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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 16/05/2025, n. 1581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1581 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario dott.ssa G. Imperiale
All'udienza del giorno 16 maggio 2025 svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Nella causa per opposizione all'esecuzione promossa da
in qualità di tutore legale di , Parte_1 Parte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. I. Tirinato come da mandato in atti contro
, in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. G. Leomanni come da mandato in atti nonchè
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ha pronunciato sentenza con il seguente
DISPOSITIVO CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
Con ricorso del 28 Maggio 2024 la IG.ra , nella qualità di tutore Parte_1
legale del IG. , proponeva opposizione ex art. 615-624 c.p.c. avverso Parte_2
l'atto di Pignoramento presso Terzi ex artt. 72 bis e 48 bis DPR n. 602/73 Fascicolo
59/2024/75588, notificato al Sig. in data 08.05.24 da Agenzia delle Parte_2
Entrate Riscossione per la Provincia di Lecce, mediante il quale venivano assoggettate a pignoramento presso il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, le somme di denaro fino a concorrenza dell'importo di € 37.985,50.
Con provvedimento del 04.11.2024 veniva dichiarata il non luogo a procedere in ordine alla istanza di sospensione e fissato il termine di giorni 60 per l'introduzione del giudizio di merito.
Instauratosi regolarmente il contradditorio e dichiarata la contumacia di
Ministero della Giustizia- terzo pignorato – la causa veniva rinviata per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Con il primo motivo di opposizione la IG.ra eccepisce la prescrizione Pt_2
della pretesa creditoria di cui al pignoramento impugnato.
L'atto di pignoramento, notificato da , Controparte_1
riguarda le seguenti cartelle esattoriali:
n. 05920010156128976000;
n. 05920010192015757000;
n. 05920031003789267000;
n. 05920050031644663000;
n. 05920060008114838000;
n. 05920070035412442000;
A supporto della propria pretesa creditoria ha depositato: CP_2
intimazione di pagamento n. 05920249004151381000 notificato in data
28.03.2024; intimazione di pagamento n.05920169003307051000 notificato in data
11.04.2016.
Dall'esame di quest'ultima intimazione di pagamento si evince che le cartelle di pagamento ivi indicate sono parzialmente differenti a quelle oggetto di pignoramento.
2 Inoltre, le cartelle di pagamento per cui è causa sono state notificate ai sensi dell'art. 140 c.p.c. attesa la irreperibilità della destinataria.
Orbene, sul punto occorre premettere che la rituale e corretta notificazione della cartella di pagamento costituisce il presupposto indefettibile per la legittima adozione di qualsivoglia misura espropriativa e/o cautelare, pertanto, laddove l'esattore abbia omesso di rispettare l'iter notificatorio e comunque non abbia garantito al contribuente l'effettiva conoscenza legale della stessa, la pretesa erariale dovrà considerarsi illegittima, in assenza di un valido titolo legittimante.
La cartella di pagamento costituisce, infatti, l'unico procedimento a cui l'ordinamento riconosce l'idoneità a svolgere la funzione di “veicolo del ruolo”, ovverosia al contempo di titolo esecutivo e di atto di precetto.
In buona sostanza affinché il Riscossore eserciti, ex positivo iure, il proprio potere di imperio indirizzato alla riscossione coattiva di una pretesa tributaria, sarà necessario che vengano espletate le seguenti imprescindibili incombenze:
Formazione del ruolo da parte dell'ufficio impositore e trasmissione dello stesso all'agente della riscossione;
Rituale notificazione della cartella di pagamento che trattandosi del veicolo del ruolo, assume la veste di titolo esecutivo e di atto di precetto, nei modi ed entro i termini stabiliti dalla Legge.
Sul ruolo primario della notificazione, si veda il principio di diritto sancito dal Plenum della Suprema Corte di Cassazione, SS. UU. n° 16412/07: “la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una
progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a
portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace
esercizio del diritto di difesa24”.
3 In buona sostanza, a mente degli autorevoli considerazioni espressi dalla S.C., si approda alla conclusione che le cartelle esattoriali potranno rappresentare valido titolo esecutivo sia per l'adozione di una misura cautelare (ad esempio l'iscrizione ipotecaria), nonché per l'avvio della successiva fase di espropriazione immobiliare
(ex art. 49, D.P.R. n° 602/73), nell'ipotesi laddove tali atti siano stati ritualmente notificati al contribuente, con pedissequa osservanza delle modalità stabilite dalla legge.
Tornando al caso in esame, dalla documentazione prodotta in atti risulta che il procedimento notificatorio delle cartelle di pagamento n. 05920010156128976000;
05920010192015757000;n. 05920031003789267000;n. 05920050031644663000;n.
05920070035412442000; non si è correttamente perfezionato, a differenza della cartella di pagamento n. 05920060008114838000 per la quale è stato depositato in atti avviso di deposito e avviso di ricevimento della raccomandata avvenuto in data
14.07.2006.
Di talchè i crediti esecutati risultano prescritti ad eccezione della pretesa creditoria di cui alla cartella di pagamento n. 05920060008114838000 attesa la regolarità della notifica e dei successivi atti interruttivi.
Con il secondo motivo di impugnazione, la opponente eccepisce la inesistenza del diritto di ad agire esecutivamente. CP_2
In particolare, assume che, a causa della interdizione legale del IG. Pt_2
, il debito a carico del Ministero della Giustizia – terzo pignorato- è sorto nei
[...]
confronti della IG.ra , quale tutore legale del IG. , atteso che Parte_1 Parte_2
le somme pignorate non sono piu nella disponibilità di quest'ultimo.
L'eccezione è infondata.
L'interdizione legale, che è una pena accessoria prevista in caso di condanna
4 all'ergastolo o alla reclusione per almeno cinque anni, determina una situazione di incapacità legale di agire, con conseguente sostituzione del tutore nell'amministrazione dei beni. Questo comporta che l'interdetto legale non possa più compiere atti giuridicamente rilevanti, inclusi quelli relativi ai crediti. Il tutore, nominato dal giudice tutelare, gestisce e amministra tutti i beni dell'interdetto, compresi i crediti, per conto di quest'ultimo.
Ne consegue che i crediti confluiscono nella sfera patrimoniale dell'interdetto, essendone il titolare, ancorchè impossibilitato ad esercitare i rispettivi diritti.
In ultimo, la eccepisce la impignorabilità assoluta delle somme per Pt_2
violazione dell'art 48-bis del DPR n. 602/73.
L'eccezione è infondata.
In tema di espropriazione presso terzi, è liberamente pignorabile il credito per equa riparazione di errore giudiziario o per ingiusta detenzione ex art. 314
c.p.p., in quanto avente natura di strumento indennitario da atto lecito, diretto a compensare, a prescindere dalla situazione patrimoniale dell'avente diritto, i pregiudizi provocati dalla privazione della libertà e non assimilabile ai sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri previsti dall'art. 545, comma 2, c.p.c Cass Cassazione civile, sez. VI, 27 Novembre 2019,
n. 31041.
Invero, La Suprema Corte, con sentenza n. 27/11/2019 n. 31041, ha affermato che “l'equa riparazione dovuta ai sensi dell'art. 314 c.p.p. in caso di ingiusta detenzione, pur non avendo natura risarcitoria, certamente non può considerarsi o in qualche modo essere equiparata a un sussidio di grazia o di sostentamento in favore di soggetto bisognoso ex. art. 545 c.p.c., e come tale può essere pignorata”. Tale credito prescinde dalla situazione patrimoniale dell'avente diritto e dalla sua situazione di povertà o
5 bisogno economico, trovando esclusivo titolo e fondamento nell'ingiustizia della detenzione in mancanza di colpa, e pertanto non può in nessun modo ritenersi compreso tra quelli per i quali l'art. 545 c.p.c. prevede un eccezionale regime di impignorabilità (in deroga al generale principio di cui all'art. 2740 c.c.), regime evidentemente correlato allo scopo di assicurare il soddisfacimento delle necessità economiche legate ai bisogni primari del creditore e della sua famiglia. ..." (cfr. Corte
d'Appello di Palermo, Sentenza n. 2079/2021 del 28-12-2021)
Il parziale accoglimento della domanda avanzata, induce il Giudicante a compensare le spese di lite.
P. Q. M.
il Tribunale di Lecce, Sezione Commerciale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Giorgia Imperiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, ragione e deduzione, così provvede:
1) accoglie in parte l'opposizione avanzata dalla IG.ra , quale Parte_1
tutore legale di , e, per l'effetto, dichiara la nullita dell'atto di Parte_2
pignoramento presso terzi opposto e della procedura esecutiva ad eccezione della pretesa creditoria di cui alla cartella di pagamento n.
05920060008114838000;
2) spese di lite interamente compensate
.
Il Giudice Onorario
(dott.ssa Giorgia Imperiale)
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