scheda il nominativo di un solo candidato.
7. Sono bianche le schede prive di voto.
8. Sono nulle le schede nelle quali vi sono segni che rendono il voto riconoscibile.
9. E' nullo il voto espresso per magistrati eleggibili in collegi diversi da quello in cui e' espresso il voto, nonche' il voto espresso in difformita' da quanto previsto al comma 6 ))
Entrata in vigore il 21 giugno 2022
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