Sentenza 2 ottobre 2018
Massime • 1
In tema di azione di manutenzione del possesso, affinché un soggetto possa qualificarsi come autore morale della turbativa, occorre che egli, pur non avendo autorizzato la condotta illecita, ne abbia tratto vantaggio (criterio del "cui prodest") e che sia consapevole dell'illiceità dell'atto di molestia compiuto da terzi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 02/10/2018, n. 23855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23855 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2018 |
Testo completo
23855 -18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CU SECONDA SEZIONE CIVILE R.G. 14797/2015 Composta da Cron. 23 SS -Presidente- Felice MANNA Rep. Ud. 26/04/2018 Giuseppe GRASSO -Consigliere- Oggetto: POSSESSO. Giuseppe TEDESCO -Consigliere rel.- -Consigliere - Rossana GIANNACCARI Giuseppe FORTUNATO -Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 14797/2015 R.G. proposto da LINGOTTO IMMOBILIARE S.r.I., rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall'avv. Vittorio Volonté, con domicilio eletto in Gerenzano (VA), via Galilei 1, presso lo studio del difensore;
- ricorrente-
contro
LI NG, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in calce al controricorso, dall'avv. Giuseppe Gibilisco, con domicilio eletto in Roma, viale Parioli 79/h, presso lo studio dell'avv. Pio Corti;
-controricorrente- MIGLIORATI IU, DE GRANDI RC;
-intimati- avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 4356, depositata il 3 dicembre 2014. 1493 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26 aprile 2018 dal Consigliere Giuseppe Tedesco. Udito l'avv. Vittorio Volontè per la ricorrente. udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alberto Celeste, che ha concluso per l'inammissibilità o in subordine per il rigetto del ricorso. FATTI DI CUASA La TT Immobiliare S.r.l., acquirente di un immobile in Venegono Superiore al quale al quale si accedeva attraverso le particelle in comproprietà n. 1374 e 1995, di fatto utilizzate dalla ricorrente per il transito di mezzi pesanti al fine di provvedere alla costruzione di un immobile, con ricorso possessorio del 14 novembre 2005, proposto nei confronti di MO EL, AT IU e De ND RC, denunciava di aver subito molestie nell'esercizio del possesso, sia attraverso il compimento di atti materiali (parcheggio di veicoli in modo da ostacolare il passaggio dei mezzi di cantiere), sia attraverso una diffida recapitata a mezzo di legale. Chiedeva quindi la manutenzione del possesso mediante cessazione delle molestie e delle turbative. La ricorrente otteneva ragione in fase sommaria e il giudizio, proseguito per il merito, era definito dal tribunale con sentenza di rigetto, confermata dalla Corte d'appello di Milano. La corte di merito riconosceva che la diffida del 4 agosto 2005 a firma del legale dei convenuti, siccome con conteneva la minaccia di azioni materiali, non costituiva molestia "di diritto”. Quanto alle molestie materiali, la corte di merito rilevava che i comportamenti erano stati posti in essere da soggetti diversi dai convenuti e che l'esistenza di un rapporto di parentela fra gli autori del fatto e una delle parti in causa non bastava a dar luogo alla figura dell'autore morale. - 2 - Ha aggiunto che coloro i quali che avevano agito, abitando in loco, potevano avere un autonomo interesse a opporsi al transito. Per la cassazione della sentenza la TT Immobiliare ha proposto ricorso, affidato a due motivi. MO EL ha resistito con controricorso. Gli altri intimati sono rimasti tali. RAGIONI DELLA DECISIONE La morte del controricorrente, comunicata da difensore, è fatto privo di rilevanza nel presente giudizio di legittimità, al quale non è applicabile l'istituto dell'interruzione del processo, con la conseguenza che la morte di una delle parti, intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio, non assume alcun rilievo, né consente agli eredi di tale parte l'ingresso nel processo» (Cass. n. 1757/2016). Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1170 c.c. e dell'art. 81 c.p.c. (art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.). La ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui la corte di merito ha ravvisato nella lettera del 4 agosto 2005, fatta recapitare dai convenuti tramite legale, l'espressione di una volontà "finalizzata a una definizione bonaria della questione", senza minaccia di imminenti azioni materiali. La ricorrente sostiene che la corte, nel valutare il contenuto della diffida, non poteva prescindere dal considerare l'evidente legame esistente fra la volontà in essa enunciata e gli atti di turbativa posti in essere dai terzi, essendo i convenuti i soli soggetti che avevano manifestato una volontà diretta a impedire il transito. Il secondo motivo denuncia omesso esame di fatti decisivi per il giudizio (art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.). La corte di merito non ha considerato che i convenuti avevano ribadito in sede di interrogatorio formale la loro opposizione al transito, motivata con il carattere privato della strada, e che le molestie ripresero e si accentuarono in pendenza della lite. - 3- Per contro non vi era prova che coloro i quali avevano posto in essere gli atti di turbativa avessero la residenza in loco, né che fossero stati disturbati dal passaggio. Il primo motivo è fondato. La corte d'appello ha negato che la diffida del 4 agosto 2005 integrasse molestia "di diritto", in base al rilievo che essa si esauriva nella negazione del diritto altrui, senza far temere imminenti azioni materiali contrastanti con la situazione di possesso. consolidato nellaL'affermazione riprende un principio giurisprudenza della Suprema Corte in tema di molestia di diritto (Cass. n. 20800/2011; n. 1409/1999), che però non è stato correttamente applicato. Infatti la valutazione della diffida non poteva esaurirsi nell'analisi del suo contenuto letterale, ma doveva essere operata in rapporto al fatto che, nella specie, la ricorrente aveva denunciato anche molestie di fatto, consistenti nel parcheggio di veicoli nella stradina attuato in modo da impedire il passaggio dei mezzi pesanti. In verità la corte ha considerato tali condotte materiali, ma ha affermato che esse non erano state poste in essere dai resistenti, ma da soggetti terzi, in assenza di elementi idonei a dar luogo alla figura dell'autore morale". Il rilievo trascura che in tema di azione di manutenzione nel possesso, perché un soggetto possa qualificarsi come autore morale della turbativa, è sufficiente che egli, pur non avendo autorizzato la condotta illecita, né abbia tratto vantaggio (criterio del cui prodest) e che sia consapevole dell'illiceità dell'atto di molestia compiuto da terzi (Cass. n. 18216/2013; n. 1222/1997). Viceversa la considerazione di tale criterio del cui prodest è completamente mancata nella ricostruzione e valutazione dei fatti operata dalla corte d'appello, che avrebbe dovuto chiedersi innanzitutto se la volontà enunciata nella diffida e gli atti materiali di - 4 - turbativa non si integrassero reciprocamente, in guisa da dar vita, con riferimento alla manifestazione di volontà, alla molestia "di diritto" e, con riferimento agli atti materiali, alla figura dell'autore morale. È assorbito il secondo motivo. Si impone pertanto, in relazione al motivo accolto, la cassazione della sentenza, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano, che provvederà a nuovo esame attenendosi ai principi di cui sopra e regolerà le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso;
dichiara assorbito il secondo;
cassa la sentenza in relazione al motivo accolto;
rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Milano anche per le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, il 26 aprile 2018. Il giudice estensore Suseppe Telva PresidIl Presidente DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi, 02 OTT. 2018 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dott.ssa Isabella Panacchia JoBlo PersieПровель - 5 -